Enciclopedia giuridica del praticante

 

Lezioni tratte dal libro III di "diritto civile ragionato"

11: La nullità del contratto.

Doc. Abbiamo visto come l’incapacità (di intendere e di volere) e i vizi della volontà giustifichino l’annullamento del contratto, solo che in tal senso sia presentata – nel (breve) termine stabilito dalla Legge e senza che prima sia intervenuta convalida del contratto – una richiesta dalla parte (la cui volontà, al momento della stipula, era viziata o che era incapace).

Ora cercheremo di vedere ciò che può giustificare (non l’annullamento, ma) la dichiarazione di nullità di un contratto.

Disc. Sì, benissimo, ma prima dimmi che cosa si intende per contratto nullo. Nullo é il contratto che il Legislatore considera mai esistito, tamquam non esset?

Doc. No, dire questo non sarebbe esatto: che Tizio abbia stipulato un contratto (ancorché nullo) é una realtà ed é una realtà su cui il Legislatore non può chiudere gli occhi.

Disc. In che senso?

Doc. Nel senso che – se pur gli effetti giuridici voluti (come conseguenza del contratto) dalle parti non sono, dal Legislatore, concessi – altri, da Lui, non possono essere negati.

Disc. Ad esempio?

Doc. Ad esempio il Conservatore dei Pubblici Registri Immobiliari non potrà rifiutarsi di trascrivere il contratto adducendo che é nullo (v. art. 2074). Inoltre, e direi soprattutto, il contratto (nullo) può essere convertito in un contratto a tutti gli effetti valido.

Disc. Questo in forza di quale articolo?

Doc. In forza dell’articolo 1424, che recita: “Il contratto nullo può produrre gli effetti di un contratto diverso, del quale contenga i requisiti di sostanza e di forma, qualora, avuto riguardo allo scopo perseguito dalle parti, debba ritenersi che esse lo avrebbero voluto se avessero conosciuto la nullità”.

Disc. Ho capito, vi é una importante differenza tra contratto nullo e contratto inesistente. Ma ora dimmi, qual’é la differenza di disciplina tra contratto annullabile e contratto nullo?

Doc. La prima, e direi più importante, differenza, é che – mentre “l’annullamento del contratto può essere domandato solo dalla parte nel cui interesse é stato stabilito dalla legge” (così recita l’art. 1441) - invece (come recita l’art. 1421) “la nullità può essere fatta valere da chiunque vi ha interesse e può essere rilevata d’ufficio dal giudice”.

Disc. Quindi la nullità non può essere fatta valere da quivis de populo, ma solo da chi “vi ha interesse”.

Doc. Beninteso, un interesse meritevole di tutela. Insomma,il Legislatore vuole evitare due cose: 1) che avanzi la domanda di nullità del contratto tra Caio e Sempronio, un qualsiasi Pinco Pallino che, non avendo nulla da perdere da un suo rigetto, neanche si sentirebbe impegnato a sostenerla efficacemente in un contraddittorio (che potrebbe prolungarsi nel tempo), col risultato che potrebbe alla fine essere dichiarato valido un contratto, invece, nullo; 2) che Caio, la parte del contratto che ne contesta la nullità, venga da più persone convenuta in successivi, sempre nuovi processi (Flavio nel 2012 conviene Caio per far dichiarare la nullità del contratto: la domanda é respinta; ma Claudio nel 2012 la ripropone ecc.ecc.), col risultato che Caio, defaticato, rinuncia a sostenere il contraddittorio e viene dichiarato valido un contratto che, invece, é nullo.

Disc. Fai ora un esempio di persona, il cui interesse a far valere la nullità, é tutelato dal Legislatore.

Doc. Pensa al fideiussore, che ha interesse a far dichiarare nullo il contratto, da cui deriva l’obbligazione principale (dato che ciò lo libererebbe dal suo obbligo di garanzia).

Disc. Che altre differenze caratterizzano la nullità rispetto alla annullabilità?

Doc. Quella che – mentre l’azione di annullamento si prescrive in un termine molto breve (art. 1442) - “l’azione per far dichiarare la nullità non é soggetta a prescrizione, salvi gli effetti della usucapione e della prescrizione delle azioni di ripetizione” (così l’art. 1422) e quella che – mentre il contratto annullabile può essere convalidato (art. 1444) - “il contratto nullo non può essere convalidato, se la legge non dispone diversamente” (art. 1423).

Disc. Come si giustificano tali differenze?

Doc. La seconda, ovviamente si giustifica col fatto che la convalida non sarebbe altro che la ripetizione dell’atto nullo (e quindi nulla anch’essa), la prima (idest, la imprescrittibilità dell’azione) si giustifica col fatto che, quando il Legislatore stabilisce la nullità di un contratto lo fa per togliere alle parti la speranza di potersi valere della forza dello Stato per raggiungere lo scopo pratico a cui col contratto mirano e tale dissuasione riesce tanto più forte e recisa se le parti sanno di non poter sperare in una prescrizione dell’azione volta a dichiarare la nullità.

Disc. E se un qualsiasi Pinco Pallino ha acquistato da Caio, una delle parti del contratto nullo, un diritto, metti quel diritto di proprietà che Caio aveva a sua volta acquistato da Sempronio, l’altro contraente? anche il contratto tra Pinco Pallino e Caio si considererà nullo? Oppure, come abbiamo visto accadere per il contratto annullabile (art. 1445) l’interesse di Pinco Pallino a non vedere pregiudicato il suo acquisto dalla invalidità del contratto stipulato dal suo dante causa, verrà tutelato, almeno nel caso che egli sia in buona fede e il contratto sia a titolo oneroso?

Doc. No, non verrà tutelato, nel senso che Pinco Pallino non acquisirà la proprietà della res a lui, da Caio, trasferita; con tutto ciò, bada, commetteresti un errore nel considerare il contratto da lui stipulato con Caio come nullo, si tratterebbe infatti di un contratto perfettamente valido, anhce se risolubile (vedi melius l’art. 1478).

Disc. E tuttavia se il contratto stipulato da Caio, il suo dante causa, fosse stato annullabile, non nullo, Pinco Pallini avrebbe acquistato (se in buona fede ecc.) la proprietà del bene, da Caio, alienatogli. Come si giustifica questa diversità di disciplina?

 

Doc. Si giustifica col fatto che – mentre nel caso di un contratto annullabile potrebbe essere difficile per un terzo accorgesi della causa di annullabilità, (come potrebbe il nostro Pinco Pallino sapere se la controparte di Caio, il suo dante causa, era caduta in errore, se questo errore era riconoscibile ecc.ecc.) - invece, nel caso di contratto nullo, non poteva non balzare agli occhi di Pinco Pallino, solo che fosse stato tanto diligente e prudente di recarsi alla Conservatoria dei Registri Immobiliari per leggersi il contratto stipulato da Caio, la nullità del contratto da questi stipulato (da tale contratto risultava che per acquistare l’immobile Caio si era obbligato a compiere un atto illecito? siccome in tal caso, come vedremo, il contratto é nullo, a Pinco Pallino, non poteva non apparire chiara la nullità del contratto stipulato da Caio).