Enciclopedia giuridica del praticante

 

Formulario della Procedura Civile

Abbiamo visto ( parlando della iscrizione a ruolo ) che lo Stato chiede un tributo a chi postula la Sua Giustizia. Ma tale tributo non basta allo Stato per compensare le spese di cui é onerato. Per cui Egli profitta, per così dire, del momento in cui, concludendo un giudizio, con un Suo provvedimento ( una sentenza, un decreto ingiuntivo, un'ordinanza...) attribuisce o riconosce un bene a una parte, per pretendere il pagamento di una imposta. Imposta il cui ammontare  varia secondo diversi criteri: quello, ad esempio, dell’autorità che ha emesso il provvedimento ( cosa per cui, ad esempio, una sentenza del Giudice di Pace, portante il riconoscimento al diritto di mille euro, potrebbe andare esente da imposta, mentre una sentenza del tribunale, ancorché  portante anch'essa il riconoscimento del diritto a mille euro, potrebbe invece essere, da imposta, gravata), o, per fare un altro esempio, quello della fonte del bene , dal provvedimento giudiziario assegnato o riconosciuto ( per cui, ad esempio, Tizio I, a cui la sentenza ha riconosciuto il diritto a centomila a titolo di rimborso del prezzo pagato nel contesto di una compravendita poi risolta, metti, per inadempimento, potrebbe essere gravato da una minore imposta di Tizio II, a cui la sentenza  ha riconosciuto il diritto a centomila a titolo di rimborso di eguale somma data a mutuo ).

Non é detto, poi, che tutti i provvedimenti ( conclusivi di un giudizio ) siano gravati da imposta; alcuni non lo sono, ad esempio non lo é il provvedimento che convalida una licenza per finita locazione o uno sfratto ( art. 663 ).

Lo studioso, a questo punto, comincerà a comprendere che la normativa disciplinante l'imposta sugli atti giudiziari costituisce un tale groviglio, che, capirci qualche cosa,  veramente non é facile ; ed infatti quasi tutti gli avvocati, rinunciando a capirci alcunchè, si rimettono....alla discrezione dell'ufficio tributario competente – che é l'ufficio “Atti giudiziari”, nel cui distretto ha sede l'autorità giudiziaria che ha emesso il provvedimento ( da eventualmente gravare di imposta ).

In pratica le cose vanno così. Il cancelliere, una volta che il provvedimento giudiziario é stato pubblicato, in tempi brevissimi fa pervenire, all'Ufficio-Atti giudiziari, dell’Agenzia delle Entrate, una sua copia autentica. L'ufficio-Atti giudiziari, a sua volta, e anche lui in tempi brevissimi, liquida l'ammontare dell'imposta ( se questa é dovuta ).   L'avvocato  –  lasciato  passare  un  po'  di  tempo

( diciamo, una decina di giorni , dalla pubblicazione del provvedimento ) per permettere al cancelliere e all'Ufficio di assolvere ai loro incombenti -  visita un sito ad hoc, facilmente reperibile in internet, dando ( digitandoli sul computer ) alla “macchina” gli elementi ( numero di r.g., nome delle parti....), necessari per l'individuazione del provvedimento, che lo interessa, e così viene a sapere se e quanto di imposta di registro deve pagare. Saputolo, in teoria, egli potrebbe anche impugnare l'atto fiscale liquidatorio. In pratica, va  a procurarsi ( da una banca, da un ufficio postale....) un modulo F23, paga quel che gli é stato imposto di pagare e, poi, fa pervenire la ricevuta del F23 all'Ufficio ( come ? ma naturalmente digitando qualche cosa sul computer ! ).

Obbligati al pagamento dell'imposta sono, solidalmente, tutte le parti processuali. Di solito, però, a pagare é la parte vittoriosa ; la quale, naturalmente, poi, come ogni condebitore solidale che ha pagato tutto il debito comune ( art.1299 C.C. ), potrà ripetere dagli altri condebitori la loro quota ( e la quota della parte soccombente sarà pari al cento per cento, se il giudice l'avrà condannata al rimborso del cento per cento delle spese processuali ).

E se nessuno paga spontaneamente ? Allora si fa vivo il Fisco notificando a tutte le parti il c.d. “avviso bonario”, in cui  invita a pagare l'imposta liquidata ( aumentata di qualche cosina, per interessi e spese di notifica ) entro sessanta giorni a pena di sanzioni.

Chiaro però che é stupido aspettare la notifica dell' “avviso”: dal momento che si deve pagare, é meglio pagare subito. Tanto più che lo Stato ( callidamente ) subordina al pagamento dell'imposta la possibilità della parte di avere copia degli atti esistenti nel fascicolo processuale.

Leggendo ciò, immagino che tu, caro studioso, insorgerai indignato : ma come, se la parte soccombente ha bisogno di copia della sentenza per iscrivere a ruolo l'appello, e non ha i soldi per pagare l'imposta, deve rassegnarsi a subire una sentenza ingiusta ? ma come, se la parte vittoriosa ha bisogno della copia della sentenza ( in forma esecutiva ) per  riscuotere il credito che il giudice le ha riconosciuto, deve , a tale riscossione, rinunciare, se non ha i soldi per pagare l'imposta ?! è assurdo! e doppiamente assurdo, nei casi in cui così si crea un giro vizioso : se la parte non paga l'imposta non può riscuotere il credito , se non riscuote il credito non é in grado di pagare l'imposta ! Calma, mio caro giovane studioso, fino a tal punto il Fisco non giunge : auspice la Corte Costituzionale, alla regola anzidetta ( la regola che vuole subordinato alla registrazione del provvedimento giurisdizionale il rilascio di copie )  il Fisco fa una provvida eccezione, consentendo alla cancelleria di rilasciare alle parti quelle copie, che loro servono per procedere esecutivamente o per la prosecuzione del giudizio.  E questa, a dir il vero, non é l'unica eccezione a tale regola, ma per un approfondimento, data la natura della presente opera, debbo rinviarti, caro studioso, a un...buon testo di diritto tributario.

Mi rendo conto, però, che non posso chiudere l'argomento senza riportarti quello che é l'articolo fondamentale in subiecta materia, cioé l'art. 37 D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, il quale recita :

Atti dell'autorità giudiziaria – Gli atti dell'autorità giudiziaria in materia di controversie civili che definiscono anche parzialmente il giudizio, i decreti ingiuntivi esecutivi, i provvedimenti che dichiarano esecutivi i lodi arbitrali e le sentenze che dichiarano efficaci nello Stato sentenze straniere, sono soggetti all'imposta anche se al momento della registrazione siano stati impugnati o siano ancora impugnabili, salvo conguaglio o rimborso in base a successiva sentenza passata in giudicato; alla sentenza passata in giudicato sono equiparati l'atto di conciliazione giudiziale e l'atto di transazione stragiudiziale in cui é parte l'amministrazione dello Stato.

Il contribuente che ha diritto al rimborso deve chiederlo ai sensi dell'art. 77 all'ufficio che ha riscosso l'imposta”.