Enciclopedia giuridica del praticante

 

Formulario della Procedura Civile

Premessa – Abbiamo visto, parlando della “espropriazione mobiliare presso il debitore”, che l'ufficiale giudiziario, al fine di acquisire sulla res quella disponibilità, che permetterà la sua espropriazione, priva l'esecutato di alcuni poteri ( “Tu, esecutato, non puoi traslocare la cosa pignorata, non la puoi vendere..”) e si sostituisce a lui nell'esercizio d'altri poteri ( metti, prende la res pignorata e la deposita in un magazzino all'altro capo delle città ). Tutto questo egli é legittimato a fare perché c'é un titolo ( di solito, una sentenza ) che indirettamente ( proprio in quanto  “titolo  esecutivo” )  gli  dà  questa  legittimazione.  Ma  che  dire se  la  res 

( mettiamo che sia una preziosa tela ) non é , per usare la terminologia del legislatore, “presso il debitore”, ma é nella disponibilità di un terzo ( metti, é in un magazzino di cui ha le chiavi, non il debitore Verdi, ma un certo sig. Rossi ) ? Nel caso,  se  il terzo, il Rossi, mettesse spontaneamente la res a disposizione dell'ufficiale giudiziario, tutto o.k., non ci sarebbe problema , potrebbe farsi l'espropriazione anche di quella  res,  di quella tela  ( v. co. 5 art. 492 -  e, mutatis mutandis, il discorso si potrebbe ripetere nel caso che il bene da acquisire fosse un credito  del debitore Verdi verso il terzo, Rossi , e il terzo, il Rossi, adempisse la sua obbligazione ; ma , si badi, non basterebbe che riconoscesse l'esistenza del credito – leggere attentamente sempre il quinto comma ora citato ). Ma nel caso ciò non accadesse, di certo l'ufficiale giudiziario non si potrebbe surrogare nei poteri del terzo ( del Rossi ) , aprire il magazzino, prendere la res  ( la  preziosa  tela)  e  portarsela  via . Questo  anche  se  il  creditore  esecutante

( chiamiamolo, sig. Bianchi ) desse la prova che quella res ( quella tela ) é in realtà del debitore esecutato Verdi e si trova nel magazzino del terzo, Rossi, perché lì il debitore esecutato Verdi l'ha lasciata in temporaneo deposito ( art.1787 e ss) .“Sì, dovrebbe dire l'ufficiale giudiziario, le prove che tu, Bianchi, creditore esecutante, mi dai, sembrano buone; ma é solo il giudice che può dire se sono effettivamente buone”. Insomma se non esistessero l'articolo 543 e seguenti, che subito andremo a visitare – a meno che il terzo spontaneamente  desse la res all'ufficiale giudiziario ( o, essendo il bene un credito, spontaneamente, non solo lo riconoscesse, ma lo adempisse ) - occorrerebbe che  il creditore esecutante Bianchi , se vuole espropriare la preziosa tela (o se vuole acquisire il credito ), si procurasse ( dopo aver già ottenuta una sentenza di condanna verso il debitore esecutato Verdi ) una nuova sentenza, che condannasse  il  terzo  Rossi a consegnare la tela : quindi occorrerebbe che il Bianchi

( surrogandosi al Verdi – artt. 2900 e 2902  Cod. Civ.) facesse un altro atto di citazione , pagasse un altro avvocato e convenisse in giudizio il terzo Rossi ( il quale anche lui dovrebbe pagare un altro avvocato, eccetera ). Tutto questo, ripetiamo, se non esistessero gli artt. articoli 543 e seguenti, che invece.... ci sono. E fortunatamente , perché essi creano un marchingegno, che dà la possibilità al creditore Bianchi di giungere in via diretta ( saltando sia un processo di cognizione, sia un processo di esecuzione ) ad espropriare o a farsi assegnare il bene ( la preziosa tela, il sostanzioso credito...).

