Enciclopedia giuridica del praticante

 

Formulario della Procedura Civile

Nella pratica del Foro tu sentirai parlare di “copie semplici” e di copie “autentiche”. Quindi devi sapere che : autentiche sono le copie che fanno piena prova della loro conformità all'originale  fino a querela di falso . Semplici o ad “uso studio” sono le altre. E' chiaro che se dovrai notificare a un terzo un atto del processo ( un verbale, una sentenza....) tu , in mancanza dell'originale, dovrai procurarti  una sua copia autentica. Se, invece, vorrai studiare nella tranquillità del tuo studio quel che hanno scritto il giudice o la controparte in un loro atto, ti basterà procurarti , di tale atto, una copia semplice ( o a “uso studio” ).

Orbene la procedura, per ottenere  una copia ( semplice o autentica, poco importa ) di un atto depositato in cancelleria, cambia a seconda che il processo sia gestito telematicamente o no

Noi qui esamineremo, per prima, l'ipotesi che il processo non sia gestito telematicamente ( processo davanti al giudice di pace, processo per un “divorzio”, per un sequestro ….) e, poi, esamineremo l'ipotesi che il processo invece sia telematicamente gestito.

A-Processo non gestito telematicamente

Se si tratta di ottenere una copia semplice, nessun problema : si va nella cancelleria in cui é depositato l'atto, si dice che si vorrebbe avere una copia dell'atto tal dei tali e il cancelliere ci dà l'atto (anzi, molto spesso, tutto il fascicolo che contiene l'atto) a che noi si vada a farne fotocopia nella prima macchina fotocopiatrice, che troviamo libera. Almeno così accade nei medi-piccoli uffici in cui si lavora sulla fiducia. Musica diversa, quando tu chiedi le copie in un grande ufficio ( in Corte di Cassazione, in Corte di Appello, negli uffici giudiziari delle grandi città, come Roma, come Milano....). In tal caso il cancelliere provvede lui a fare le fotocopie e ti chiede il loro pagamento ( che avverrà tramite marche, che dovrai procurarti da una rivendita di valori bollati ) in base a una tariffa che varia a seconda delle copie richieste.

Senza dubbio dovrai pagare ( sempre con marche )  le copie, quando le chiederai “in forma autentica” .

B- Processo gestito telematicamente

In questa ipotesi tutto si semplifica.  Tanto per cominciare, ti viene risparmiato il viaggio a Palazzo di Giustizia : la copia la chiedi comodamente seduto davanti al tuo computer. In secondo luogo, non paghi nulla. Bada bene : anche se ti occorre  una copia autentica ( questo per la semplice ragione che, come vedremo, nel processo telematico, l'autentica la fa l'avvocato ).

Per ottenere tutto questo però occorre seguir alcune regole procedurali, per cui ti rimando alla sezione IV.