Enciclopedia giuridica del praticante

 

Lezioni tratte dal libro I di "diritto civile ragionato"

Lezione 4: Perche' il legislatore tutela il possesso

( Si suggerisce allo studioso di integrare il presente e i seguenti capitoli sul possesso con quanto detto nella rubrica "Preparazione agli esami" in “Domande e risposte sul possesso” - questo perché tale scritto ha un taglio più pratico ed è quindi più utile a chi si sta preparando agli esami).

Lo studioso troverà in questo e nel seguente capitolo l'esposizione frazionata in “noterelle”. Ciò é dovuto al fatto che questa parte del libro l'ho scritta per poi pubblicarla su face-book ( su cui, com'é noto, non é opportuno pubblicare scritti troppo ampi )

 

Prima noterella-

Tizio stanco di rompersi la schiena dando di vanga sul campo, un bel giorno, senza neanche chiudere la porta, se ne va a cercar fortuna in città. Renzi , bravo lavoratore disoccupato, vede la casa disabitata, il campo incolto, ha bisogno di pane e di companatico, e decide : “Prendo la vanga, che Tizio ha lasciata inutilizzata, e mi metto io a coltivare il campo, ricavandone del buon grano da vendere al mercato”.

Domanda : farebbe bene , o no, lo Stato a incoraggiare Renzi nella decisione che ha presa ?

Risposta ovvia : certo che sì : la società ha bisogno che i mercati siano ricchi e ben forniti a che la gente, sazia, faccia funzionare fabbriche e uffici. Quindi lo Stato non può permettersi che un campo, così come del resto nessun altro bene, resti inutilizzato.

E vari sono i modi con cui lo Stato può incoraggiare il bravo Renzi a utilizzare il campo lasciato in abbandono : in primo luogo, può proteggerlo contro chi vorrebbe di questo spogliarlo o molestarlo nella sua utilizzazione ( confronta gli artt. 1168 ss.sulle così dette “azioni possessorie”, naturalmente, ci intratterremo in seguito diffusamente ); in secondo luogo, può dargli la speranza che, se continuerà nel possesso del campo, ne potrebbe venire col tempo proprietario ( confronta gli artt. 1158 ss. sull'usucapione – anche su questa ci intratterremo a dire diffusamente in seguito ); in terzo luogo, può rassicurarlo che, anche se il proprietario tornerà a farsi vivo e riotterrà il possesso del campo, egli ( idest, Renzi ), se ne avesse tratto dei “frutti”, se li potrebbe tenere, se avesse fatto spese per riparazioni, se le vedrebbe rimborsate e se avesse fatti dei miglioramenti, avrebbe diritto di avere, per essi un'indennità ( confronta, ponendo attenzione ai punti in cui il nostro diritto positivo si discosta parzialmente da quanto ora detto, gli artt. 1148 ss).

Seconda noterella

Ma a tutti quelli che entrano nel campo, lasciato abbandonato dal proprietario, per goderne e in qualche modo utilizzarlo ( metti, coltivandolo o semplicemente cogliendovi frutta e legna o ancor più semplicemente.... giocandoci al pallone), lo Stato concede i benefici e le tutele di cui si é parlato nella precedente “noterella” ?

Certamente, no : tali tutele e tali benefici li darà solo a chi vede animato da un serio proposito ( di utilizzare il campo ).

L'ideale sarebbe che lo Stato, una volta che sa che un bene é in stato di abbandono, facesse un bel concorso e, tra i vari concorrenti, scegliesse, per attribuirgli il potere di utilizzare tale bene, quello che desse più garanzie di, tale potere, effettivamente esercitare.

Chiaro che però si tratta di un ideale irrealizzabile. Per questo il legislatore non può che limitarsi a dare ai suoi magistrati dei criteri sul come individuare, tra le varie persone che potrebbero pretendere i poteri e le tutele di cui si é parlato, quella che più li merita ( li merita perché? perché dà più affidamento di utilizzare, nell'interesse, sì, suo, ma anche della società, il bene in stato di abbandono ).

Il nostro legislatore fa ciò nell'articolo 1148 – articolo questo che, direttamente, ci dice solo che cosa si deve intendere per “possesso” e quindi chi deve intendersi per “possessore” di un bene, ma che, indirettamente, ci dà la chiave per sapere quel che a noi giuristi soprattutto interessa, cioé chi é la persona a cui si riferiscono le varie norme del codice, che attribuiscono questo o quel potere, questa o quella tutela al “possessore” o a chi é “nel possesso” di un bene. E così, ad esempio, se vogliamo sapere a chi si riferisce l'articolo 1150, quando recita : “ Il possessore, anche se di mala fede, ha diritto al rimborso delle spese fatte per le riparazioni ecc.eec”, é all'art. 1140 che dobbiamo ricorrere.

