Enciclopedia giuridica del praticante

 

Procedura Civile Ragionata Bis

PARTE SECONDA:
FORMULARIO

 

 


Atto di citazione

Iter della redazione e predisposizione dell’atto

1) Redigi l’atto seguendo la falsariga della formula A .
2) Dattiloscrivi l’atto (redatto in velina) e fanne le copie necessarie per la notifica. Tu mi domandi :quante sono le copie necessarie ? Ti rispondo : se tieni conto : che, l’atto va notificato mediante consegna di una copia a ogni parte convenuta ( artt. 163 u.c. , 137 u.c. c.p.c.) ; che al momento della costituzione in giudizio deve darsi al cancelliere una copia dell’atto di citazione (art.168 c.p.c., art, 73 disp. att.) ; ebbene , se  tieni conto di tutto questo , il calcolo è presto fatto  : oltre l’originale ( che sarà inserito nel tuo fascicolo di parte) , dovrai fare dell’atto di citazione tante copie quante sono le parti convenute + una ( da dare al cancelliere per l’inserimento nel fascicolo d’ufficio) + una ( per tuo pro-memoria).
N.B. E’ opportuno , per guadagnare tempo , che già al momento della dattiloscrittura tu predisponga lo schema di relata di notifica ( che poi l’ufficiale giudiziario integrerà) in calce all’originale e alle copie. Nel far questo terrai presente che , se i notificandi sono due o più di due , mentre nell’originale di notifica riporterai tutta la “relata” ( “ Io uff. giudiz. ho notificato a Bianchi consegnando copia a…ho notificato a Rossi consegnando copia a….ho notificato a Verdi consegnando copia a….”) , nelle copie da consegnare a ciascuno notificando riporterai solo la parte di relata che lo riguarda. Quindi nel caso di una notifica a due convenuti, Rossi e Bianchi, la relata nell’originale si presenterà come rappresentato nella formula B1 ( vedi sez.II doc.1) , la relata nella copia destinata a  Bianchi si presenterà come rappresentato nella formula B2 ( vedi sempre doc,1 ), la relata nella copia destinata a Rossi si presenterà come nella formula ( vedi sempre doc.1 ) .
3- Nella copia che tu destini al tuo fascicolo di parte ( e che pertanto va considerata come l’originale dell’atto) tu  scriverai , sia l’atto di procura ( naturalmente se ,come la maggior parte dei tuoi Colleghi ,  intendi giovarti del terzo comma dell’art. 83 c.p.c. ) , sia le due “informative” , quella sulla privacy e quella sulla mediazione ( naturalmente anche qui , solo se vuoi sbrigarti in poco tempo dei due fastidiosi incombenti imposti dalla legge sulla privacy e dalla legge sulla mediazione ). Nella pratica molto spesso sia la procura che le informative sono apposte mediante timbri ad hoc. Vedi doc.2 ( nella sez.II ) per avere un'idea di come si presenta la prima facciata di un atto di citazione dopo l’apposizione dei timbri . (N.B. Nell’atto rappresentato  manca il timbro relativo alla informativa sulla mediazione , perché esso fu redatto quando ancora non era stato pubblicato il d. lgs. 28/2010) . Siccome avrai difficoltà a leggere  nel punto la fotocopia , sub 4 ti trascrivo, il contenuto sia della procura che dell’informativa sulla privacy.
 Terrai  presente che l’atto di procura in sé e per sé  può assumere una forma molto più semplice che non nell’esempio ( di procura messa a timbro) : “ Nomino a rappresentarmi e difendermi l’avv. Cicero in ogni stato e grado del presente procedimento” – tanto basterebbe per legittimare l’avv. Cicero alla difesa.
Per quel che riguarda l’informativa sulla mediazione , ti rinvio al capitolo seguente ( dedicato appunto alla mediazione ) dove sub C troverai la relativa formula .
4 – Trascrizione della procura e dell’informativa ( apposte con timbro nel doc.2 ): “Delego a rappresentarmi e difendermi nella presente procedura ed in ogni altra connessa, stragiudiziale e giudiziale, per ogni fase e grado, compresi appelli, riassunzioni, esecuzioni anche presso terzi, opposizioni e reclami , gli Avvocati Gian Paolo….. e Andrea…… con studio in Genova via San Barto……..    luogo presso cui eleggo domicilio. Ai medesimi confermo la facoltà di farsi rappresentare, assistere e sostituire, nominare procuratori, eleggere domicilio, trascrivere citazioni, pignoramenti ed ogni altro atto soggetto a tali formalità, chiamare terzi in causa, svolgere nei loro confronti domanda di risarcimento, richiedere provvedimenti cautelari d’urgenza, proporre istanza di fallimento, rinunciare agli atti di lite, accettare l’altrui rinuncia, transigere la lite stessa, rilasciare quietanza in mio nome, conciliare il tutto con pattuizioni che fin d’ora ratifico. Conferisco quindi ai medesimi ogni più ampia facoltà di legge, ivi compresa quella di comparire in sostituzione del mandante per rendere l’interrogatorio di cui agli artt. 183, 317 c.p.c.
Dichiaro inoltre ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs.vo n. 196/03 di essere stato edotto che i dati personali richiesti direttamente ovvero raccolti presso terzi verranno utilizzati ai soli fini del presente incarico e presto conseguentemente il mio consenso al loro trattamento. Prendo altresì atto che il trattamento dei dati personali, avverrà mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità dell’incarico. – Genova 19 luglio 07 – Sig………..Firma – E’ firma autentica – Firma dell’avv…….”.
5 – Adempiuti gli incombenti sub 1,2,3 non ti resta che : sottoscrivere l’autentica della procura e sia originale che le copie ( da notificare) dell’atto di citazione ; apporre sull’originale di questo e sulle copie il timbro dello studio e andare  ( con l’originale e le copie dell’atto) dagli ufficiali giudiziari per la notifica.

 

 

 


 
Formula A : atto di citazione
Tribunale di Roma
Atto di citazione
Il sig. Rossi Mario res. in Roma e ivi elett.te dom.to in viale Alessandrino 304b,  presso e nello studio dell’Avv. Cicero Claudio che lo rappresenta e difende per delega a margine del presente atto
Premesso:
B- che il 15 maggio 2009 alle ore 18 circa in Roma, corso Italia, la Fiat 500 tg. 681725 di proprietà dell’esponente veniva violentemente tamponata dalla Fiat. 7845329 condotta e di proprietà del sig. Bianchi Luigi;
C-  che dall’incidente all’esponente derivavano gravi danni alla persona ( come da allegata documentazione medica e ospedaliera ) e alle proprie cose ( come da allegato preventivo dell’autocarrozzeria ):
D- che le modalità dell’incidente : l’urto avvenuto nella parte posteriore della Fiat dell’esponente, l’essere stato l’arresto di questa tutt’altro che repentino, rendono evidente la colpa esclusiva del tamponante , sig. Bianchi;
E- che  vane sono risultate le richieste e i tentativi di bonario componimento, anche con la Compagnia “Secura II” che copre le responsabilità civili della Fiat investitrice ( raccomandata ricevuta il 20 giugno 2009);
F- tutto ciò premesso e ritenuto, l’esponente
cita
7) la “Secura II S.p.A.” con sede in Roma via Giulio Cesare 2, in persona del suo legale rappresentante pro tempore;
8) il sig. Bianchi Luigi res. in Roma, via Nomentana 87,
– a comparire davanti al davanti al Tribunale civile di Roma, Giudice designando ai sensi dell’art.168bis  c.p.c., locali di sue solite sedute, per l’udienza del 18 febbraio 2010 ore di rito;
- con invito a costituirsi ai sensi e nelle forme stabilite dall’art. 166  e nel termine di venti giorni prima dell’udienza come sopra indicata, ovvero di dieci giorni prima , in caso di abbreviazione dei termini: e con avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui agli articoli 38 e 167 c.p.c
- per ivi sentire accogliere le seguenti
Conclusioni
“Piaccia al Tribunale ill.mo dichiarare che l’incidente di cui in premessa è avvenuto per fatto e colpa esclusiva del sig. Bianchi Luigi e , per l’effetto, condannare in solido i convenuti al risarcimento a favore del conchiudente di tutti i conseguenti danni, patrimoniali e non , alla persone e alle cose nella somma che sarà determinata in corso di causa ovvero in separata sede, computata una congrua rivalutazione , aggiunti gli interessi legali dal giorno del sinistro a quello dell’effettivo soddisfo ; vittoria nelle spese, competenze ed onorari del presente giudizio da distrarsi a norma dell’art. 93 c.p.c. a favore dell’Avv. Cicero Claudio quale procuratore antistatario.
Si allegano al presente atto:
     1)informativa ai sensi art. 4, 3° comma d.lgs.n. 28/2010-04-01;
     2) lettera racc. con avviso di ricev. diretta alla “Secura II” S.p.A.”;
9) preventivo dell’Autocarrozzeria Luce ;
      4)cartella clinica dell’Ospedale San Carlo .
Ci si riserva, occorrendo, di dedurre per interpello e testi le circostanze di cui in narrativa, premessa la locuzione “ E’ vero che…”;
Si indicano a testi :
Sig. Verdi Mario res. in Roma via San Francesco 1 ;
Sig. Verdi Luigi res. in Roma via Ariosto 1.
Con riserva di altro dedurre e produrre.
Si dichiara, ai sensi dell’art. 9, 5° comma, l. 488/99, che il valore della causa non è superiore a novantamila euro e che pertanto il contributo unificato è pari ad euro…..
Si dichiara altresì di voler ricevere gli avvisi e le comunicazioni di cui agli artt. 133, comma 3, 134 comma 3 e 176 comma 2 c.p.c. a mezzo fax al n. o6 . 2303978.
15 . 09.10      (Firma dell’avv. Cicero Claudio )

Al sig. Presidente del Tribunale di Roma
Il sottoscritto proc. Cicero Claudio nella qualità ; poiché la causa richiede pronta spedizione dato che……………….
Chiede
a V.S. di abbreviare il termine di comparizione alla metà.
Roma 16.09.10    (Firma dell’avv. Cicero Claudio )
Il Presidente letta la citazione e l’istanza che precede, ritenuto che la causa richiede pronta spedizione, dato che…………………………………………………………………..
Visto l’art. 163bis riduce il termine di comparizione alla metà.
Roma 17.09.10      (Firma del presidente)

Relata di notifica
Richiesto dal’avv. Cicero Claudio nella qualità;
io sottoscritto Uff. Giudiziario addetto alla Corte di Appello di Roma ho notificato copia conforme del  su esteso atto a “La Secura S.p.A.” e a Bianchi Luigi.
Quanto a “La Secura S.p.A.” in persona del suo legale rappresentante pro tempore recandomi nella sua sede di Roma via G. cesare 1 e ivi consegnandone copia a…………………..
 Quanto a Bianchi Luigi recandomi nella sua res. in Roma via Nomentana 87 e ivi consegnandone copia a……………

Avvertenze :
Per avere un'idea di come si presenta un atto di citazione nella pratica del Foro , vedi ( andando alla sez.II ) doc.3, doc.4 , doc.5, doc.6, doc.7 . Il primo di mostra la prima facciata dell'atto , gli altri te ne fanno vedere le ultime quattro pagine.
Nell’atto di citazione la sua intestazione (nell’esempio, “Tribunale civile di Roma” ) così come la sua qualifica ( “Atto di citazione”), non hanno altra funzione che di permettere la rapida individuazione dell’atto e di impedire disguidi. L’intestazione ( di solito) è fatta con riferimento all’A.G. davanti alla quale si deve comparire ( non manca, però, chi fa riferimento all’A.G. dalla quale dipende l’ufficiale giudiziario incaricato della notificazione).
Dal procuratore va sottoscritto, non solo l’originale, ma anche le copie da notificare
( art. 125 c.p.c.).
La procura può essere rilasciata non solo a margine ( come nella formula  esemplificata) ma anche in calce o con atto autonomo. Corrisponde ad una buona prassi ripeterla anche nelle copie ( serve ad evitare contestazioni sul suo rilascio anteriore alla costituzione ), ma ciò non è imposto da nessuna norma di legge
( Cass. 14 dicembre 1946, n. 1359, in Foro it. 1947).
“Qualora sia parte nel processo una persona giuridica, la persona fisica che ha conferito il mandato al difensore nella qualità di organo di detta parte, non ha l’onere di dimostrare tale veste, mentre l’eventuale inesistenza di tale rapporto organico, che è presunto, deve essere provata da chi l’eccepisce ( Cass. 17 gennaio 1989, n.198 )
Nell’indicare il giorno dell’udienza di comparizione , l’attore deve tenere conto : che i termini che, secondo l’art. 163bis debbono intercorrere tra la notificazione dell’atto di citazione e detta udienza,  sono termini “liberi” ( quindi non va calcolato né il dies a quo né il dies ad quem) ; che nel caso in cui sia stato indicato come giorno di comparizione un giorno festivo, la comparizione si intende prorogata al primo giorno seguente non festivo ; che la sospensione feriale dei termini si applica anche al termine a comparire de quo.
L’omissione dell’indicazione del contributo unificato e l’omissione delle indicazioni di cui agli artt. 133 , 134 non determina una nullità dell’atto di citazione.
L’istanza di abbreviazione dei termini ( naturalmente facoltativa) va redatta dopo l’atto di citazione e prima della relata di notifica. Essa, così come il pedissequo decreto presidenziale, va ripetuta anche nelle copie.

