Enciclopedia giuridica del praticante

 

Lezioni tratte dal libro III di "diritto civile ragionato"

2- Vizi del consenso e incapacita' delle parti : premessa.

Doc.- Abbiamo visto che gli scambi ( di beni con beni, di beni con servizi.....) sono tutelati dal legislatore in quanto ritenuti favorevoli al benessere sociale. Si suppone che Tizio, ricevendo da Caio, in cambio del suo sacco di riso , un sacco di grano, veda aumentare le utilità ( la ofelimità ) che il suo patrimonio può dare. Tale supposizione ovviamente si fonda sul presupposto che le parti abbiano ben calcolata la convenienza dello scambio da loro fatto.

Vi sono però dei casi in cui la supposizione che questo sia veramente avvenuto, che la parte abbia veramente fatto un buon calcolo sulla convenienza del contratto, viene a cadere, risultando che tale calcolo é basato su un errore ( spontaneo o causato da un comportamento doloso altrui ) . Vi sono, poi, degli altri casi in cui risulta , che la parte ha operato il suo calcolo, sì, su elementi da lei esattamente conosciuti, però, diciamo così, anomali : Caio punta la rivoltella contro Tizio e lo minaccia “ O mi vendi la tua villa per cento o ci rimetti la vita” : Tizio fa il calcolo che é meglio tenersi la vita che ottenere il giusto prezzo della villa e con ciò calcola giustamente la convenienza del baratto propostogli da Caio ( la vita contro la villa ), ma ciò non giustifica di certo la supposizione che sia conveniente per Tizio ( idest, aumenti le utilità che può dare il patrimonio di Tizio ) il contratto (vendita della villa per cento ) a cui questi appone la sua firma. Infine vi sono dei casi in cui, la supposizione che il contratto stipulato da una parte, da Tizio, aumenti le utilità che il suo patrimonio può dare, viene a mancare di ogni fondamento per la incapacità di Tizio a fare un calcolo di convenienza serio o fiondato – incapacità in alcuni casi presunta ( come nel caso di contratto stipulato da persona interdetta ) e in altri casi addirittura provata ( casi di così detta incapacità naturale – art. 428).

Disc. E allora ?

Doc. E allora il legislatore si trova a dover sbrogliare un pasticcio da cui non se ne può uscire senza danni. E il problema per lui é su chi, su quale delle parti che hanno stipulato il contratto, far ricadere tali danni. Avendo presente che, se ritiene la validità del contratto, tali danni ricadranno sulla parte che ha fatto un calcolo di convenienza viziato, se, invece, annulla il contratto, i danni ricadranno sulla parte che, sulla validità del contratto, ha fatto affidamento ( e che, metti, in base a tale suo affidamento ha fatto spese da cui altrimenti si sarebbe astenuta : Tizio ha festeggiata la vendita della villa, poi annullata, con una costosissima crociera ).

Disc.- Io direi che il legislatore dovrebbe far ricadere i danni sulla parte che con colpa o dolo ha causato il contratto-pasticcio.

Doc. Il criterio di far ricadere il danno su chi lo ha colposamente o, peggio, dolosamente causato, é in effetti un criterio che il legislatore adotta in materia di “risarcimento da fatto illecito – artt. 2043 e seguenti ): se l'auto di Tizio cozza contro quella di Caio , il danno ( sotto forma di obbligo di risarcimento ) viene in effetti fatto ricadere su chi dei due autisti ha per colpa causato l'incidente. Però, tale criterio, il legislatore non lo ritiene accettabile , in via generale, nella materia che qui ci interessa : e infatti vedremo, parlando del vizio del consenso determinato dal c.d. “errore spontaneo” ( cioé, non causato da dolo altrui ), che il legislatore dà, sì, rilevanza all'errore, ma non dà nessuna rilevanza alla colpevolezza dell'errore. E questo perché in subiecta materia il problema per il legislatore si complica : non si tratta più per lui solo di individuare quale delle parti, coinvolte nel fatto causativo del danno, é presumibilmente la peggiore amministratrice del suo patrimonio ( per restringere di questo la consistenza e la quantità, accollandole l'obbligo risarcitorio - come meglio spiegato nella lezione dedicata al “risarcimento da fatto illecito” ), ma si tratta soprattutto per lui di adottare una soluzione che non scoraggi le persone ad affrontare il “rischio contrattuale”, in altre parole si tratta soprattutto per lui di “tutelare l'affidamento” ( riposto nella validità del contratto da uno dei contraenti ). Ma tutto questo lo vedremo meglio parlando appunto dei vizi del consenso.

Disc. Tu hai detto che in via generale il legislatore non tiene conto della colpevolezza dell'errore, in cui una parte sia caduta.

Doc. Sì, perché, in via eccezionale, egli invece ne tiene conto in materia di compravendita ( vedi l'art. 1490 e, sopratutto, l'ultima parte dell'articolo 1491 ).

Ora però dobbiamo cominciare a parlare della disciplina data in via generale dal legislatore ai “vizi del consenso” ( dato alla stipula di un contratto ) . Non prima però di aver dati alcuni cenni sul problema dell'esistenza , o no, di un obbligo delle parti di avvisare le controparti degli errori in cui stessero per cadere . E infatti, l'inesistenza di un tale obbligo rileva per escludere la rilevanza della “riconoscibilità” dell'errore ( in cui la controparte fosse caduta - “riconoscibilità” che, come vedremo, é un requisito per l'annullabilità del contratto ), mentre la sua esistenza rileva per riconoscere alla parte caduta in errore un diritto al risarcimento ( e questo anche nei casi in cui, metti per la mancanza del requisito della “essenzialità” dell'errore, non le fosse riconosciuto un diritto all'annullamento del contratto ).

E, ancor prima di ciò e cioè subito, sarà opportuno dare lettura di due articoli chiave in subiecta materia, l'articolo 1425 e l'art. 1427 ( entrambi posti all'inizio del capo XII intitolato “ Dell'annullabilità del contratto”) – e questo perché la loro conoscenza permetterà allo studioso di meglio inquadrare i discorsi che andremo a fare.

Art. 1425 ( che porta la rubrica “ Incapacità delle parti”) : “ Il contratto é annullabile se una delle parti era legalmente incapace di contrattare. - E' parimenti annullabile, quando ricorrono le condizioni stabilite dall'art. 428, il contratto stipulato da persona incapace d'intendere o di volere”.

Art. 1427 ( che porta la rubrica “Errore, violenza o dolo” ): “Il contraente il cui consenso fu dato per errore, estorto con violenza o carpito con dolo, può chiedere l'annullamento del contratto secondo le disposizioni seguenti”.

Disc. Un'ultima domanda : perché ritenere l'annullabilità e non sic et simpliciter la nullità del contratto il cui consenso é viziato ?

Doc. Perché quel contratto, non conveniente, al momento della stipula, per Tizio ( la parte, che ha espresso un consenso viziato ), potrebbe per lui dimostrarsi conveniente in seguito: Tizio ha, sì, venduta la sua splendida villa solo per cento in quanto Caio , con la pistola lo minacciava di bruciargli le cervella, ma ora quella villa, che prima valeva duecento ora vale solo cinquanta : quello che appariva un cattivo contratto, si rivela un ottimo affare : allora perché dichiararlo invalido ? Per avvantaggiare quel farabutto di Caio che ora sarebbe ben contento se il contratto venisse annullato ? Chiaro, poi, che la decisione, sull'annullabilità o meno, deve essere rimessa alla volontà di Tizio, dato che é lui, alla fin fine, il miglior giudice della convenienza o meno di tenere in vita o no il contratto.