Enciclopedia giuridica del praticante

 

Domande e risposte

D- In quali casi si può chiedere l'annullamento di un contratto ?

R. Risulta dal titolo secondo che porta la rubrica “Dei contratti in generale” del Libro IV che porta la rubrica “Delle obbligazioni”, che si può chiedere l'annullamento del contratto in caso di incapacità legale a contrattare ( interdizione, eccetera ) , in caso di occasionale incapacità di intendere e di volere, c.d. “incapacità naturale” e in caso di vizi del consenso.

D - A quali vizi del consenso la legge attribuisce rilevanza ?

R- Nell'art. 1427 il Codice attribuisce rilevanza per chiedere l'annullamento del contratto ai vizi del consenso dati dall'errore, dal dolo, dalla violenza.

Più precisamente l'art. 1427 recita : “Il contraente il cui consenso fu dato per errore, estorto con violenza o carpito con dolo può chiedere l'annullamento secondo le disposizioni seguenti”.

D.- Mi può dire la differenza tra errore-vizio e errore ostativo ?

R.- L'errore-vizio é dato da una falsa rappresentazione della realtà. Ad esempio : una persona crede che l'anello che sta per comprare é d'oro mentre é di bronzo. L'errore ostativo invece viene definito dall'art. 1433 come quello che cade sulla dichiarazione “ o che é dovuto al fatto che la dichiarazione é stata inesattamente trasmessa dalla persona o dall'ufficio che ne era stato incaricato”. Esempio di errore ostativo : Tizio dà mandato a Caio di proporre a Sempronio di vendere tre quintali di grano e Caio propone a Sempronio di vendere tre quintali di soia.

D. L'errore-vizio e l'errore ostativo hanno una diversa rilevanza, producono diversi effetti ?

R.- Sì per il codice abrogato, che faceva conseguire all'errore vizio l'annullabilità e all'errore ostativo la nullità; no. per il codice attuale che parifica errore vizio ed errore ostativo estendendo a questo tutte le disposizioni stabilite per quello.

D- Quali sono i requisiti dell'errore a che esso legittimi la domanda di annullamento della parte che vi é caduta ?

R. Tali requisiti sono l'essenzialità e la riconoscibilità dell'errore. Tali requisiti sono posti a tutela dell'affidamento della parte non caduta in errore.

D. Quando l'errore può dirsi riconoscibile ?

R. Quando una persona di normale diligenza avrebbe potuto rilevarlo .

D. Rilevarlo da che cosa ?

R-Dal contenuto del contratto o dalle circostanze in cui questo viene stipulato o anche dalla qualità dei contraenti.

Più precisamente l'art. 1434 recita : “ L'errore si considera riconoscibile quando, in relazione al contenuto, alle circostanze del contratto ovvero alla qualità dei contraenti, una persona di normale diligenza avrebbe potuto rilevarlo”.

D.-Quando si ha errore essenziale ?

R- Per l'art. 1429 l'errore essenziale si ha nei seguenti casi:

Primo caso : “Quando l'errore cade sulla natura o sull'oggetto del contratto”. Esempio di errore sulla natura del contratto ( c.d. error in negotio ): Tizio crede di costituire con il contratto a cui appone la firma un diritto di usufrutto sul suo terreno mentre invece tale contratto ne prevede la vendita. Esempio di errore sull'oggetto del contratto ( c.d. error in corpore ) : Tizio crede di stare comprando l'appartamento in via Mazzini mentre invece sta comprando l'appartamento in via Garibaldi .

Secondo caso di errore essenziale: L'errore cade “sull'identità dell'oggetto della prestazione ovvero sopra una qualità dello stesso che, secondo il comune apprezzamento in relazione alle circostanze, deve ritenersi determinante del consenso”.

. Esempio di errore sull'identità dell'oggetto della prestazione : Tizio crede di obbligarsi a dipingere in un quadro la figura di Stalin mentre invece si sta obbligando a dipingere la figura di Mussolini

Esempio di errore sulla qualità dell'oggetto della prestazione ( c.d. error in substantia ). Tizio crede di comprare un anello d'oro e invece sta comprendo un annello di piombo - evidentemente in questo caso, specie se il prezzo dell'anello fosse elevato, non potrebbe dubitarsi che l'errore sia stato determinante del consenso ,come voluto dalla legge.

Terzo caso di errore essenziale -L'errore cade “sull'identità o sulle qualità della persona dell'altro contraente sempre che l'una o le altre siano state determinanti del consenso”.