In sintesi il marchingegno é questo : I-  Bianchi invita il terzo a dichiarare se il debitore Verdi può disporre di quella res o no ( semplificando, se proprietario della res é lui, Rossi, o il debitore esecutato Verdi ), ( oppure, per rifarci all'altro esempio da noi fatto ) se egli ( idest. il terzo Rossi ) é debitore, o no, di tot ( verso il debitore esecutato, Verdi ); II Se il terzo Rossi ( che, si badi, può stare in quel mini-giudizio, che così si instaura, senza costituirsi formalmente, e tanto meno senza necessità di essere rappresentato da un avvocato ) dichiara, che in effetti il Verdi, il debitore esecutato dal Bianchi, può disporre della res, o ( nel altro esempio da noi fatto ) che in effetti il debitore Verdi é creditore (verso di lui, Rossi ) di tot, o anche omette ogni dichiarazione ( e qui lo strappo, alle regole ordinarie della procedura e a favore dell'esecutante Bianchi, é evidente ),  la res si considererà nella disponibilità del debitore Verdi ( o il Verdi si considererà titolare del credito ) con tutte le conseguenze del caso : il bene e il credito potranno essere espropriati a favore del creditore esecutante Bianchi  o a lui assegnati.

 E se il terzo Rossi si rifiuterà di riconoscere di essere debitore del Verdi ( per riferirci a uno degli esempi da noi fatto ) o  ( per riferirci al altro esempio ) contesterà al Verdi la possibilità di disporre del bene ? Allora il marchingegno non avrà dato risultato positivo ; ma anche in tale ipotesi l'accertamento del diritto di credito ( del Verdi verso il Rossi ) o del diritto ( sempre del Verdi ) sul bene, avverrà con un procedimento semplificato ( vedi art.549 ).

( Se lo studioso, essendo più paziente di Giobbe, vorrà leggersi a questo punto  l'art. 492bis, ponendo particolare attenzione al suo terzultimo e ultimo comma, vedrà che il legislatore apre al creditore non solo la via “diretta” di cui ora si é detto, ma , se autorizzato  dal presidente del tribunale alla “ricerca  con modalità telematiche dei beni da pignorare”, addirittura una via direttissima  - però, si ripete,  solo limitatamente alla ipotesi che lui, il creditore esecutante, sia  a tanto autorizzato dal presidente, e tale limitazione a dire il vero suona un po' irragionevole).

L'iter di una espropriazione presso terzi -

I- Si notifica il titolo esecutivo e l'atto di precetto ( qui noi ci limitiamo a considerare l'ipotesi che, l'espropriazione verso terzi. non si innesti su altra espropriazione  - e a questa ipotesi ci limitiamo, per non complicare la vita nostra e dello studioso  prendendo in considerazione ipotesi , possibili in teoria, ma sconosciute nella pratica;  nella pratica, invero, l'espropriazione presso terzi, nella stragrande maggioranza dei casi, nasce del tutto svincolata da ogni altra procedura espropriativa).

2) Si redige l'atto di pignoramento ( presso terzi ) sulla traccia della formula di cui postea.

  1. Si notifica l'atto di pignoramento. Stando attenti che l'udienza di comparizione non cada prima del termine indicato nell'articolo 501 ( vedi co. 3 art. 543 ).
  2. Effettuata la notifica dell'atto di pignoramento, si fanno copie ( copie informatiche ! ) :   del titolo esecutivo, dell’atto di precetto , dell'originale di notifica dell'atto di pignoramento -  che ovviamente si sarà provveduto a ritirare dagli ufficiali giudiziari  ( per quel che riguarda l'originale di notifica dell'atto di pignoramento, v. l'incipit del quarto comma art. 543 – ma si tenga presente che non sarà l'ufficiale giudiziario a venire nel nostro studio per effettuare la consegna dell'atto , ma  dovremo  essere noi ad andare nel suo ufficio, si tenga ancora presente che l'ufficiale giudiziario dovrà apporre nella copia, che ci consegnerà, il timbro di “avvenuta consegna” ).

