Enciclopedia giuridica del praticante

 

Formulario della Procedura Civile

Richiamato quanto detto nella “premessa” del precedente paragrafo, diciamo sugli incombenti e sullo svolgimento di un'opposizione agli atti esecutivi.

I - Se l'opposizione é preventiva ( comma primo art. 617 ), si redige un atto di citazione ( con tutti i requisiti voluti dall'art. 163 – arg. ex art. 184 disp. att. ), lo si notifica, ci si costituisce, ecc., il tutto come in una ordinaria causa di cognizione. Secondo l'interpretazione migliore, all'udienza (e, secondo la preferibile interpretazione, per tutto il corso del processo ) si dovrebbe seguire il rito camerale

( vedi art. 185 disp, att. ).

II- Se l'opposizione non é preventiva, si redige un ricorso, che deve contenere tutte le indicazioni dell'art. 163 ( vedi meglio l'art. 184 disp. att. ).

III- Il giudice così adito, fisserà con decreto “l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé e il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto” e potrà anche dare altri “provvedimenti opportuni”  ( vedi co.1 art. 618 )

IV- All'udienza come sopra fissata, il giudice prenderà “i provvedimenti che ritiene indilazionabili ovvero sospenderà la procedura. In ogni caso fisserà un termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito, previa iscrizione a ruolo a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all'art. 163bis, o altri se previsti” ; questo , il dettato del secondo comma art. 618 : che vuol dire con tale suo confuso discorso il legislatore ? Secondo la migliore interpretazione, vuol dire semplicemente che il giudice deve fissare all'opponente un termine perentorio entro cui notificare l'atto di citazione ( che é il tipo di atto con cui, sempre secondo l'interpretazione migliore, va introdotto il giudizio di merito )

V- L'udienza di comparizione ( e secondo l'opinione migliore, tutto il processo ) davanti al giudice dell'opposizione si svolgerà secondo il rito camerale ( art. 185 disp. att.)

 

Formula di un'opposizione agli atti esecutivi

Tribunale di Genova

Atto di opposizione agli atti esecutivi ( art.617 c.1 C.P.C. )

Bianchi Luigi c.f. SDERTU36P04M , nato il 09.05.47 in Genova e ivi res. in via Garibaldi 6  ; rappresentato e difeso dall'avv. Cicero del Foro di Arezzo, c.f....... ed elettivamente domiciliato presso il di lui studio in Arezzo via Cellini,7 come da mandato in calce al presente atto ; il quale difensore in osservanza dell'art. 125 C.P.C. indica come suo fax......

Premesso

- che con atto di precetto notificato il 05.04.06 il sig. Giobatta Parodi gli ha intimato di pagare € centomila in forza di cambiali pretesamente scadute e non pagate;

- che tale precetto, però, è da ritenersi nullo in quanto le cambiali non vi risultano trascritte;

- tanto premesso

Cita

- il sig. Giobatta Parodi che nell’atto di precetto ha eletto domicilio in Genova, via Roma 1

- a comparire il 16.09.2006 ore di rito

- davanti al Tribunale civile di Genova, Giudice istruttore designando ai sensi dell’art.168bis , locali di sue solite sedute ,

- con invito a costituirsi almeno 20 giorni prima dell’udienza ai sensi e nelle forme stabilite dall’art.166;

- con avvertimento che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui agli articoli 38 e 167;

per ivi sentire accogliere dalla adita Giustizia le seguenti

Conclusioni :

Si offre in comunicazione mediante deposito in cancelleria :

- l'atto di precetto di cui alla narrativa.

Si dichiara ai sensi del D.L. 11/03/2002 n.28 che il valore della causa é pari a.... e pertanto l'importo del contributo unificato é di €.....

Genova 06.06.06                                 (Avv. Cicero Primo ).

 

Avvertenze

Vedi quelle fatte in calce all'atto di opposizione ex art. 615 co. 1