Ma che dice questo così importante articolo 1140? Ecco quel che dice : “Il possesso é il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale. - Si può possedere direttamente o per mezzo di altra persona, che ha la detenzione della cosa”.

Terza noterella-

Diciamolo pure, l'articolo 1140 é un po' un....abacadabra. Certe cose che dice non si capiscono : ad esempio, perché definire il possesso come un “potere sulla cosa”. Evidentemente con ciò il legislatore si riferisce , non a un potere giuridico, ma a un potere di fatto; se nonché per uno Stato non esistono dei “poteri di fatto” ( cioé dei poteri da lui non concessi) ma solo dei fatti ( da prendere in considerazione per concedere certi poteri giuridici ).

Tuttavia una paziente lettura dell'articolo ci permette di cavare, dalle nebbie che lo avvolgono, alcune conclusioni abbastanza certe sulle condizioni che debbono sussistere perché il nostro Renzi , entrato così volenterosamente a dar di zappa nel campo da Tizio abbandonato, se ne possa considerare possessore ( e quindi possa godere dei diritti e delle tutele che, al possessore, il legislatore concede ) .

Primo, egli deve poter disporre ( naturalmente, non giuridicamente ma ) materialmente della cosa senza dipendere dalla autorizzazione o dal consenso di chicchessia : nel campo egli deve poter entrare quando gli pare e piace. La condizione della libera disponibilità del bene é importante perché implicitamente rimanda ad un'altra condizione , quella a cui gli antichi giureconsulti alludevano parlando di possessio corpore : Renzi deve “detenere” il bene, nel senso etimologico, di tenere il bene in modo che altri non glielo possano sottrarre; quindi Renzi non può starsene in un ufficio in città ( anche se ha in tasca le chiavi necessarie per entrare liberamente nel campo ) preoccupandosi solo di pagare le imposte dovute per il campo o anche di andarvi di tanto in tanto per controllare che non vada in rovina : no, il legislatore vuole che Renzi utilizzi il campo e perciò vuole che stia sul campo corpore . Il legislatore non dice ciò claris verbis, ma l'interprete può dedurlo dal contenuto del capoverso dell'articolo. Che dice questo capoverso? Ricordiamolo : dice che “si può possedere direttamente o a mezzo di altra persona che ha la detenzione della cosa”.

Quindi il legislatore riconosce il possesso anche a chi, dopo averla conseguita, ha ceduto ad altri la libera disponibilità del bene – metti, Renzi ha affittato il campo a Bianchi - purché la persona a cui e' stata ceduta tale libera disponibilità del bene ( nell'esempio, il Bianchi) “detenga” la cosa. Ma, ecco il punto, se il Legislatore é disposto a riconoscere come possessore Renzi solo se la persona da lui immessa nel fondo “detenga” questo, significa che la “detenzione”del bene, la possessio corpore, per Lui é un requisito ineliminabile del possesso e che Egli ( idest, il legislatore ), qualora il nostro Renzi non avesse immesso nel campo altri, non sarebbe disposto a riconoscerlo “possessore” , nel caso non lo “detenesse”.

Abbiamo visto come il legislatore é disposto a riconoscere la qualità di possessore ( con tutte le tutele e i vantaggi relativi ) anche a chi, come il Renzi, avendo immesso altri ( il Bianchi ) nella “detenzione” - idest nella libera disponibilità del bene -, con ciò stesso, tale libera disponibilità del bene, ha persa ( e infatti il Renzi non può più entrare nel fondo una volta che vi ha immesso il Bianchi senza chiedere di questi l'autorizzazione ). Ciò significa che per il legislatore si può possedere animo. Però attenzione, per il legislatore , sì può possedere animo, ma non solo animo : il nostro Renzi, se vuole godere dei vantaggi e delle tutele che il legislatore riserva al possessore, non può starsene in un ufficio cittadino “pensando al campo come un bene in suo possesso” e basta: in tal caso sognerebbe, si illuderebbe: egli o detiene direttamente il bene o, se ne trasmette la detenzione ad altri (al Bianchi), deve riservarsi il potere di controllare che tale detenzione effettivamente sussista , per intervenire nel caso cessi ( nel caso, Bianchi, stanco di zappare se ne vada a vivere in città lasciando il campo in stato di abbandono ); perché é questo che in definitiva giustifica la concessione a Renzi, che non detiene ( e quindi non utilizza ) il campo, la stessa tutela che gli verrebbe concessa se detenesse ( il campo ) : il fatto che egli ( idest, il Renzi), pur immettendo il Bianchi nella detenzione, si é riservato il potere di controllare ( e quindi presumibilmente controlla ) che il campo non resti inutilizzato. E invero quel che allo Stato interessa é che il campo non cada in stato di abbandono e già, il semplice interessamento di Renzi a che ciò non avvenga, giustifica ai suoi occhi la di lui tutela,

Quarta noterella.

