Enciclopedia giuridica del praticante

 

Lezioni tratte dal libro III di "diritto civile ragionato"

9 - La tutela del patrimonio dell’incapace. Premessa

Disc. Abbiamo visto nelle precedenti lezioni che l’accordo delle parti per lo scambio di beni e servizi é tutelato dallo Stato in quanto ritenuto utile ad aumentare la ofelimità della ricchezza nazionale (Caio ha tre quintali di grano, di cui però due sono per lui superflui, dato che un solo sacco basta alle sue necessità, e allora dà il secondo sacco a Mevio, che nei suoi magazzini non ha del grano ma un eccesso di mele, per avere un quintale di queste, e dà l’altro sacco a Sempronio, che ha un eccesso di formaggi, per avere un quintale di questi; e tutti e tre, Caio, Mevio, Cornelio vivono meglio).

Però questo risultato (di una maggiore ofelimità della ricchezza nazionale) si raggiunge, se le scelte operate da Caio, Mevio, Sempronio sono oculate: se Caio dà via tutti i suoi tre quintali di grano per avere due quintali di formaggio e un quintale di mele, lasciando così vuoti i suoi magazzini del prezioso cereale....i conti non tornano: il benessere della società non aumenta, ma diminuisce.

La decisione errata di Caio può essere semplicemente dovuta al fatto, che egli ha operato il suo calcolo economico credendo erroneamente, che esistessero circostanze ed elementi invece inesistenti (Caio per errore credeva di stare acquistando un sacco di mele mentre invece il sacco, datogli in cambio del suo grano, era pieno di pere, di cui nulla avrebbe saputo che fare). In tal caso il legislatore a certe condizioni (quelle condizioni di cui abbiamo parlato studiando i vizi del consenso), é disposto ad annullare il contratto stipulato da Caio.

Senonché la scelta di Caio potrebbe essere sbagliata, non perché egli ha basato i suoi calcoli su falsi elementi, ma semplicemente perché....non é stato capace di calcolare.

In tal caso si presenta per il legislatore il (grosso) problema: merita tutela il patrimonio dell’incapace? E se si, come attuare tale tutela? Tu, a questo problema, che soluzione daresti?

Disc. La soluzione più conforme all’interesse della società - interesse che vuole che i beni costituenti la ricchezza nazionale siano gestiti da persone capaci e non da persone superficiali o fannullone. Quindi non annullerei i contratti stipulati rovinosamente da Caio, ma guarderei con simpatia, in quanto in definitiva cosa utile alla società, al travaso di beni dal patrimonio dell’imbelle Caio a quello dell’abile don Gesualdo.

Doc. Non é però detto che, chi é abile, sia anche onesto e corretto amministratore, e l’interesse della società potrebbe portare a preferire, all’abile ma disonesto don Gesualdo, il meno abile ma più onesto Repetto. Ma a prescindere da ciò, devono rendere cauto il legislatore, nella tutela dell’interesse da te segnalato, due considerazioni.

La prima, viene in rilievo quando la incapacità prevedibilmente é destinata a cessare in un breve lasso di tempo. E’ il caso di Francesco che, avendo troppo libato a Bacco, ha sottoscritto un contratto disastroso, ma che già l’indomani, ritornato sobrio, si dimostrerà quell’ottimo e sagace uomo d’affari, che é sempre stato.

E’ il caso ancora di Franceschino che, sì, ora, dalla giovane età, é reso inesperto e incapace, ma che in un domani, raggiunta la maggiore età, si rivelerà buon amministratore del suo patrimonio. In entrambi i casi non c’é ragione per dire che, i beni del patrimonio di Francesco e di Franceschino, sarebbero meglio amministrati, se si trovassero nel patrimonio dell’abile ma senza troppi scrupoli don Gesualdo. Più giusto appare annullare il contratto stipulato sotto i fumi del vino da Francesco, e nominare una persona che temporaneamente sostituisca Franceschino nell’amministrazione del suo patrimonio. Ciò lo vedremo meglio parlando della incapacità naturale, della responsabilità genitoriale e della tutela dei minori.

