Enciclopedia giuridica del praticante

 

Lezioni tratte dal libro III di "diritto civile ragionato"

Lezione XIX : Impossibilità sopravvenuta della prestazione non imputabile al debitore e suoi riflessi sul contratto.

Disc.- Che succede se la prestazione a cui si è vincolato contrattualmente Tizio, ri-sulta, senza sua colpa o dolo, impossibile ( impossibile stricru sensu o, anche , pos-sibile ma con uno sforzo non richiedibile al debitore – così come abbiamo visto par-lando dell’art. 1218 ) ?

Doc. Se l’impossibilità esisteva già in origine, al momento della stipula del contrat-to, questo è nullo ( vedi gli artt. 1346 e 1418 ). Se invece la impossibilità è sopravve-nuta, per sapere cosa succede, bisogna che tu ti legga gli articoli 1463 e 1464.
L’articolo 1463 ( sotto la rubrica “Impossibilità totale”) recita : “Nei contratti con prestazioni corrispettive la parte liberata per la sopravvenuta impossibilità della pre-stazione dovuta non può più chiedere la controprestazione e deve restituire quella che abbia già ricevuta, secondo le norme relative alla ripetizione dell’indebito”.
Disc. Ma quando, una parte, va considerata “liberata per la sopravvenuta impossibili-tà della prestazione”?
Doc.- Questo te lo dicono gli articoli 1256 e 1257.
Ti comincio a leggere l’articolo 1256 , che dispone per tutte le obbligazioni, qualun-que sia la loro fonte ( contrattuale o no – mentre l’articolo 1463 dispone solo con riguardo alle obbligazioni, che hanno la loro fonte in un contratto con obbligazioni corrispettive, ciò che complica la vita al legislatore e a noi ) e che ( sotto la ru-brica “ Impossibilità definitiva e impossibilità temporanea” ) recita:
“L’obbligazione si estingue ( il che è come dire che la parte è liberata dall’obbligazione) quando, per causa non imputabile al debitore, la prestazione di-venta impossibile.
Se l’impossibilità è solo temporanea, il debitore finché essa perdura, non è responsa-bile del ritardo nell’inadempimento. Tuttavia l’obbligazione si estingue se l’impossibilità perdura fino a quando, in relazione al titolo dell’obbligazione o alla natura dell’oggetto, il debitore non può più essere ritenuto obbligato a eseguire la prestazione ovvero il creditore non ha più interesse a conseguirla”.
Disc.- Nel primo comma il legislatore si limita a parlare di “ causa non imputabile al debitore”: non era meglio se avesse parlato di “causa non imputabile a colpa o dolo del debitore” ?
Doc.- Direi di sì; ma evidentemente il legislatore non si è voluto lasciare coinvolgere nella disputa dottrinale sulla interpretazione dell’art. 1218 ( “ E’ necessaria la colpa o il dolo del debitore per ritenerlo responsabile eccetera eccetera?”).

Disc.- Ovvio quanto disposto nella prima parte del secondo comma : naturalmente il debitore non può essere chiamato a rispondere ( con una richiesta di risoluzione del contratto, con una domanda di risarcimento ) di una inesecuzione della prestazione, che da lui non dipende. Fai però un caso di applicabilità della seconda parte del se-condo comma.
Doc. Tizio fa l’autotrasportatore, e si è obbligato a traslocare i mobili di Caio nel suo nuovo alloggio. Un fulmine incendia l’autocarro di Tizio. Ovvio che Caio non debba, per effettuare il trasloco, aspettare che Tizio si compri un altro autocarro. Ma anche ovvio che Tizio non sia vincolato a una obbligazione , il cui adempimento Caio mai gli chiederà.
Una cosa intuitiva, no?! Val la pena piuttosto di rilevare che il legislatore fa l’ipotesi di una impossibilità temporanea nell’ambito dell’art. 1256, come se essa potesse ri-levare solo in caso di impossibilità totale, mentre invece essa può rilevare anche nel caso di quella impossibilità parziale , che viene disciplinata dall’articolo 1258.
Articolo, questo, che ( sotto la rubrica “ Impossibilità parziale”) recita:
“Se la prestazione è divenuta impossibile solo in parte, il debitore si libera dall’obbligazione eseguendo la prestazione per la parte che è rimasta possibile.
La stessa disposizione si applica quando, essendo dovuta una cosa determinata, que-sta ha subito un deterioramento, o quando residua alcunché dal perimento totale della cosa”.
Disc.- Un esempio di applicazione dell’articolo ora letto.
Doc. Tizio ha ricevuto da Caio l’appalto della costruzione di una villetta, destinata a diventare un hotel, e di una annessa piscina. Mentre sta costruendo la villetta si ac-corge che la piscina non può essere costruita, dato il terreno franoso : Tizio eseguen-do la costruzione della villetta “si libera della obbligazione” contratta con Caio.