Esempio di errore sull'identità della persona dell'altro contraente ( error in persona) : Tizio crede che la persona a cui dona un prezioso anello sia chi gli ha salvato la vita mentre non lo è

Errore sulla qualità dell'altro contraente : l'imprenditore Tizio crede che la persona che assume per dirigere il suo ufficio di contabilità sia laureato in economia e commercio mentre é invece laureato in lettere.

In entrami gli esempi é evidente che l'errore é stato determinante del consenso di Tizio, così come vuole la legge.

Quarto caso di errore essenziale - “Quando, trattandosi di errore di diritto, é stata la ragione unica o principale del contratto”

Esempio di errore di diritto : Tizio compra un terreno credendolo edificabile mentre non lo é.

D. L'errore di calcolo dà luogo ad annullamento del contratto ?

R.- No, l'errore di calcolo non dà luogo ad annullamento del contratto. Più precisamente per l'articolo 1430 “ L'errore di calcolo non dà luogo ad annullamento del contratto, ma solo a rettifica, tranne che, concretandosi in errore sulla persona sia stato determinante del consenso”.

Esempio: nel contratto é scritto che ognuno dei quattro quintali di grano é venduto a quattro euro , però il prezzo totale é indicato, non in sedici, ma in 12. In tal caso il compratore sarà obbligato a pagare sedici. Però il compratore avrebbe diritto invece all'annullamento se avendo solo la disponibilità di 12 euro non avrebbe comprato se avesse saputo che il prezzo totale fosse di 16.

D. La parte esposta all'annullamento del contratto – perché l'errore della controparte era essenziale e riconoscibile – può evitare tale annullamento.

R.- Sì se si dichiara disposta a eseguire il contratto così come voluto dalla parte caduta in errore. Naturalmente essa deve dichiarare tale sua disponibilità prima che la controparte, che é caduta in errore, subisca da questo pregiudizio. Più precisamente l'art. 1432 ( sotto la rubrica “Mantenimento del contratto rettificato” ) recita : “ La parte in errore non può domandare l'annullamento del contratto se, prima che ad essa possa derivarne pregiudizio, l'altra offre di eseguirlo in modo conforme al contenuto e alle modalità del contratto che quella intendeva concludere”.

Esempio di “rettificazione” del contratto ( così si chiama l'operazione in oggetto ) : Tizio per errore riconoscibile ha accettato di sottoscrivere il contratto in cui il prezzo della merce era indicato in cento mentre in realtà egli non intendeva spendere più di ottanta : se il venditore si dichiara disponibile a vendergli la merce per ottanta, il contratto é valido.

D. Se una persona con la forza dirige la tua mano a mettere una firma nel contratto, questo é annullabile?

R. No in questo caso, in cui alla violenza si dà il nome di vis fisica, il contratto non é annullabile, ma nullo. L'articolo 1434 e seguenti si riferiscono solo alla c.d. vis compulsiva , che consiste solo nella minaccia a una persona : mentre nel caso precedente di vis fisica non si può dire assolutamente che il contratto sia stato voluto dalla parte, nel caso invece di vis compulsiva la volontà non mancherebbe in chi si lasciasse condizionare dalla minaccia e stipulasse il contratto ( gli antichi giureconsulti dicevano “Coactus voluit sed voluit ).

D.- Quali caratteri deve avere la violenza ( nella forma di vis compulsiva ) per giustificare l'annullamento del contratto ?

R.- La violenza ( nella forma di vis compulsiva ) giustifica l'annullamento quando : primo, é tale da far temere, a chi la subisce, un male ingiusto e notevole;secondo, tale male riguarda la sua persona o i suoi beni oppure la persona o i beni del coniuge, di un discendente o di un ascendente ( può riguardare anche i beni e la persona di un terzo qualsiasi se il giudice in base al suo prudente apprezzamento ritiene di darle rilevanza ) ; terzo, la violenza é tale da far impressione ( tenuti presenti l'età, il sesso e altre condizioni ) su sopra una persona sensata.

Ciò risulta dagli articoli 1435 e 1436 :

L'art. 1435 recita : “La violenza deve essere di tale natura da fare impressione sopra una persona sensata e da farle temere di esporre sé o i suoi beni a un male ingiusto e notevole. Si ha riguardo, in questa materia, all'età, al sesso e alla condizione delle persone”.