 

XII
Rinnovazione della citazione

Se il convenuto non si è costituito e a un controllo dell’atto di citazione da parte del giudice ( controllo che dovrebbe avvenire al momento della declaratoria della contumacia del convenuto , ma che di per sé può avvenire in tutto il corso del processo ) risulta un vizio della citazione ( melius , uno dei vizi indicati nell’art. 164 ) il giudice ordina all’attore di rinnovarla ( in un termine perentorio ). Se invece il convenuto si è costituito , la sua costituzione sana i vizi dell’atto ( in limiti diversi a seconda del tipo di vizio , vedi melius art. 164) ; però , nel caso il vizio attenga a
“ l’inosservanza di termini a comparire o alla mancanza dell’avvertimento previsto dal numero 7 dell’art. 163 , il giudice fissa una nuova udienza nel rispetto dei termini” e, nel caso il vizio derivi dal fatto che “ è omesso o risulta assolutamente incerto il requisito stabilito nel numero 3 dell’articolo 163 o manca l’esposizione dei fatti di cui al numero 4 dello stesso articolo”, ordina all’attore di integrare la citazione
( sempre in un termine perentorio ) – e tale integrazione per prassi ( se non per la stretta lettera del codice ) va fatta con “memoria”.
La “ rinnovazione” si attua così : I)  si redige l’atto ( vedi formula A ) nel numero di copie necessarie per la notifica ( numero che può essere inferiore a quello delle parti in causa , se la rinnovazione va fatta per solo uno dei convenuti , essendosi ad esempio gli altri regolarmente costituiti ) ; II) si notifica l’atto di rinnovazione ; III si  deposita l’originale dell’atto inserendolo nel proprio fascicolo di parte ( c’è un termine per tale deposito ? no , l’importante è che si sia in grado di esibire l’atto al giudice all’udienza successiva al fine di permettergli , nel caso non si sia costituito il convenuto, di controllare la sua regolarità ).
Per quel che riguarda la “ memoria integratrice” , si può , nel redigerla seguire la falsariga della formula A ( mutatis mutandis ) ; per il suo deposito non ci dovrebbero essere problemi : si farà nel termine e con le modalità ( deposito in cancelleria, deposito all’udienza…) indicate dal giudice.


Formula A : rinnovo di citazione

Tribunale di Genova
Atto di citazione in rinnovazione
ai sensi dell’art. 164 C.P.C.

Luigi Bianchi in persona dell’avvocato Cicero Primo, che lo rappresenta e difende per procura a margine dell’atto di citazione già in precedenza notificato
Premesso
Che l’esponente con atto di citazione notificato il 6 maggio 2003 evocava davanti al Tribunale di Genova , Michele Rossi;


- che la causa veniva iscritta al n. 657438/2006 Trib Genova ed era assegnata al Dott. Pinco Pallino ;
- che il Tribunale rilevava la nullità del prefato atto di citazione per il motivo che
“ non essendo indicate le mensilità dei canoni non pagati, ne risultava assolutamente incerto il requisito di cui al n. 3 dell’art. 163” ;
- che di conseguenza il Tribunale, facendo applicazione dell’articolo 164 comma 5 C.P.C.  , dava termine  all’esponente per rinnovare la citazione fino al 6 giugno 2006,  fissando la nuova udienza per il 15 settembre 2006 h. 9 ;
- tutto ciò premesso , l’esponente rinnova la citazione nella forma emendata e corretta in conformità dell’ordinanza del tribunale , così come segue :
Tribunale di Genova
Luigi Bianchi res. in Genova e quivi elett.te domiciliato in via San Gerolamo di Quarto 11 presso e nello studio dell’Avv. Cicero Primo che lo rappresenta e difende per mandato a margine a margine dell’atto precedentemente notificato
Premesso
- che nel corso del 2003 l’esponente Luigi Bianchi….( ripetere l’atto di citazione dichiarato nullo con le modifiche , naturalmente anche nella data dell’udienza, imposte dall’ordinanza del tribunale. Può essere opportuno anche nel punto della vera e propria vocatio in ius indicare il nominativo del giudice ,cioè : non “giudice designato ai sensi ecc.”, ma “dott. Pinco Pallino della sez. II del Trib.”Dopo aver ricopiato, mutatis mutandis, l’atto precedente fino alla data e alla firma escluse , continuare come segue).
Sottoscrive l’atto di citazione come sopra riformulato , nella sua qualità procuratoria l’Avv. Cicero Primo
Genova 15 giugno 2006    ( Avv. Cicero Primo )


Avvertenze
“ La rinnovazione di un atto di citazione nullo in quanto finalizzata alla sanatoria sia pure con efficacia ex nunc dello stesso rapporto processuale non postula un nuovo mandato , non estendendosi al mandato già rilasciato , in quanto atto autonomo , l’invalidazione della citazione cui accede” – Cass. civ. Sez. II , 13 gennaio 19993 , n. 278 , La Pario S.r.l. .
“ In ipotesi di rinnovazione, il rapporto processuale si costituisce validamente e non occorre rinnovare né la costituzione in giudizio né l’iscrizione a ruolo” – Cass. civ. Sez. II , 26 maggio 1978 , n. 2670.
“ Nel caso di citazione rinnovata ai sensi dell’art.291 c.p.c. è nullo il giudizio che ne segue in contumacia del convenuto , se , mancando il richiamo della citazione originaria , egli abbia ignorato la pendenza del giudizio” – Cass. 10 gennaio 1957 n. 38.

 

 

 

 

 

 

III
Comparsa di risposta
Tribunale civile di Roma
Comparsa di costituzione e risposta , con domanda riconvenzionale e chiamata in causa di terzo
nella causa r.g. 31/06 – Dott. Giaca – ud. 30.05.06

per  Mario Rossi ( c.f. ROSMAR33G036M ) res. in Genova via Capo Santa Chiara 21 ed ivi selettivamente domiciliato in Via San Gerolamo 11 presso e nello studio dell’avvocato Caio Cicero ( n. fax 010 351547 , e-mail scicero@gmail.com) che lo rappresenta ed assiste in forza di mandato a margine del presente atto
                                     - convenuto con avv. Caio Cicero
contro
Bianchi Alfredo        - attore con avv. Plinio Servilio

xxxxxxxxxxxxxxxx

Per Rossi Mario si costituisce l’avvocato Cicero per resistere e domandare riconvenzionalmente come segue.

L’iniziativa avversaria –
      Con atto di citazione notificato il 16 agosto 2005 Alfredo Bianchi ha convenuto in giudizio l’esponente Mario Rossi per sentirlo condannare al pagamento di euro 10mila o alla somma meglio vista, assumendo : - di avergli venduto 100 barattoli di vernice  – per il prezzo convenuto in euro 15mila ; -di non aver ricevuto che una parte del prezzo così pattuito e precisamente euro 5mila.

Contestazioni in fatto –
E’ vero che il pagamento è stato parziale ma ciò è giustificato dall’esistenza di gravi vizi nella merce venduta………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………
Osservazioni in diritto –
L’omesso pagamento di parte del prezzo trova la sua piena giustificazione nel disposto dell’articolo…………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
La domanda riconvenzionale –
La consegna di merce avariata ha causato danni consistenti all’esponente che possono essere quantificati in euro 2mila . Pertanto l’esponente domanda che l’attore sia condannato a pagare……………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
Chiamata in causa della ditta Verdi Fabio
Per la denegata ipotesi che l’attore voglia imputare a negligenza nel suo trasporto l’avaria della merce, si chiama in causa il vettore ditta Verdi Fabio corrente in Genova via Massari 6. Con contestuale richiesta di spostamento dell’udienza ai sensi dell’art. 269.

P.Q.M.
l’esponente rassegna le seguenti conclusioni:
“Voglia il Tribunale ill.mo :
nel merito :
- rigettare ogni domanda attorea;
- in via riconvenzionale condannare Mario Rossi a pagare al conchiudente la somma di euro 2mila oltre interessi legali dal 15 marzo 2005 al dì del soddisfo;
- in via istruttoria :
spostare ai sensi dell’art.269 la prima udienza allo scopo di consentire la citazione del terzo chiamato in causa, ditta verdi Fabio corrente in Genova via Massari 6 nei termini dell’art. 163bis;
-ammettere prova per interpello e testi sui seguenti capitoli:
I –“ Vero che nel marzo…………………………………………………………………”.
II-“ Vero che…………………………………………………………………………….”
Si indicano a testi:
Sul ca.I : Rosari Alfredo res. Milano via Colonna 3
Sul cap. II : Marchi Lugi res in Ancona via Rebuffo 4.
Si producono:
!) fax diretto al Bianchi Mario e in data 23.03.05;
2) lettera diretta al Rossi Mario e in data 25.04.05.
Si chiede nomina di CTU per valutare i danni derivanti dai vizi delle cose vendute.
Con riserva di altro produrre e dedurre.”
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
L’esponente dichiara di voler ricevere gli avvisi e le comunicazioni di cui agli artt. 133 co.3, 134 co.3 , 176 co.2  a mezzo fax e al numero 010 351547.
Ai fini della determinazione del contributo unificato si dichiara che il valore della domanda riconvenzionale è di euro…………………………………………………………..
Genova 15-02-07     ( Avv. Caio Cicero )

Avvertenze
Per avere un'idea di come si presenta nella pratica del Foro una comparsa di risposta , vedi ( nella sezione II ) doc. 11 , doc. 12, d0c.13 : il primo ti mostrerà la prima facciata di una comparsa di r. , gli altri , le ultime due facciate.
La comparsa di risposta ( art.167 ) va redatta in carta semplice e in tante copie quante sono ( non le parti costituite ma) i procuratori delle parti costituite ( art. 170 ) + le parti contumaci + una ( per l’Ufficio) + una per il nostro fascicolo di parte.

 

La comparsa non va notificata ( salva contumacia dell’attore – nel qual caso però la notifica avverrà dopo la comparizione in udienza davanti al giudice e dopo che questi avrà stabilito il termine per la notifica ai sensi dell’art.292); bensì va depositata ( con le copie per l’ufficio e per le parti come sopra detto ) in cancelleria o anche ( in caso di costituzione tardiva)  in udienza.

Risulta dagli artt. 167 e 269 che nella comparsa debbono essere esplicitate  :
- un’eventuale domanda riconvenzionale ;
- eventuali eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d’ufficio ;
- l’eventuale chiamata di un terzo.
Ciò a pena di decadenza e tenendo presente che questa si verificherebbe anche in ipotesi di costituzione ( non nei venti giorni antecedenti l’udienza – vedi melius art. 166 ) ma all’udienza ( v. co.1 art. 171 ).

Se si intende chiamare in causa un terzo , si dovrà :
- aver l’avvertenza di intitolare l’atto non più semplicemente “Comparsa di risposta” ma “ Comparsa di risposta con chiamata in causa di terzo”, questo ad evitare che l’istanza di fissazione di nuova udienza ( di cui all’art. 269 ) sfugga all’attenzione del giudice;
- dichiarare nel corpo dell’atto la volontà di chiamare il terzo contestualmente chiedendo lo spostamento dell’udienza . Il tutto come esemplificato nella sovrastante formula.

