Enciclopedia giuridica del praticante

 

Lezioni tratte dal libro III di "diritto civile ragionato"

7- Rettificazione – Convalida del contratto.

Doc. Leggi l'art. 1442.

Disc. L'art. 1442, sotto la rubrica “Mantenimento del contratto rettificato”, recita :

La parte in errore non può domandare l'annullamento se, prima che ad essa possa derivarne pregiudizio, l'altra offre di eseguirlo in modo conforme al contenuto e alle modalità del contratto che quella intendeva concludere”.

Quindi se le parti sono d'accordo, il contratto voluto dalla parte caduta in errore, viene convalidato.

Doc.- No. Dicendo questo tu commetti due errori.

Il primo, é che l'articolo 1432 non fa per nulla l'ipotesi che le due parti siano d'accordo. Se Caio offre di eseguire il contratto che Tizio, la parte caduta in errore, aveva intenzione di concludere, e questa ha un ripensamento e dice di non voler più il contratto che prima voleva, ciò non importa : si esegue lo stesso il contratto che essa prima voleva.

Secondo errore da te commesso : tu hai parlato di “convalida” del contratto, ma la situazione a cui si riferisce l'art.1444, che disciplina appunto la convalida del contratto annullabile, é ben diversa da quella prevista dall'articolo 1432 in esame.

Disc.- Perché, diversa ?

Doc.- Perché, a prescindere che la convalida é un negozio che proviene dalla parte caduta in errore, da Tizio e non da Caio, quello che viene confermato con essa, non é il contratto voluto dal convalidante ( che avrebbe potuto chiedere l'annullamento ), ma il contratto voluto dalla sua controparte, da Caio. Mi spiego ricorrendo a un esempio prima fatto : Tizio ha comprato per errore il cavallo numero “uno” mentre voleva comprare il cavallo numero “tre”. Ebbene, con la convalida resta confermato il suo acquisto del cavallo “uno” ( così come voleva la controparte, che era esposta all'annullamento del contratto, perché, metti, non aveva riconosciuto l'errore di Tizio, ancorché fosse riconoscibile ).

Disc. Ma a prescindere da quanto da te ora osservato, la convalida, prevista dall'articolo 1444, e la rettifica, prevista dall'articolo 1432, hanno una disciplina diversa ?

Doc.- Inevitabilmente, dato che questa ( idest, la rettifica ) fa sorgere una problematica che quella ( idest, la convalida ) non fa sorgere.

E con ciò mi riferisco alla problematica relativa alla tutela dei terzi in buona fede.

Infatti, con la convalida Tizio conferma il contenuto del contratto come appare ai terzi : egli dice di voler comprare, non più il cavallo tre, ma il cavallo uno e i terzi che leggono il contratto ( come da Tizio e Caio stipulato illo tempore ) vi vedono scritto effettivamente che Tizio aveva dichiarato di comprare il cavallo uno

Con la rettifica, invece, si conferma un contenuto del contratto diverso da quello che appare ai terzi : dal contratto come rettificato risulta che Caio vende a Tizio il cavallo tre, mentre nel contratto stipulato illo tempore sta scritto che Caio vende a Tizio il cavallo uno.

Disc.- Ma il legislatore dà esplicita soluzione ai problemi di tutela dei terzi, che possono nascere in caso di rettifica ?

Doc. No, la soluzione va tratta dall'art. 1445, che indica gli “effetti dell'annullamento nei confronti dei terzi”.