Enciclopedia giuridica del praticante

 

Formulario della Procedura Civile

Se il convenuto non si è costituito e a un controllo dell’atto di citazione da parte del giudice ( controllo che dovrebbe avvenire alla prima udienza , ma che nulla impedisce che avvenga  in tutto il corso del processo ) risulta un vizio della citazione ( meglio , uno dei vizi indicati nell’art. 164 ), il giudice ordina all’attore di rinnovarla ( in un termine perentorio ). Se invece il convenuto si è costituito , la sua costituzione sana i vizi dell’atto ( in limiti diversi a seconda del tipo di vizio , vedi meglio l’ art. 164) ; però , nel caso il vizio attenga a“ l’inosservanza di termini a comparire o alla mancanza dell’avvertimento previsto dal numero 7 dell’art. 163” , il giudice “fissa una nuova udienza nel rispetto dei termini” e, nel caso il vizio derivi dal fatto che “ è omesso o risulta assolutamente incerto il requisito stabilito nel numero 3 dell’articolo 163 o manca l’esposizione dei fatti di cui al numero 4 dello stesso articolo”, ordina all’attore di integrare la citazione ( sempre in un termine perentorio ) – e tale integrazione per prassi ( se non per la stretta lettera del codice ) va fatta con “memoria”.

-La “ rinnovazione” si attua così : I)  si redige l’atto ( vedi formula A ) nel numero di copie necessarie per la notifica ( numero che può essere inferiore a quello delle parti in causa , se la rinnovazione va fatta per solo uno dei convenuti , essendosi  gli altri regolarmente costituiti ) ; II) si notifica l’atto di rinnovazione ; III si  deposita l’originale dell’atto di rinnovazione, inserendolo nel proprio fascicolo di parte ( c’è un termine per tale deposito ? l’interpretazione preferibile lo nega, e infatti il convenuto, avendo copia dell’atto di rinnovazione e potendo trovare in cancelleria gli altri documenti di cui all’art.165, come conseguenza della precedente costituzione,  ha anche tutti gli elementi per giudicare sulla fondatezza della domanda  - l’importante è che il giudice all’udienza sia posto in grado di controllare la regolarità della rinnovazione della citazione ).

- Per quel che riguarda la “ memoria integratrice” , si può , nel redigerla seguire la falsariga della formula A ( mutatis mutandis ) ; per il suo deposito non ci dovrebbero essere problemi : si farà nel termine e con le modalità ( deposito in cancelleria, deposito all’udienza…) indicate dal giudice.

- E’ dubbio se l’atto di rinnovazione e la memoria integratrice debbano o solo possano depositarsi telematicamente.

A

- che il Tribunale rilevava la nullità del prefato atto di citazione per il motivo che

- che nel corso del 2003 l’esponente Luigi Bianchi….( ripetere l’atto di citazione dichiarato nullo con le modifiche , naturalmente anche nella data dell’udienza, imposte dall’ordinanza del tribunale. Può essere opportuno anche nel punto della vera e propria vocatio in ius indicare il nominativo del giudice , cioè : non “giudice designato ai sensi ecc.”, ma “dott. Pinco Pallino della sez. II del Trib.” . Dopo aver ricopiato, mutatis mutandis, l’atto precedente fino alla data e alla firma escluse , continuare come segue).

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