 

 

 

 

XIII
Chiamata in causa del terzo ( art. 106 )

La chiamata in causa di una terza parte può avvenire su richiesta del convenuto o dell’attore.
“Chiamata” su richiesta del convenuto : Il convenuto nella comparsa di risposta
dichiara che intende chiamare in causa il terzo  e “ contestualmente chiede al giudice istruttore lo spostamento della prima udienza allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini dell’art.163” ( v. co.2 art. 269 ).
In pratica , dopo avere nel corpo della comparsa indicate le ragioni che giustificano la chiamata del terzo ai sensi dell’art. 106 , nelle “ conclusioni” si inserirà la richiesta di spostamento dell’udienza . Ad esempio “ Voglia il Tribunale rigettare la domanda dell’attore. Previo spostamento ai sensi dell’art. 269 della prima udienza ecc.ecc.”.Si avrà l’avvertenza , al momento della redazione dell’atto, di intitolarlo , non semplicemente “ Comparsa di risposta” ma “Comparsa di risposta con chiamata del terzo” e , al momento della costituzione , di attirare l’attenzione del cancelliere sul fatto che vi è una richiesta di spostamento dell’udienza.
N.B. : in caso di chiamata di terzo la costituzione non potrà essere più fatta ( logicamente!) all’udienza ma solo venti giorni prima di questa ( vedi melius l’art. 166 ) .
Una volta che il cancelliere  avrà effettuata comunicazione ( a noi , procuratori, non al nostro rappresentato ) della nuova udienza fissata dal giudice , noi dovremo provvedere alla redazione della chiamata in causa ( vedi formula A e relative “avvertenze”) e alla sua notifica. Una volta fatta la notifica, dovremo costituirci ? No, sarebbe assurdo, costituiti lo siamo già  : dovremo però depositare , “ entro il termine previsto dall’art. 165” (v. co.4 art. 269) l’originale di notifica in cancelleria , inserendolo nel nostro fascicolo di parte ( e dando al cancelliere copia da inserire nel fascicolo d’ufficio) ; ponendolo così a disposizione del giudice a che possa controllare la regolarità della notifica ( per eventualmente ordinarne la rinnovazione o per dichiarare la contumacia del terzo che non si fosse costituito ).
Chiamata su richiesta dell’attore : Può essere che l’attività defensionale svolta dal convenuto ( nella comparsa di risposta e, secondo l’interpretazione migliore, anche nella prima udienza ) faccia sorgere in noi , attori , l’interesse a chiamare un terzo. In tal caso nella prima udienza successiva a tale attività defensionale del convenuto , noi dovremo chiedere al giudice ( non  la fissazione di una nuova udienza allo scopo di consentire la citazione del terzo, ma ) l’autorizzazione  a chiamare il terzo.
Ottenuta l’autorizzazione , noi dovremo provvedere alla citazione del terzo ( vedi formula B con relative “avvertenze”) e alla sua notifica nel termine che il giudice ci avrà fissato. Effettuata la notifica dovremo depositare l’originale dell’atto in cancelleria “ nel termine previsto dall’art. 165”.

 

 


Formula A
Tribunale civile di Roma
Atto di citazione di terzo ( ex art. 106 C.P.C.)
nella causa r.g. 34/2006 ; Dott. Giaco ; ud. 12.03.2007

Bianchi Luigi C.F.BNCLGS 33B 906M , nato il 06.09.1936 a Roma e ivi res. in Viale Alessandrino 304B e sempre in Roma elett. domiciliato in via Trieste 52 presso e nello studio dell’avvocato Cicero  che lo rappresenta e difende in forza di procura a margine del presente atto

Premesso
Che Rossi  Mario ha citato in giudizio l’esponente Bianchi Luigi davanti al Tribunale civile di Roma;
Che la citazione del Rossi M. si fonda sulle premesse _ : -A) che l’esponente Bianchi Luigi abbia acquistato da lui dei barattoli di vernice per euro 15mila ;B) che l’esponente non abbia adempiuto l’obbligo di pagare integralmente il prezzo.
Che in base a tali premesse il Rossi chiede al Tribunale di accogliere le seguenti conclusioni: “ Voglia il tribunale ill.mo nel merito condannare Bianchi Luigi al pagamento di euro 5mila; in via istruttoria ( omissis)”.
Che l’esponente Bianchi Luigi si è costituito per resistere e proporre domanda riconvenzionale.
Che la resistenza e la domanda riconvenzionale dell’esponente si basano sulla premessa : A) che un terzo della merce era avariata ,B)che da ciò sono a lui derivati danni per euro duemila .
Che in base a tali premesse l’esponente Bianchi chiede  al Tribunale di accogliere le seguenti conclusioni : “Voglia il Tribunale ill.mo rigettare la domanda dell’attore condannandolo al pagamento di euro duemila a titolo di risarcimento danni”.
Che la chiamata in causa , ai sensi dell’art. 106 C.P.C.,  della ditta Verde si giustifica sulla premessa: A) che l’avaria della merce sia dovuta o a colpa o dolo del venditore o a un suo trasporto negligentemente effettuato; ; B) che il trasporto della merce sia stato effettuato dalla ditta Verde; C) che pertanto nella seconda ipotesi prospettata sub A la ditta Verde da sola o in concorso con il venditore debba risarcire il danno del venditore come sopra indicato.
Che ai sensi dell’art. 269 e per permettere la citazione della ditta Verde nei termini di cui all’art.163bis il Giudice ha spostata la scadenza della prima udienza al giorno 22.04.2009;
tanto premesso l’esponente come sopra rappresentato
cita
la Ditta verde in persona del legale rappresentante pro tempore con sede in corso Italia 23 , Milano
a comparire nei soliti locali del Tribunale di Roma il giorno 22.04.09 ore di rito dinanzi al Dott. Plinio Giudice designato nella causa ( iscritta al n. 56438/09 R.G. Trib. Roma) tra Rossi Mario ( attore) e Bianchi Luigi ( convenuto)
- con espresso invito a costituirsi nel termine di venti giorni prima dell’udienza come sopra indicata  con l’avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui agli articoli 38 e 167
- e questo per sentire accogliere le seguenti
Conclusioni:
“ Voglia il Tribunale ill.mo rigettata ogni contraria istanza e domanda,nel merito condannare alternativamente o solidalmente Rossi Mario e la Ditta Verde al risarcimento del danno nell’ammontare di euro 2mila; in via istruttoria accogliere tutte le istanze già formulate nella comparsa di risposta e che qui si intendono richiamate”.
Roma 22.1.2010-06-06     (Avv. Cicero)


Formula B
Tribunale civile di Roma
Atto di citazione di terzo ( ex art. 106 C.P.C.)
nella causa r.g. 34/2006 ; Dott. Giaco ; ud. 12.03.2007

Bianchi Luigi (C.F.BNCLGS 33B 906M ) res. in Roma ed ivi elett. domiciliato in via Trieste 52 presso e nello studio dell’avvocato Cicero  che lo rappresenta e difende in forza di procura a margine del presente atto
Premesso
Che Rossi Mario ha convenuto in giudizio l’esponente Bianchi Luigi davanti al Tribunale civile di Roma con atto di citazione che si trova postea con assoluta fedeltà riprodotto sub A;
che l’esponente Bianchi Luigi, così convenuto in giudizio, si costituiva con la comparsa di risposta che si trova postea con assoluta fedeltà riprodotta sub B;
che ai sensi dell’art. 269 C.P.C. e al fine di permettere la citazione della ditta Verde nel rispetto dei termini dell’art. 163bis il Giudice ha spostata la data della prima udienza al 22 aprile 2009 ore di rito
- tutto ciò premesso , l’esponente come sopra rappresentato
cita
( a questo punto continuare come nella formula sub I fino alla formulazione delle conclusioni comprese e poi…)
A questo punto come anticipato nella “premessa” si passa a riportare fedelmente l’atto di citazione e la comparsa di risposta.
Riproduzione dell’atto di citazione:
Tribunale di Roma
Atto di citazione
Rossi mario res. in Genova ed ivi elettivamente dom. in via San Gerolamo ( si copia l’atto di citazione)
Riproduzione della comparsa di risposta
Tribunale civile di Roma
Comparsa di risposta
Bianchi Luigi res. in Roma ed ivi selettivamente domiciliato ( si copia integralmente la comparsa di risposta e poi lasciato un pò di spazio…)
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Terminata la riproduzione dell’atto di citazione e della comparsa di risposta , a chiusura del presente atto di citazione di terzo si sottoscrive l’avv. Cicero.
Roma 22.01.2010   (Sottoscrizione dell’Avv: Cicero)

Avvertenze
.La chiamata in causa va redatta in carta semplice e in tante copie quanti sono i chiamati in causa + le altre parti in causa + una per il giudice + una per originale.
Nella pratica, quando non si tratti di atti particolarmente voluminosi ( ciò che può incidere sulle spese di notifica ) sbrigativamente si adotta la formula sub B.
“ Il difensore, munito di procura per una determinata controversia, non può, in base ad essa, effettuare la chiamata in garanzia di un terzo, introducendo così nel processo una nuova e distinta controversia, che ecceda i limiti dell’originario rapporto litigioso,  salvo che la parte con la procura al difensore abbia inteso autorizzarlo a rappresentarla anche nel giudizio da promuovere mediante la chiamata in garanzia ; al di fuori di tale ipotesi, la conseguente nullità non può considerarsi sanata quando il chiamato si costituisca in giudizio , non essendo neppure necessario dedurre il vizio in questione in via preliminare” ( Cass. 20 febbraio 1988 , n. 1780 ).

 

 

 

 


XIV
Intervento volontario ( art. 105 C.P.C.)

Se tu hai deciso di intervenire in una causa inter alios acta , devi redigere una comparsa ad hoc ( vedi formula A ) :  un “originale” e tante copie quante sono le parti in causa ( a prescindere che si siano o no costituite con un unico procuratore dato che è dubbia l’applicabilità alla comparsa di intervento dell’art. 170 e calcolate anche le parti contumaci ).
La costituzione può avvenire sia in udienza che in cancelleria , depositando “ la comparsa (….) con le copie per le altre parti , i documenti e la procura” ( che per il 3° co. art. 83 puoi inserire anche a margine o in calce alla comparsa). Anche se la lettera dell’art. 267 non te lo impone , secondo la prassi e la logica del sistema tu raccoglierai tutti questi atti e  documenti in un fascicolo di parte.
La costituzione in udienza è il sistema più semplice e più seguito : il procuratore si presenta all’udienza, mette a verbale che “ il procuratore tal dei tali si è costituito in giudizio per il sig Vattelapesca depositando comparsa, procura e documentazione” e….la costituzione è bella che fatta.
Quando la costituzione avviene in cancelleria , questa per il co.2 art. 267 deve darne notizia alle altre parti . Non raramente è lo stesso procuratore che , per mettersi al sicuro da eventuali noncuranze della cancelleria , notifica ( per la validità di ciò , v. Cass. 19 maggio 1969 , n. 1730 , Giust. Civ. Rep. 1969 , v. Appello n. 211 ) la comparsa alle altre parti.
Se vi sono parti contumaci è opportuno che tu chieda al giudice termine per notificar loro la comparsa ( dato che autorevolmente si sostiene che anche alla comparsa di intervento vada applicato l’art. 292 )


Formula A : Comparsa di intervento

Tribunale civile di Roma
Comparsa di intervento volontario per
Gallo Luigi, C.F. SNGLGU36P06D969M , nato  in Roma il 06.09.1936 e ivi res. in via GC. Cesare n.8 , domiciliato sempre in Roma in via Trieste 53 , presso e nello Studio dell’avv. Cicero Terzo , che lo rappresenta e difende per procura in calce al presente atto
nella causa tra:
Rossi Mario – attore – avv. Cicero Primo
e
Bianchi Luigi – convenuto – Avv. Cicero Secondo
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Premesso che
Rossi Mario ha convenuto davanti a codesto Tribunale di Roma  Bianchi Luigi per ottenerne condanna al risarcimento dei danni da questi causati………………………..
Che la causa è stata iscritta al n. RGTrib 5648/04 ed è stata assegnata al Giudice Dott. Procacci……………………
Che l’esponente e non il Rossi Mario è il vero proprietario ………….
Tanto premesso Gallo Luigi come sopra rappresentato e difeso
Interviene
nella causa come sopra promossa da Rossi Mario contro Bianchi Luigi per vedere accolte le seguenti conclusioni:
“ Piaccia al Tribunale disattesa……………………………….
Si allega al presente atto:
lettera in data 4.5.2005……………………
……………………….
Con riserva di altro  dedurre e produrre.
Roma 15 dicembre 2005     (Avv. Cicero Terzo )

Avvertenze
La comparsa  ( per espresso disposto dell’art. 267 ) deve essere redatta seguendo le prescrizioni dell’art. 167 : quindi in essa il comparente deve indicare tutte le sue difese, prendere posizione sui fatti posti dalle altre parti già costituite a fondamento delle loro domande, ecc.ecc.

 

 


XIVbis Memoria ex art. 183

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………..

XIV ter Atto di intimazione a teste
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

 


XIV quater. Atti conseguenti all’interruzione del processo (( vedi retro pargrafo Interruzione: fare copia e incolla – Nel paragrafo “interruzione” rinviare a formulario)))
…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

 

 

 

XVII
Provvedimenti interinali ( artt. 186bis, 186 ter, 186 quater )

Premessa – Tratteremo nei successivi numeri 1, 2  dell’istanza  ex art. 186bis; nei numeri 3 , 4 , 5 dell’istanza  ex art. 186 ter ; nel numero 6 dell’istanza ex art. 186quater .

