Enciclopedia giuridica del praticante

 

Formulario della Procedura Civile

I procedimenti possessori ( che sono quelli in cui si fa valere un diritto possessorio, cioé nato dal possesso di una res, con l'azione di rivendica – art.1168 C.C. - o con l'azione di manutenzione - art. 1170C.C.) sono disciplinati dagli articoli 703 ss. Tra le disposizioni, in tali articoli, contenute, la più importante, quella che, si può dire, costituisce il centro e il cuore di tutta la problematica relativa ai procedimenti possessori,  é  data  dal  secondo  comma  dell'articolo  703,  che  recita :  “Il giudice

( ovviamente  il  giudice  investito  di  un  procedimento  possessorio )  provvede

( ovviamente sulla domanda di giustizia propostagli ) ai sensi degli articoli 669bis e seguenti ( articoli che disciplinano i provvedimenti cautelari ), in quanto compatibili”.

Fiumi di inchiostro sono stati scritti per cercare di stabilire quali degli articoli a cui il legislatore fa così rinvio ( e che disciplinano i provvedimenti cautelari ) sono applicabili , o no, ai procedimenti possessori.

Per comprendere la (infelice ) disposizione in esame, noi crediamo che si debba partire prima di tutto dalla constatazione, che anche, anzi, direi sopratutto, nei procedimenti possessori può nascere  l'esigenza di adottare dei provvedimenti cautelari  : Tizio inopinatamente si trova chiusa, da  un cancello posto dal vicino, la strada che ogni giorno percorre con la sua auto  per andare al lavoro : non si può certo aspettare un anno o due ( il tempo che occorre per assumere testimonianze, consulenze tecniche eccetera, per accertare se Tizio veramente  ha il possesso della servitù di passo, se tale possesso é stato interrotto ecc. ) per porre in grado Tizio di andarsene al lavoro con la sua auto come é abituato a fare : occorre che il giudice d'urgenza ordini al vicino di togliere il cancello : cioé emetta un provvedimento di tipo anticipatorio, come gliene dà il potere l'art 700 ( l'articolo che prevede i c.d. “provvedimenti di urgenza” ) - provvedimento , che, proprio perché é di natura cautelare, é giusto che perda di efficacia se, nel prosieguo del processo, risulterà che Tizio non ha in realtà quella servitù di passo da lui reclamata. Si badi, non é detto che il giudice nell'emettere tale provvedimento si richiami all'art. 700, di più, non é detto nemmeno che il giudice provveda su una esplicita istanza del ricorrente: é ben possibile che il giudice, rilevi l'urgenza, consideri come cosa ovvia che, se Tizio gli ha chiesto di riconoscere il suo diritto alla rimozione del cancello  ( e gliel'ha chiesto  con l'urgenza connaturata a ogni procedimento possessorio) in tale richiesta vi sia implicita la domanda di un provvedimento anticipatorio ( forse che nel più non sta anche il meno?) e conceda il provvedimento cautelare ( a prescindere da una esplicita domanda ad hoc ). Ma la realtà delle cose é pur sempre questa : che egli ha emesso un provvedimento cautelare sulla base dell'art. 700.

Concludiamo sul punto : nel corso di un procedimento possessorio il giudice dovrà certamente decidere sull'esistenza del diritto possessorio ( il c.d. “merito possessorio”), ma potrà anche essere chiamato ( se pure implicitamente) a decidere sull'opportunità di emettere dei procedimenti cautelari. Ora, mentre é giusto che, quando il giudice deve prendere la decisione sull'esistenza del diritto possessorio, osservi e adotti tutte le garanzie, volute, dal libro secondo, al fine di assicurare il più possibile che dal suo computer salti fuori una decisione conforme alla verità dei fatti  e al diritto , é  invece  opportuno  che,  di  tali  garanzie,  il  giudice possa fare a meno

( data l'urgenza del provvedere), quando deve decidere sulla opportunità di concedere un provvedimento cautelare.

Detto questo,  vediamo le ( principali ) norme che il giudice dovrà applicare nel corso del procedimento possessorio.

1) Il giudice applicherà gli art. 660bis e seguenti per decidere sull'opportunità di prendere o no un provvedimento cautelare; applicherà ancora l'art.669terdecies per decidere sulla reclamabilità delle ordinanze con cui ha concesso o negato un provvedimento cautelare.

