Enciclopedia giuridica del praticante

 

Lezioni tratte dal libro III di "diritto civile ragionato"

12 - Possibili cause della nullità di un contratto (illiceità della causa, dello oggetto...).

Disc. Abbiamo visto che cosa deve intendersi per nullità di un contratto; vediamo ora da che cosa può essere, la nullità, giustificata.

Doc. Le più varie sono le considerazioni che, per un Legislatore, possono giustificare la nullità di un contratto (e alcune possono essere giuste e altre errate, forse che il Legislatore é immune da errori, forse che non può prendere decisioni assurde e illogiche?). E questo impedisce al Giurista di dare una esauriente risposta alla tua domanda.

Disc. Però – dal momento che la nullità di un contratto viene dichiarata a prescindere da una richiesta delle parti che lo hanno stipulato (e quindi anche contro la loro volontà e presumibilmente contro il loro interesse) il Giurista almeno potrà dire che la nullità (al contrario dell’annullabilità) di un contratto viene, dal Legislatore, ritenuta per tutelare interessi confliggenti o almeno estranei a quelli delle parti del contratto.

Doc. Di massima può dirlo; ma solo “di massima”, dato che in alcuni casi la nullità viene ritenuta dal Legislatore proprio a tutela delle parti che l’hanno stipulato.

Disc. Comincia a portare i principali casi in cui la nullità viene ritenuta a tutela di interessi confliggenti o almeno estranei a quelli delle parti.

Doc. D’accordo, comincerò a portare dei casi in cui il comportamento a cui una parte vorrebbe vincolarsi col contratto frustra un interesse che il legislatore tutela.

Primo caso: illiceità dell’oggetto del contratto-

Esempio: Sparafucile si obbliga a uccidere il duca di Mantova e Rigoletto si obbliga a dargli tot.

Disc. E’ evidente il perché, il Legislatore, non può ritenere valido un tale contratto. Infatti, se tale lo ritenesse, cadrebbe in contraddizione in quanto verrebbe a tutelare un interesse (quello di Rigoletto all’uccisione del duca) confliggente con quello che, con l’articolo 575 Cod. Pen., Egli si propone di tutelare (l’interesse del duca alla vita); quindi ben si può dire che così facendo (idest ritenendo la validità del contratto) si darebbe la zappa sui piedi: nell’articolo 575 Cod. Pen. io, legislatore, minaccio di tot anni di reclusione Sparafucile per dissuaderlo dall’uccidere, e, poi, ritenendo valido il contratto da lui stipulato con Rigoletto, minaccio di obbligarlo al risarcimento se non uccide, di più, (verso Rigoletto) mi impegno (sempre io, legislatore) a procedere all’esecuzione forzata dell’obbligo (assunto da Sparafucile) di uccidere. Assurdo!

Chiara dunque la nullità del contratto nei casi in questo vincola a un comportamento illecito. Ma c’é anche una norma da cui si evince tale nullità?

Doc. Certo, e, non una, ma due sono le norme da cui si evince tale nullità: l’articolo 1346 e l’articolo 1418.

Disc. Che dice l’articolo 1346?

Doc. L’articolo 1346 recita: “L’oggetto del contratto deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile”.

Disc. E che stabilisce l’articolo 1418?

Doc. L’articolo 1418 stabilisce la nullità di un contratto quando il suo oggetto manca di uno “dei requisiti stabiliti dall’articolo 1346” (l’articolo sopra riportato).

Più precisamente l’articolo 1418 (sotto la rubrica “Cause di nullità del contratto”) recita: “Il contratto é nullo quando é contrario a norme imperative, salvo che la legge disponga altrimenti. - Producono nullità del contratto la mancanza di uno dei requisiti indicati dall’articolo 1325, l’illiceità della causa, la illiceità dei motivi nel caso indicato dall’articolo 1345 e la mancanza nell’oggetto dei requisiti stabiliti dall’articolo 1346.- Il contratto é altresì nullo negli altri casi stabiliti dalla legge”.

Disc. Hai fatto un caso di contratto ritenuto dal Legislatore nullo per la ragione che il comportamento a cui si vincolerebbe con esso una parte frustra un interesse tutelato dal legislatore, fanne un secondo

Doc. Ecco un secondo caso: l’illiceità dei motivi che hanno convinto le parti a concludere il contratto.