1 – L’istanza per ottenere il provvedimento interinale previsto dall’art. 186bis puoi
proporla sia all’udienza che fuori dell’udienza.
Se la proponi fuori d’udienza devi naturalmente redigerla per iscritto. In udienza invece la potresti anche formulare oralmente ( ma è preferibile formularla anche qui per iscritto  ; in questa ipotesi naturalmente però dando atto del deposito dell’istanza , ad esempio mettendo a verbale : “L’avvocato Cicero Primo per l’attore chiede ai sensi dell’art. 186 bis il pagamento delle somme non contestate come da istanza che deposita insieme alla sua notula”  - e correttezza vuole che nel caso tu rimetta copie dell’istanza alle altre parti ).
Se proponi l’istanza fuori d’udienza , dopo averla depositata ( in cancelleria ) dovrai tornare per far copie del decreto con cui il giudice , così come gli impone l’ultima parte del c.1 art. 186bis , dispone la comparizione delle parti ; effettuata la notifica del decreto ( ché bada, l’art. 186bis impone di per sè la notifica del solo decreto e non della tua istanza , anche se in pratica il modo più sbrigativo per te per adempiere all’incombente sarà di notificare istanza e pedissequo decreto ) non ti resterà che comparire all’udienza ( con la notula delle tue competenze ).

2 –Il dies a quo per la presentazione dell’istanza si realizza appena che la controparte-debitrice si è costituita ( infatti , tu lo sai, l’ordinanza non può essere chiesta contro il contumace ). Il dies ad quem, coincide con il momento in cui il giudice invita le parti a precisare le conclusioni : dopo che tale invito è stato formulato tu non puoi più presentare l’istanza ( ciò che significa anche che tu non puoi formularla nelle conclusioni ).

3- L’istanza  ingiuntiva di cui all’art. 186 ter può essere proposta , come quella ex art. 186bis , sia in udienza ( oralmente  ) che fuori udienza ( per iscritto – vedi formula B).  E mutatis mutandis sono valide per essa le osservazioni da noi svolte nei precedenti numeri 1 e 2 per l’istanza ex art. 186bis.
L’istanza non va notificata alla parte contumace non contenendo , né potendo contenere , una domanda nuova ( cosa per cui non vi è materia per applicare l’art. 292). Attenzione però a quanto detto nel successivo numero 4 !

4 – Se la controparte è contumace tu dovrai notificarle ( v. c.5 art. 186 ter ) l’ordinanza che accoglie la tua istanza . Pertanto , una volta ottenuta questa , dovrai  farne copie autentiche ( copie dell’ordinanza , non della tua istanza ) , recarti dagli ufficiali giudiziari per la notifica, depositare  , una volta che questa sia perfezionata,

l’originale di notifica in cancelleria, a dimostrazione che la notifica è stata regolarmente fatta. Nel caso la controparte ( contumace ) non si costituisca, secondo un autorevole insegnamento , l’ordinanza non diventa esecutiva automaticamente ( nonostante la lettera del disposto del c.6 art. 186ter ) , ma deve applicarsi l’art. 647 : pertanto tu dovrai fare istanza al giudice a che dichiari esecutiva l’ordinanza . ( E se la controparte si costituisce ? l’ordinanza non diventa esecutiva ma resta valida , a meno che la controparte non ne chieda e non ne ottenga la revoca o la modifica ).

5- Da quando si può proporre l’istanza ex art. 186ter ? Da quando è iniziata la causa, addirittura la si può formulare nell’atto di citazione ( e secondo un autorevole insegnamento , se la controparte si è costituita nel termine di cui all’art. 166 , l’interessato potrà depositare l’istanza prima dell’udienza prevista dall’art.183 ed ottenere prima di tale udienza l’ordinanza ). Quando si decade dal potere di proporre l’istanza ? Se la controparte non è contumace , si decade dal momento in cui viene fatto dal giudice l’invito alla precisazione delle conclusioni. Se invece la controparte è contumace , l’istanza deve essere fatta prima dell’udienza di precisazione delle conclusioni e tanto prima da dare la possibilità alla controparte , una volta ricevuta la notifica dell’ordinanza , di costituirsi prima della precisazione delle conclusioni ( quindi in tempo utile per richiedere , di tale ordinanza, la revoca o la modifica. )

6 – Anche la istanza ex art. 186 quater può essere chiesta, come le istanze ex art. 186bis e 186ter, sia in udienza ( oralmente) sia fuori di udienza ( per iscritto – vedi formula C ). E possono essere ripetute, mutatis mutandis, per tale istanza ( ex art.186quater )  le osservazioni fatte nei precedenti numeri. In particolare terrai presente che se l’istanza è presentata fuori udienza , tu avrai l’onere di notificare il decreto che fissa la comparizione delle parti ( mentre nessun onere avrai di notificare l’istanza al contumace ). Il dies a quo per la presentazione dell’istanza è dato dall’essere “ esaurita l’istruzione” , il che non significa necessariamente , secondo un’autorevole opinione , che tu devi aspettare l’invito per la precisazione delle conclusioni per presentare l’istanza : la puoi presentare anche prima , purchè , indipendentemente da una dichiarazione formale di chiusura dell’istruttoria ( che del resto nella pratica non si usa) questa sia “esaurita” ( e non manca chi addirittura sostiene che l’istanza può essere presentata anche prima dell’esaurimento dell’istruttoria, l’art. 187quater imponendo , non che l’istanza sia presentata, ma solo che l’ordinanza sia emessa  dopo tale momento ). Molto discusso é anche quando cada il dies ad quem : alcuni lo fanno cadere nel momento in cui il giudice rimette al collegio la causa o , se in veste di giudice monocratico, la trattiene ; altri spostano tale termine fino all’udienza di discussione o al momento dello scambio delle memorie di replica. La cosa sicura è presentare l’istanza appena è stato fatto invito per la precisazione delle conclusioni.

7 – Noi abbiamo messo fino ad adesso in evidenza gli oneri che incombono alla parte intimante , ritenendo che quelli gravanti sulla parte intimata ne risultino implicitamente . Non possiamo esimerci però dall’attirare l’attenzione del giovane collega sull’onere che l’ultimo comma dell’art. 186quater addossa all’intimato : l’onere di manifestare  (con ricorso notificato nei brevi termini in tale comma specificati) la  volontà che , nonostante l’emissione dell’ordinanza , sia pronunciata sentenza ( in caso contrario trasformandosi l’ordinanza in sentenza, sia pure impugnabile)

Formula A : Istanza ex art. 186 bis
Tribunale di Roma
Udienza 15.10.2009; Giudice Dottor Tettamanzi
Istanza di anticipato pagamento ex art. 186bis
nella causa tra
Bianchi Alfredo    - attore     -                             avv. Cicero Primo
e
Rossi Romeo     - convenuto --                         Avv. Cicero Secondo
xxxxxxxxxxxxxxxxx
Ill.mo Tribunale
Il sottoscritto Avv. Cicero Primo nella qualità
rilevato
- che il convenuto dal momento della sua costituzione( avvenuta ai sensi dell’art. 166) fino ad oggi , in nessun atto della presente causa ha contestato il suo obbligo di pagare la somma di € 10mila a titolo di risarcimento……………………
- visto l’art. 186bis  C.P.C.
fa istanza
a che l’ill.mo Tribunale voglia ordinare al convenuto Rossi Romeo il pagamento di € 10mila a favore dell’attore Bianchi Alfredo. Liquidando nel contempo quanto dovuto fino ad oggi all’attore per onorari, diritti e spese. Si allega notula”
Con osservanza
Roma 15 11 2010     (Avv. Cicero Primo )

Avvertenze-
. L’ordinanza che accoglie l’istanza è revocabile e modificabile nel corso della causa. Non è impugnabile.
In caso di rigetto può essere reiterata.

 

 

 

 

 

Formula B : Istanza ex art. 186 ter
Tribunale di Roma
Ud. 15.05.2010 ; Giudice Dott. Gerace ; RG Trib 4536/2008
Istanza di ingiunzione ex art. 186ter
nella causa tra
Bianchi Alfredo   -    attore                                              Avv Cicero Primo
e

Rossi Romeo      - convenuto          contumace
xxxxxxxxxxxxxxxx


Ill.moTribunale di Roma

L’avv. Cicero Primo nella qualità
premesso
che la documentazione prodotta dall’attore ( e in particolare la lettera in data 23.11.2007 ) dà chiara e sicura prova del suo buon diritto ad ottenere la consegna,……
Tanto permesso, visto l’art. 186ter
chiede
che , previo l’avvertimento a costituirsi previsto dal c.6 art. 186ter , facciate ingiunzione a Rossi Romeo di consegnare il quadro del Ravegni raffigurante la natività all’attore Bianchi Alfredo. Nel contempo liquidando le competenze a questi dovute  per onorari, diritti e spese. Si allega notula.
Con osservanza
Roma 23.11.10     Avv. Cicero Primo


Avvertenze
L’ordinanza che accoglie l’istanza è modificabile e revocabile . Non è impugnabile
In caso di rigetto può essere reiterata.

Formula C : Istanza ex art. 186quater
Tribunale di Roma
Ud. 15 . 05.10 , Giudice Dott. Frosari
Istanza ex art. 186 quater
Nella causa tra
Bianchi Alfredo     convenuto    Avv. Cicero Primo
e
Rossi Mauro         attore     Avv. Cicero Secondo
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx


Ill.mo Tribunale
Il sottoscritto Avv. Cicero primo nella qualità
Premesso
Che il convenuto Rossi Mauro con domanda riconvenzionale ha chiesto la consegna di……………..
Che al termine dell’istruttoria inequivocabilmente risulta la fondatezza della domanda riconvenzionale. Infatti……
Tanto premesso, visto l’art. 186 quater
Chiede
che l’ill.mo Tribunale voglia ordinare all’attore Bianchi Alfredo di consegnare il quadro di Bonolis raffigurante una natività al convenuto. Liquidando nel contempo le competenze spettanti al convenuto per onorari, diritti e spese. Si allega notula.
Con osservanza
Roma 15.12.10      (Avv. Cicero Primo )

Avvertenze
L’ordinanza è modificabile e revocabile. Non impugnabile
Almeno in teoria è reiterabile

 

 

 

 

xx
Appello

Avuta la notizia della sentenza a noi , totalmente o parzialmente sfavorevole , si intende appellare ( e, si badi , possiamo farlo anche se l’avversario non ci ha notificata la sentenza) : come procedere?
Prima di tutto si redige l’atto di appello seguendo la formula A e se ne fanno tante copie quante ne occorrono per le notifiche ( pertanto , una da servire da originale + tante copie quanti sono gli appellati , ma tenendo presente che, almeno a nostro giudizio, nel caso di due o più appellati costituitisi in primo grado con un solo procuratore se la notifica si intende fare presso questi basta una copia per tutti – vedi artt. 330 , 170 ).
Si sottoscrivono originale e copie ( v. art. 125 ) e si portano dall’ufficiale giudiziario per la notifica ( che quasi sempre , dato che quasi sempre la controparte non elegge domicilio o dichiara la residenza nella notificazione della sentenza, vedi melius art.330, si farà presso il procuratore avversario ) .
Nel contempo si provvede a richiedere ( recandosi all’ufficio giudiziario di primo grado ) una copia autentica della sentenza impugnata e il fascicolo di parte ( sia questo che quella andranno inseriti nel fascicolo di parte relativo al grado di appello – v. co.2 art.347 ). Naturalmente se l’avversario ci avrà notificata la sentenza, si potrà utilizzare la copia notificatici. Della sentenza ( impugnata ) se ne dovranno fare tre copie ( naturalmente non autentiche ) : mentre l’originale come anzidetto andrà inserito nel nostro fascicolo di parte, queste tre copie  saranno inserite , dal cancelliere , nel fascicolo d’ufficio ( destinate, una per il presidente , le alter due per i consiglieri).
Effettuata la notifica dell’atto di appello si iscrive la causa a ruolo seguendo “ le forme e i termini per i procedimenti davanti al tribunale” ( art. 347 ) e tenendo presente che una non puntuale osservanza di tali termini ( come altresì la omessa comparizione alla prima udienza ) sarà sanzionata  con  l’improcedibilità dell’appello
( v. art. 348)

 

