Enciclopedia giuridica del praticante

 

Formulario della Procedura Civile

Premessa – Tratteremo nei successivi numeri 1, 2,  dell’istanza  ex art. 186bis; nei numeri 3 , 4 , 5, dell’istanza  ex art. 186 ter ; nel numero 6, dell’istanza ex art186quater.

 

1 – L’istanza per ottenere il provvedimento interinale previsto dall’art. 186bis si può

  proporre sia all’udienza che fuori dell’udienza.

Se la si propone fuori d’udienza, la si deve naturalmente redigere per iscritto ( vedi formula A ) e depositare telematicamente. In udienza, invece,  l'istanza va, secondo la interpretazione che ci sembra migliore, formulata solo oralmente ( tenendo presente che verranno verbalizzate solo le sue conclusioni, non le argomentazioni che la sorreggono ) : infatti il deposito, all'udienza, di una istanza scritta verrebbe ad eludere la volontà legislativa  che i depositi degli atti ( diversi da quelli, con cui ci si costituisce in giudizio ) avvengano mediante deposito telematico.

In caso di istanza proposta fuori dell'udienza, si dovrà, lasciati passare alcuni giorni dal deposito, accedere alla cancelleria per acquisire copia del decreto con cui il giudice , così come gli impone l’ultima parte del c.1 art. 186bis , dispone la comparizione delle parti ; quindi si dovrà  notificare tale decreto   ( tenendo presente che, se questo si riferisce per relationem alla  istanza, si dovrà notificare anche questa) . Fatto questo, non resterà che comparire all’udienza (con la prova dell’avvenuta notifica e con la notula delle  competenze ).

 

2 –Il dies a quo per la presentazione dell’istanza (di cui all'art.186bis ) si realizza appena che la controparte-debitrice si è costituita . E infatti, prima di quel momento, l'ordinanza ingiuntiva non potrebbe essere emessa, dato che l'ingiunzione può riguardare solo le somme “non contestate” ( vedi primo comma art. 186bis ) – e naturalmente “non contestate” dalle parti costituite, che, tacendo, fanno presumere che l'istanza del creditore sia fondata, e non dal contumace che potrebbe “non contestare” semplicemente perché nulla sa dell'istanza ).

 Il dies ad quem, si realizza con la precisazione delle conclusioni, nel senso che, dopo la loro precisazione, la presentazione dell'istanza non é più ammessa; così a nostro parere va interpretata l'espressione del legislatore “ fino alla precisazione delle conclusioni”.

 

3- L’istanza  ingiuntiva di cui all’art. 186 ter può essere proposta , come quella ex art. 186bis , sia in udienza  che fuori udienza .  E mutatis mutandis sono valide per essa le osservazioni da noi svolte nei precedenti numeri 1 e 2 per l’istanza ex art. 186bis (salvo quanto diremo nel successivo numero 4 ).

 Vedi la formula B per avere un'idea di come l'istanza scritta va redatta.

L’istanza non va notificata alla parte contumace non contenendo , né potendo contenere , una domanda nuova ( cosa per cui non vi è materia per applicare l’art. 292). Attenzione però a quanto detto nel successivo numero 4 !

 

4 – Se la controparte è contumace tu dovrai notificarle ( v. c.5 art. 186 ter ) l’ordinanza che accoglie la tua istanza . Pertanto , una volta ottenuta questa , dovrai  farne copie autentiche   , recarti  dagli  ufficiali  giudiziari  per  la notifica, depositare

( telematicamente )  , una volta che questa sia perfezionata, l’originale di notifica in cancelleria, a dimostrazione che la notifica è stata regolarmente fatta. Nel caso la controparte ( contumace ) non si costituisca, secondo un autorevole insegnamento , l’ordinanza non diventa esecutiva automaticamente ( nonostante la lettera del disposto del c.5 art. 186ter ) , ma deve applicarsi l’art. 647 : pertanto tu dovrai fare istanza al giudice a che dichiari esecutiva l’ordinanza . ( E se la controparte si costituisce ? l’ordinanza non diventa esecutiva ma resta valida , a meno che la controparte non ne chieda e non ne ottenga la revoca o la modifica ).

 

5- Da quando si può proporre l’istanza ex art. 186ter ? Da quando è iniziata la causa, addirittura la si può formulare nell’atto di citazione. Però l'ordinanza  non può essere pronunciata se non dalla prima udienza, in quanto solo nella prima udienza risulta se il debitore é, o no, contumace e quindi se va applicato, o no, il quinto comma dell'articolo 186ter . Fino a quando si può proporre l'istanza ? “Fino al momento della precisazione delle conclusioni” recita il primo comma art. 186ter – espressione che, secondo noi, va interpretata nel senso che si può  proporre l'istanza anche al momento della precisazione delle conclusioni, ma non la si può più proporre una volta che le conclusioni sono state precisate. E se la controparte é contumace?  A nostro modesto parere in tal caso il giudice dovrebbe : ritenere – nonostante il disposto del primo comma art. 293 – sempre necessaria, per l'efficacia dell'ordinanza, la sua notifica al contumace, e rinviare di conseguenza l'udienza di precisazione delle conclusioni per dar spazio a tale notifica.