Esempio: Rigoletto si obbliga a vendere un coltello a Sparafucile, il quale si obbliga a dare tot, coltivando (ecco il punto!) il proposito di usare il coltello per uccidere il povero duca.

Qui di per sé, nessuno dei due comportamenti a cui si obbligano le parti é illecito, però é chiaro che anche qui il Legislatore verrebbe a darsi la...zappa sui piedi ritenendo la validità del contratto, dato che vincolare giuridicamente Rigoletto a dare il coltello a Sparafucile significherebbe agevolare questi in un comportamento (l’uccisione del duca) che lede un interesse tutelato da una norma.

Disc. Quindi il legislatore ritiene senz’altro la nullità del contratto tra Rigoletto e sparafucile.

Doc. E invece, no. Egli fa dei “distinguo”. Precisamente l’articolo 1345 (che porta la rubrica “motivo illecito” e, val la pena di notarlo é inserito nella sezione seconda intitolata “Della causa del contratto”) recita: “Il contratto é illecito quando le parti si sono determinate a concluderlo per un motivo illecito comune ad entrambe”.

Disc. Ho capito: perché il contratto tra Rigoletto e Sparafucile sia considerato illecito, non basta che Sparafucile lo concluda per un motivo illecito, occorre che Rigoletto sappia del motivo (illecito) che spinge Sparafucile a concludere il contratto. E del resto questo é logico, la minaccia dello Stato a Rigoletto “Attento se vendi a Sparafucile il coltello che questi si propone di usare per uccidere, io, poi, non ti aiuterò a farti pagare il prezzo di tale coltello”, ha senso ed acquista efficacia intimidatoria solo se Rigoletto sa che Sparafucile intende usare il coltello per uccidere.

Doc. Sì, é così. Però bada, perché lo Stato rifiuti la validità del contratto non basta il sospetto che Rigoletto “sapesse”: occorre la certezza che egli “sapesse”. E siccome la prova certa che Rigoletto “sapesse”, in pratica, é data dal fatto che egli si avvantaggiò oltre l’usuale nella vendita (chiese cento per un coltello che normalmente si vende a dieci), si può comprendere come da molti Studiosi si sostenga che, per ritenere l’illiceità del contratto (e, quindi, come vedremo subito, la sua nullità), non basti che la controparte (Rigoletto) sapesse, ma occorre un quid pluris: cioé che si avvantaggiò del fatto che la controparte era mossa da un motivo illecito.

Disc. Dalle parole usate dal Legislatore (e precisamente dall’avverbio “esclusivamente”: il contratto deve essere stato concluso “esclusivamente per un motivo illecito comune”) sembrerebbe che, se Sparafucile avesse comprato il coltello, oltre che per uccidere, anche....per affettarci il salame, il contratto sarebbe valido.

Doc. Ciò sarebbe assurdo. Chiaramente l’articolo va interpretato nel senso che, sempre restando fermo che il contratto deve considerarsi nullo solo che Rigoletto sapesse del motivo illecito, si deve presumere che non “sapesse”, qualora altri motivi, oltre quello illecito, potevano ispirare Sparafucile ad acquistare il coltello.

Disc. Tu hai parlato di nullità del contratto se la parte conosce il motivo illecito ecc.ecc.. Però a leggerlo bene l’articolo 1345 si limita a parlare di “illiceità” del contratto.

Doc. Sì, ma l’articolo 1345 va letto in relazione all’articolo 1418, che elenca tra le cause di nullità anche “la illiceità dei motivi nel caso indicato dall’articolo 1345”.

Disc. Giusto. Passiamo a un terzo caso di nullità del contratto per la ragione che la parte vorrebbe con esso vincolarsi a un comportamento lesivo di un interesse dal Legislatore tutelato.

Doc. Terzo caso: illiceità della causa del contratto.

Questo terzo “caso” si può ricavare dagli articoli 1343 e 1418.

L’articolo 1343 (sotto la rubrica “Causa illecita”) recita: “La causa é illecita quando é contraria a norme imperative, all’ordine pubblico o al buon costume”. L’articolo 1418, nel suo secondo comma, recita “Producono nullità del contratto la mancanza di uno dei requisiti indicati dall’art. 1325, l’illiceità della causa …..”.