        Formula A :Atto di appello
Corte di Appello di Roma
Atto di appello
per Bianchi Guido, c.f. GURNM36P06969M, nato a Genova il 06.09.1936, res.  In Roma, viale Alessandrino 150° e sempre in Roma elett.dom. in viale Giulio Cesare 30 presso e nello studio dell’Avv.  Cicero Primo che lo rappresenta e difende per procura a margine del presente atto
contro
- Rossi Alfredo , c.f. ROSNM36P06D969M nato a Genova il 03.04.33, res. In Roma Via Cavour 6

e contro
impresa di assicurazioni Secura s.p.a. agenzia di Roma Via Trastevere 30 in persona del legale rappresentante.
Sentenza appellata : n.350 dell’anno 2009
Emessa dal tribunale di Viterbo
N.R.G. procedimento 1° grado : 309/2008
xxxxxxxxxxxxxxxx
L’Avv. Cicero primo, nella qualità
premesso
Che Bianchi Guido ha convenuto in giudizio Rossi Alfredo in solido con la Secura
S. p. A   davanti al tribunale di Viterbo per ottenere il risarcimento dei danni da lui subiti nell’incidente stradale avvenuto in Roma via Cola di Rienzo il 12.12.2008 a causa e colpa esclusiva dello stesso Rossi Alfredo;
- che il tribunale di Viterbo definiva la causa con Sent. N.350 pubblicata in data 23.novembre 2009 , così disponendo ( si copia il dispositivo della sentenza )
- che avverso tale Sentenza notificata il 22.10.2009 ad istanza dell’appellante, Bianchi Guido con il presente atto si appella per i seguenti
Motivi:

1-Errata applicazione delle norme di diritto : l’art. 106 C.S. è stato dal Tribunale erroneamente interpretato nel senso che………………………………
2-Mancata ed errata valutazione delle prove :nel ricostruire l’incidente il    Tribunale non tiene conto………………………….
Tanto premesso il sottoscritto avvocato
Cita
- Rossi Alfredo elett. Domiciliato in Roma, via Cavour 3 presso e  nello Studio dell’Avv. Cicero Secondo
- Secura S.p.A. nella persona del suo legale rappresentante, elett.te domiciliata in Roma, Via Cola Di Rienzo 6 presso e nello Studio dell’Avv. Cicero Terzo
- a comparire davanti alla Corte di Appello civile di Roma, locali di sue solite sedute, per l’udienza del 09.10.2010 , ore di rito
- con invito a costituirsi nel termine di venti giorni prima dell’udienza come sopra indicata ai sensi e nelle forme stabilite dall’art. 166
- con avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica, se già non maturate , le decadenze di cui agli artt. 167, 38 , 343 , 346 C.P.C.
- per ivi sentir pronunciare e accogliere le seguenti
conclusioni
“ Piaccia alla Corte Ecc.ma , contrariis reiectis , dichiarare in accoglimento del presente atto di appello che l’incidente si è verificato per fatto e colpa esclusiva di Rossi Guido e per l’effetto condannare in solido……………………………
Vittoria nelle spese e negli onorari di entrambi i gradi di giudizio”.

 

Istanza di sospensione
della  esecuzione della sentenza impugnata
Visto l’art. 283 C.P.C. si chiede la sospensione dell’esecuzione della Sentenza impugnata per i seguenti motivi:………………………………………………………….
Valore della causa
Ai sensi dell’art. 14 D.P.R. 115/2002 si dichiara che il valore della causa è di euro 80 mila per capitale e di euro 2mila per interessi
Roma 15.05.10     (Avv. Cicero )

Avvertenze
- Nelle controversie di lavoro l’appello si propone con ricorso.
- Il difetto di alcuni elementi identificativi della parte ( specie, la data di nascita, la via in cui è domiciliata o risiede…) ben raramente potrà determinar la nullità dell’atto ( dal momento che ben raramente all’identificazione della parte non si potrà giungere in base ad altri elementi risultanti dal contenuto complessivo dell’atto ).
- E’ bene indicare il numero di ruolo della sentenza impugnata perché ciò facilita l’ufficiale giudiziario che, notificata l’atto di appello, deve avvisarne il cancelliere
( al fine di impedire un’erronea certificazione di passaggio in giudicato della sentenza).
- Se nella procura rilasciatici in primo grado ci è stato conferito il potere di appellare, non solo, naturalmente, non occorre farsi rilasciare una nuova procura , ma non occorre neanche ricopiare , la procura prima rilasciataci, nell’atto di appello : basta la semplice menzione della sua esistenza ( Cass. 6 aprile 1951 , n. 2404 ).
- “L’atto di appello assolve ad una duplice funzione in quanto, da un lato, contiene la manifestazione della volontà di impugnare, dall’altro lato , attraverso i motivi specifici dell’impugnazione, individua l’oggetto dell’impugnazione”   Commentario breve al Codice di procedura civile , a cura di Carpi e Taruffo.
- “ Nell’interpretazione giurisprudenziale, il requisito dell’esposizione dei motivi specifici di doglianza comporta che nell’atto di appello siano individuati i capi e i punti della sentenza su cui si vuole che sia condotto il riesame nonché indicate le ragioni delle censure che  specificamente vengono portate alle statuizioni concernenti i capi e  i punti oggetto del gravame ( Cass. Civ. Sez. II, 9 agosto 1983 n. 5338)” – così F. Bartolini , Il nuovo codice di procedura civile, ed. La tribuna ,1996 , pp. 495-496 .
- “ L’esposizione sommaria dei fatti” di cui all’art. 342 “ ha lo scopo essenziale di rendere intelligibili i motivi di impugnazione senza costringere il giudice o l’appellato a far ricorso ad altre fonti cognitive”  - così in Commentario breve , citato. E pertanto tale esposizione può avvenire implicitamente nella parte motiva dell’atto di appello.
- “ L’avvertimento di cui all’art. 163 c.2 n.7 deve essere dato anche dall’appellante a pena di nullità dell’atto di appello (….) L’avvertimento però richiede un adattamento (…) e dovrà pertanto riferirsi alle decadenze proprie del giudizio di appello e cioè alla decadenza del diritto di proporre appello incidentale nonché alla facoltà di

riproposizione ex art. 346 delle domande e delle eccezioni non accolte o assorbite nella sentenza di primo grado”  - così in Commentario

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


XXI
Comparsa di risposta all’appello
Appello incidentale

L’avversario , soccombente in tutto o in parte , ci ha notificato un atto di appello : che fare ? Semplice, bisogna fare una comparsa di risposta ( se a nostra volta non abbiamo doglianze da far valere contro la sentenza di primo grado , ma se le abbiamo vedi postea). Il contenuto della comparsa ( in forza del rinvio contenuto nell’articolo 359 ) va modellato su quello della comparsa di risposta in primo grado ( te ne può dare un’idea anche la formula A ). Se l’appellante si è costituito in termini tu potrai costituirti anche all’udienza ( salvo quanto diremo per il caso che la comparsa contenga un appello incidentale ) ; il tutto con le stesse modalità con cui il convenuto deve costituirsi in primo grado  ; l’unica particolarità sarà che tu dovrai ( ma in difetto non scatterà nessuna sanzione processuale ) inserire nel tuo fascicolo di parte
( oltre alla comparsa , alla copia notificatati dell’atto di appello ecc. ) il fascicolo di primo grado ( che tu avrai avuta l’avvertenza di recuperare dalla cancelleria di primo grado in cui giaceva ) .
Mettiamo ora che la sentenza appellata dall’avversario abbia dato in parte torto anche a noi e che noi si voglia , di tale parte , chiedere la riforma : allora dobbiamo fare un appello incidentale. Questo non richiede né formule sacramentali né la redazione di un atto ad hoc , ma solo che si faccia risultare chiaramente nella stessa comparsa di risposta la nostra domanda di riforma della sentenza ( quindi in un unico atto, la comparsa appunto, ci  difendiamo dall’appello avversario e a nostra volta appelliamo).
Però la proposizione dell’appello (incidentale ) ci impone degli oneri ( che una semplice comparsa di risposta non ci imporrebbe ) .
In primo luogo , non potremo più aspettare l’udienza per costituirci ma dovremo farlo venti giorni prima ( vedi melius, l’art. 166 ) – questo per il preciso disposto dell’art. 343 co.1.
In secondo luogo , se vogliamo impedire che l’eventuale inammissibilità dell’appello principale ( metti, per rinuncia dell’appellante ) travolga anche il nostro appello incidentale ( v. art.334 ), dobbiamo : A) cercare di costituirci  prima che sia decorso il termine a noi concesso per proporre appello principale ( e questo può riuscirci possibile ad esempio quando noi non abbiamo notificato la sentenza all’avversario e neanche questi ce l’ha notificata , quindi ha appellato giovandosi del termine lungo dell’art. 327 ) ; B) inserire nel nostro fascicolo di parte ( oltre al fascicolo di primo grado , all’atto di appello notificatoci, alla comparsa ecc.) anche  copia autentica della sentenza di primo grado ( v. co.2 art.347)

 


Formula A : appello incidentale
Corte di appello di Roma
Comparsa di risposta
con appello incidentale
per Rossi Mario, res. In Roma, c.f. SNGRFU 06P0939M                                  appellante
difeso dall’Avv. Cicero Primo per procura a margine dell’atto di citazione in primo grado
contro
Bianchi Guido , res. Viterbo, c.f.NRSFGR06P089765    appellato
difeso dall’avv. Cicero Secondo
    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
L’Avv. Cicero Primo nella qualità
Premesso
-- che l’appellato Rossi Mario ebbe a convenire  Bianchi Guido davanti al Tribunale di Viterbo  per ottenere il risarcimento dei danni da lui subiti nell’incidente stradale avvenuto il 06.08.2008 per fatto e colpa esclusiva dello stesso Bianchi Guido;
- che Bianchi Guido con atto notificato il 06.09.2009 ha proposto appello contro la sentenza del Tribunale di Viterbo n. 2867/2007 , pubblicata il 22.12.2007 , che , nel decidere la causa tra il prefato Rossi  e il prefato Bianchi  iscritta al n. 5437/2007 RGTrib , così disponeva: ( si copia il dispositivo della sentenza appellata);
- che l’appellato Rossi Mario col presente atto si costituisce in giudizio per chiedere il rigetto dell’appello contro di lui proposto e per proporre a sua volta appello incidentale contro la prefata sentenza , per i seguenti motivi.
Motivi per il rigetto dell’appello

P) –Bianchi Guido si duole che il Tribunale abbia riconosciuta la sua colpa nella causazione dell’incidente.
Tale doglianza è del tutto infondata per i seguenti motivi :
I motivo : Apparenti sono le contraddizioni in cui si pretende sia caduto il teste……….
II motivo :………………………………………………………………………………………
B) Bianchi Guido si duole che le spese siano state compensate. Anche tale doglianza è infondata .Infatti…........................................................................................................ Motivi per l’accoglimento dell’appello incidentale
La Sentenza ha deciso per l’esistenza di un concorso di colpa dell’infortunato Rossi Mario . In tale parte e capo la sentenza è ingiusta e gravatoria per i seguenti motivi.
I motivo:   ……………………………………………………………………………………….
II motivo : ……………………………………………………………………………………….
P.Q.M.
Si chiede l’accoglimento delle seguenti conclusioni : “Piaccia all’Ecc.ma Corte dichiarare l’incidente de quo dovuto a colpa esclusiva del Bianchi Guido , di

conseguenza rigettando l’appello del Bianchi stesso e accogliendo invece quello incidentale del conchiudente e per l’effetto condannando il Bianchi al risarcimento di tutti i danni subiti dal Rossi. Vinte le spese di entrambi i gradi del giudizio”.
Dichiarazione di valore della causa
Si dichiara ai sensi dell’art. 14 del D.P.R. 115/2002 che il valore della causa é…..
Roma 15 . 100.2009    ( Avv. Cicero I )


Avvertenze
“ ( Nella comparsa di risposta)  l’appellato dovrà proporre tutte le sue difese , prendendo posizione sui fatti posti dalla controparte a fondamento dell’appello , indicare i mezzi di prova di cui intende valersi ( in quanto ammissibili ex art. 345, c.3)  e i documenti che offre in comunicazione, formulare le conclusioni ; eventualmente proporre le eccezioni ancora ammissibili ex art. 345 c. 2. Inoltre l’appellato dovrà , a pena di decadenza (…) proporre appello incidentale” – Codice di procedura civile commentato , a cura di Consolo e P.Luiso.
-L’appellato, se non vorrà incorrere nelle decadenze previste dall’articolo 346 , dovrà avere cura di riproporre la domande ed eccezioni rigettate o ritenute assorbite nella sentenza di primo grado .  Ad esempio, se tu hai chiesto il rigetto di una domanda di collazione ereditaria , 1) perché caduta in prescrizione; 2)  perché nessuna donazione era intervenuta tra il de cuius e il convenuto ; e il giudice ha rigettata la domanda avversa per il motivo sub 2 , tu dovrai riproporre in appello la eccezione sub 1.
- “ Ove, in assenza di costituzione dell’appellante , la causa sia iscritta a ruolo su iniziativa dell’appellato impugnante incidentale , si è ritenuto che , nel termine stabilito dal giudice , l’appellato dovrà notificare all’appellante la comparsa contenente l’appello incidentale, in applicazione analogica del dettato dell’art. 292 c. 1(…) a tale notificazione si dovrà provvedere anche nei confronti della altre parti contumaci” – Codice di procedura civile commentato, cit. , sub art. 343.


