Enciclopedia giuridica del praticante

 

Formulario della Procedura Civile

1 - Premessa

Le principali procedure di notificazione sono le seguenti quattro:

I – La notifica mediante posta elettronica certificata (pec );

II – La notifica  tramite ufficiale giudiziario (diretta o a mezzo posta) ;

III – La notifica a mezzo posta fatta dal difensore “in proprio” (cioé, facendo a meno di rivolgersi all’ufficiale giudiziario);

IV- La notifica al testimone ai sensi degli artt. 250 c.p.c. e 103 disp. att. c.p.c.

V – La notifica  in “forma diretta”( da avvocato ad avvocato )

Il primo tipo di notifica, quello mediante pec, di per sé é il più facile e il meno costoso ad attuarsi : basta mettersi al computer, entrare nel sito mail-pec, digitare l'indirizzo del notificando, ed …..é fatta. Siccome, inoltre, a questo tipo di notifica tutti gli avvocati sono legittimati, sarebbe senz'altro quello da preferirsi. Però ha un grosso handicap : finora le persone fornite di indirizzo pec sono ancora molto poche, per cui molto spesso capita che tale tipo di notifica non si possa utilizzare difettando il notificando di un indirizzo di posta elettronica certificata.

Quanto al tipo di notifica sub V, ne parleremo, ma diciamo subito, che é un residuato storico e per il motivo contrario a quello or ora detto per il tipo di notifica sub I : esso infatti può essere utilizzato solo quando il notificando é un avvocato : ora tutti gli avvocati hanno la pec ( la debbono avere per legge !), per cui, se il notificando é un avvocato diventa ovvio attuare la notifica mediante pec ( cioé preferire, al tipo di notifica su V, quello sub I ).

Quanto ai metodi di notifica  sub III e  sub IV, va detto che, al primo, non tutti gli avvocati sono autorizzati e comunque é un po' macchinoso, e il secondo é riservato a una sola categoria di atti , le “intimazioni ai testi”.

Tenendo conto di tutto ciò, si può concludere che ad oggi il metodo di notifica più usato é  ancora quello sub II : la notifica tramite ufficiale giudiziario.

E proprio di  esso cominceremo a parlare. Parleremo anche dei metodi di notifica sub III, IV, V, ma il nostro suggerimento allo studioso é di saltare a piè pari ( per non affaticare la testa con l'apprendimento di nozioni, inutili ai fini dell'esame e, in definitiva, poco utili anche per l'esercizio pratico della Professione ) i punti in cui parleremo della notifica “fatta in proprio dall'avvocato tramite posta” ( ne parleremo sub B) e in cui parleremo della notifica da avvocato ad avocato ( ne parleremo sub D).

 

A- Notifica tramite ufficiale giudiziario.

L'ufficiale giudiziario richiesto può fare la notifica, direttamente o a mezzo posta. Del primo tipo di notifica già abbiamo parlato nella prima sezione del libro. Pertanto qui ci limiteremo a vedere come si deve procedere quando si chiede agli ufficiali giudiziari, non una notifica “diretta”, ma una notifica tramite posta (cosa, questa, frequentissima e addirittura necessaria quando la notifica va effettuata fuori del territorio di competenza del tribunale adito ( cito davanti al tribunale di Arezzo una persona, che risiede a Genova).

In tal caso ti recherai sempre nei locali UNEP, però non ti limiterai a portare l’originale e le copie dell’atto da notificare, come si detto parlando della notifica “diretta”, ma dovrai altresì procurarti tante buste e tanti “ avvisi di ricevimento” quanti sono i notificandi. Le buste e gli “ avvisi di ricevimento”, nelle piccole città, sono di solito forniti dagli stessi ufficiali giudiziari ; nelle grandi città, invece, si acquistano da quei negozi di rivendita di valori bollati, che gravitano intorno al Palazzo di Giustizia. In questo secondo caso tu dovrai fare attenzione a richiedere al negoziante: busta e avviso di ricevimento per uso notifica. Infatti, le buste e gli avvisi di ricevimento ad uso notifica portano delle particolari diciture . Per prassi le buste e gli avvisi di ricevimento sono compilati dal richiedente la notifica.