Disc. Ma che cosa intende il Legislatore per “causa” di un contratto?

Doc.Ah, questo il legislatore non lo dice, per la semplice ragione che é discusso e non é chiaro tra gli Studiosi che cosa, la “causa”, sia. Tuttavia la maggior parte degli Studiosi ritiene che per “causa” di un contratto debba intendersi la sua “funzione economica-sociale”; per cui, ad esempio, la causa di un contratto di compravendita sarebbe il trasferimento della proprietà di un bene verso il corrispettivo di un prezzo, la causa di un contratto di locazione, sarebbe l’attribuzione del godimento di una cosa verso un corrispettivo, e così via.

Siccome parlare di “illecita funzione economica e sociale” di un contratto ha tutta l’aria di un inammissibile ossimoro, tu, ai fini del discorso che ora facciamo, limitati a fare molto semplicemente l’equazione: causa = tipo di scambio di beni e servizi che le parti di un contratto si propongono.

Disc. Farò così, ma almeno dammi un esempio di causa illecita in quanto contraria a norme imperative.

Doc. Quest’esempio te lo dò rimandandoti all’art.166bis, che recita: “E’ nulla ogni convenzione che comunque tenda alla costituzione di beni in dote”.

Disc.Abbiamo visto quando la “causa” di un contratto é contraria a norme imperative, vediamo ora quando deve considerarsi contraria all’ordine pubblico e al buon costume. Per cominciare cosa si deve intendere per “ordine pubblico” e “buon costume”

Doc. L’esatto significato di questi due concetti é dibattuto tra gli Studiosi. Personalmente ritengo che la distinzione tra “ordine pubblico” e “buon costume” sia artificiosa e che si possa tout court parlare solamente di “ordine pubblico”. Operata questa prima semplificazione, ritengo poi che si debba ritenere contrario all’ordine pubblico (“ordine pubblico interno”, contrapposto all’ordine pubblico internazionale) ogni tipo di scambio di beni e servizi, che venga a ledere una di quelle idee-forza che, secondo il Legislatore, consentono l’ordinato e armonioso svolgersi del vivere sociale.

Disc. Spiegati meglio.

Doc. Ogni società tutela alcune “idee-forza” nella convinzione che, se tali idee rovinassero, anche tutta la società rovinerebbe. Pensa al valore che in una società patriarcale potevano avere idee come: “la donna deve essere fedele al marito” “i figli debbono rispetto ai genitori” “la donna deve vestire da donna e l’uomo da uomo”.

Disc. Anche la nostra “società dei consumi” ha di queste “idee-forza”?

Doc. Certamente, pochine ma ne ha, pensa alle idee: “la donna é pari all’uomo” “i genitori debbono lasciare liberi i figli di scegliere la loro strada” “una persona ha diritto di disporre liberamente della sua vita sessuale”.

Ora, continuando il discorso, é chiaro che le idee-forza perdono sempre più, scusa il bisticcio di parole, la loro forza, quanto più si verificano nella società comportamenti che le contraddicono: ad esempio, se in una società patriarcale aumenta il numero delle donne che girano per le strade con i calzoni, l’idea-forza, secondo cui “le donne debbono distinguersi nel vestire dagli uomini”, si affievolisce.

Ora, questo affievolimento delle idee-forza (su cui si basa la società), é sentito come un danno dal Legislatore, il quale pertanto (con il combinato disposto degli articoli 1343 e 1418 co.2) rifiuta di considerare validi quei contratti (idest, rifiuta di mettere la sua forza al servizio di quei contratti) con cui le parti si vincolano a un comportamento lesivo di tali idee.

Disc. Fai qualche esempio di contratto nullo perché la sua “causa” é illecita in quanto contraria all’ordine pubblico.

Doc. Pensa al contratto con cui Tizio si obbliga a non divorziare; pensa ancora al contratto con cui Tizio si obbliga a vendere un suo occhio.

Disc. Mi sembra che si siano portati abbastanza esempi di nullità di un contratto dovuta alla ragione che il comportamento a cui, con esso, le parti intendono vincolarsi, contraddice un interesse dello Stato. Ma tu hai detto che certe volte la nullità del contratto é decretata in quanto esso viene a ledere l’interesse, non dello Stato, ma di terzi. Puoi portare di ciò almeno un esempio?

