Enciclopedia giuridica del praticante

 

Formulario della Procedura Civile

I procedimenti di nuova opera e di danno temuto – i cui presupposti, com’è noto, sono indicati negli articoli 1171 e 1172 del Codice Civile -  sono considerati dal Codice di procedura civile (che ne tratta negli artt. 688 ss.) una species del più ampio genus dei procedimenti cautelari : ad essi, quindi, si applica tutta la normativa ( artt. 669bis e ss.) da noi esposta nella premessa apposta al precedente paragrafo, a cui rinviamo.

Con però le seguenti tre particolarità ( derivanti dalla loro assimilazione ai “procedimenti anticipatori”- co.6 art. 669octies ) :1)   nel caso di emissione del provvedimento cautelare, l'instaurazione della causa di merito é facoltativa ( in quanto non si applicano né il primo comma art.669octies né il primo comma art.669novies ) ; 2)  nel caso di estinzione della causa di merito, eventualmente intrapresa, il provvedimento cautelare non perde efficacia ( dato che, ripeto, non si applica il primo comma art. 669novies ) ; 3)  a conclusione della procedura il giudice deve disporre sulle spese ( comma sette art. 669octies ).

Di seguito l'iter di una procedura susseguente a una”denuncia” proposta ant causam.

 

1 -Redatto il ricorso ( formula A)  si iscrive la causa a ruolo. Vale quanto detto nel numero uno dell'iter di un ricorso per sequestro ( vedi paragrafo precedente ).

 

2- Lasciati passare alcuni giorni, si controlla, visitando la cancelleria, qual’è stato il provvedimento del giudice . Di solito il giudice in calce al ricorso avrà fissata udienza per la comparizione delle parti, ponendo a carico del ricorrente la notifica, alle controparti, del suo decreto.

 

3- All’udienza come sopra fissata ( o in una successiva ) il giudice , sentite le parti, vista la documentazione da queste prodotta, sentiti gli “informatori” da queste indicati , insomma , istruita la causa, prenderà le decisioni di cui agli artt. 1171 , 1172 ( ad esempio imporrà al “resistente” di non proseguire nell’opera intrapresa , di rinforzare il muro pericolante e così via ) e provvederà sulle spese del procedimento

( vedi meglio il comma 7 dell’art.669 – octies ) . E la procedura finirà così.

 Ma , si domanderà , se  la parte, alla quale  è fatto divieto di compiere l’atto dannoso o di mutare lo stato di fatto, contravviene all’ordine ( ad esempio, invece di por termine all’opera nuova , la prosegue) ?  Ebbene, in tal caso si applicherà l’art.691, il quale stabilisce che “il giudice, su ricorso della parte interessata , può disporre con ordinanza che le cose siano rimesse al pristino stato a spese del contravventore”  .  E, a nostro modesto parere, il giudice, così come può intervenire in caso di inottemperanza ad un ordine di non fare, così può intervenire nel caso di inottemperanza ad un ordine di fare (“ tu, non hai provveduto alle opere di contenimento del muro pericolante? Ebbene io, giudice, dispongo che esse siano fatte a tue spese” ) .

 

 

 

Formula A : Ricorso per denuncia di nuova opera o di danno temuto

( ante causam )

 

Tribunale di Arezzo

Ricorso per denuncia di nuova opera

Rossi Mario c.f. RFULGU 27P07D969M nato ad Arezzo il 27.08.27 , res. in Arezzo via Cellini 7 ; elettivamente domiciliato sempre in Arezzo,  via Crispi 8 presso e nello Studio dell’Avv. Cicero Primo, c.f............... che lo rappresenta e difende per mandato a margine del presente atto e che dichiara di essere titolare del fax n........... ..

Premesso

- che il ricorrente è proprietario dell’immobile sito in Arezzo via Cellini 7 censito al NCEU del suddetto Comune al foglio 8 mappale 43 particella 6 con annesso terreno;

- che il sig. Bianchi Alfredo ha iniziato a costruire, nel terreno finitimo di cui ha il possesso, un capannone di grandi dimensioni ( m quadrati 150 circa );

- che tale nuova opera sarebbe lesiva di una servitù di veduta che il ricorrente ha costituita a favore del suo immobile ( doc. 1, 2 );

- che pertanto il ricorrente avrebbe diritto di chiederne la demolizione ;

- tanto premesso

ricorre all’ill.mo Tribunale a che

- data l’urgenza del provvedere, ai sensi del co. 2 art.669-sexies, disponga l’interruzione dei lavori di costruzione del capannone, nel contempo fissando udienza per la comparizione delle parti;

- nella denegata ipotesi di inapplicabilità del suddetto comma 2 dell’art.669-sexies, applichi allora il suo 1° comma e previa convocazione delle parti sempre disponga la interruzione dei lavori.

In ogni ipotesi con condanna del resistente alle spese di causa.

Si produce: 1) contratto in data 23.01.03; 2) perizia del Geom. Traverso.

Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 115/2002 si dichiara che il valore della causa è di €…. e, pertanto, il contributo unificato è pari a €…..

Arezzo 06.09.2008                                         ( Sottoscrizione dell’Avv. Cicero).

 

Avvertenze

Nel caso la “denuncia” sia proposta quando già pende la causa di merito ( ad esempio, Rossi Mario già ha chiesto al Tribunale una sentenza che dichiari il suo diritto di veduta sul fondo di Bianchi Alfredo ) l’incipit del ricorso sarà :

“Tribunale di Arezzo

 Ricorso per denuncia di nuova opera

( RG Trib. Civ 453/2007 – Giudice, Dott Argentini – ud. 23-03.2009)

Ill.mo Tribunale

Rossi Mario c.f…….. nato il….res……. elett. dom.to in…………presso e nello Studio dell’avv. Cicero Primo, c.f...... in forza di mandato a margine del presente ricorso……….”

E’ discutibile che occorra , ma è opportuno farsi rilasciare, mandato specifico per la procedura  nunciativa.

Il ricorso andrà depositato nella cancelleria del Giudice che tratta la causa di merito .