Enciclopedia giuridica del praticante

 

Formulario della Procedura Civile

Premessa. Può accadere che una procedura esecutiva incida sul bene di un terzo. Il caso espressamente previsto dal legislatore, nell'articolo 619, é quello di un pignoramento che viene a colpire beni, che non sono del debitore, ma appunto di un terzo ( cosa che é soprattutto frequente nel caso di un'espropriazione mobiliare presso il debitore ). Ed é con riguardo a solo tale limitato caso, che il legislatore contempla la concessione della “opposizione” al terzo, come mezzo per difendere i suoi interessi. Ma una aggressione dell'esecuzione sui beni di un terzo, in realtà, può avvenire anche in una procedura diversa dall'espropriazione ( si pensi all'esecuzione di un obbligo di gettare giù un muro - artt. 612 ss -  che però non é di proprietà del debitore ma.... di un terzo ). E la migliore interpretazione estende anche a tali ipotesi l'opposizione prevista dall'art. 619.

Comunque sia, alla proposizione di tale opposizione, il legislatore pone precisi limiti temporali : essa può avvenire solo “prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione” . Anche se , poi, l'art.620, in caso di opposizione tardiva,  ammette il terzo a far valere i suoi diritti “sulla somma ricavata” dall'espropriazione.

L’opposizione di terzo, per sua natura, non può proporsi se non quando l’esecuzione è iniziata : quindi riveste la forma di un ricorso al giudice dell’esecuzione . Il ricorso va ( naturalmente ) depositato nella cancelleria delle esecuzioni . Si lascia passare qualche giorno dopo il deposito , e, poi,  si acquisiscono le copie autentiche del decreto ( con cui il giudice dell’esecuzione fissa l’udienza di comparizione delle parti dinanzi a sé) ; si notifica ; si deposita ( anche all’udienza ) l’originale di notifica e la documentazione.

All'udienza , se le parti non addivengono a un accordo che contempli la rinuncia all'opposizione, il giudice “ provvede ai sensi dell'articolo 616” ( vedi terzo comma articolo  in  esame )  : cioé  individua  il  giudice  competente  sulla  opposizione

( “tenendo conto della competenza per valore” dice il legislatore, ma in realtà tenendo  conto in genere di tutte le norme che regolano la competenza)  e pone un termine perentorio all'opponente, per notificare l'atto di citazione ( se l'atto che introduce il giudizio sull' opposizione é un atto di citazione ), per depositare il ricorso ( se l'atto destinato a introdurre il giudizio sull'opposizione, é un ricorso ).

 

Nota-

1) Ciò  in armonia con l'art.268, che anch'esso pone, nell'ambito del processo di cognizione, precisi limiti temporali all'intervento principale del terzo.

 

 

 

 

 

 

Formula di un atto di opposizione di terzo

Tribunale di Genova

Ricorso di terzo in opposizione ( art. 619 )

nella procedura RGE n. 765/2006 – Giudice Dott. Mozzanti

promossa da Bianchi Luigi contro Rossi Mauro

 

Ill.mo Giudice dell’esecuzione

Giobatta Parodi c.f. PARND56P06D969M , nato a Genova il 08.04.64 , ivi res. in Pzza Crovetto 3 ; rappresentato e difeso dall'avv. Cicero del Foro di Arezzo c.f........... ed elettivamente domiciliato presso il di lui studio , in Arezzo, via Cellini, 7 come da mandato rilasciato in calce al presente atto ; il quale avvocato  indica come suo numero di fax..........

premesso

- che il sig. Bianchi Luigi, per soddisfare un suo credito verso il sig. Rossi Mauro, in data 03.03.2006 pignorava nell’abitazione di questi tra gli altri mobili : un tavolo stile rococò e tre sedie stile savonarola;

- che però tali beni sono di proprietà del ricorrente in quanto da lui acquistati dalla ditta Regina con atto di riservato dominio 1 novembre 2005 registrato il 1 dicembre 2005 nell’Ufficio atti privati di Genova al n. 1034 vol 10 ( doc. 1 ),

visto l’art. 619 c.p.c.

si oppone

 

- all'esecuzione n.3972/2006 R.G.E  intentata da Bianchi Luigi contro  di Rossi Mauro, al fine di vedere accolte le seguenti

 

Conclusioni

 

- in via preliminare :

 ritenuta la legittimità della presente opposizione, sospendere l’esecuzione in corso con decreto pronunciato inaudita altera parte , in forza dell'art. 624 C.P.C.;

- nel merito :

 fissata la comparizione delle parti e un termine per la notifica del presente ricorso e relativo decreto, dichiarare, i mobili di cui alla premessa di esclusiva proprietà del conchiudente e di conseguenza nullo e di nessun effetto il loro pignoramento.

Vinte le spese.

Si produce la seguente documentazione..............................

…............................................................

Si dichiara ai sensi del D.L. 11/03/2002 n. 28 che il valore della causa é pari a €.... e pertanto l'importo del contributo unificato é di €.....

 

Con osservanza

Genova 15 .03.06                                                    (Avv. Cicero Primo )

 

Avvertenze

Il ricorso con il pedissequo decreto del giudice va notificato, oltre che al creditore procedente , anche al debitore esecutato e , secondo la prevalente opinione , anche ai creditori intervenuti se muniti di titolo esecutivo