Enciclopedia giuridica del praticante

 

Formulario della Procedura Civile

Abbiamo già spiegato il contenuto che va dato alla comparsa ( v. paragrafo 73 della “Sezione prima” ), la forma di cui di solito la si riveste dovrebbe risultare dalla “formula” che segue.

Per i termini in cui va effettuato il deposito vedi l’art. 190 e 281 quinquies.

La comparsa ( salvo che nel processo davanti al Giudice di Pace ) va depositata telematicamente.

 

Tribunale civile di Roma

Giudice Dott. Maganza; R.G.Tri. 6543/09;

 udienza  riservata per la decisione, 16.06.2011

Comparsa conclusionale

per Bianchi Guido                         - convenuto -                                                                            Avv. Cicero Secondo

contro

Rossi Mario                                         - attore -                                                                             Avv. Cicero Primo

 

Svolgimento del processo e conclusioni

L’esponente, citato in giudizio dal sig. Rossi Mario, si è costituito nelle forme e nei termini dell’art.166.

Dopo scambio delle memorie ex art.183, il G.I. ha escussi i testi hinc et inde dedotti all’udienza del 15 novembre 2010.

Su istanza dell’esponente, ad essa opponendosi l’attore, il G.I. ha nominato C.T.U.; i quesiti propostigli risultano verbalizzati all’udienza del 20.12..2010.

Il C.T.U. ha depositata una prima relazione il 15.01.2011 e, ad integrazione di questa, una seconda relazione il 15. 02.2011.

All’udienza di remissione del 15.03.2011 l’esponente ha precisato le seguenti conclusioni : “Piaccia al Tribunale ill.mo, contrariis reiectis…( si trascrivono le conclusioni)……………………………………………………………………………..

Motivi in fatto e in diritto

Le conclusioni come sopra rassegnate si giustificano per i seguenti motivi:

I motivo ( in fatto ) : è provato che l’auto dell’attore, si fermò inopinatamente e bruscamente. Il teste Verdi afferma………………………………………………

II motivo ( in diritto ) : la distanza di sicurezza tra il veicolo che segue e quello che precede non deve essere necessariamente tale da rendere in ogni caso impossibile il tamponamento. La Cassazione insegna…………………………………………

P.Q.M.

Si chiede l’accoglimento delle conclusioni così come precisate all’udienza di remissione e come riportate all’inizio della presente comparsa.

Roma data                                           ( Avv. Cicero Secondo )