5 ) Quindi ci si costituisce depositando ( telematicamente ) in cancelleria : nota di iscrizione a ruolo + le copie come da noi sopra fatte e attestate conformi agli originali. Questo deposito si dovrà fare, si badi, entro il termine di trenta giorni dalla consegna a noi fatta, da parte degli ufficiali giudiziari, dell'originale di notifica dell'atto di pignoramento. E se tale termine non viene rispettato?  Per il disposto del comma quarto, ultimo periodo, dell'art. 543, il “pignoramento perde efficacia”. E tale perdita di efficacia del pignoramento comporterà ( in forza dell'art. 64ter disp. att.) il sorgere, a carico del creditore, dell'onere di darne notizia al debitore e al terzo ( vedi meglio l'art. 164ter citato ).

6- Si compare all'udienza, e, se il terzo  ci ha fatta pervenire la dichiarazione scritta di cui all’art. 547, la si deposita.   

Nel  caso  il terzo abbia riconosciuto il credito o la proprietà del nostro debitore sul bene, il giudice, applicando gli articoli 552 e 553, disporrà la vendita o la assegnazione del bene pignorato ( res o credito che sia).

Nel caso il terzo abbia contestato i diritti del debitore esecutato ( vedi meglio l'articolo  549 )  si  procederà  all'accertamento  di  tali  diritti , secondo  il  disposto

( sempre ) dell'art. 549.

Nel caso il terzo non abbia fatta la dichiarazione di cui all'art. 547, si applicherà il secondo comma art. 548.

 

A

                                        Atto di pignoramento presso terzi

Tribunale civile di Genova

Atto di citazione ex art. 543 C.P.C.

con pignoramento presso  terzi

-Bianchi Luisa  , nata il 06.09.56 a Genova, c.f……, ivi res. in via Capo Santa Chiara 33;

- ai sensi del n. 3 comma 2 art. 543 elettivamente domiciliata in Genova , via Fiasella 4 presso e nello studio dell’avv. Cicero Primo, c.f............... che la rappresenta e difende per mandato a margine del presente atto e che dichiara di volere ricevere le comunicazioni e le notifiche relative al presente procedimento  al numero di fax......;

Premesso

- che con Sentenza  n……., pubblicata il......... resa nell'ambito della causa R.G. 6754/2017, il Tribunale di Genova ha condannato Michele Verdi ( c.f.......) a pagare all'esponente Bianchi Luisa la somma di euro ventimila oltre gli interessi ammontanti a........., oltre le spese processuali liquidate in euro mille per esborsi ed euro cinquemila per compensi, oltre IVA e CAP come per legge e successive occorrende;

- che la sentenza  é stata notificata in forma esecutiva al debitore in data......;

- che successivamente in data..... l'esponente notificava al debitore l'atto di precetto

 a pagare complessivi euro......oltre interessi maturandi e successive occorrende;

-  che fino a oggi  il debitore non ha adempiuto al precetto;

- che da notizie assunte  il Rossi Giorgio, res, in Genova, Via Roma, 3 CAP 16100 c.f.............. é a sua volta debitore verso il Verdi,   di una grossa somma di denaro (1);

-  che l'esponente intende pignorare, in forza del sopra richiamato titolo esecutivo, tutte le somme ( 2 ) a qualsiasi titolo dovute dal Rossi al Verdi e ciò fino alla concorrenza del credito precettato ( euro....) aumentato della metà ex art. 546 c.p.c., quindi per complessivi euro........, oltre spese di notifica dell'atto di precetto, interessi maturati e maturandi, oltre le successive spese di notifica del presente atto di pignoramento nonché le occorrende spese d'esecuzione:

