Enciclopedia giuridica del praticante

 

Formulario della Procedura Civile

Quando si ha una costituzione senza iscrizione a ruolo? Semplice : si ha,quando già un'altra parte ha pensato di costituirsi prima di noi, facendosi così necessariamente carico della iscrizione a ruolo

Per semplicità qui ci limiteremmo a prendere in considerazione solo due ipotesi : quella di una  costituzione senza deposito telematico e quella di una costituzione con deposito telematico.

A- Costituzione senza deposito telematico.

In caso di costituzione senza “iscrizione” naturalmente si saltano gli incombenti che noi nel precedente paragrafo V ( dedicato all'iscrizione a ruolo ) abbiamo detti sub IA e sub IB : insomma niente pagamento di contributo unificato, niente pagamento di “diritti di cancelleria” e soprattutto niente compilazione di nota di iscrizione. Si deve solo preoccuparsi di compilare il fascicolo di parte ( per il che si rinvia a quanto detto nel paragrafo V, sub IC ). Compilato il fascicolo di parte occorre, naturalmente, depositarlo insieme alla copia dell'atto di citazione o della comparsa di risposta, secondo i casi. Tale deposito può essere fatto sia  in cancelleria sia davanti al giudice. In questa seconda ipotesi occorrerà consegnare, quanto detto or ora, al giudice ( che dovrebbe controllare la regolarità della costituzione ma....ben volentieri se ne esime ) e si metterà a verbale : “E' comparso l'avv. Cicero II  il quale si costituisce per Bianchi Rosa  parte interveniente ( o convenuta  o attrice o chiamata in causa , secondo i casi ) depositando il fascicolo di parte con inserita la procura e l'atto di intervento ( o, secondo i casi , la comparsa di risposta,  l'atto di citazione....). L'avvocato Cicero II insiste nelle richieste e istanze di cui all'atto depositato”. Si deve scrivere anche che il giudice, controllata  la regolarità della costituzione, la ammette?   No, non occorre.

 

B- Costituzione con deposito telematico

Così come nell'ipotesi sub A, anche in questa ipotesi di costituzione, niente contributo, niente “diritti di cancelleria” e niente nota di iscrizione : si deve provvedere solo a depositare telematicamente, oltre ai documenti offerti in comunicazione, gli atti di cui all'art. 74 disp. att.  e cioé : se si é attori , l'originale dell'atto di citazione e la procura, se si é convenuti ( o intervenienti ...), la comparsa e la procura.

Deve essere depositata copia ( destinata all'ufficio) dell'atto? Chiaramente , no.

Per come deve praticamente effettuarsi il deposito telematico si rinvia alla Sezione IV.