Enciclopedia giuridica del praticante

 

Lezioni tratte dal libro I di "diritto civile ragionato"

Lezione 5: La tutela giudiziaria del possesso : la “azione” di reintegrazione e la “azione” di manutenzione

Continuiamo nella nostra esposizione sul “possesso”, sempre frazionandola in “noterelle”

Settima noterella-

Il legislatore concede al possessore ( nonché al detentore ) il beneficio di una particolare “azione”, la “azione di reintegrazione”, che é un po' una sorta di scorciatoia, che porta più rapidamente alla sentenza. Non é che il possessore possa usare di questa scorciatoia per tutelare ogni e qualsiasi suo interesse ( che venga leso ). E infatti non tutte le lesioni agli interessi del possessore richiedono un rapido intervento della Giustizia : il vicino immette fastidiose nubi di fumo nel campo detenuto da Renzi oppure impedisce a Renzi di raccogliere le mele cadute dal suo albero ( idest, dall'albero di Renzi ) nel suo terreno ( idest nel terreno del vicino ) ? sarebbe meglio che la sentenza ci fosse già il giorno dopo il fattaccio, ma pazienza se arriva dopo un anno ( o due ! ). Metti invece che Pinco Pallino abbia tenuto un comportamento che ha costretto Renzi ad abbandonare il campo o che, se perdura, finirà per costringere Renzi ad abbandonare il campo : qui é ben necessario un rapido intervento della giustizia : mica si può lasciare Renzi a dormire sotto le stelle !

Tanto premesso, vediamo cosa dice l'articolo che prevede la azione di reintegrazione , l'articolo 1168.

Art. 1168 : “ Chi é stato violentemente od occultamente spogliato del possesso può, entro l'anno del sofferto spoglio, chiedere contro l'autore di esso la reintegrazione del possesso medesimo. - L'azione é altresì concessa a chi ha la detenzione della cosa, tranne il caso che l'abbia per ragioni di servizio o di ospitalità. Se lo spoglio é clandestino, il termine per chiedere la reintegrazione decorre dal giorno della scoperta dello spoglio. - La reintegrazione deve ordinarsi dal giudice sulla semplice notorietà del fatto senza dilazione”.

Di seguito un commento, brevissimo, data la natura della presente opera.

L'azione é data quando il possessore è “spogliato del possesso” cioé impedito nella utilizzazione ( anche nella utilizzazione parziale – e il perché lo abbiamo detto in una precedente noterella ) del bene posseduto.

Lo spoglio ha da essere “violento” o “occulto” ? Assolutamente, no. Che lo spoglio debba essere compiuto “vi vel clam” lo insegnavano gli antichi giureconsulti romani, che vivevano in una società in cui era sopratutto importante impedire gli atti che potevano turbare l'ordine pubblico ( per cui occorreva un rapido intervento della Autorità “ne cives ad arma veniant” ) . Nella nostra società, quel che interessa al legislatore civile é che non venga frapposto un impedimento alla utilizzazione e alla produttività di un bene : le modalità con cui é posto tale impedimento ( se di reale e vero impedimento si tratta ) non rilevano : l'impedire il turbamento dell'ordine pubblico essendo riservato alle norme del codice penale : tu, Renzi, sei minacciato nel tuo fondo da Pinco Pallino ? chiama i carabinieri . Quindi esempi di impedimenti giustificanti il ricorso all'azione revocatoria sono, sì, quello di Pinco Pallino che, con la pistola in pugno ha estromesso Renzi dal fondo, ma anche quello di Pinco Pallino che con molta cortesia, dicendo “buon giorno e buona sera”, ha alzato una tenda in mezzo al campo ( posseduto da Renzi ) con la chiara intenzione di restarvi per un tempo indeterminato ma prevedibilmente lungo. E infatti, in un tal caso, come farà Renzi a dormire tranquillo nel suo letto ( “Non potrebbe quel Tizio venire in casa ad aggredirmi?!!” ), come potrà Renzi decidersi a seminare il grano ( “ E se quel Tizio domani si sveglia deciso a scavare una piscina dove ho seminato? Inutile che mi affatichi domani a gettar la semente”). Chiaro che in una tale situazione Renzi è spogliato dal campo non meno che se questo Pinco Pallino lo avesse scacciato con la rivoltella in pugno.

Ottava noterella

L'articolo 1168 ammette all'esercizio dell'azione di reintegra , non solo il possessore, ma anche il c.d. “detentore qualificato”. Che deve intendersi per “detentore qualificato” ? Per tale deve intendersi chi ha un interesse suo proprio alla detenzione, come il locatario, l'affittuario e, anche, il mandatario ; quindi, non é detentore qualificato, chi é nella detenzione per ragioni di servizio o per ragioni di ospitalità .

