Enciclopedia giuridica del praticante

 

Formulario della Procedura Civile

Dunque, tu, Avvocato, hai accettato la causa del cliente e hai deciso di citare la controparte davanti al Giudice.

Però l'azione che tu hai deciso di intraprendere rientra tra quelle che possono esercitarsi solo dopo esaurito il procedimento di mediazione ( previsto dal D.L.vo 4 marzo 2010, n. 28 ).

Ecco, nelle linee essenziali, gli incombenti che allora devi adempiere-

I- Ti devi procurare uno di quei moduli che ogni Ufficio di mediazione già predispone per la compilazione della “richiesta di avvio” della procedura ad hoc. Cosa che puoi fare in due modi : o recandoti fisicamente nella sede dell'Ufficio, oppure spedendo via pec una richiesta del modulo ( e per conoscere la pec dell'Ufficio come si fa ? Semplice, si clicca su “Google”  “Uffici di mediazione” e  nel sito che ti si apre trovi la lista degli uffici di mediazione con le relative pec ).

II- Dopo aver compilato il modulo, dopo averlo fatto sottoscrivere dal cliente e dopo averlo tu stesso sottoscritto, lo devi naturalmente far pervenire all'Ufficio di mediazione-

Ma, attenzione :

I- al momento del deposito del modulo ( contenente l'istanza di accesso ) si deve fare un deposito pecuniario ( non a mezzo marche, ma con soldi o con un bonifico ) - deposito il cui ammontare ti é indicato nel modulo stesso. Di conseguenza se tu intendi depositare l'istanza tramite pec. devi prima scansionare la ricevuta del bonifico per poi allegare, il documento elettronico così risultante, alla pec.

II- al momento del deposito dell'istanza, inoltre, puoi ritenere opportuno allegare dei documenti a che il mediatore con la dovuta calma se li possa leggere : come si opera tale allegazione ? Si opera così : se presenti  l'istanza recandoti all'ufficio, inserisci i documenti in una fascetta ad hoc che depositi insieme all'istanza ( tale e quale, come vedremo, tu dovresti operare se depositassi il fascicolo di parte in una causa davanti al giudice ); se invece spedisci l'istanza via pec, é giocoforza che i documenti li alleghi sic et simpliciter alla istanza ( meglio, se accompagnati da un foglio che li elenca ). E se vuoi che tali documenti se li legga solo il mediatore e non anche la controparte? In tal caso devi far presente nel modulo che tali documenti sono “riservati” ( e il modulo é compilato in modo da darti la possibilità di fare ciò facilmente ).

III- A questo punto la palla passa all'Ufficio di mediazione, il quale deve farti pervenire l'avviso di convocazione ( con indicati, la data dell'udienza, il nome del mediatore ecc. ). Naturalmente tale avviso va comunicato anche alla controparte : chi provvederà a ciò ? Dipende dal regolamento che si é dato l'Ufficio. Se il regolamento prevede che la comunicazione alla controparte venga fatta dall'Ufficio stesso, nessun problema, Se invece prevede che la comunicazione venga fatta dalla stessa parte istante, allora tocca a te attivarti. Con una notifica dell'avviso? Nel silenzio del regolamento é meglio di sì; ma certe volte i regolamenti concedono che la comunicazione avvenga anche tramite raccomandata con avviso di ricevimento. Tieni presente che nel primo caso ( il caso in cui la comunicazione é effettuata dall'Ufficio ) ti potrà essere richiesta una somma aggiuntiva rispetto a quella già pagata.

 

IV- Mettiamo che la mediazione ( come spessissimo accade ) fallisca. In tal caso l'Ufficio Ti fornirà di ciò la prova con un certificato ad hoc .