Enciclopedia giuridica del praticante

 

Lezioni tratte dal libro III di "diritto civile ragionato"

Lezione XVI Difesa preventiva della parte contro i danni derivanti dall’inadempimento dell’altra. Articoli 1460, 1461

Doc. Uno dei maggiori rischi che corre una persona quando stipula un contratto, é che lei, fedele agli obblighi assunti, esegua la sua prestazione, e poi, la controparte, non esegua la propria.
Contro tale pericolo il legislatore appresta delle difese sia con l’articolo 1461 sia con l’articolo 1460.
L’articolo 1461 ( sotto la rubrica “Mutamento nelle condizioni patrimoniali dei con-traenti” ) recita : “Ciascun contraente può sospendere l’esecuzione della prestazione da lui dovuta, se le condizioni patrimoniali dell’altro sono divenute tali da porre in evidente pericolo il conseguimento della controprestazione, salvo che sia prestata idonea garanzia”.
Disc. Evidentemente il legislatore, vuol concedere, sì, alla parte il potere di sospen-dere la sua prestazione, ma, consapevole del danno che da ciò può alla controparte derivare, vuole anche evitare che tale potere venga esercitato o per eccessivo timore o, peggio, per eludere l’adempimento della propria obbligazione. Detta pertanto dei limiti all’esercizio di tale potere. Vuoi tu, sia pure brevemente, illustrarceli ?
Doc. Primo limite : il pericolo di inadempimento deve riguardare un’obbligazione nata dallo stesso contratto, da cui è nata l’obbligazione che si vuole sospendere. Se Caio ha stipulato due contratti con Tizio, il contratto A e il contratto B, egli non può sospendere l’esecuzione di una sua obbligazione derivante dal contratto A, per il ti-more che Tizio non adempia una sua obbligazione derivante dal contratto B.
Disc.- Perché questo ?
Doc. Perché vi deve essere una certa proporzione tra l’inadempimento temuto e l’adempimento che si vuol sospendere.
Metti, Tizio ha venduto a Caio la sua bicicletta per mille euro e ha venduto sempre a Caio un suo appartamento per un milione di euro. Chiaramente non sarebbe giusto che sospendesse la consegna della biciletta, perché Caio non dà affidamento di essere in grado di pagare il milione relativo all’acquisto dell’immobile : Caio può non essere in grado di dare il milione, ma può benissimo essere in grado di pagare i mille euro, che costituiscono il prezzo della bicicletta.
Ora tale proporzione si può presumere quando entrambe le obbligazioni derivano dallo stesso contratto, mentre, se le obligazioni derivassero da contratti diversi, il suo accertamento potrebbe essere troppo complicato ( potrebbe richiedere troppo tempo, troppa spendita di attività giurisdizionale) per essere imposto al giudice.
Disc. Tu hai detto che le obbligazioni debbono derivare dallo stesso contratto. Ma con ciò intendi dire che debbono derivare direttamente dallo stesso contratto?
Doc. No, possono derivare dallo stesso contratto anche indirettamente.
Mettiamo che sia stata risolta la compravendita con cui Caio aveva acquistato per duecentomila euro l’appartamento di Tizio. Quindi Caio è debitore verso Tizio della restituzione dell’appartamento e Tizio è debitore verso Caio della restituzione dei duecentomila euro. Caio, se vi è timore che Tizio non sia in grado di restituirgli i duecentomila euro, può sospendere la riconsegna dell’appartamento.
Proseguo nell’elencazione dei limiti, posti al potere di sospensione della propria pre-stazione, che ha la parte.
Il secondo limite è questo : il pericolo ( che la controparte non esegua ecc ) deve de-rivare da un mutamento delle condizioni patrimoniali della controparte.
Se c’è il pericolo che Tizio, pieno di debiti vada in fallimento, ma tale pericolo esi-steva già al momento della stipula del contratto, Caio non può sospendere la sua pre-stazione.
Non va neanche detto, poi, che il mutamento deve riguardare le “condizioni patrimo-niali”, non il carattere o il modo di pensare o lo stile di vita di Tizio ( questi, prima casto come un Sant’Antonio, è diventato un Don Giovanni e, beato lui, spende per donne di qua e di là ? non importa ).
Terzo limite : il pericolo deve essere “evidente”. Però il termine “evidente” va preso cum grano salis: il confronto con l’articolo 1481, che disciplina situazione analoga a quella prevista dall’articolo in esame, convince che, per l’esercizio del suo potere di sospensiva, basta che la parte abbia “ ragione di temere”, questa è appunto l’espressione usata nell’art. 1481, che la controprestazione non sia eseguita.
Disc. E se il pericolo che la controparte non esegua la sua prestazione, non deriva da un mutamento delle sue condizioni patrimoniali, ma dal sopravvenire di un evento, che renda alla controparte particolarmente difficile l’esecuzione della sua prestazione ( metti, la controparte si era obbligata a consegnare cento barili di petrolio, ma il Paese, produttore del petrolio, si trova in stato di guerra e ha le frontiere chiuse ) ?
Doc.- Il caso sembra non rientrare nella previsione dell’art. 1461, forse per una di-menticanza del legislatore, forse perché il legislatore lo ha ritenuto difficile a verifi-carsi, dato il potere concesso alla controparte ( vedi l’art. 1467 ) di risolvere, in un tal caso, il contratto.
Disc. A questo punto possiamo passare all’esame dell’articolo 1460.
Doc.- L’articolo 460 ( sotto la rubrica “Eccezione d’inadempimento”) recita:
“Nei contratti con prestazioni corrispettive, ciascuno dei contraenti può rifiutarsi di adempiere la sua obbligazione, se l’altro non adempie o non offre di adempiere con-temporaneamente la propria, salvo che termini diversi per l’adempimento siano stati stabiliti dalle parti o risultino dalla natura del contratto.
Tuttavia non può rifiutarsi la esecuzione se, avuto riguardo alle circostanze, il rifiuto è contrario alla buona fede”.