- tutto ciò premesso

cita

 il debitore Verdi c.f..............., res. in Genova via Roma 1 ( CAP 16100 ) a comparire davanti al Tribunale civile di Genova, Sezione e Giudice dell'esecuzione designandi, nella sede di sue solite sedute in Genova via IV Novembre. , all'udienza che si terrà il giorno 06.06.18, ore di rito, con invito a costituirsi nelle forme e nei termini di legge e a presenziare agli atti ulteriori, con espressa avvertenza che, non comparendo, si procederà lo stesso come per legge e con le preclusioni da questa previste;

e altresì

invita

 il terzo sig. Rossi ( c.f.............) res. in Genova via Roma 3 ( CAP 16100 ) a fare  , entro dieci giorni decorrenti dalla notifica del presente atto, a mezzo di raccomandata indirizzata a Studio legale Cicero , via Fiasella 7, Genova, CAP 16100 o mediante pec indirizzata a................ la dichiarazione di cui all'art. 547 c.p.c.;

e altresì

avverte

lo stesso sig. Rossi che , in caso manchi di fare la  comunicazione della suddetta dichiarazione, la stessa dovrà essere da lui resa comparendo in un'apposita udienza fissata a tal fine dal Giudice,  e che, qualora egli non compaia alla sopradetta udienza o, comparendo,  non renda la dichiarazione, il credito pignorato (3), ai fini  del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione sarà, nell'ammontare dichiarato dall'esponente,  considerato non contestato.

Ai fini dell'art. 14 del D,P.R. 30 maggio 2002, n. 115, si dichiara che il valore del presente procedimento é di €....... e che quindi va versato, trattandosi di procedura di pignoramento presso terzi, un contributo unificato pari a euro.....,...

In Genova il 15.09.18

(Firma dell'avv. Cicero I )

Ad istanza dell'avv. Cicero I nella qualità di procuratore e difensore di Bianchi Luisa, io, sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'UNEP presso la C.A. di Genova,  vista la sentenza n….del Tribunale di Genova munita di formula esecutiva e notificata il….; visto l’atto di precetto notificato il…. ; visto il sovraesteso atto di citazione ex art. 543;

dichiaro di pignorare

in virtù del suddetto titolo esecutivo tutte le somme dovute dal sig. Rossi al sig Verdi fino alla concorrenza della somma di......il cui ammontare é dato dal credito indicato in precetto aumentato della metà ai sensi dell'art. 546 co. 1 c.p.c.

facendo precisa ingiunzione

- al sig. Verdi ( debitore esecutato )e al sig Rossi ( terzo pignorato ) di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito le somme come sopra indicate e di non disporne senza autorizzazione o ordine del Giudice

Visto l'art. 492

 

avverto

il debitore Verdi che può chiedere di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari all'importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese, oltre che delle spese di esecuzione, sempre che, a pena di inammissibilità, sia da lui depositata in cancelleria, prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569, la relativa istanza unitamente ad una somma non inferiore a un quinto dell'importo per cui é stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento dedotti i versamenti effettuati di cui deve essere data prova documentale.

Altresì avverto che, a norma dell'articolo 615, secondo comma, terzo periodo, l'opposizione é inammissibile se é proposta dopo che é stata disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569, salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero che l'opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile.

Visto sempre l'art. 493

 invito

il debitore ad effettuare presso la cancelleria del giudice dell'esecuzione la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio in uno dei comuni del circondario in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione con l'avvertimento che, in mancanza ovvero in caso di irreperibilità presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto, le successive notifiche o comunicazioni a lui dirette saranno effettuate presso la cancelleria dello stesso giudice.

Conseguentemente ho notificato il sopra esteso atto di pignoramento ai signori Verdi ( debitore esecutato ) e al sig. Rossi ( terzo pignorato).

Quanto al sig Rossi, recandomi nella sua residenza....................................................

Quanto al sig. Verdi recandomi nella sua residenza in.......................................

 

Avvertenze -  In corrispondenza alle note 1, 2, 3 effettuare se del caso i seguenti cambiamenti:

nota 1) : eventualmente cambiare in “ detiene dei mobili di proprietà del debitore Verdi”;

nota 2) :  eventualmente cambiare in “tutti i mobili che detiene il Rossi sono in realtà di proprietà del Verdi”;

nota 3 ) : eventualmente cambiare in “il possesso di appartenenza del debitore, nei termini indicati dal creditore, si considererà non contestato”.