La seconda considerazione é che, anche in caso di incapacità destinata a durare indefinitamente nel tempo, contrastano con l’interesse, da te segnalato e che porterebbe alla dispersione del patrimonio dell’incapace, un interesse della famiglia e un interesse dello Stato, che appaiono del tutto meritevoli di tutela e che premono per la conservazione del patrimonio dell’incapace.

Disc. Perché la dispersione del patrimonio di Caio nuoce alla sua famiglia.?

Doc. Perché vi sono persone che dipendono economicamente da Caio, l’incapace: la moglie di Caio ha diritto ad avere da lui un assegno di mantenimento: se Caio si impoverisce non glielo può più corrispondere. I figli di Caio hanno l’aspettativa di ereditare parte dei beni, che compongono il patrimonio ora in proprietà del loro padre: prospettiva legittima dato che tali beni, non sono solo frutto del lavoro di Caio, ma anche di quello dei suoi antenati (Caio ha ereditato il campo, in cui ha seminato il frumento, da suo padre che l’ha acquistato a prezzo di dure fatiche e risparmi e l’ha trasmesso a Caio perché egli a sua volta lo trasmettesse ai suoi figli). Se il patrimonio di cui ora é titolare Caio si disperde, i figli nulla erediteranno.

Disc. D’accordo, la dispersione del patrimonio dell’incapace danneggia la sua famiglia. Ma in che danneggia lo Stato?

Doc. Lo danneggia perché, il depauperamento dell’incapace, lo obbliga a provvedere ai bisogni di questo con il denaro pubblico.

Disc. Mettiamo che sulla bilancia del legislatore pesino più i due interessi da te ora detti, che quello che vorrebbe dar via libera ai meccanismi economici, che porterebbero all’impoverimento dell’incapace. Come può operare, quali strumenti può usare il legislatore per impedire questa dispersione?

Doc. Nei casi che l’incapacità sia destinata a durare nel tempo, di certo non si può pensare di risolvere il problema della tutela del patrimonio dell’incapace, verificando di volta in volta se i contratti da questi posti in essere sono, o no, economicamente convenienti, per poi annullarli se non lo sono.

L’unico strumento che lo Stato può utilizzare é quello dell’incapacitazione. Dove per “incapacitazione” di una persona deve intendersi che, tutti i negozi, tutti i contratti da questa persona posti in essere, possono essere annullati, senza necessità di provare che sono contrari all’interesse dell’incapace.

Disc. Ma chi chiederà l’annullamento di tali contratti?

Doc. La persona a cui appunto lo Stato avrà affidato il compito di tutelare il patrimonio dell’incapace. Persona che, beninteso, avrà, non solo il compito di provocare l’annullamento dei contratti posti in essere dall’incapace, ma anche, anzi soprattutto, di gestirne il patrimonio ponendo in essere i contratti a ciò necessari.

Disc. Senza preoccuparsi della persona dell’incapace?

Doc. Certo che sì, certo che dovrà preoccuparsi della persona dell’incapace; ma ciò ai fini del discorso che ora facciamo e che é limitato alla tutela del patrimonio, non interessa.

Disc. A questo punto il problema: il concetto di incapacità é un concetto relativo: il ragionier Rossi, confrontato alla media delle persone, può essere considerato una persona perfettamente capace, ma confrontato a un genio degli affari come il cavalier Berlusca appare come un incapace: allora chi “incapacitare” e chi no. A quali criteri riferirsi per dare risposta a questo (fondamentale) problema?

Doc. A criteri che limitino al massimo l’adozione della misura della “incapacitazione” - misura giustamente guardata, per gli abusi a cui si presta, con diffidenza dalla popolazione. Quali siano tali criteri lo vedremo parlando dell’interdizione, dell’inabilitazione, dell’amministrazione di sostegno.

Nella prossima lezione ci limiteremo a parlare della cosiddetta incapacità naturale, quella che rende annullabili i contratti stipulati da una persona incapace, anche se questa non é minore di età e non é stata, incapace, dichiarata: il caso del nostro Francesco, che troppo si é lasciato tentare da una bottiglia di buon spumante.