Enciclopedia giuridica del praticante

 

Lezioni tratte dal libro III di "diritto civile ragionato"

3 : Obbligo di informare la controparte degli errori in cui sta per cadere.

Disc.- Rossi che nel corso delle trattative contrattuali si avvede che la controparte Bianchi é caduta in un errore ( rilevante per lei al fine di decidere sulla convenienza del contratto ) deve di ciò avvisarla ?

Doc.- In via di principio, sì. A questa risposta conducono due articoli, l'articolo 1338 e l'articolo 1337.

L'articolo 1338 ci consente di dire ( in via di principio, ripeto ) che Rossi deve avvisare Bianchi di quegli errori che giustificherebbero l'annullamento del contratto.

Infatti l'articolo 1338 recita : “La parte che conoscendo o dovendo conoscere l'esistenza di una causa d'invalidità del contratto, non ne ha dato notizia all'altra parte é tenuta a risarcire il danno da questa risentito per aver confidato senza sua colpa nella validità del contratto”

Disc.- Però a me sembra che ci sia un differenza, sia pur sottile, tra errore sulla validità del contratto ed errore che giustifica la invalidità del contratto.

Doc. Forse sì, forse hai ragione; però anche se l'art. 1338 si riferisse direttamente solo ai casi di errori cadenti sulla validità del contratto, nulla impedirebbe di applicarlo ( in base a un'interpretazione estensiva) anche agli errori che giustificherebbe l'invalidità del contratto.

E vengo al secondo articolo a cui prima mi sono riferito, l'articolo 1337. Questo articolo ci permette di dire che la controparte va avvertita anche degli errori che non giustificherebbero un annullamento del contratto. Infatti l'articolo 1337 recita : “ Le parti, nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, devono comportarsi secondo buona fede”. E non si può dubitare che sia contrario a buona fede, il non avvisare la parte, con cui si sta trattando, di un errore in cui essa sia caduta - questo anche se tale errore non giustificherebbe l'annullamento del contratto ( Rossi si accorge che la controparte si appresta a firmare il contratto credendo che la cosa vendutale le sarà consegnata a domicilio, mentre nel contratto é scritto che invece dovrà essere lei ad andare a prenderla – come vedremo tale errore non può considerarsi “essenziale” e quindi giustificare l'annullamento, ciò nonostante.....)

Disc.- Però tu prima hai detto che solo in via di principio tali articoli portano a dire che la parte deve avvisare la controparte degli errori in cui sta per cadere; e ciò mi fa pensare che tale principio subisca delle deroghe.

Doc. E infatti é così. L'obbligo diciamo così di informativa sussiste solo :

A ) Se si tratta di errore su un fatto e non su un ragionamento. E infatti non si può imporre a Rossi di salire in cattedra e mettersi a insegnare a Bianchi perché sbaglia a pensare così e colà. Faccio un esempio per farti comprendere la differenza tra errore sul fatto e errore sul ragionamento. Esempio : Bianchi dice a Rossi di volergli comprare cento quintali di grano per poi rivenderlo in Argentina, dato che in quel paese c'é stata una grande siccità e quindi la sua popolazione é disposta a pagare lautamente il grano che arriva dall'Italia. Se Bianchi sbaglia nel ritenere che vi sia stata in Argentina una siccità, sbaglia su un fatto. Se Bianchi sbaglia nel dedurre dall'esistenza della siccità un aumento dei prezzi tale da giustificare l'esportazione di grano in Argentina, sbaglia su un ragionamento.

B) L'obbligo di informativa sussiste solo se si tratta di un fatto su cui Rossi ha conoscenze certe . Infatti non si può obbligare una parte a dire cose che potrebbero essere errate. Mi spiego anche qui con degli esempi: Bianchi dice a Rossi di volergli comprare quel tal cavallo perché, avendo esso vinto il Gran premio di Parigi, vincerà anche il “gran premio” di Roma. Rossi sa bene che il cavallo non ha mai vinto nessun “gran premio” di Parigi ( perché lo ha avuto nelle sue scuderie fin dalla nascita), quindi deve informare Bianchi dell'errore in cui é caduto. Bianchi va da Rossi per comprare quel tal quadro credendolo un “Raffaello” : errore, il quadro é dovuto al pennello di un bravo imitatore di Raffaello e nulla più. Rossi deve dirlo a Bianchi ? No, e “no” perché tale sua convinzione egli la trae da una serie di deduzioni (il tocco della pennellata ecc. ) - deduzioni che ogni buon intenditore d'arte condividerebbe – ma che in definitiva potrebbero essere errate.

Distinguere tra errore sul fatto ed errore sul ragionamento é importante perché certi studiosi facendo d'ogni erba un fascio escludono dagli errori che giustificano l'annullamento ( errori che come vedremo si chiamano “essenziali” ) quelli che cadono sui “motivi” ( a stipulare il contratto ). No, un “motivo” non é altro che un ragionamento ( o se preferiamo, un “calcolo” ) basato su di un fatto : se l'errore cade sul fatto su cui si basa il ragionamento ( il calcolo ) può benissimo giustificare, sussistendo le altre condizioni che poi vedremo, l'annullamento. Prova ne é che molti errori che pacificamente giustificano l'annullamento – come, ad esempio, l'errore sulla qualità ,sono “fatti” che hanno “motivato” la parte a stipulare il contratto in base a un ragionamento.