Enciclopedia giuridica del praticante

 

Formulario della Procedura Civile

Se interviene uno degli eventi  ( tassativamente) indicati dal legislatore negli artt.299 e 301 come potenzialmente determinanti per una delle parti ( attore, convenuto, poco importa) una diminuzione della capacità  di far valere le proprie ragioni davanti al giudice, é chiaro che  una rigorosa salvaguardia del principio del contraddittorio vorrebbe che dal loro verificarsi  il processo  si bloccasse ( che il giudice e le parti  non potessero compiere più alcun atto valido ) . Tuttavia sembra al legislatore che questa soluzione troppo penalizzi il principio di economia processuale , in quanto  porta a bruciare ( ritenere nulla ) tutta l’attività ( processuale ) compiuta dal giudice dopo il verificarsi dello “evento” anche quando di questo egli non è a conoscenza ( o almeno a conoscenza sicura ) . Pertanto  il legislatore in via di principio stabilisce che l’interruzione ( che comporta “che non possono essere più compiuti atti del procediemnto”e, pertanto, la nullità di quelli compiuti in spregio al divieto - vedi il comb. disp. artt. 304-298 ) si verifica  solo al momento in cui il giudice ha notizia sicura dell’evento menomante la difesa, a meno che la parte, colpita dall’evento menomante, ( presumibilmente )  si sia trovata impossibilitata a dare questa sicura notizia al giudice. Di conseguenza si possono distinguere quattro ipotesi:

I- Ipotesi prima : la parte ( colpita dall’evento menomante la sua difesa) si è costituita con un difensore (art. 300 co.1 – e l’evento menomante la sua difesa non ha colpito il difensore stesso, caso che esamineremo sub IV ) : in tal caso , il legislatore ritiene, o che vi è stata una negligenza della parte ( meglio, di chi doveva tutelare gli interessi della parte o degli eredi di questa ) nell’informare il difensore o che vi è stato un difetto di correttezza di questi ( e quindi una culpa in eligendo della parte nel dargli la procura) : pertanto fa decorrere l’effetto interruttivo dal momento in cui il giudice  ha notizia sicura dell’evento .

 II- Ipotesi seconda : la parte era contumace , anche in questa ipotesi il legislatore ritiene giusto far decorrere l’interruzione dalla notizia sicura dell’evento pervenuta al giudice  : chi non si è costituito nei termini ampi, che il legislatore gli concede con l’art.171, ed è pertanto privo di un difensore, che possa comunicare al giudice la notizia dell’evento handiccapante, è senza dubbio negligente, pertanto imputet sibi se il processo va avanti anche dopo che si è verificato l’evento per lui handiccapante.

III -  Ipotesi terza : l’evento handiccapante ha colpita la parte quando era ancora in termini per costituirsi ( per cui non si può escludere che si sarebbe costituita ) oppure nel corso di un processo nel quale il legislatore ammette la parte a costituirsi di persona e questa così ha fatto : in tal caso nessun rimprovero di negligenza si può muovere alla parte ( se non ha nominato un difensore, in grado di comunicare al giudice l'evento handiccapante) e quindi il processo si interrompe al momento del verificarsi dell’evento handiccapante.

 IV – Ipotesi quarta : l’evento handiccapante colpisce direttamente il difensore  ( sua morte, sua sospensione o radiazione ) e quindi indirettamente la parte : anche in tal caso il legislatore ritiene senza colpa l’inerzia della parte ( che può in effetti ignorare o l’impedimento del difensore o …la procedura civile ) e pertanto fa avvenire l’interruzione  dal momento in cui si verifica l’evento (handiccapante ).

 Naturalmente il legislatore dà alle parti la possibilità di rimuovere l’effetto interruttivo, di rimettere in marcia il processo . Però subordina ciò ( idest , la rimessa  in marcia del processo ) all’assolvimento di alcuni oneri .

Vediamo quali questi sono, con riferimento , prima, alla parte, diciamo così, handiccapata ( di solito, ai suoi eredi ), poi, alla sua controparte.

Oneri per la parte handiccapata che vuole proseguire nel processo – Se vi è già un’udienza fissata dal giudice, la parte potrà costituirsi sia in cancelleria sia all'udienza ( prima parte art.  302 ), depositando ( nella cancelleria ) o presentando (al giudice) una comparsa di costituzione e la procura. Naturalmente essa dovrà documentare l'esistenza dell'evento handiccapante ( nell'ipotesi, statisticamente più frequente, di morte di una parte e di subentro degli eredi, producendo il certificato di morte ). Il deposito in cancelleria dovrà essere telematico.