Doc. Pensa all’inosservanza della “forma, quando risulta che é prescritta dalla legge sotto pena di nullità” (vedi il combinato disposto art.1325n4 e 1418).Caso di nullità di cui l’esempio più importante é dato dall’articolo 1350 (l’articolo secondo cui “Devono farsi per atto pubblico o per scrittura privata sotto pena di nullità: 1) i contratti che trasferiscono la proprietà di beni immobili;2) i contratti che costituiscono, modificano o trasferiscono il diritto di usufrutto ecc.ecc. ecc.”).

Disc. Ma questo articolo non ha l’esclusivo scopo di tutelare le parti (Caio e Sempronio),costringendole, prima che concludano il contratto, a quella battuta di arresto, che la redazione di questo per iscritto impone, e quindi a quell’approfondimento, che può evitare loro deprecabili errori sull’effettiva convenienza del contratto stesso?

Doc. Questo scopo nel Legislatore senza dubbio esiste, ma coesiste con esso lo scopo di rendere, il più possibile chiaro e soprattutto certo, il contenuto del contratto, stipulato tra Caio e Sempronio, ai loro futuri aventi causa. Insomma il Legislatore vuole che Tizio, che vuole acquistare da Caio quel fondo Corneliano, da questi, a sua volta, acquistato da Sempronio, possa sapere con certezza (con quella certezza che solo gli può dare la lettura di un contratto messo per iscritto), se Semprono nel vendere a Caio si é riservato, metti, qualche “servitù” sul fondo venduto.

Proprio perché il legislatore, imponendo una data forma a un contratto vuole, sì, tutelare le parti di questo (Caio e Sempronio), ma anche e soprattutto vuole tutelare gli interessi dei loro futuri aventi causa, si spiega perché Egli stabilisca per il difetto di forma, non l’annullamento (cosa per cui, passato un certo tempo, prescrittasi la relativa azione,il contratto dovrebbe considerarsi valido), ma la sua nullità.

Disc. Abbiamo visto esempi di casi in cui il contratto viene ritenuto nullo in quanto lesivo di un interesse generale o di terzi; ma tu hai detto che il Legislatore può ritenere nullo un contratto anche in quanto lesivo di un interesse delle parti stesse.

Doc. Sì, tali casi esistono, e sono ricavabili dal combinato disposto degli articoli 1418 e 1325.

L’articolo 1418 ci dice che “produce nullità del contratto la mancanza di uno dei requisiti dall’articolo 1325”. A sua volta l’art. 1325, recita: “I requisiti del contratto sono: 1) l’accordo delle parti;2) la causa; 3) l’oggetto; 4)la forma, quando risulta che é prescritta dalla legge a pen di nullità”.

Ora esempi di casi, in cui la nullità é stabilita dal Legislatore a tutela delle parti del contratto, si possono ricavare dal difetto dei requisiti indicati (dall’art.1325) nel numero 1), accordo delle parti, e nel numero 2), “causa” (del contratto).

Disc. Parlando di difetto di accordo delle parti, penso che il Legislatore si riferisca, non a un semplice loro disaccordo sul contenuto del contratto (come lo abbiamo studiato parlando dell’annullabilità del contratto: Caio vuole vendere A e Sempronio capisce che voglia vendere B), ma a una vera e radicale mancanza di accordo: ad esempio,l’accettazione di Caio alla proposta fatta da Sempronio giunge quando già questi l’ha revocata.

Doc. E’ così.

Disc. Allora é facile capire perché, la nullità di un contratto per difetto di accordo tra le parti, é dettata a tutela dell’interesse di queste: infatti ben si comprende come sarebbe contrario all’interesse di Sempronio l’essere vincolato da un contratto che egli mai si é sognato di stipulare; meno comprensibile é perché il legislatore non provveda a tutelare questo interesse (di Sempronio) semplicemente condendogli di annullare il contratto (quando venisse a sapere della sua esistenza).

Doc. In effetti ciò non é molto comprensibile.

Disc. Passiamo al secondo requisito del contratto, la cui mancanza determina, di questo, la nullità: la causa. Quando si può dire che un contratto manca di “causa”?