Abbiamo visto nella precedente noterella la prima condizione necessaria a che a una persona, al Renzi, il protagonista dei nostri esempi, venga riconosciuta la qualità di possessore: la possessio corpore ( o quella che si potrebbe chiamare una “quasi possessio corpore” e con questo termine ci riferiamo all'ipotesi di Renzi che dà in affitto a Bianchi il campo in cui si era immesso – ma , per semplicità di esposizione, in prosieguo ci dimenticheremo di tale ipotesi e ci riferiremo solo al caso di una detenzione diretta : Renzi non dà in affitto il campo, ma lo coltiva direttamente ).

Tanto premesso, passiamo a dire della seconda condizione necessaria a che a una persona, al nostro Renzi, venga riconosciuta la qualità di possessore.

Seconda condizione. Renzi non solo deve avere la disponibilità materiale del campo, non solo deve detenerlo, deve anche utilizzarlo : da che risulta ciò ? Risulta dal primo comma dell'articolo 1140, l'articolo che stiamo cercando di interpretare : per tale comma é possessore chi compie sul bene detenuto le “attività corrispondenti all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale” .

Ma perché il legislatore riconosce i poteri e le tutele riservate al possessore solo a chi compie un'attività corrispondente a quella che può compiere il proprietario, l'usufruttuario, il titolare di una servitù (…..) e non a chi compie un'attività corrispondente ad esempio a quella che può compiere un affittuario? Ecco la risposta che sembra più logica : perché il legislatore non vuole riconoscere , gli importanti diritti e tutele che riconosce al possessore, se non a chi ha un programma di ampio respiro nella utilizzazione del fondo.

Ma da che cosa risulterà questo programma di ampio respiro del detentore? Dalle attività dirette all'utilizzazione del bene ? Ciò potrà avvenire, ma solo in casi rarissimi, dato che gli atti con cui l'affittuario utilizza un fondo, solo in casi eccezionali si distinguono da quelli con cui il proprietario lo utilizza ( per tali casi eccezionali si può pensare al taglio di un albero di alto fusto, taglio che non é consentito all'affittuario ). Il programma di ampio respiro in parola, piuttosto risulterà dalle opere fatte dal detentore del bene per salvaguardare la sua detenzione ( pensiamo alla recinzione del campo con filo spinato...) o da spese che si giustificano solo con una sua intenzione di una lunga permanenza nel campo ( riparazione del tetto, semina del campo, acquisto di una mucca...).

Terza condizione : le opere, da cui risulta il programma di ampio respiro nell'utilizzazione del bene, debbono “essere manifeste”, cioé quivis de populo deve poterne avere conoscenza semplicemente guardando il bene ( senza necessità di consultare registri pubblici....).

Questa condizione noi la riportiamo perché effettivamente risulta dal'articolo ; ma a nostro modesto parere é ….un fuor d'opera. Infatti si giustifica solo per alcune tutele e diritti concessi dal legislatore : la tutela data dall'azione di reintegra, l'usucapione. Mentre non ha ragione di essere per altre tutele e diritti : i diritti del possessore al rimborso da parte del proprietario di alcune spese, l'azione di manutenzione. In particolare la legittimazione a questa ultima “azione” ( il non essere cioé, chi agisce, un semplice detentore, ma aver egli il possesso corrispondente a un diritto reale ) si potranno (e dovranno ) dimostrare semplicemente con la produzione del titolo che giustifica il possesso.

In subiecta materia si é soliti dire che il possesso é costituito da due elementi la possessio corpore e l' animus possidendi. Sul primo concetto ci siamo già soffermati. Che dire del secondo ?é un concetto utile ? Secondo noi é un concetto ( non da sopravalutare ma ) utile: ad esempio per spiegare quando il possessore che ha immesso un terzo nella detenzione continua a essere considerato possessore; e anche per spiegare la rilevanza che ha il programma – il che vale a dire l'intenzione del detentore - di procedere a una utilizzazione di ampio respiro del bene.

Quinta noterella -

Abbiamo detto che il Legislatore concede dei poteri e delle tutele al possessore. Ora dobbiamo aggiungere che li concede per gradi.