 

Lezione LXX: Espropriazione mobiliare presso il debitore

Premessa – Prima prenderemo in esame il caso che tu voglia promuovere una espropriazione mobiliare ; poi ( sub numero 8) prenderemo in esame il caso che tu voglia intervenire in una procedura da altri promossa.
Tu vuoi promuovere un’espropriazione mobiliare presso il debitore . A tal fine  , in ossequio al c. 1 art. 479 , hai già notificato titolo esecutivo e precetto ( c. 1 art.479 ) oppure hai ottenuto un decreto di autorizzazione all’esecuzione immediata ( nel qual caso naturalmente per iniziare l’esecuzione non devi notificare né titolo né precetto dato che tale notifica frustrerebbe l’effetto sorpresa a cui , chiedendo il decreto, miravi). Che devi fare ora ? Seguire passo passo l’iter che di seguito vengo ad indicarti.
P- Devi fare richiesta agli ufficiali giudiziari del pignoramento (492) ; in tempo per impedire la decadenza del precetto ( prevista dall’art.481  per il caso che il pignoramento – non , bada! La sua semplice richiesta – non sia compiuto nei 90 giorni dalla notifica del precetto). Tale richiesta va fatta oralmente e deve essere accompagnata dal pagamento di una somma ( i “diritti” dell’ufficiale giudiziario ) e dalla consegna del titolo esecutivo e del precetto ( melius, dell’originale notificato del titolo esecutivo e del precetto , a meno che tu abbia ottenuto l’autorizzazione immediata di cui all’art. 582 , nel qual caso basterà naturalmente che tu consegni titolo e  precetto ancorché non notificati ).
Nel caso tu non abbia richiesto la notifica del precetto e del titolo esecutivo ( perché autorizzato all’esecuzione immediata ) , nel richiedere il pignoramento richiederai anche tale notifica ( e la richiederai agli stessi ufficiali dell’ufficio esecuzioni a cui richiedi il pignoramento ).

2 – Richiesto il pignoramento tu hai solo da aspettare…che questo venga eseguito. Certo tu e/o il tuo cliente potreste anche presenziarvi ( v. art. 165 disp. Att. Che però impone al creditore di dichiarare – ben s’intende anche tramite il suo procuratore – tale sua intenzione al momento della richiesta di pignoramento , altrimenti l’ufficiale giudiziario potrà , a questo procedere , senza avvisarlo ). Ma raramente creditore o avvocato presenziano a un pignoramento ( e, in genere, ad un’esecuzione forzata ). Non perché ciò non sia utile all’esito positivo dell’esecuzione : al contrario, l’ufficiale giudiziario è sempre pungolato ad un maggior zelo dalla presenza dell’avvocato e/o del suo cliente , ma perché prende troppo tempo e la gente ( specie noi avvocati ) non ne abbiamo da gettar via. Non è raro  , invece, che l’avvocato si dia da fare per fornire all’ufficiale giudiziario le informazioni ( ad esempio, tempo e luogo in cui viene posteggiata quell’auto del debitore che si vorrebbe pignorare ) utili al fruttuoso esperimento dell’esecuzione.

3.-“ L’ufficiale giudiziario redige delle sue operazioni processo verbale” ( c.1 art. 518) E questo sia che tali operazioni non abbiano esito fruttuoso sia che portino al pignoramento ( e in quest’ultimo caso , l’ufficiale giudiziario indicherà nel verbale : i beni staggiti – alias, pignorati – il loro valore approssimativo , le spese sostenute, il

custode nominato ). Spetta a te farti parte diligente ( andando o telefonando all’ufficio esecuzioni ) per sapere se  l’ esecuzione ha avuto esito fortunato .In ogni caso tu avrai diritto ad avere dall’ufficiale giudiziario la spedizione di copia del verbale ( anche per fax o posta elettronica – vedi melius  c.6 art. 518 ).Questo se hai fretta, se non ne hai , aspettato qualche giorno dall’esecuzione del pignoramento , potrai andare nella cancelleria del tribunale ( ufficio esecuzioni mobiliari ) e lì leggerti con calma e senza spese il verbale . Infatti entro ventiquattrore dal compimento delle  operazioni  miranti  al  pignoramento  -  operazioni  che  alcune
( rare) volte  possono anche durare più giorni e complicarsi con istanze del creditore, nomina di un estimatore, reiterazione delle ricerche….vedi melius l’art. 492  -  “il processo verbale , il titolo esecutivo  e il precetto devono ( dall’ufficiale giudiziario ) essere depositati in cancelleria (…) Il cancelliere al momento del deposito forma il fascicolo dell’esecuzione” – fascicolo naturalmente da te consultabile.

4 – Se terminate tutte le operazioni indicate negli artt. 492 , 518 , il pignoramento avrà dato esito totalmente negativo , a te non resterà che iniziare un’altra procedura esecutiva ( potendo però nel caso omettere una rinotifica  del titolo esecutivo e , secondo la interpretazione migliore, anche del precetto , purché il pignoramento – non la sua richiesta! – si compia nei 90 giorni dalla notifica del precetto ) . E allo stesso modo potrai fare anche qualora la procedura abbia avuto esito parzialmente positivo ( e infatti l’art. 483  consente al creditore di cumulare più mezzi di espropriazione : quindi tu potrai proseguire nella procedura parzialmente fruttuosa e iniziarne un’altra).
Mettiamoci ora nell’ipotesi che , avendo avuto il pignoramento esito totalmente o anche parzialmente positivo , tu intenda proseguire nella procedura esecutiva mobiliare : che devi fare ? Devi redigere un’istanza di vendita (formula A ) o di assegnazione o distribuzione ( secondo i casi previsti dall’art. 529 – di norma però si tratterà di un’istanza di vendita ) e devi depositarla in cancelleria ( naturalmente nell’ufficio esecuzioni mobiliari ) ; tenendo presente che per il deposito hai un termine a quo (   non puoi presentare l’istanza prima che siano passati dieci giorni dal pignoramento – vedi melius l’art.501 ) e hai un termine ad quem ( non puoi presentare l’istanza passati novanta giorni dal pignoramento – v. melius art. 497 ). Tuttavia anche se hai a disposizione novanta giorni ( dal pignoramento ) per presentare l’istanza , se il valore dei beni staggiti ( alias, pignorati ) non supera i ventimila euro , ti conviene presentarla il prima possibile . Perché ? perché  così eviti di dividere la torta ( già piuttosto piccola ) con altri creditori : infatti nel caso il valore dei beni staggiti non superi 20mila euro  si rientra nella cosiddetta p.e.m. ( piccola espropriazione mobiliare ) e uno dei non pochi vantaggi che tale tipo di espropriazione offre al creditore è proprio quello di poter bloccare l’entrata , diciamo
così , nel processo ai creditori ( potenzialmente concorrenti ) presentando l’istanza di assegnazione/ vendita  ( vedi il c.2 art.525 ).

 

5 – Dopo qualche tempo ( diciamo , un mese ) dalla presentazione dell’istanza , ti arriverà un biglietto di cancelleria ( art. 136 ) con cui ti verrà comunicata ( cpv.art. 485) l’udienza per l’audizione delle parti ( art. 530 comma 1 ).
Il giorno dell’udienza tu ( tu solo : non occorre la comparizione del tuo rappresentato) ti rechi nell’aula ad essa riservata : gran folla di avvocati e di pubblico , come al solito ; a differenza del solito , però , il magistrato si presenterà assistito da un cancelliere.
Normalmente le cause sono chiamate  ( cioè non è che , come nell’udienza della fase di cognizione, il procuratore , prende il fascicolo, fa il verbale ecc.) : ciò è opportuno in quanto invitato a comparire è anche il debitore , che di regola si presenta senza l’assistenza di un legale e che nulla sa degli usi del Foro.
Non credere che , a tale maggiore apparato della giustizia , corrisponda una particolare vivacità della udienza. Questa, anzi , tende a ripetersi secondo un monotono cliché : il debitore non compare , o compare senza l’assistenza di un legale ( ovviamente , dato che soldi da scialare non ne ha ) limitandosi a chiedere “ un po’ di respiro” : che la vendita sia fissata più tardi possibile. A tale richiesta di solito tu non avrai interesse ad opporti se il debitore promette di pagare a rate ( infatti il risultato delle esecuzioni mobiliari è deludente, sia per il creditore che ricava , se gli va bene, solo tanto da pagare le spese legali , sia per il debitore che si vede venduto a prezzo irrisorio un suo bene ) . Avrai , però , l’avvertenza di richiedere un rinvio breve  (“pendendo trattative”) ; e all’udienza di rinvio , vedrai : se il debitore non ha mantenuto le sue promesse , chiederai che si proceda alla vendita , se invece avrà pagato le rate come convenuto, chiederai un altro rinvio, e così via fino a che avrà pagato tutto ( spese legali comprese ). Se il debitore non compare o compare ma tu non trovi un accordo con lui, chiedi la vendita e…la udienza per te è bella che finita
( può solo capitare che il cancelliere  ti consegni un foglio su cui , prima di venire in udienza , con un timbro ha fatto risultare lo schema di un verbale e che ti inviti a integrarlo con il nome delle parti e la data della vendita : tu lo integri, restituisci e…te ne vai ).

6 –Nel caso all’udienza venga fissata la data della vendita , tu dovrai recarti , lasciati passare alcuni giorni, in cancelleria ( naturalmente , cancelleria – ufficio esecuzioni) per versare una somma a titolo di spese , per la Casa delle Aste ( ci mettiamo nel caso più frequente che la vendita sia stata disposta all’asta pubblica). Se tu non provvedessi a questo incombente , la casa delle Aste non ritirerebbe il bene e , naturalmente , non lo metterebbe all’asta .  Di conseguenza sarebbe necessario per te richiedere una nuova udienza di comparizione con apposita istanza al giudice. Attento, dunque, se non vuoi perdere tempo e denaro !

7 – Il procuratore esecutante non partecipa quasi mai all’asta , nelle procedure esecutive mobiliari ( in quelle immobiliari è invece per lui buona norma parteciparvi…per far alzare il prezzo ) : si limita , qualche giorno dopo  quello fissato per l’asta, a contattare la “casa” o la cancelleria per sapere il risultato. Se questo è stato positivo , egli fa  istanza ( scritta ) per ottenere , se unico creditore, il pagamento, dal debitore , dovuto ( art 510 c.1) ; se invece concorre con altri creditori,  per ottenere la distribuzione amichevole ( art. 541 ) o giudiziale ( art.542 ) del ricavato.