Ora , perché il detentore qualificato viene ammesso all'esercizio dell'azione di reintegrazione contro gli spogli ; mentre, come vedremo, non é ammesso all'esercizio dell'azione di manutenzione contro le semplici turbative – cosa per cui, per farle cessare é costretto a contare solo sull'intervento di chi lo ha immesso nella detenzione ( il locatore...) ? La risposta più logica a tale domanda sembra la seguente : il detentore qualificato é ammesso a un diretto esercizio dell'azione di reintegra perché lo “spoglio” rappresenta una lesione più grave della “turbativa” e soprattutto una lesione che richiede quell'intervento rapido, che non sarebbe possibile se per ottenerlo il detentore dovesse subire la lungaggine di richiedere l'interessamento di un terzo ( il locatore...).

L'azione di reintegrazione può essere proposta ( come risulta dal primo comma dell'articolo in esame ) solo “entro l'anno del sofferto spoglio”. Ma questo termine, se lo spoglio é “clandestino” ( cioé , avviene senza che il possessore ne possa aver conoscenza, ancorché sia vigile e controlli con diligenza il suo possesso), viene fatto decorrere, dal terzo comma dell'articolo, “dal giorno della scoperta dello spoglio”. Ora come può essere che una persona venga spogliata di un bene senza che ne possa saper niente ? Può essere : si pensi a Pinco Pallino che ai margini del latifondo posseduto da Renzi, si é messo a coltivare un suo orticello.

Nona noterella-

Il legislatore concede al possessore ( ma non al detentore ) di tutelare i suoi interessi ( meglio, alcuni suoi interessi) tramite una procedura dotata, come quella che abbiamo visto nelle noterelle precedenti, di una particolare celerità – a questa procedura ci si riferisce tradizionalmente con il nome di “ azione di manutenzione”.

Vediamo cosa dice l'articolo 1170 che la disciplina.

Art. 1170 : “Chi é stato molestato nel possesso di un immobile, di un diritto reale sopra un immobile o di una universalità di mobili può, entro l'anno della turbativa, chiedere la manutenzione del possesso medesimo. -

L'azione é data se il possesso dura da oltre un anno, continuo e non interrotto, e non é stato acquistato violentemente o clandestinamente. Qualora il possesso sia stato acquistato in modo violento o clandestino, l'azione può nondimeno esercitarsi decorso un anno dal giorno in cui la violenza o la clandestinità é cessata.-

Anche colui che ha subito uno spoglio non violento o clandestino può chiedere di essere rimesso nel possesso, se ricorrono le condizioni indicate nel comma precedente”.

Due parole di commento.

Autorevolmente, e secondo noi giustamente, si ritiene che l'azione di manutenzione presenti due aspetti : uno, previsto dal primo comma, conservativo, in quanto mira a far cessare le “turbative” ( facendo chiudere una veduta non regolamentare, facendo demolire un fabbricato costruito in violazione delle distanze legali....) ; l'altro, previsto dal terzo comma, recuperatorio, in quanto mira a far riottenere, a chi ne è stato privato, il possesso, anche nelle ipotesi in cui non sarebbe più azionabile la domanda di reintegra, mancandone i presupposti ( presupposti che, secondo la lettera della legge, sono la violenza e la clandestinità dello spoglio, mentre secondo noi sono semplicemente una situazione che impedisce la utilizzazione del bene ).

Circa l'aspetto conservativo dell'azione, va chiarito che questa può essere utilizzata solo per far cessare le turbative più gravi, che sono quelle che derivano da un'attività corrispondente all'esercizio di una servitù. Le turbative di altro genere ( quelle ad esempio generate da delle “immissioni” di fumi, di rumori ecc. ) potranno, sì, essere fatte cessare, ma agendo per le vie ordinarie. Ricordiamo, poi, che le turbative che il possessore molestato può pretendere di far cessare, sono solo quelle nate dopo che si é maturato l'anno del suo possesso.

E veniamo a dire due parole sull'azione di manutenzione nel suo aspetto recuperatorio. Con tutta evidenza essa si rivela utile solo nei casi in cui per recuperare il possesso di cui si é stati spogliati non si può esercitare l'azione di reintegra. Ma quali sono questi casi ? Sono, a nostro parere, solo quelli in cui uno spoglio, sì, c'é stato, ma é stato compiuto senza un vero animus spoliandi. E infatti quando manca questo animus la azione di reintegra non si può esercitare.

Due esempi di una mancanza dell'animus spoliandi nello spoliator . Primo esempio: Renzi se ne parte dal fondo posseduto, per un lungo viaggio. Sempronio vede sempre le finestre chiuse, nessuna anima viva che entra e esce: pensa che la casa sia disabitata, entra e si immette nel possesso ( in nessun modo pensando di stare ledendo il possesso altrui ). Secondo esempio : Renzi vende il fondo posseduto a Sempronio, che naturalmente si immette nel suo possesso. Il contratto per un qualche vizio viene annullato.

In tali casi Renzi , per rientrare nel possesso, non potrebbe utilizzare l'azione di reintegra : infatti Sempronio si é immesso nel possesso della casa in perfetta buona fede e senza nessunissimo animus spoliandi. Però, Renzi può recuperare il possesso con l'azione di manutenzione