“Se non vi é fissata alcuna udienza”, la parte che intende costituirsi dovrà adempiere ai seguenti incombenti ( in forza della seconda parte art. 302 ) : 1)  “chiedere con ricorso  al giudice istruttore o, in mancanza, al presidente del tribunale la fissazione dell’udienza”-  tale  ricorso,  secondo  l'opinione  nettamente  prevalente,  non dovrà

( però,  potrà ) essere depositato telematicamente; ad esso sarà comunque opportuno allegare documentazione dell'evento interruttivo (se tale evento già prima non é stato ritualmente comunicato e documentato) ; 2) passati alcuni giorni, chiedere tante copie autentiche del ricorso  e del decreto quanti sono le parti del processo + una ; 3)  notificare “ alle altre parti” il ricorso e il decreto; 4) costituirsi in cancelleria o all'udienza come detto nella prima parte dell'art. 302.

Oneri per la parte non handiccapata-   Risultano dall'art. 303  e sussistono naturalmente solo nell'ipotesi che la controparte handicappata di sua iniziativa non si sia già costituita; essi consistono : 1) nel ricorso al giudice ( giudice istruttore o in sua mancanza, presidente del tribunale ) a che fissi una nuova udienza – tale ricorso, al contrario di quello che, come abbiamo visto, deve presentare la parte handicappata, “deve contenere gli estremi della domanda”  ( ma naturalmente non va allegata né indicata la procura ) - ancora, tale ricorso, secondo l'opinione prevalente, va depositato telematicamente ; 2) nell'estrazione , in modalità telematica ( qui ci mettiamo nell'ipotesi , ritenuta da noi la più corretta , che il ricorso vada presentato in via telematica ) delle copie necessarie per la notifica ( sul punto vedi Sezione quarta);  3) nella notifica delle copie ( debitamente autenticate – vedi Sezione quarta ) del ricorso e del decreto , non solo ai soggetti destinati a subentrare alla parte handicappata , ma anche alle eventuali altre parti in causa  ( ma, nota bene,  il secondo comma art. 303 permette che “ la notificazione entro un anno dalla morte possa essere fatta  collettivamente e impersonalmente  agli eredi, nell'ultimo domicilio del defunto”). Ovviamente, se la parte ben notificata non comparirà all'udienza, sarà dichiarata contumace.

 

A

 Comparsa per prosecuzione

 

Tribunale civile di Roma

Udienza 18.07.2010 ; Giudice, Dott. Lattanti ; RgTrib.5432/09

Comparsa per  prosecuzione nel processo ( art. 302 C.P.C.)

Rossi Luigi nato il 06.09.1956 a Roma e ivi res. in via Ostiense 4, c.f........, in Roma elettivamente domiciliato in via Arenula 14 presso e nello studio dell’Avv. Cicero Primo c.f........ che lo rappresenta e difende per mandato in calce al presente atto  e che ha come numero di fax......

Premesso

Che Rossi Michele , già parte in causa in qualità di attore, è deceduto il 18 novembre 2009;

che l’esponente Rossi Luigi suo figlio e successore universale intende proseguire nel processo promosso dal Padre;

tanto premesso e visti gli artt. 110 e 302 C.P.C. l’esponente

si costituisce

 per insistere in tutte le domande formulate dall’Attore nell’atto di citazione stesso e in corso di causa.

Allega : 1) fascicolo di parte del defunto Rossi Michele   ; 2) certificato di morte ; 3) stato di famiglia.

Roma 15. gennaio 2011                                 ( Avv. Cicero Primo)

 

B

Tribunale di Roma

Ricorso per  fissazione udienza ex art. 302

da valere anche come comparsa di costituzione

Giudice Dottor Lattanzi ; RG. 453/88

 

Ill.mo Giudice

Rossi Luigi nato il 06.10.46 a Roma e ivi residente in via Ostiense 4, c.f.............

elettivamente domiciliato in via Arenula 14 presso e nello studio dell’Avv. Cicero Primo c.f........ che lo rappresenta e difende per mandato in calce al presente atto  e che dichiara come numero del suo fax.....                                                       

premesso

 

Che Rossi Michele , ha citato Michele Bianchi davanti al tribunale di Roma, che alla causa é stato attribuito il numero R.G. 543/88 , che la causa é stata assegnata per l'istruttoria alla S.V., che l'ultima udienza si é tenuta il  5 aprile 2008 e che una nuova udienza non risulta fissata;

che l’esponente Rossi Luigi figlio e successore universale di Rossi Michele, intende costituirsi nella causa nelle forme di cui alla prima parte art. 302 per proseguire nel processo promosso dal Padre insistendo in tutte le istanze da Questi proposte;

tanto premesso e visti gli artt. 110 e 302 C.P.C. l’esponente

ricorre

a che la S.V voglia fissare una nuova udienza.