8 – Due parole ora sull’intervento di un terzo ( creditore) nel processo esecutivo. Evidenti sono le ragioni per ammettere un tale intervento : permettere al creditore Giobatta Parodi di intervenire nel processo esecutivo promosso da Bianchi contro Rossi col pignoramento del bene A , eviterà a Giobatta Parodi , di rimanere a…bocca asciutta , se A è l’unico bene ( utilmente aggredibile ) che il debitore Rossi ha, e se così non è, se Rossi ha altri beni, gli eviterà  la spesa e la fatica di pignorare questi altri beni ( ma se il bene A , sufficiente per soddisfare le ragioni o di Bianchi o di Parodi, fosse insufficiente a soddisfare le ragioni di entrambi ? in tal caso Bianchi potrà invitare Giobatta Parodi a estendere il pignoramento agli altri beni – vedi melius, il c.4 art. 499 ). Evidenti quindi le ragioni che pesano sulla bilancia del legislatore , in senso positivo, per l’ammissione dell’intervento ( di un terzo ) nel processo esecutivo, ma evidenti anche le controindicazioni che vi pesano in senso negativo : no , all’istituto dell’intervento . Esse  sono date dal pericolo di quelle complicazioni e ritardi che l’intervento può provocare : infatti l’intervento di Giobatta Parodi ( per rifarci all’esempio prima introdotto ) lo pone inevitabilmente in conflitto di interessi sia con il con il debitore Rossi sia con il concreditore Bianchi ( quello vedendo nel Giobatta un nuovo aggressore del suo patrimonio , questo vedendo nel Giobatta un concorrente nella spartizione…della torta ) – e questo conflitto di interessi può portare facilmente a controversie che il giudice poi dovrà risolvere. Risultato ( inevitabilmente di compromesso ) , il legislatore limita la possibilità di intervento ai seguenti due casi : I- primo caso, il credito ( per cui si vuole intervenire)  molto difficilmente può dare luogo a contestazioni dato che risulta da un titolo esecutivo o comunque da una prova documentale evidente (“ credito di somma di denaro risultante dalle scritture contabili di cui all’articolo 2214 del codice civile” ); II- secondo caso, la non ammissione dell’intervento frustrerebbe e renderebbe inutile le “difese” concesse dal legislatore al creditore per assicurargli il realizzo del suo credito – è questo il caso del credito garantito da un diritto di prelazione ( credito ipotecario, pignoratizio…) o semplicemente “difeso” da un sequestro ( per cui il creditore non ammesso all’intervento avrebbe buone ragioni per lamentarsi col legislatore  : “Che senso ha che tu , legislatore , mi dica fai questo – iscrivi ipoteca, sequestra il bene , ecc -  e così ti assicurerai il soddisfacimento del tuo credito, se poi mi chiudi la porta in faccia quando, essendo stato un creditore chirografario più lesto di me nell’aggredire il bene , io voglio intervenire nel processo che porterà alla sua vendita ?!”).
Tanto premesso, come si fa un “intervento” ( quando lo si può fare ) ? Semplice si redige per iscritto l’atto relativo ( formula B) ; e lo si deposita  nella cancelleria
( ufficio esecuzioni mobiliari ) . Non occorrono esborsi né iscrizioni a ruolo . Dopo il deposito se tu sei “privo di titolo esecutivo” devi notificare “ al debitore, entro dieci giorni successivi al deposito , copia dl ricorso , nonché copia dell’estratto autentico notarile attestante il credito se l’intervento nell’esecuzione avviene in forza di essa”
( c.3 art. 499) .E la notifica al creditore non si deve fare ? No , perché già provvede il cancelliere ad avvisarlo del tuo intervento ( di modo che possa invitarti alla
“ estensione” del pignoramento di cui abbiamo sopra parlato) – vedi il c.1 art.525 .

 

Formula A : istanza di vendita di beni pignorati ( artt. 529 e 530 C.P.C.)

Tribunale di Roma
Giudice dell’esecuzione
Istanza di vendita
nella procedura esecutiva N. 657/2009 R.G.E
promossa da Bianchi Alfredo contro Rossi Mauro
Ill.mo Tribunale di Roma
Io, sottoscritto avv. Cicetro Primo  del Foro di Roma  e  ivi con studio in via Pausania 3 nella mia qualità di procuratore di Bianchi Alfredo per procura in calce all’atto di precetto ( pec…...; fax…....)
Premesso
Che con atto notificato il 20.06.2009 Bianchi Alfredo ha fatto precetto a Rossi Mauro di pagare 30 mila euro come da Sentenza esecutiva notificatagli in pari data;
che l’ufficiale Giudiziario il 20.07.2009 ha pignorato nell’abitazione dello stesso Rossi Mauro beni mobili per un valore da lui calcolato in € 40mila;
visti gli artt. 529, 530 C.P.C.
insta
per la fissazione di un’udienza per ivi sentir disporre la vendita dei beni come sopra pignorati. Con osservanza
Roma 20.09.09     (Avv. Cicero Primo )

 

Formula B : atto di intervento

Tribunale di Roma
Giudice dell’esecuzione
Atto di intervento
nella procedura esecutiva n. 675/09
 promossa da Bianchi Alfredo contro Rossi Mauro
Ill.mo  Tribunale di Roma
- Nigro Luigi nato a Roma il 06.09.56 , ivi res. In via Giolitti 40 , e sempre in Roma, Comune in cui ha sede l’ill.mo Tribunale , in osservanza del c.2 art.499, dom.to   presso e nello Studio , in via Crescenzio 20, dell’Avv. Cicero Primo che lo rappresenta e difende, il tutto come da procura a margine del presente atto (pec…......;fax…......)
- essendo creditore di Rossi Mauro per € 30mila oltre agli interessi , alle spese e competenze in forza di Sentenza emessa dal Tribunale di Arezzo in data 30.04.08 e già  passata in giudicato (doc.1);
-  visti gli artt.498 ss e 525 ss
interviene
nella procedura promossa da Bianchi Alfredo contro lo stesso Rossi Mauro per esercitarvi tutti i poteri che il Codice attribuisce agli intervenienti muniti di titolo esecutivo al fine di ottenere il soddisfacimento coattivo del suo credito.
Dichiara di voler ricevere gli avvisi e  le comunicazioni a mezzo fax al n.06.786543.
Con osservanza
Roma 12.09.10     (Avv. Cicero Primo )


Avvertenze
          
Se il credito per cui si interviene è assistito da un diritto di prelazione lo si dichiarerà;  ad esempio così : “premesso che l’esponente è creditore di Rossi Mauro per euro…ecc… ; che l’esponente sullo stesso bene oggetto del pignoramento ha iscritta ipoteca in data ecc,…..; tanto premesso visti gli artt. 498ss e 525 ss – interviene -…..”

 

Lezione LXXI : Espropriazione presso terzi


1)Notificato il precetto  e il titolo esecutivo , si richiede ( se del caso) il decreto di cui all’art. 545 ( formula A ).
2)Si redige l’atto di pignoramento ( formula B ).
3) Si notifica l’atto di pignoramento ( calcolando che tra la notifica e il giorno dell’udienza deve intercorrere il termine di cui all’art. 543 comma 3 ! ).Non occorrerà poi recarsi a ritirare l’originale notificato : infatti è dovere dell’ufficiale giudiziario farlo pervenire alla “ cancelleria del tribunale per la formazione del fascicolo previsto nell’art. 488” ( v. art. 543 u.c.).
4) Ci si costituisce depositando titolo esecutivo e precetto ( e naturalmente la procura , che di solito però avremo inserita nell’atto di pignoramento e pertanto sarà prodotta dall’ufficiale giudiziario , come detto sub 3 ).Quindi non si è vincolati né dai termini dell’art. 163bis , né dalle forme dell’art. 165 ( il fascicolo non occorre farlo, anche se è bene farlo ). Non si deve fare nessun esborso e nessuna iscrizione a ruolo.
5) All’udienza se il terzo  ha fatto pervenire la dichiarazione scritta ( nei casi in cui ciò è ammesso dal n.4 comma 2 art. 543 ) la si deposita dandone atto a verbale. Se è comparso per fare la sua dichiarazione oralmente, se ne redige verbale ( formula C) , separatamente dal verbale di udienza secondo l’uso di alcuni Fori . Se il terzo per iscritto od oralmente dichiara il suo debito e  non sorgono contestazioni sulla veridicità della sua dichiarazione, se insomma
( come di norma ) le cose vanno lisce , si procede come detto sub 6 ,7. In caso contrario si deve procedere come detto sub 8. 
6) Alcuni giorni dopo l’assegnazione ( ci mettiamo qui nell’ipotesi più semplice e anche più frequente del pignoramento di un credito immediatamente esigibile – v. melius gli artt. 552 e 553 ) , ci si reca all’Agenzia delle entrate ( ufficio registro atti giudiziari ) e si paga …..quel che c’è da pagare. Fatto questo , non resta che riscuotere dal terzo il credito assegnatoci.
7) Se per riscuotere il credito assegnatoci , occorre procedere coattivamente ( in quanto il terzo spontaneamente nulla vuole dare ) bisogna : chiedere copie in forma esecutiva del provvedimento di assegnazione ; redigere un atto di precetto contro il terzo ( non tutti gli Studiosi della materia lo ritengono necessario, ma nel dubbio…) e notificarlo insieme al titolo esecutivo ( che sarà dato dal provvedimento di assegnazione di cui , come sopra detto, ci dobbiamo procurare copie) ; e poi…procedere a esecuzione forzata contro il terzo-dichiarante trasformatosi in esecutato. Però di solito non si arriva a tanto : si prende contatto ( telefonico ) col terzo : questi si dichiara senz’altro disposto al pagamento ( forse che non ha visto fare sotto i suoi occhi il provvedimento di assegnazione, nella stessa udienza in cui si è dichiarato debitore ?) , tutt’al più , se si tratta di un’azienda di una certa dimensione , il terzo richiede la spedizione di una fotocopia ( non autenticata) del verbale, per giustificare nella sua contabilità…il cambio di creditore.

8) Mettiamoci nel caso che il terzo non compaia  all’udienza  e non faccia pervenire la dichiarazione scritta ( di cui all’art. 547 ) o comparendo rifiuti di fare la dichiarazione: che succede ? Succede che si applica l’art. 548.


Formula A : ricorso ex art. 545

Tribunale di Genova
Ill.mo Presidente del Tribunale
Bianchi Luisa nata il 6.9.56 a Genova, ivi res. In via Capo Santa Chaira 30, sempre in Genova dom.ta in via Roma 3 presso e nello studio dell’Avv. Cicero primo che la rappresenta e difende per mandato a margine del presente ( pec…..; fax…......)
Premesso
- che il Tribunale di Genova con Sentenza in data 1 febbraio 2008 ha condannato il marito dell’esponente , Rossi Carlo a pagare a titolo di alimenti € tot……….;
- che tale Sentenza, munita della formula esecutiva, è stata notificata il 1 marzo 2009;
- che l’esponente con atto notificato sempre il 1 marzo 2009, ha fatto precetto al Rossi di pagare la somma indicata in tale Sentenza ;

- che il Rossi Carlo non ha ottemperato al precetto per cui l’esponente si trova costretta a procedere esecutivamente;
- che l’unico bene del Rossi utilmente pignorabile è il suo credito di lavoro subordinato verso la ditta Verdi Samuele;
- che pertanto è intenzione dell’esponente pignorare tale credito con la procedura di cui agli artt. 543 ss;
- che, però , l’assegnazione di tale credito solo nei limiti di 1/5 – dato il modesto stipendio del Rossi che svolge lavori di semplice manovalanza – non soddisferebbe il credito dell’esponente e la lascerebbe in una penosa indigenza;
tutto ciò premesso, visto l’art. 545c.p.c.
chiede
che V.S. ill.ma autorizzi il pignoramento dei crediti di lavoro vantati dal Rossi Carlo res. In Genova via Fiasella 3  verso la ditta Verdi con sede in Genova via Luccoli 5 , almeno per i 2/5.
Con osservanza
Genova 05.01.10     (Avv. Cicero Primo )

Avvertenza
“ Nella ristretta sfera di applicazione che si riconosce al primo comma ( dell’art. 545) non è dubbio che il decreto ( del giudice ) debba essere provocato prima della intimazione del pignoramento presso terzi : la sua carenza, poiché trattasi di presupposto del pignoramento, impedisce che si verifichi l’effetto della indisponibilità” – Andrioli, Commentario al codice di procedura civile, 1957 ,vol III, sub art. 545 ).


Formula B : atto di pignoramento presso terzi

Tribunale civile di Genova
Atto di pignoramento presso terzi
Bianchi Luisa c.f. LMG 36P06 D 969F , nata il 06.09.56 a Genova, ivi res. In via Capo Santa Chiara 33 , sempre in Genova dom.ta in via Fiasella 4 presso e nello studio dell’avv. Cicero Primo che la rappresenta e difende per mandato a margine del presente atto ( pec….....; fax…..............)
Premesso
- che il Tribunale di Genova con Sentenza emessa il 3.02.2008 ha condannato  Rossi Mauro  a corrispondere € tot a titolo di alimenti all’esponente;
- che tale Sentenza munita di formula esecutiva è stata notificata al Rossi Mauro il 03.03.2008 insieme a pedissequo precetto intimante il pagamento delle somme in essa contenute oltre alle spese successive occorse per un totale di € tot ;
ƒ{ che risulta all’esponente che la ditta Verdi è debitrice verso il Rossi Mauro di somme ammontati a circa € tot per averle da questi ricevute come mutuo o comunque  per altro titolo che la stessa Ditta Verdi chiarirà;

 - tanto premesso
cita
Rossi Mauro res. In Genova Via Garibaldi 6
La Ditta Verdi con sede in Genova Via Luccoli 7
- a comparire  il giorno 09.10.2009 ore 9 di rito
- innanzi al Tribunale di Genova,  nella sua solita sede sita in Genova via Colleoni 43
- a che la Ditta Verdi renda al Giudice designato per le procedure esecutive la dichiarazione prescritta dall’art. 547 e il Rossi Mauro vi ass;ista
- con avvertimento che la Ditta Verdi , se il suo debito non rientra in quelli previsti dai commi 3 e 4 art. 547 c.p.c., può rinunciare a comparire davanti al Giudice purché faccia pervenire all’esponente Bianchi Luisa, nel domicilio da lei come sopra dichiarato presso il suo difensore, comunicazione scritta indicante il titolo, l’ammontare ( per capitale e interessi ) e la scadenza dei suoi debiti verso il Rossi;
e contestualmente fa
intimazione
alla Ditta Verdi  di non disporre delle somme da lei dovute al Rossi per l’equivalente della somma precettata di € tot incrementata del 50% e quindi per l’equivalente di € tot senza ordine del Giudice
Genova 12.07.2009     ( Avv. Cicero Primo )