L'art. !436 recita : “La violenza é causa di annullamento del contratto anche quando il male minacciato riguarda la persona o i beni del coniuge del contraente o di un discendente o ascendente di lui. - Se il male minacciato riguarda altre persone, l'annullamento del contratto é rimesso alla prudente valutazione delle circostanze da aprte del giudice”

D. Il timore riverenziale , può giustificare l'annullamento.

R No, ciò viene chiarito dall'articolo 1437 ; ma in fondo superfluamente dato che questo tipo di timore non può fare impressione su una persona “sensata”.

Comunque l'articolo 1437 recita : “ Il solo timore riverenziale non é causa di annullamento di un contratto”

D. La minaccia di far valere un diritto giustifica l'annullamento ?

R. Di solito, no ; dato che il danno provocato dall'esercizio di un diritto non può qualificarsi ingiusto. Però lo diventa se la minaccia dell'esercizio del diritto ha carattere estorsivo cioé mira a conseguire vantaggi ingiusti . Esempio : Tizio chiede a un erede di riconoscerli lo status di coerede, minacciando di far valere altrimenti il diritto a tale status con una causa anche se sa che tale causa finirebbe con un rigetto della sua domanda (infondata) , ma contando sul fatto che l'altra parte temendo di essere trascinata in una causa interminabile , le riconosca lo status preteso.

Ciò viene chiarito dal legislatore nell'articolo 1438, che recita : La minaccia di far valere un diritto può essere causa di annullamento del contratto solo quando é diretta a conseguire vantaggi ingiusti”

D.- Rileva che la controparte che non ha subita al violenza non fosse a conoscenza di questa ?

R-No, a differenza di quel che é previsto per il dolo, l'eventuale ignoranza del vizio del consenso non rileva in materia di violenza. L'articolo 1434 si limita a recitare : “La violenza é causa di annullamento del contratto, anche se esercitata da un terzo”.

D. Il timore che non deriva dalla minaccia di una persona – minaccia proferita proprio per far concludere il contratto ( c.d. metus ab extrinseco ) ; ma da una situazione diversa ( c.d. metus ab intrinseco : un incendio mette in pericolo una persona cara e io accedo alla richiesta esosa di chi sarebbe in grado di salvarla ), legittima la domanda di annullamento ?

R. No in tal caso il contratto é rescindibile ma non annullabile.

D. Vi é una differenza tra il dolo di cui si parla a proposito dei fatti illeciti e il dolo di cui si parla a proposito dell'annullamento dei contratti ?

R. Quando si parla di dolo al proposito dei fatti illeciti ci si vuol riferire allo stato psichico di chi agisce : Tizio compie dolosamente un fatto illecito quando é consapevole del danno che ne conseguirà e lo vuole. Quando si parla di dolo a proposito del consenso ci si vuol riferire a un comportamento – i “raggiri tenuti da chi vuole trarre in inganno.

D. Quando é che il dolo é causa di annullamento di un contratto ?

R.- Quando i raggiri usati da uno dei contraenti sono stati tali che, senza di essi, l'altra parte non avrebbe contrattato.

 

D. E se nonostante i raggiri l'altra parte avrebbe lo stesso stipulato il contratto però a condizioni diverse? Esempio Tizio fa credere a Caio che il tappeto che vuole vendergli é un tappeto persiano mentre invece é stato fatto in Cina . Tratto in inganno Caio stipula il contratto pagando cento : se avesse saputo che il tappeto era cinese lo avrebbe lo stesso contratto ma per solo ottanta.

R. In tal caso il contratto sarà valido, ma Tizio dovrà risarcire Caio

Ciò risulta dagli articoli 1439 e 1440.

L'art. 1439 recita: “ Il dolo é causa di annullamento del contratto quando i raggiri usati da uno dei contraenti sono stati tali che, senza di essi, l'altra parte non avrebbe contrattato. - - Quando i raggiri sono stati usati da un terzo, il contratto é annullabile se essi erano noti al contraente che ne ha tratto vantaggio.

Art. 1449 ( Dolo incidente) . Se i raggiri non sono stati tali da determinare il consenso, il contratto é valido, benché senza di essi sarebbe stato concluso a condizioni diverse; ma il ocntraente in mala fede risponde dei danni”

D. Se il deceptor induce il deceptus in errore sui motivi, il contratto é annullabile ?

R. Sì. L'errore sui motivi , mentre non ha rilevanza in materia di errore, ne ha invece in materia di dolo.