Doc. Per comprendere quando avvenga questo, tu devi ricordare quanto da noi detto nei discorsi fatti all’inizio della trattazione sul contratto stesso. Ricordi, vero, che noi si era detto che il Legislatore, riconosce una utile funzione economico-sociale ai contratti e quindi li ritiene “validi” (giuridicamente), in quanto, lo scambio di beni e servizi tra le persone, viene ad aumentare, di tali beni e servizi, la “utilità”?

Disc. Certo che lo ricordo.

Doc. Allora facilmente comprenderai come questa funzione economico-sociale nel contratto tra Caio e Sempronio, venga a mancare, quando Caio, che ha stipulato questo contratto per ottenere la tutela (giuridica) del suo interesse ad ottenere B, in realtà, per avere tale tutela, non aveva bisogno di stipulare nessun contratto (o perché già aveva B o perché, la tutela del suo interesse ad avere B, già gli era concessa).

Disc. Fai degli esempi.

Doc. Primo esempio: Caio e Sempronio stipulano una permuta: “Io, Caio, dò a te, Sempronio, l’immobile A, e tu, Sempronio, dai a me, Caio, l’immobile B”. Però l’immobile B, non era di Sempronio, ma già apparteneva a Caio.

L’articolo 1478 non essendo nel caso applicabile, lo strumento contrattuale non svolgerebbe nel caso nessun funzione economico- sociale; anzi si rivelerebbe per Caio una trappola, in quanto Caio, continuerebbe a subire la perdita di A (da lui dato in permuta a Sempronio) senza ricevere in cambio nulla, se fortunatamente il combinato disposto degli articoli 1325 e 1418 non gli concedesse di ottenere la dichiarazione di nullità del contratto.

Disc. Quindi, nel caso, l’applicazione di tale combinato disposto, avrebbe la funzione della “matta” nel gioco di carte o di un passe-partout capace di aprire le porte che una lacuna della normativa lascerebbe chiuse.

Doc. E’ così.

Disc. Passiamo ad un altro esempio.

Doc.Caio si obbliga a dare tot a Sempronio e questi in cambio si obbliga.....a non bruciargli la casa (attenzione! questo esempio é diverso da quello fatto in un precedente lezione, trattando della annullabilità dei contratti: l’esempio della precedente lezione era “Caio stipula il contratto con Sempronio perché questi gli minaccia di bruciare la causa” e la soluzione, del caso così esemplificato, era appunto l’annullamento del contratto e non la sua nullità, dato che, così si era ragionato, in prosieguo Caio avrebbe potuto trovare conveniente quel contratto che aveva stipulato solo sotto minaccia – qui però non é così).

Chiaro che nel caso (idest, nel caso invece esemplificato nella presente lezione) manca la causa e il contratto é nullo, in quanto Sempronio, obbligandosi a non danneggiare Caio, si obbliga a quel che già, per l’articolo 635, era obbligato (quindi Caio ha stipulato un contratto per avere una tutela, che già la legge gli concedeva).

Disc. Abbiamo visto dei casi in cui il contratto viene ritenuto nullo perché lesivo di un interesse dello Stato o di terzi, abbiamo visto dei casi in cui il contratto viene ritenuto nullo perché lesivo degli interessi delle parti, ma ci sono dei casi in cui il contratto viene ritenuto nullo, non perché lede qualche interesse, ma perché é una cosa inutile, un ingombrante assurdo giuridico?

Doc. Sì, ci sono anche tali casi. E si possono ricavare, alcuni, dal combinato disposto degli articoli 1418 e 1346, altri dal combinato disposto degli articoli 1418 e 1325 n.3.

Infatti da tali articoli risulta che il contratto é nullo quando il suo oggetto manca o é impossibile o é indeterminato o é indeterminabile.

Ora é chiaro che un contratto con oggetto impossibile o indeterminato o assolutamente indeterminabile, non potendo essere eseguito, neanche può ledere l’interesse di qualcuno: é come una macchina che non può partire e, non potendo partire, non può investire nessuno.

Disc. E se il contratto non é assolutamente indeterminabile, in quanto la sua determinazione é possibile ancorché rimessa all’arbitrio di una delle parti?

Doc. In tal caso, il contratto sempre nullo (per un interessante raffronto vedi quanto detta il Legislatore nell’articolo 1355 a proposito della condizione meramente potestativa), dovrebbe considerarsi tale, non per vizio dello “oggetto”, ma della “causa”.