A parte l’aggravio di portare il “materiale” di cui sopra (busta, avviso di ricevimento…), la procedura di una notifica a mezzo posta è praticamente simile a quella della notifica fatta direttamente dall’U.G.: dovrai prenotare (nei grandi uffici) il tuo turno, dovrai mettere il “timbro di congiunzione”, dovrai, arrivato il tuo turno, consegnare all’ufficiale giudiziario: originale e copie da notificare e, naturalmente, le buste, gli avvisi di ricevimento, la ricevuta di spedizione. L’ufficiale Giudiziario dopo avere apposto i necessari timbri sulla relata di notifica (che tu, nel tuo studio già avrai avuto la diligenza di predisporre nell’originale e nelle copie) e sulle relative “cartoline”, inserirà le copie notificande (no, naturalmente, l’originale in cui avrà dato atto della notifica a mezzo posta) nelle buste e le spedirà (le spedirà lui, e non tu). L’avviso di ricevimento arriverà poi nel tuo studio; mentre per avere l’originale di notifica dovrai essere tu a recarti nella sede degli ufficiali giudiziari

 

B -Procedura di notifica a mezzo posta fatta “in proprio” (cioé “saltando” l’ufficiale giudiziario) dal difensore.

 

E’ una procedura prevista dalla L. n. 53/1994. Non tutti gli avvocati, ma solo quelli autorizzati dal Consiglio dell’Ordine (in considerazione della loro correttezza e affidabilità) vi sono ammessi e pertanto possono sostituirsi all’ufficiale giudiziario nella sua attività istituzionale di notificazione. L’avvocato come sopra autorizzato, deve provvedere alla regolare tenuta di un registro cronologico – registro in cui dovrà con precisione annotare tutti gli estremi delle notificazioni da lui direttamente fatte.

Tanto premesso, diamo brevi cenni su questa procedura. L’avvocato “autorizzato”: scrive, nell’originale e nelle copie, la relata ( che é un po' diversa da quella che appare nelle notifiche tramite ufficiale giudiziario ) ; si procura: una busta, una ricevuta di racc., un avviso di ricevimento ad hoc (si badi, mentre ricevuta racc, e avviso di ricevimento sono eguali a quelli  della notifica fatta a mezzo posta dall’ufficiale giudiziario, la busta invece è leggermente diversa da quella usata in questo tipo di notifica); compila, la ricevuta di racc., l’avviso di ricevimento e la busta (attenzione, in questa, come mittente, deve indicare l’avvocato che procede alla notifica , cioé, il suo indirizzo , e non si deve dimenticare di scollare dalla ricevuta di racc. il codice a barre e di incollarlo nella facciata della busta).

Fatto questo, all’avvocato-notificante non resta che recarsi alle poste con buste, avvisi di ricev. ecc. e naturalmente l’originale e le copie da notificare. L’ufficiale postale apporrà il suo timbro (con datario) sull’originale e le copie (il timbro sull’originale è importantissimo dato che prova la data di invio della notifica!); restituirà all’avvocato la ricevuta di racc. e procederà ad inserire le copie notificande nelle buste. Queste naturalmente vengono lasciate a mani dell’ufficiale postale, mentre l’avvocato trattiene l’originale e la ricevuta di racc. (consiglio pratico: spillare questa su quello). L’avviso di ricevimento ritornerà nello studio dell’avvocato notificante; il quale - ormai in possesso di: originale di notifica (timbrato a datario, come sopra detto), di ricevuta di racc. e di “avviso di ricevimento” -  avrà con ciò stesso la prova dell’avvenuta notifica.

 

C -Procedura di notifica a testimone

 

Tale tipo di notifica (che, al contrario di quella prevista sub B, può essere espletata da un difensore senza previa autorizzazione del Consiglio dell’Ordine) é prevista dal 3° comma dell’art. 250 c.p.c. e dall’art.103 disp, att. c.p.c.

Ai sensi del terzo comma art.250 “l’intimazione al testimone ammesso su richiesta delle parti a comparire in udienza può essere effettuata dal difensore attraverso l’invio di copia dell’atto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo posta elettronica certificata o a mezzo telefax”.

Noi qui ci limiteremo a prendere in esame solo la prima modalità di notifica indicata nell’articolo (rinviando, per quel che riguarda la seconda, alla parte del libro dedicata al processo telematico).

Anche se la notifica di cui iniziamo a parlare avviene a mezzo posta, non occorre (al contrario di quanto detto per la notifica sub A) che tu, per effettuarla, ti munisca di particolari buste e di particolari “avvisi di ricevimento”: basteranno le ordinarie buste semplici (ma pur sempre, per raccomandata a.r., cioè rettangolari), gli ordinari avvisi di ricevimento e le ordinarie ricevute di racc.