 

6 – Anche la istanza ex art. 186 quater può essere chiesta, come le istanze ex art. 186bis e 186ter, sia in udienza  ( secondo noi, solo oralmente)  sia  fuori  di  udienza

( per iscritto – vedi terza formula riportata). E possono essere ripetute, mutatis mutandis, per tale istanza ( ex art.186quater )  le osservazioni fatte nei precedenti numeri. In particolare si dovrà tenere presente che, se l’istanza è presentata fuori udienza , l'istante avrà l’onere di notificare il decreto che fissa la comparizione delle parti . Il dies a quo per la presentazione dell’istanza è dato dall’essere “ esaurita l’istruzione” , il che non significa necessariamente , secondo un’autorevole opinione , che la parte creditrice debba aspettare l’invito per la precisazione delle conclusioni per presentare l’istanza : la può presentare anche prima , purchè , indipendentemente da una dichiarazione formale di chiusura dell’istruttoria ( che del resto nella pratica non si usa) questa sia “esaurita” ( e non manca chi addirittura sostiene che l’istanza può essere presentata anche prima dell’esaurimento dell’istruttoria, l’art. 187quater imponendo , non che l’istanza sia presentata, ma solo che l’ordinanza sia emessa  dopo tale momento ). Molto discusso é anche quando cada il dies ad quem : alcuni lo fanno cadere nel momento in cui il giudice rimette al collegio la causa o , se in veste di giudice monocratico, la trattiene ; altri spostano tale termine fino all’udienza di discussione o al momento dello scambio delle memorie di replica. La cosa sicura è presentare l’istanza appena è stato fatto invito per la precisazione delle conclusioni.

 

7 – Noi abbiamo messo fino ad adesso in evidenza gli oneri che incombono alla parte intimante, ritenendo che quelli gravanti sulla parte intimata ne risultino implicitamente . Non possiamo esimerci però dall’attirare l’attenzione del giovane collega sull’onere che l’ultimo comma dell’art. 186quater addossa all’intimato: l’onere di manifestare  (con ricorso notificato nei brevi termini in tale comma specificati) la  volontà che , nonostante l’emissione dell’ordinanza , sia pronunciata sentenza ( in caso contrario trasformandosi l’ordinanza in sentenza, sia pure impugnabile)

 

 Istanza ex art. 186 bis

 

Tribunale di Roma

Udienza 15.10.2009; Giudice Dottor Tettamanzi

Istanza di anticipato pagamento ex art. 186bis

nella causa RGTrib…… tra

Bianchi Alfredo                       -  attore      -                             avv. Cicero Primo

                                                                    e

Rossi Romeo                     -  convenuto -                         Avv. Cicero Secondo

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Ill.mo Tribunale

Il sottoscritto Avv. Cicero Primo nella qualità

rilevato

- che il convenuto dal momento della sua costituzione ( avvenuta ai sensi dell’art. 166) fino ad oggi , in nessun atto della presente causa ha contestato il suo obbligo di pagare la somma di € 10mila a titolo di risarcimento……………………

- visto l’art. 186bis  C.P.C.

fa istanza

a che l’ill.mo Tribunale voglia ordinare al convenuto Rossi Romeo il pagamento di € 10mila a favore dell’attore Bianchi Alfredo. Liquidando nel contempo quanto dovuto fino ad oggi all’attore per onorari, diritti e spese. Si allega notula”

Con osservanza

Roma 15 11 2010                                           (Avv. Cicero Primo )

 

 

 

 

 

 

 

 

Istanza ex art. 186 ter

 

Tribunale di Roma

Ud. 15.05.2010 ; Giudice Dott. Gerace ; RG Trib 4536/2008

Istanza di ingiunzione ex art. 186ter

nella causa tra

Bianchi Alfredo                   -          attore      -                                  Avv Cicero Primo

e

 

Rossi                                 -   convenuto    -                                           contumace

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Ill.moTribunale di Roma

 

L’avv. Cicero Primo nell’interesse di Bianchi Alfredo

premesso

che la documentazione prodotta dall’attore ( e in particolare la lettera in data 23.11.2007 ) dà chiara e sicura prova del suo buon diritto ad ottenere la consegna,……

Tanto permesso, visto l’art. 186ter

chiede

che , previo l’avvertimento a costituirsi previsto dal c.6 art. 186ter , facciate ingiunzione a Rossi Romeo di consegnare il quadro del Ravegni raffigurante la natività all’attore Bianchi Alfredo. Nel contempo liquidando le competenze a questi dovute  per onorari, diritti e spese. Si allega notula.

Con osservanza

Roma 23.11.10                                               Avv. Cicero Primo

 

 

Istanza ex art. 186quater

 

Tribunale di Roma

Ud. 15 . 05.10 , Giudice Dott. Frosari

Istanza ex art. 186 quater

nella causa RGTrib…… tra

Bianchi Alfredo                             attore                                         Avv. Cicero Primo

e

Rossi Mauro                                    convenuto                            Avv. Cicero Secondo

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Ill.mo Tribunale

Il sottoscritto Avv. Cicero secondo nella qualità di difensore del convenuto Rossi Mauro

Premesso

che il convenuto Rossi Mauro con domanda riconvenzionale ha chiesto la consegna di……………..

Che al termine dell’istruttoria inequivocabilmente risulta la fondatezza della domanda riconvenzionale. Infatti……

Tanto premesso, visto l’art. 186 quater

Chiede

che l’ill.mo Tribunale voglia ordinare all’attore Bianchi Alfredo di consegnare al convenuto il quadro di Bonolis raffigurante una natività . Liquidando nel contempo le competenze spettanti al convenuto per onorari, diritti e spese. Si allega notula.

Con osservanza

Roma 15.12.10                                                         (Avv. Cicero Primo )