2) Il giudice, una volta provveduto sulle domande ( implicite o esplicite ) di un provvedimento cautelare, o in difetto di tali domande ( cosa pur possibile ),   applicherà l'art.703 co.4 per decidere se fissare “un'udienza davanti a sé per la trattazione della fase del “merito possessorio”.

 3 ) Il giudice applicherà le norme del libro secondo nella trattazione del merito possessorio.

A questo punto, ponendoci nelle vesti del ricorrente, vediamo i suoi principali incombenti.

I- Deve ( naturalmente ) redigere il ricorso previsto dall'art.703 ( vedi formula A ); tenendo presente che, giudice competente, di solito sarà il tribunale in veste monocratica del luogo nel quale é avvenuto il fatto denunciato ; eccezionalmente, e per il caso che i fatti ( di spoglio e di molestia ) siano avvenuti durante la pendenza del giudizio petitorio, sarà il giudice del petitorio stesso.

II- Deve depositare il ricorso in cancelleria ( e può farlo anche telematicamente ).

III- Se, com'é probabile, il giudice ha convocate le parti, ponendo l'onere della notifica a carico del ricorrente, deve provvedere a tanto.

IV- Deve comparire all'udienza ( fissata come detto sub III ) portando con sé l'originale dell'ordinanza notificata.

V- Se nessuna istanza ( né implicita, nel senso prima detto, né esplicita ) di provvedimento cautelare é stata proposta, o , se invece é stata proposta, una volta che il giudice ha deciso su di essa, deve, se desidera passare alla trattazione del merito proporre ( nel termine perentorio di sessanta giorni! vedi meglio l'art.703co4 ) l'istanza a che il giudice “fissi dinanzi a sé l'udienza per la prosecuzione del giudizio di merito” ( però può anche non presentare l'istanza  - metti perché ha chiesto e ottenuto un provvedimento ancipatorio, che lo soddisfa completamente : infatti anche nel procedimento possessorio si applica il sesto comma dell'art. 669octies che esclude la perdita di efficacia dei provvedimenti anticipatori nel caso di mancata prosecuzione del processo nel merito : certo, egli non potrà evitare che l'istanza, non presentata da lui, sia presentata dal resistente , che voglia proseguire nel processo per ottenere una sentenza che escluda l'esistenza di un suo diritto possessorio ).

VI- Deve costituirsi in giudizio depositando all'udienza una memoria che contenga tutti gli elementi di cui all'art. 163 – questo almeno secondo quella che mi pare la migliore interpretazione.

 

 

 

 

Formula A : Ricorso per reintegra

 

Tribunale di Arezzo

Ricorso per reintegra ( art.703 C.P.C. )

Rossi Mario c.f. SNGLGU36P06D969M nato il 06.09.36 a Genova e res. in Arezzo via Cellini 7 e sempre in Arezzo dom.to in via Roma 4 presso lo Studio dell’Avv. Cicero Primo ( c.f..........) che lo difende per mandato a margine e che indica come suo numero di fax il seguente..........

Premesso

- che il sig. Bianchi Alfredo si è introdotto clandestinamente nell’appartamento del ricorrente sito in Arezzo via Cavour 3 int.6…..( continuare nell’esposizione degli elementi di fatto e di diritto )………………………………………………………………

- tanto premesso, visto l’art.703 C.P.C.

ricorre a che l’ill.mo Tribunale voglia

in forza del co. 2 art. 669-sexies disporre per la immediata reintegra nel possesso del ricorrente, contestualmente fissando udienza per la comparizione delle parti che sono : il ricorrente stesso e il sig. Bianchi Alfredo al momento e abusivamente abitante in Arezzo via Cavour 3 int.6

- in denegata ipotesi, fissare ai sensi del co. 1 art. 606sexies udienza in cui sentire le parti suindicate e prendere i provvedimenti urgenti che si chiederanno o che meglio saranno dall’ill.mo Tribunale visti e considerati

- e indi accogliere nel merito le seguenti conclusioni : “Voglia il Tribunale ill.mo ritenuto il possesso e/o la detenzione del ricorrente , la clandestinità dello spoglio perpetrato dal Bianchi Alfredo, condannare questi al rilascio immediato e al risarcimento dei danni come saranno accertati in corso di causa. Vinte le spese”.

Si producono :

1 ) atto pubblico di acquisto dell’appartamento de quo;

2) dichiarazioni sottoscritte di terzi informati dei fatti.

Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 115/2003 si dichiara che il valore della causa è di €…per cui il contributo è di €….

Arezzo 15.01 2009                     (Sottoscrizione dell’avv. Cicero)