In pratica così devi procedere: redigi l’atto di intimazione (vedi di seguito l’esemplificazione sub D ) e ne fai tante copie (oltre all’originale) quanti sono i notificandi; compili: buste, avvisi ricevimento, ricevute racc. (tante ricevute quanti sono i notificandi) ; imbusti le copie (non l’originale!); vai all’ufficio postale per spedire le raccomandate, ritirando naturalmente le ricevute di racc. (consiglio pratico: ricordarsi di spillare queste sull’originale). L’avviso di ricevimento tornerà naturalmente nel tuo studio: questo + la ricevuta di racc. + l’originale costituiranno prova dell’effettuata notifica

 

D- Notifica in forma diretta ( da avvocato ad avvocato ).

Tale tipo di notifica é prevista dall’art. 4, L. 21 gennaio 1994, n. 53 ; il quale recita:

1- L’avvocato e il procuratore legale, munito della procura e dell’autorizzazione di cui all’art.1, può eseguire notificazioni in materia civile, amministrativa e stragiudiziale, direttamente, mediante consegna di copia dell’atto nel domicilio del destinatario, nel caso in cui il destinatario sia altro avvocato o procuratore legale, che abbia la qualità di domiciliatario di una parte:

2 – La notifica può essere eseguita mediante consegna di copia dell’atto nel domicilio del destinatario se questi e il notificante sono iscritti nello stesso albo. In tal caso l’originale e la copia dell’atto devono essere previamente vidimati e datati dal consiglio dell’ordine nel cui albo entrambi sono iscritti”.

Quindi, la cosa va posta bene in evidenza, la notifica diretta é ammessa solo:

1) se chi procede alla notifica é un avvocato: 2) se tale avvocato é munito di procura ed é autorizzato a ciò dal suo Consiglio dell’Ordine; 3) se consegnatario della copia é un altro avvocato ;4) se quest’altro avvocato é il domiciliatario della controparte; 5) se entrambi gli avvocati sono iscritti allo stesso albo.

Tanto posto in evidenza, vediamo passo dopo passo come si svolge la procedura:

I - Primo passo: l’avvocato (notificante) predispone un originale dell’atto da notificare + tante copie quanti sono i notificandi . E’ anche opportuno che già predisponga in calce all’originale e alle copie una relazione di notifica (così come si fa quando si notifica tramite UNEP ).

II - Secondo passo . L’avvocato presenta l’originale e le copie di cui sub I al proprio Consiglio dell’Ordine a che le vidimi e le dati.

III- Terzo passo: l’avvocato (notificante) si incontra col Collega (non necessariamente nel domicilio eletto) e gli consegna (personalmente! non potrebbe farsi sostituire) la copia (o le copie) e il registro cronologico: il Collega sottoscrive per ricevuta, l’originale, e le copie e, altresì, il registro cronologico.

III – L’avvocato (notificante) applica all’originale la marca dell’importo prescritto (importo che varierà a seconda del numero dei destinatari).

 

D - Esemplificazione di atto di intimazione a testi

 

Tribunale civile di Roma

Citazione a testimoniare

(in forza dell’art. 250 c.p.c. e 130 disp. att. c.p.c.)

 

Signor Bianchi Alfredo

Via Giulio Cesare n.6

00143 Roma

 

il sottoscritto Avv. Primo Cicero, con studio in Roma Via Plinio 30, nella sua qualità di procuratore ad litem del signor Rossi Mario,

in forza degli artt. 250 c.p.c. e 130 disp. att. c.p.c.

Vi intima

- di comparire all’udienza che si terrà il giorno 06 maggio 2008 alle ore 12 e seguenti davanti al Giudice Maga nei locali soliti del Tribunale civile di Roma, posti in Roma, via Giulio Cesare 44;

- per deporre come teste nella causa promossa dal prefato sig. Rossi Mario contro la sig.ra Rosati Rosa – causa al momento pendente davanti al Tribunale civile di Roma, e distinta col n. 22365 nel registro Generale di detto Tribunale.

E contestualmente Vi rappresenta che:

- la presente intimazione avviene in forza di Ordinanza emessa il 05.12.07 dal prefato Giudice Dott. Maga;

-  per la Legge il teste intimato che senza giustificato motivo non compare è passibile di una condanna al pagamento di una pena pecuniaria non inferiore a euro 100 e non superiore a euro 100.

Roma 05.04.2008                                (Avv. Cicero Primo)