Discs. Ma Tizio può continuare nella costruzione della villetta , anche se questa, sen-za piscina, non è più di interesse del committente ?
Doc.- No, ma questo te lo dice, non l’art.1258 ma l’articolo 1464, che ( sotto la ru-brica “ Impossibilità parziale” ) recita : “Quando la prestazione di una parte è dive-nuta solo
parzialmente impossibile , l’altra parte ha diritto a una corrispondente riduzione della prestazione da essa dovuta, e può anche recedere dal contratto qualora non abbia un interesse apprezzabile all’adempimento parziale”.
Disc. Mettiamo pure che la villetta, senza la piscina, non sia più di interesse “apprez-zabile” per Caio, e, quindi, questi decida di recedere dal contratto. Va bene, però Ti-zio, l’appaltatore, forse che non aveva interesse a finire la costruzione della villetta e a intascarsi il relativo compenso?
Doc. Certamente, l’appaltatore, questo interesse lo aveva; e, facendo un discorso più generale, questo interesse ce l’ha ogni parte impossibilitata parzialmente ad eseguire la sua prestazione ( ricavandone un compenso). Però non c’è una norma che risolva il caso da te prospettato; e l’interprete questa soluzione deve cercarsela negli artt. 1659 e segg ( in particolare nell’art. 1660) dedicati all’appalto e …nei principi del diritto.
Disc. A questo punto, mi pare che sarebbe utile evidenziare con qualche esempio le diverse conseguenze, che, per le parti contrattuali, derivano, a seconda che si appli-chino gli articoli 1453 e seguenti (caso di risoluzione del contratto, per inadempi-mento di una delle parti ) o si applichi l’articolo 1463 ( liberazione delle parti dagli obblighi, assunti col contratto, per impossibilità sopravvenuta ).
Doc. Poniamoci in questo caso : col contratto Tizio ha trasferito la proprietà di un suo appartamento e dato cinquantamila euro a Caio e questo si è obbligato a dargli due quadri d’autore. I quadri, per colpa di Caio, sono andati distrutti. Tizio ottiene una sentenza che risolve il contratto. Il legislatore non dice quali sono gli effetti di tale sentenza, ma noi ( lasciandoci guidare dal significato proprio della parola “risoluzione”) abbiamo, in una precedente lezione, concluso che tali effetti sono : I - il ritra-sferimento del diritto di proprietà ( sull’appartamento ) in capo a Tizio e il diritto sempre di Tizio di ripetere i cinquantamila euro da Caio ( ripeterli rivalutati, dato che la rivalutazione va fatta rientrare nell’obbligo risarcitorio di Caio, che con colpa ha dato causa alla risoluzione ); II - il diritto di Tizio al risarcimento del danno ; III- la possibilità di trascrivere la sentenza risolutoria nei registri immobiliari ( in forza dell’art. 2652 ).
Poniamoci ora sempre nel caso del contratto stipulato tra Caio e Tizio, ma fingendo che, l’esecuzione dell’obbligazione assunta da Caio, sia diventata impossibile ( i quadri siano andati distrutti ), ma non per colpa di Caio, per caso fortuito. In tal caso gli artt.1256 e 1463 ( al contrario dell’art. 1458, che era ermetico sul punto ) ci di-cono chiaramente quali diritti derivano alle parti dalla sopravvenuta impossibilità: I- Caio è liberato da ogni obbligo ( art. 1256 ); II- Tizio, ha diritto ( art. 1463 ) di ripe-tere le somme date ( ma di ripeterle non rivalutate, dato che la risoluzione qui non è causata da un comportamento colposo di Caio ); III- Tizio recupera la proprietà sull’appartamento; IV – naturalmente Tizio non ha diritto a nessun risarcimento ; IV – molto meno naturalmente, Tizio……non saprà come far risultare nei pubblici regi-stri che la proprietà dell’appartamento, non è di Caio ( che, invece, in base alla pre-cedente trascrizione del contratto da lui operata, nei pubblici registri risulta, dell’appartamento, proprietario ) : infatti non vi è nel codice nessun articolo, che, come fa l’art. 2652 ( per il caso di risoluzione per inadempimento), consenta, alla eventuale sentenza, che riconosca il ritorno della proprietà in capo a Tizio, di essere trascritta. Hoc iure utimur.