Una volta che Renzi ha acquisita la detenzione del campo, lo possiede corpore ( il che non significa che egli debba stare tutte le 24 ore di un giorno o tutti i sette giorni della settimana nel campo, basta che non lo perda d'occhio - come il viaggiatore in treno, che può anche lasciare il suo posto, ma mettendoci capello cioé stando attento che altri non lo occupi ); una volta che ha svolto attività sul campo che dimostrano che egli vuole utilizzarlo a 360 gradi; una volta cioé che, sia con la detenzione del campo sia con l'ampiezza della attività da lui nel campo svolta, ha dimostrato di non essere un barbone che entra nel campo solo per prendervi la legna o la frutta e magari anche per dormirci, ma pensando di andarsene dopo pochi giorni o anche dopo pochi mesi ; allora il legislatore comincia a tutelare Renzi : come ? Impedendo ad altri di ostacolarlo nella utilizzazione del campo ( dove “utilizzazione del campo” = apprensione delle utilità che il campo può dare – con ciò volendoci noi riferire sia alle utilità che Renzi potrà offrire in un domani sul mercato per riceverne dei soldi , come le mele e il grano che dal campo può ricavare, sia alle utilità che egli direttamente può godere, come il dormire in un buon letto nella casa annessa al campo ).

Il legislatore impedirà anche quei comportamenti che impediscono una utilizzazione parziale del campo ? impedirà, ad esempio, a un pastore di far pascolare le sue greggi in quella parte del campo in cui l'erba cresce particolarmente verde , impedendo però così a Renzi di seminarvi ? Certo, che sì : il legislatore punta al massimo : vuole incoraggiare Renzi a coltivare tutto il campo e non solo una sua parte.

Nasceranno in Renzi dal suo possesso del campo anche dei diritti verso il suo vicino ? Certo: nasceranno quei diritti il cui esercizio non ostacola la produttività del campo del vicino : Renzi, se gli vola il capello nel campo del vicino potrà andare a riprenderselo ( art. 843 ), se il vicino fa noiose immissioni di fumo potrà vietargliele ( art. 844 ), se il vicino non si preoccupa di evitare che dal suo campo derivino danni a quello da lui ( idest, da Renzi ) occupato ( si pensi al muro di Caio che minaccia di franare, all'albero di Caio che minaccia di cadere ), egli ( idest, sempre Renzi ) potrà tutelare il suo bene con l'esercizio delle c.d. azioni nunciatorie, azione di danno temuto e di nuova opera ( artt. 1171, 1172 ).

Sesta noterella -

Potrà Renzi, il possessore del campo, impedire - oltre alle attività del vicino Caio indicate nella precedente “noterella” - anche quelle attività del vicino che sono,sì, dei “pesi” per il suo fondo ( idest, per il fondo di Renzi ), ma rappresentano utilità per il fondo del vicino ( perché permettono al suo possessore di prendere l'acqua necessaria per le sue bestie, di portare al mercato le mele e il grano da lui raccolti …) ? Bisogna distinguere. Non lo potrà fino a che, il suo perseverare nel possesso almeno per un tempo apprezzabile ( un anno ), non avrà dimostrata la serietà dei suoi propositi nell'utilizzazione del fondo. E non lo potrà per i seguenti due buoni motivi:

Primo motivo: perché non si comprenderebbe la ragione per cui il legislatore dovrebbe negare al vicino Di Renzi, Caio quel che ha concesso a Renzi : quando Tizio ( il proprietario del fondo ) se ne é andato a godere le delizie della città, é come se avesse lasciata una tavola imbandita alla discrezione di chiunque avesse fame : Renzi si é servito prendendo il più ( gli spaghetti e il pollo arrosto ) e va bene, ma perché impedire a Caio, il suo vicino, di prendere la frutta e il dessert?

Secondo motivo : e' vero che il peso imposto da Caio sul fondo di Renzi ne diminuisce la produttività, ma chi può escludere che il Renzi – dopo aver impedito a Caio di prendere acqua dal suo fondo, di passare con il suo autocarro nel suo fondo (….) - poi lasci baracca e burattini, per tornarsene in città ? In tal caso la società avrebbe perso il beneficio dato dall'aumento di produttività del fondo di Caio, senza avere, in compenso, il beneficio di un aumento di produttività del fondo di Renzi.

Solo quando Renzì – perseverando nel possesso almeno per un anno – avrà dimostrata la serietà dei suoi propositi, solo allora gli si potrà concedere il diritto di impedire al vicino la costituzione di servitù sul suo fondo. Ma, metti che Caio abbia iniziato il suo possesso di una servitù nell'agosto 2016 e Renzi abbia maturato un anno di possesso nel novembre 2017, Renzi potrà impedire a Caio di proseguire nel possesso della servitù nel 2017 e negli altri anni futuri ? No : egli potrà solo impedire di iniziare il possesso di una servitù a partire dal dicembre 2017 .