Tribunale civile di Roma
Comparsa di costituzione e risposta , con domanda riconvenzionale e chiamata in causa di terzo
nella causa r.g. 31/06 – Dott. Giaca – ud. 30.05.06
per Mario Rossi, c.f. ROSMAR33G036M , res. in via Capo Santa Chiara 21 di Genova e in Genova elettivamente domiciliato in Via San Gerolamo 11 presso e nello studio dell’avvocato Caio Cicero c.f..........che lo rappresenta ed assiste in forza di mandato a margine del presente atto e che dichiara come suo numero di fax..........
- convenuto - avv. Caio Cicero
contro
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E’ vero che il pagamento è stato parziale, ma ciò è giustificato dall’esistenza di gravi vizi nella merce venduta………………………………………………………………………..
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L’omesso pagamento di parte del prezzo trova la sua piena giustificazione nel disposto dell’articolo…………………………………………………………..
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La consegna di merce avariata ha causato danni consistenti all’esponente che possono essere quantificati in euro 20mila . Pertanto l’esponente domanda che l’attore sia condannato a pagare……………………………………………………………..
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Per la denegata ipotesi che l’attore voglia imputare a negligenza nel suo trasporto l’avaria della merce, si chiama in causa il vettore ditta Verdi Fabio corrente in Genova via Massari 6. Con contestuale richiesta di spostamento dell’udienza ai sensi dell’art. 269.
P.Q.M.
l’esponente rassegna le seguenti conclusioni:
“Voglia il Tribunale ill.mo :
nel merito :
- rigettare ogni domanda attorea;
- in via riconvenzionale condannare Mario Rossi a pagare al conchiudente la somma di euro 20mila oltre interessi legali dal 15 marzo 2005 al dì del soddisfo;
- in via istruttoria :
spostare ai sensi dell’art.269 la prima udienza allo scopo di consentire la citazione del terzo chiamato in causa, ditta verdi Fabio corrente in Genova via Massari 6 nei termini dell’art. 163bis;
-ammettere prova per interpello e testi sui seguenti capitoli:
I –“ Vero che nel marzo…………………………………………………………………”.
II-“ Vero che…………………………………………………………………………….”
Si indicano a testi:
Sul cap.I : Rosari Alfredo res. Milano via Colonna 3
Sul cap. II : Marchi Lugi res in Ancona via Rebuffo 4.
Si producono:
1) fax diretto al Bianchi Mario e in data 23.03.05;
2) lettera diretta al Rossi Mario e in data 25.04.05.
Si chiede nomina di CTU per valutare i danni derivanti dai vizi delle cose vendute.
Con riserva di altro produrre e dedurre.”
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Ai fini della determinazione del contributo unificato si dichiara che il valore della domanda riconvenzionale è di euro…………………………………………………………..
Genova 15-02-07 ( Avv. Caio Cicero )
La comparsa non va notificata ( salva contumacia dell’attore – nel qual caso però la notifica avverrà dopo la comparizione in udienza davanti al giudice e dopo che questi avrà stabilito il termine per la notifica ai sensi dell’art.292); bensì va depositata in cancelleria o anche ( in caso di costituzione tardiva) in udienza.
Risulta dagli artt. 167 e 269 che nella comparsa debbono essere esplicitate :
- un’eventuale domanda riconvenzionale ;
- eventuali eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d’ufficio ;
- l’eventuale chiamata di un terzo.
Ciò a pena di decadenza e tenendo presente che questa si verificherebbe anche in ipotesi di costituzione nei termini previsti dal secondo comma art. 171.
Se si intende chiamare in causa un terzo , si dovrà :
- aver l’avvertenza di intitolare l’atto non più semplicemente “Comparsa di risposta” ma “ Comparsa di risposta con chiamata in causa di terzo”, questo ad evitare che l’istanza di fissazione di nuova udienza ( di cui all’art. 269 ) sfugga all’attenzione del giudice;
- nel dichiarare nel corpo dell’atto la volontà di chiamare il terzo, contestualmente chiedere lo spostamento dell’udienza . Il tutto come esemplificato nella sovrastante formula.
N.B. Ai sensi dell’art.14 del T.U. 115/2002, come modificato dall’art. 28 della legge 183/2011, il convenuto quando propone domanda riconvenzionale è tenuto a farne espressa dichiarazione e a procedere contestualmente al pagamento di un autonomo contributo unificato.
La comparsa può, ma non deve, essere depositata telematicamente ( e naturalmente in caso di deposito telematico non occorrerà fare della comparsa le copie per le parti in causa e per l’ufficio ). Nel caso di deposito non telematico, invece, la comparsa dovrà redigersi in tante copie quante sono le parti in causa + una per l’ufficio + una come originale da inserire nel proprio fascicolo di parte. Per la costituzione in giudizio si rinvia ai precedenti paragrafi 5 e 6 e all’appendice sul processo telematico.