Con perfetta osservanza

Roma.............                                                                               Avv. Cicero

 

Si allega : certificato di morte; stato di famiglia.

 

C
Tribunale di Arezzo

(Giudice, Dottor Alfa ; ud. 19.04.19 )

comparsa in riassunzione

nella causa  R.G. 3972/17

 

 Rossi Carlo, res. in Roma via Arenula 4, c.f.......................elett. domiciliato in Arezzo via Petrarca 6 presso e nello studio dell'Avv. Cicero c.f.  LGU36P06D969M, che lo difende e rappresenta per mandato in calce all'atto di citazione e che dichiara di avere come numero di fax....

premesso

 

- che egli conveniva davanti al Tribunale di Arezzo la Sig.ra Carla Boccia nata il 30.08.1946 in Arezzo e il Sig. Michele Arnaldi nato il 01.04.1932 in Bibbiena,

  con atto di citazione ritualmente notificato a entrambi i convenuti nell'ottobre  2017;

-  che in tale atto di citazione egli esponeva di aver acquistato per 218mila euro, nel 2008, dalle Sig,re Carla Boccia e Marisa Boccia ( moglie del convenuto Arnaldi ) due immobili siti in Arezzo via Cellini 7 e costituiti  da un appartamento e da un locale  che, pur essendo definito nel rogito come “garage”, risultò poi non aver le caratteristiche volute dalla Legge per essere come tale utilizzato;

- che , in forza di numerose argomentazioni giuridiche in sintesi basate sugli artt. 1337 , 1453, 1489 Cod. Civ. concludeva  chiedendo al Tribunale di accogliere le domande che di seguito si riportano

“Voglia il Tribunale ill.mo accogliere le seguenti domande :

I- Domanda di risoluzione sia del acquisto del preteso garage sia dell'acquisto dell'appartamento, e, per l'effetto, di condanna in solido ....................

…............................................... (si ricopiano le conclusioni ).................................

- che nell'ottobre-novembre 2017 egli si costituiva in giudizio e la causa veniva iscritta nel Registro affari contenziosi col numero 3972/17;

- che la causa così iscritta veniva assegnata all'illustre Giudice Dottor Alfa e che la comparizione davanti a Questi veniva fissata per il 19 aprile 2018;

- che però la parte convenuta Sig........................decedeva  il............................. (quindi dopo la notifica a Lei fatta dell'atto di citazione ma prima che maturasse il termine a Lei concesso per la costituzione );

- tanto premesso, essendo sua intenzione di proseguire la causa sia contro il convenuto   Arnaldi sia contro gli eredi della parte convenuta Boccia Carla;

 visti gli artt. 299, 303 Cod. Civ. e l'art. 125 disp. att.

Chiede

 al Tribunale di Arezzo nella persona di Voi, ill'illmo Giudice Dottor Alfa :

 - di fissare un'udienza per la comparizione , di se medesimo, Luigi Rossi, del convenuto Sig.Arnaldi e degli eredi della parte deceduta Sig.ra Carla Boccia;

 -  e altresì di fissare il termine per la notifica della presente comparsa e del Vostro Decreto ( in modo da permettere alla richiedente di rispettare il termine posto dall'art. 163bis a favore degli eredi della parte deceduta );

  -  e nel contempo fa invito alle controparti di comparire all'udienza che l'ill.mo Giudice vorrà fissare , previa costituzione ( se già prima non costituite)  nel termine di venti giorni prima dell'udienza  che dall'ill.mo Giudice sarà ( come detto sopra ) indicata o nel diverso termine stabilito eventualmente dal Giudice stesso; altresì avvertendole che la costituzione oltre il suddetto termine potrebbe comportare

(  secondo una possibile interpretazione dell'art. 303 C.P.C.) le decadenze di cui agli articoli 38 e 167 C.P.C.

Arezzo.........                                                                        Avv. Cicero

Avvertenze

La comparsa va redatta ai sensi dell’art. 303 C.P.C. e 125 disp. att. In particolare tenendo presente che : per l’art. 125 , “ nel caso dell’art. 307 primo comma del codice”  occorre indicare “ la data della notificazione della citazione non seguita dalla costituzione delle parti , ovvero del provvedimento che ha ordinato la cancellazione della causa dal ruolo”; per l’art. 303 , “ in caso di morte della parte il ricorso deve contenere gli estremi della domanda”.

Non va effettuata una nuova iscrizione a ruolo e non va ripetuto il pagamento del contributo unificato. Non occorre farsi rilasciare una nuova procura.