Enciclopedia giuridica del praticante

 

Lezioni tratte dal libro I di "diritto civile ragionato"

Lezione 3: Cenni sulla dichiarazione di assenza e di morte presunta

Doc. Abbiamo visto come il Legislatore cerca di favorire la gestione di affari altrui (durante la absentia domini); e ne abbiamo visto anche il perché: perché vuole impedire che ciò che costituisce la ricchezza dello Stato (in primis, certo, la vita e la salute dei cittadini, ma anche i beni mobili e immobili nel Paese disponibili) resti improduttivo o addirittura si deteriori o perisca.

Senonché chi pur, in via di massima, sarebbe intenzionato ad attivarsi per compiere atti gestori a favore di una persona, trova precise remore a farlo (“Sì, se io dovrò sostenere delle spese, l’interessato avrà l’obbligo di rimborsarmele, ma egli adempirà veramente a questo obbligo? meglio che sia un altro ad attivarsi”) e dei precisi limiti (egli, certo. può “assumere delle obbligazioni” “in nome” dell’interessato – obbligazioni che questi é vincolato, dal primo comma dell’art. 2031, ad adempiere, - ma non é facile trovare un terzo, che accetti di mettere la sua firma a un contratto, la cui efficacia per l’assente potrebbe essere resa dubbia da cavilli e discussioni; certo, il gestore può compiere degli atti conservativi di questo o quel bene, che gli risulta in pericolo, però non può compiere atti di alienazione – eppure la salvaguardia del valore di un patrimonio richiederebbe che un bene fosse venduto, quando la sua esistenza si rivelasse un peso morto o quando potesse essere scambiato con soldi o un altro bene, che fossero di maggior valore).

La consapevolezza di tali remore e di tali limiti, spinge il legislatore a intervenire con più decisione nei casi in cui la absentia domini diventa chiaramente patologica (il dominus negotii non é più solo “assente”, non é più solo impossibilitato a intervenire per la gestione di questo o quel suo bene, ma é “scomparso”, cioé si tratta di una persona che, come recita l’incipit dell’articolo 48, “ non é più comparsa nel luogo del suo ultimo domicilio e dell’ultima residenza e non se ne hanno più notizie”); e a intervenire concedendo sempre più ampi poteri gestori, quanto maggiore é il tempo che é passato dalla scomparsa del dominus.

All’inizio gli interventi hanno carattere settoriale: qualcuno (di solito un famigliare) segnala con un ricorso la necessità di questo o di quello atto gestorio al tribunale e questi nomina un “curatore” a che (con le spalle coperte dalla decisione del tribunale e sicuro di non rimetterci le spese), tale atto gestorio, compia.

Però alla reale salvaguardia di un patrimonio non bastano interventi settoriali (che permettono di riparare il tetto della casa di via Roma, ma che si dimenticano di riscuotere quanto dovuto dagli inquilini di via Garibaldi o si dimenticano di seminare il campo della valle del Chianti): occorre che vi sia chi gestisca tutto il patrimonio o almeno tutto un settore del patrimonio – pungolato a una buona gestione dalla speranza di farne suoi i frutti, e, col passare di un certo numero di anni, di diventare proprietario dei beni stessi.

In considerazione di ciò il legislatore “trascorsi due anni dal giorno in cui risale l’ultima notizia” dello scomparso, ne dichiara l’assenza e immette,“ nel possesso temporaneo dei beni” di questi, i presumili eredi (vedi meglio gli artt. 49, 50).

Disc. E che dà in concreto agli “immessi” la dichiarazione di assenza?

Doc. Dà “l’amministrazione dei beni dell’assente, la rappresentanza di lui in giudizio e il godimento delle rendite” (godimento totale o parziale a seconda della “prossimità” nel grado successorio dell’immesso - vedi meglio l’art.52 e ss).

Disc. Certo però i limiti, di cui ancora soffre la gestione, non ne possono non limitare la efficacia.

Doc. E proprio in considerazione di ciò, il legislatore dà al Tribunale il potere di dichiarare la morte presunta dell’assente “ quando sono trascorsi dieci anni dal giorno a cui risale l’ultima notizia” (vedi meglio l’art. 58).

Disc. E che comporta tale dichiarazione?

Doc. Comporta che “ coloro che ottennero l’immissione nel possesso temporaneo dei beni dell’assente (…) possono disporne liberamente ” (e che “il coniuge può contrarre nuovo matrimonio” - vedi meglio gli artt.63 e 65).