Premessa : prima diremo degli incombenti del ricorrente , poi di quelli del coniuge convenuto .
I – Il ricorrente prima di tutto deve acquisire la documentazione che è necessario allegare al ricorso ; e che nell’ipotesi ( più comune ) in cui si fa valere l’art. 3 n2 lett.b della L. 1° dicembre 1970 n. 898 , è la seguente :
estratto di matrimonio ;
certificati contestuali di entrambi i coniugi;
ricorso di separazione con omologa o sentenza di separazione secondo i casi .
N.B. I documenti vanno richiesti specificando che servono ad uso produzione in causa di divorzio .
N.B. L’estratto va richiesto all’ufficio anagrafe del Comune dove venne celebrato il matrimonio , i certificati contestuali , all’ufficio anagrafe del Comune in cui risiede il coniuge a cui si riferiscono .
II – Il ricorrente deve redigere l’atto ( di ricorso ) seguendo la formula A .
III – Il ricorrente deve depositare ricorso e documentazione allegata nella cancelleria ad hoc del tribunale ( di solito la “ cancelleria della volontaria giurisdizione” ).
N.B. Al momento del deposito occorrerà compilare la nota di iscrizione a ruolo e il c.d. “modulo ISTAT” ( un modulo che serve all’Ufficio solo a fini statistici ).
IV- Lasciato passare congruo intervallo , il ricorrente dovrà visitare la cancelleria per prendere visione del decreto di convocazione del Presidente . Infatti in tale decreto vengono indicati : data dell’udienza , data in cui ricorso e decreto debbono venire notificati al coniuge convenuto , data in cui questi può depositare memoria difensiva e documenti .
V – Il ricorrente, acquisite le necessarie copie autentiche del ricorso e del pedissequo decreto , le notificherà all’altro coniuge . Poi non dovrà fare altro che comparire all’udienza.
VI – Fin qui gli incombenti dell’avvocato del ricorrente ; e quelli dell’avvocato del coniuge convenuto ? Si riducono ai seguenti : a) acquisizione della documentazione “necessaria” ( dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni ) e di quell’altra che , pur non necessaria , si ritiene opportuno produrre ; b) redazione ( se diligente ) di una memoria difensiva ( da produrre in cancelleria prima dell’udienza o all’udienza stessa) ; c) comparizione all’udienza .
VII – Conclusasi l’udienza presidenziale col fallimento del tentativo presidenziale di conciliazione, l’avvocato del ricorrente , dovrà , nel termine fissatogli dal Presidente , depositare una memoria integrativa e , l’avvocato del convenuto , sempre nel termine fissatogli dal Presidente , dovrà costituirsi in giudizio ( vedi art.4 comma 10 L. 898 / 70 ) .
Ricorso per cessazione effetti civili di matrimonio concordatario
Il sig. Stelli Luigi nato a Roma il 21 aprile 1968, C.F. RTEVFE 68ERM , residente in Arezzo , via Della Pace 3 ed elettivamente domiciliato in Sabbiano ( AR) , via Martire 3 presso e nello studio dell’Avv. Cicero c.f....... che lo rappresenta e difende per procura a margine del presente atto e che dichiara di voler ricevere comunicazioni al numero di fax 0575 . 87654987
- che il ricorrente , in data 23 . 06 . 1992 , ha contratto matrimonio concordatario con la signora Nifa Maria , nata a Stia ( AR ) il 08 .06.67 , C.F. NFA CRF 3427 R , residente in Arezzo , via Gioiosa 5 ;
- che dall’unione è nato il 30.05.95 il figlio Gianluca ;
- che con ricorso in data 15.10.1999 il ricorrente consensualmente con la moglie ha chiesto la separazione personale ;
- che il Tribunale di Arezzo , con decreto 06.02.2000 ha omologato la separazione tra il ricorrente e la moglie;
- che sono trascorsi più di sei mesi dalla comparizione dei coniugi all’udienza presidenziale senza che vi sia stata riconciliazione tra il ricorrente e il coniuge ;
- che ricorrono pertanto tutte le condizioni previste dalla legge per poter dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dal ricorrente ;
- che ai fini di una giusta applicazione degli artt. 5 e 6 L .898 / 1970 il ricorrente deve far altresì presente :
- che le condizioni economiche della moglie sono notevolmente migliorate rispetto a quelle che giustificavano , al momento della separazione , le pattuizioni omologate Infatti…………………………………………………………………………………………..
- tutto ciò premesso , il ricorrente come sopra rappresentato
chiede
che nel caso di fallimento del rituale tentativo di conciliazione l’ill.mo Tribunale voglia dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 23 . 06 . 1992 tra il ricorrente e la signora Nifa disponendo altresì per una riduzione dell’assegno concordato in sede di separazione e per un affidamento congiunto del figlio. Con precisa riserva di altro e meglio chiedere e dedurre in sede di memoria integratrice .
Si allegano:
1 . Estratto dell’atto di matrimonio
2. Certificati contestuali dei due coniugi
3. Dichiarazioni dei redditi del ricorrente per gli ultimi tre anni .
4- copia autentica della omologa della separazione
Dichiarazione sul valore della causa
Si dichiara che il procedimento é soggetto a contributo di iscrizione a ruolo ex art. 13,comma 1,lett.a DPR 115/2003.
Arezzo 30.11.08 ( Avv. Cicero )