Disc.- Però il legislatore, diversamente da come dispone , nell’art. 1461, per la so-spensione, non subordina la proponibilità dell’eccezione di inadempimento alla prova di un mutamento delle condizioni patrimoniali della controparte.
Doc.- Non lo fa per un duplice motivo: I- primo motivo : in definitiva, quel che im-porta e rende giusta la eccezione, è che la controparte si riveli inadempiente, poco importa se si riveli tale per un mutamento delle sue condizioni patrimoniali o per una, da lei imprevista, difficoltà dell’adempimento o per qualsiasi altra, buona o cattiva, ragione; II- secondo motivo : la sua incapacità di adempiere, almeno di adempiere esattamente, la prestazione, non ha bisogno di prova , dato che è in re ipsa, risulta con evidenza solare dal fatto stesso che non adempie.
Disc. Premesso che, la possibilità data a Caio di subordinare il proprio adempimento a quello di Tizio, la controparte, sarebbe, un meccanismo, diciamo così, per evitare a Caio il pericolo che, una volta che lui ha adempiuto, la controparte non adempia; non ti pare che il legislatore, escludendo la possibilità per Caio di rifiutare il proprio adempimento, non solo nel caso di adempimento della controparte ma anche nel caso di semplice offerta di adempimento, venga a bloccare l’efficacia di tale mecca-nismo : infatti una offerta si può sempre ritirare e ben può essere che la controparte offra di adempiere maliziosamente, cioè pensando poi di non adempiere.
Doc.- Effettivamente è così. Certo si può sempre interpretare le parole del legislatore come se egli si riferisse a una proposta “seria”. Ma allora - siccome può conside-rarsi seria la semplice offerta (in sostituzione dell’adempimento ), solo quando è ne-cessario che l’adempimento sia, da essa, preceduto, ( metti perché per l’adempimento occorre la collaborazione del creditore e quindi fissare il tempo di tale collaborazio-ne) - viene da domandarsi se si può ipotizzare un debitore “serio”, che aspetti pro-prio il giorno della scadenza per fare la offerta ( invece di anticiparla rispetto a tale giorno ).
Comunque la facoltà, concessa alla controparte ( in sospetto di non essere fedele agli obblighi assunti col contratto ), di semplicemente “offrire di adempiere”, nella prati-ca, difficilmente riesce a bloccare il meccanismo a cui tu hai accennato. Senz’altro lo blocca invece, il fatto che la parte non possa utilizzarlo quando, la scadenza della ob-bligazione della controparte, è posteriore alla scadenza della propria obbligazione:
se Caio è obbligato a consegnare a Tizio cento sacchi di soia per il 15 ottobre e Tizio deve dargli in corrispettivo diecimila euro il 15 Novembre, ecco che Caio non può utilizzare l’eccezione prevista dall’articolo 1460.
Disc. E allora come può fare Caio per tutelarsi ?
Doc. Deve, se ne sussistono le condizioni ( per il che vedi l’art. 1186 ), far decadere Tizio dal termine.
Disc. Ma mettiamoci nel caso che Caio abbia utilmente eccepito l’inadempimento della controparte : egli con ciò ha ottenuto solo di sospendere l’adempimento della sua obbligazione; e, se la controparte continua nel suo inadempimento, la sua situa-zione può diventare veramente scomoda : egli ha senza dubbio l’esigenza di pro-grammare la sua attività economica, e per fare ciò egli deve sapere con certezza se il contratto, avrà, o no, esecuzione.
Doc.- Per trarsi da tale scomoda situazione, il legislatore gli dà gli strumenti : la do-manda di risoluzione del contratto e, ancor meglio, la diffida ad adempiere – istituti su cui ci soffermeremo in seguito.
Disc.- L’articolo 1460, nel suo secondo comma, esclude la proponibilità dell’eccezione ( di inadempimento ) nei casi in cui il proporla sarebbe “contrario alla buona fede”: puoi fare un esempio di ciò ?
Doc.- Caio rifiuta di consegnare i due quintali di bulloni promessi alla azienda di Ti-zio, pur sapendo che la loro mancata consegna costringerà questa a interrompere il lavoro e pur essendo l’inadempimento di questa del tutto di secondaria importanza
( l’azienda di Tizio, è vero, non ha pagato, quel che doveva, alla scadenza, ma si tratta di azienda assolutamente solida che entro pochi giorni sicuramente avrebbe pagato).