Enciclopedia giuridica del praticante

 

Formulario della Procedura Civile

Il procedimento sommario di cognizione é contemplato nell'art. 702 e ss e nell'art. 183bis.

Nell'aspettativa del legislatore, dovrebbe riuscire a dare, alla parte che ha ragione, una giustizia rapida e, all'ufficio, un risparmio di attività giurisdizionale, riducendo i termini in cui vanno compiuti gli atti ( in particolare le notifiche dell'atto introduttivo e la costituzione delle parti  – v. comma 3 art.702bis ) e omettendo “ ogni formalità non essenziale al contraddittorio” ( v. co.5 art.702ter ). Ciò che é evidentemente possibile, senza sacrificare il bene supremo della Giustizia, solo se, da una parte, la controversia non presenta “complessità”( per usare un termine significativo dell'incipit dell'art.183bis ),  né in diritto né in fatto ( per cui i necessari accertamenti possono farsi con una “istruzione sommaria” – per usare le parole dell'art. 702 co.3 ) e, dall'altra parte, un errore nel giudicare non rischia di avere troppo gravi conseguenze.

In  considerazione  di  ciò,  il  legislatore  ammette  l'accesso  a  questa  procedura

( sommaria ) solo per le cause di competenza del tribunale monocratico e che richiedono solo una “istruzione sommaria” ( termine quest'ultimo da intendersi, secondo la migliore interpretazione, come “non complessa attività di accertamento in fatto e in diritto ).

Sussistendo tali presupposti, il procedimento sommario può essere adottato   indipendentemente della volontà delle parti ( v. art. 183bis ).

Certo, può capitare che una parte, errando, introduca un procedimento come sommario, mentre “sommario” non é , e in tal caso, il giudice adito, se la causa non può essere trattata col rito sommario, perché non rientra nella competenza del tribunale monocratico, la dichiara inammissibile, se invece non può essere trattata col rito sommario perché richiede “un'istruzione non sommaria”, fissa l'udienza di cui all'art. 183 ( vedi comma 2 e 3 dell'art. 702 ter ).

E altresì può, al contrario, capitare che venga introdotta col rito ordinario una causa, che va trattata col rito sommario, e in tal caso il giudice dispone “ con ordinanza non impugnabile, che si proceda a norma dell'articolo 702ter”.

Così come la trattazione, anche la decisione del procedimento sommario va fatta senza spreco di attività giurisdizionale : ecco perché il legislatore vuole che tale decisione rivesta la forma dell'ordinanza. Ordinanza che però ha, in pratica, l'efficacia di una sentenza, perché “ é esecutiva e costituisce titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale e per  la trascrizione” e, se “non é appellata entro trenta giorni dalla sua  comunicazione o notificazione”, “produce gli effetti di cui all'art. 2909 del codice civile”.

Tanto premesso, vediamo come si svolge l'iter di una procedura sommaria, almeno ai suoi inizi.

I-Il primo passo per attivare la procedura di cui agli artt. 702bis e ss.. é la redazione del ricorso ( formula A ).

II- Si deposita il ricorso in cancelleria ( pur nel silenzio della legge ) con la documentazione , in esso  indicata,  e la procura ,  così come si fa nel rito del lavoro  (art. 415 ). Contestualmente si iscrive la causa a ruolo. Nulla impedisce che il deposito del ricorso e la iscrizione a ruolo avvengano telematicamente.

III- Si provvede alla notifica del ricorso e del decreto.

IV-Si compare all’udienza ( naturalmente portandosi dietro l’originale del ricorso +  il decreto a riprova della loro regolare notifica ).

V-Per quel che riguarda la controparte, questa dovrà costituirsi depositando ( se così più le comoda, telematicamente  ) la comparsa di risposta di cui all'art.702co4 . Dovrà fare bene attenzione alle decadenze previste dai commi 4 e 5 stesso art. 704bis.

 

Formula A : Ricorso

Tribunale di Arezzo

Ricorso per procedimento sommario di cognizione ( art. 702bis )

Ill.mo Tribunale

Rossi Mario cf. SNGLGU36P06D969M , nato a Genova il 06.09.36 e res in Arezzo via Cellini 7, con domicilio eletto sempre in Arezzo via Cavour 6 presso lo Studio dell’Avv. Cicero Primo ( c.f.........), che lo difende per procura a margine e che é titolare del fax n.......

Premesso

che il ricorrente ha dato in comodato al Sig. Bianchi Alfredo un armadio………….

…………( continuare nell’esposizione degli elementi di fatto e di diritto come in un qualsiasi atto di citazione)………………………………………………………………..

- tutto ciò premesso, visto l’art. 392bis

ricorre a che la S.V. ill.ma

- voglia fissare udienza di comparizione delle parti e cioè del ricorrente stesso e del sig. Bianchi Alfredo res. in Arezzo via Cavour 6

- e indi accogliere le seguenti conclusioni : “ Piaccia al Tribunale ill.mo condannare Alfredo Bianchi…………………..”

Si indicano come persone informate dei fatti:

1) Giuseppa Parodi res. in Arezzo via Crispi 3;

2) Oneto Giacobbe res. in Genova via San Lorenzo 5

Si producono i seguenti documenti:

1) Scrittura privata in data 03.07.10

2) Lettera del ricorrente al Bianchi in data 04.08.10.

Con riserva di altro produrre e dedurre.

Invito alla tempestiva costituzione

Si invita la controparte a costituirsi ai sensi e nelle forme indicate dagli artt.166,702bis C.P.C. non oltre dieci giorni prima dell'udienza fissata dal giudice, con avvertimento che in mancanza incorrerà nelle decadenze di cui agli artt.38,167,702bis C.P.C.

Dichiarazione di valore

Ai sensi dell’art. 14 del D.P.R. 115/02 si dichiara che il valore della causa è pari ad €… per cui il contributo dovuto è di €…….

Arezzo 11.12.2010                               ( Sottoscrizione dell’avv. Cicero )

 

Avvertenze 

Il comma 5 dell’art. 702 ter viene interpretato nel senso che il giudice possa, all’udienza, disporre per l’assunzione di prove senza le formalità previste nel libro secondo ( ad esempio interpellando le parti ed escutendo i testi al di fuori dei limiti ristretti di un capitolo di prova ). Questo proprio per il carattere “sommario” del procedimento – evidenziato dal fatto che questo viene definito con ordinanza e non con sentenza.