Ingiunzione ex art. 492 e relazione di notifica
- Ad istanza dell’Avv. Cicero Primo nella qualità di procuratore di Bianchi Luisa  io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all’Ufficio Unico della Corte di Appello di Genova
- visti il titolo esecutivo e l’atto di precetto  di cui al sovraesteso atto , ho ingiunto al terzo Ditta Verdi  e al debitore Rossi Mauro di  astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre all’espropriazione i crediti che il Rossi Mauro vanta verso la Ditta Verdi in particolare astenendosi dal disporne fino alla concorrenza della somma di cui alla sovraestesa intimazione incrementata ulteriormente degli interessi e delle spese del presente procedimento.
E nel contempo
ho avvertito
il terzo pignorato, Ditta Verdi, che, dal giorno della notifica di questo atto, è soggetto , relativamente alle somme da lui come sopra detto indisponibili, agli obblighi che la legge impone al custode;
il debitore Rossi Mauro , che , ai sensi dell’art. 495 c.p.c., può chiedere di sostituire ai crediti pignorati una somma di denaro pari all’importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori eventualmente intervenuti, comprensivo di capitale, degli interessi e delle spese , oltre che delle spese di esecuzione, sempre che, a pena di inammissibilità , sia da lui depositata in Cancelleria, prima che sia disposta la vendita o l’assegnazione a norma dell’art. 552, la relativa istanza unitamente ad una somma non inferiore ad un quinto dell’importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori eventualmente intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento, dedotti i versamenti effettuati di cui deve essere data prova documentale.
    Quindi
ho invitato
il debitore, Rossi Mauro, ad effettuare presso la Cancelleria del Giudice dell’esecuzione la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio in uno dei Comuni del circondario in cui ha sede il Giudice competente per l’esecuzione con l’avvertimento che , in mancanza , ovvero in caso di irreperibilità presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto, le successive notifiche o comunicazioni a lui dirette saranno effettuate presso la Cancelleria di detto Giudice
E a tal fine , quanto sovraesteso è stato da me, Ufficiale Giudiziario
notificato
sia alla Ditta Verdi sia al Rossi Mauro.
Quanto alla Ditta Verdi con sede in Genova via Luccoli 40…
……………..
Quanto al Rossi Mauro res. In Genova via Roma 30……………………………

Avvertenze
Come risulta dalla sovraestesa formula l’atto di pignoramento presso terzi è un atto composito : in parte a firma dell’avvocato in parte a firma dell’Ufficiale Giudiziario
“ La udienza di comparizione deve essere indicata non prima che siano decorsi dieci giorni dalla notificazione dell’atto di pignoramento” – Andrioli , Commentario , cit. vol III, sub art. 543.
E’ opportuno nell’atto di procura farsi dare la legittimazione a proporre l’istanza di cui all’art. 548 e ad agire nella susseguente procedura volta ad accertare il debito del terzo.


Formula C : verbale di udienza in una procedura presso terzi

Tribunale di Genova
Verbale nella procedura esecutiva n 564/2009
promossa da Bianchi Luigia c/ Rossi Mauro

Il 26 settembre 2009 davanti al Giudice dell’esecuzione Dott. Rossi sono comparsi l’Avv. Cicero Primo in rappresentanza di Luigia Bianchi , giusta procura risultante dall’atto di pignoramento già depositato agli atti. Sono pure comparsi il debitore Rossi Mauro e  Verdi Alfredo nella sua qualità di legale rappresentante del terzo pignorato , Ditta Verdi.


Verdi Alfredo nella qualità anzidetta dichiara quanto segue:” Sono Verdi Alfredo nato il 08.09.1986 a Genova e legale rappresentante della Ditta Verdi. Effettivamente il Rossi Mauro è dipendente della Ditta e svolge mansioni di portiere. Lo stesso percepisce mensilmente una retribuzione al netto delle ritenute previdenziali e fiscali pari a euro 2mila. Tale somma non è gravata da nessun altro pignoramento o da sequestri.
L.C.S
Sottoscrizione del terzo pignorato
A questo punto , l’avv. Cicero P. chiede l’assegnazione della somma pignorata e la liquidazione delle spese del presente procedimento.
Dato atto di ciò
Il Giudice
assegna il credito…………………

Avvertenze
E’ nell’uso di alcuni Fori redigere separato verbale per la dichiarazione del terzo.

 

Lezione LXXII : Espropriazione immobiliare

Dovendo procedere ad un’espropriazione immobiliare puoi trovare un aiuto nelle istruzioni che di seguito vengo a darti , ma soprattutto….in quelle del cancelliere addetto all’Ufficio “esecuzioni immobiliari” .

1 – Per prima cosa notifica titolo esecutivo e atto di precetto. Questo a meno che tu abbia ottenuta l’autorizzazione all’esecuzione immediata ( art. 482) ; nel qual caso la notifica del precetto tu la potrai fare contestualmente a quella dell’atto di pignoramento di cui sub 3 ; ma, bada, anche in tale ipotesi, gli atti e le notifiche conserveranno la loro autonomia : su un foglio sarà scritto l’atto di precetto e su un altro foglio sarà scritto l’atto di pignoramento, ci saranno due notifiche separate e due distinte relate di notifica ecc.

2- Redigi l’atto di pignoramento ( formula A ) :  tante copie quanti sono i debitori a cui va notificato l’atto + una ( per originale di notifica ) + una ( per l’incombente di cui al cpv art. 555 ).

3 – Chiedi all’ufficiale giudiziario di procedere al pignoramento , consegnandogli le copie sub 2 ed esibendogli l’originale notificato del titolo esecutivo e del precetto
( salvo , per quel che riguarda quest’ultimo, quanto detto sub 1 circa l’autorizzazione all’esecuzione immediata ).
N.B. Nei grandi uffici giudiziari , la richiesta va fatta , non all’ufficio in cui normalmente si richiede la notifica di un atto , ma allo “ufficio esecuzioni” ( degli ufficiali giudiziari ).

4 – Nel mentre l’ufficiale giudiziario si darà da fare per notificare l’atto di pignoramento , tu non starai di certo con le mani in mano : ti informerai presso la Conservatoria  dei registri immobiliari su come redigere le note di trascrizione .
Cosa non facile per noi uomini di legge – almeno per i “vecchi” uomini di legge com’è chi scrive – dato che per redigere le note di trascrizione , non basta conoscere gli articoli del Codice ( nel caso quelli da tener presente sarebbero , mutatis mutandis,   l’art.2838 e segg. , che riguardano la iscrizione delle ipoteche ) , ma occorre soprattutto conoscere l’utilizzo di quei marchingegni introdotti nelle nostre Conservatorie per l’automatica loro redazione. Il che ripeto non è facile ( chi scrive , almeno, sul punto preferisce lasciar fare ad altri ).

5- Ai fini di dare impulso alla trascrizione del pignoramento ( voluta dal cpv. art. 555) torni dagli ufficiali giudiziari dopo aver lasciati passare alcuni giorni ( non troppi però , dato che la trascrizione  va per legge compiuta “immediatamente” e ,a prescindere da ciò , se tu avessi chiesto la notifica dell’atto di precetto contestualmente a quella dell’atto di pignoramento , come detto sub 1 , dovresti


ritirare dagli ufficiali giudiziari entro 10 giorni l’originale di notifica per poterlo depositare in cancelleria nel termine di cui all’art.557)
In teoria tu hai la possibilità di far fare la trascrizione dell’atto di pignoramento all’ufficiale giudiziario o di provvedervi direttamente. Nel primo caso consegni all’ufficiale giudiziario le note di trascrizione da te già preparate ( anche se in teoria la redazione delle note competerebbe a chi ha il compito di chiedere la trascrizione e quindi nell’ipotesi all’ufficiale giudiziario ). Nel secondo caso ( che è quello che in pratica si verifica quasi sempre ) , tu chiederai all’ufficiale giudiziario ( non quello addetto alle notifiche ma quello addetto all’esecuzioni )  copia autentica dell’atto di pignoramento ( come risultante dopo la notifica , cioè con in calce la relata di questa : quindi l’autentica dell’ufficiale giudiziario risulterà apposta dopo la relata ). Non gli chiederai invece  l’originale notificato dell’atto di pignoramento : infatti è compito riservato all’ufficiale giudiziario far pervenire questo in cancelleria ( più precisamente nella cancelleria dell’ ufficio esecuzioni immobiliari) – v. art.557 c.1.

6 – Mi metto ora nel secondo caso sopra ipotizzato : hai detto all’ufficiale giudiziario di voler provvedere direttamente alla trascrizione. In tal caso ti dovrai recare alla Conservatoria dei Registri Immobiliari e lì richiedere ( all’impiegato addetto a ricevere le trascrizioni e le iscrizioni degli atti ) la trascrizione dell’atto di pignoramento .Accompagnerai tale tua richiesta con la consegna :  dell’ atto di pignoramento ( melius, della sua copia autentica che l’ufficiale giudiziario ti ha rilasciato ) , delle note di trascrizione e dell’avviso di ricevimento se la notifica dell’atto di pignoramento è avvenuta tramite posta  . Dovrai al momento fare un esborso pecuniario ( non del tutto indifferente : le procedure esecutive immobiliari costano !). Dopo qualche giorno dovrai tornare a ritirare una delle note ( da cui risulterà l’avvenuta trascrizione).

7 – Nel frattempo tu non starai con le mani in mano : forse che non si deve dare l’avviso di cui all’art. 498 ai creditori “ che sui beni pignorati hanno un diritto di prelazione risultante da pubblici registri” ( e al sequestrante – per questi vedi l’art. 158 disp. Att.) ? forse che esso non va notificato entro cinque giorni dal pignoramento ( v. sempre l’art. 498 nel suo cpv) ?
Di conseguenza tu dovrai recarti nella Conservatoria dei Registri Immobiliari per individuare i creditori a cui notificare l’avviso ( e, nel fare le necessarie ricerche, non dovrai limitarti ad individuare i creditori dell’esecutato, ma dovrai risalire ai suoi danti causa : chè anch’essi avrebbero potuto costituire ipoteche sull’immobile pignorato).
Fatto questo avrai gli elementi per redigere l’avviso di cui all’art. 498 ( formula B ) : tante copie quanti sono i creditori + 1 .
Redatto l’avviso , dovrai notificarlo . E se non riuscirai a notificarlo entro i cinque giorni ? Poco male : “ il termine di cinque giorni non è perentorio” ( Andrioli , Commentario, cit., vol III, sub art. 498 ). Vero è  , però , che la mancata notifica ( melius, il mancato deposito dell’avviso notificato ) “ rende inammissibile la successiva domanda di vendita o di assegnazione” ( così sempre Andrioli, Commentario, cit. vol III, sub art. 557 ).

8- Tu hai espletato gli incombenti sub 6 e sub 7  e , naturalmente , hai ritirato ( dalla conservatoria ) la nota e ( dall’ufficio notifiche ) l’avviso ai creditori . A questo punto, che devi fare ? Devi depositare nella cancelleria del tribunale ( cancelleria ufficio esecuzioni immobiliari ) : 1) la nota ; 2) l’avviso ; 3) il titolo esecutivo , 4) l’atto di precetto. Il tutto entro dieci giorni dal pignoramento ( vedi melius il cpv art. 557 ).
Se è già decorso il termine di cui all’art. 501 ( dieci giorni dalla trascrizione dell’atto di pignoramento) tu volendo puoi depositare anche l’istanza di vendita ( formula C) , altrimenti  puoi fare ciò entro i novanta giorni ( decorrenti sempre dalla trascrizione e non dalla notifica dell’atto di pignoramento – secondo la interpretazione prevalente e migliore ) che ti concede l’art.497.

9- Entro centoventi giorni dal deposito dell’istanza di vendita dovrai allegare alla stessa la documentazione di cui al cpv art.567 ( per la possibilità di chiedere proroga di tale termine, vedi c.3 sempre dell’art  .567  ). E se non riesci a depositare la documentazione entro il termine prorogato ? Il giudice  “dichiarerà l’inefficacia del pignoramento relativamente all’immobile per il quale non è stata presentata la prescritta documentazione ( v. melius c.3 art 567 ).


10 –A questo punto – dopo averti rinviato per quel che riguarda un intervento nella procedura immobiliare alla formula D – pongo termine al mio viaggio con te nei meandri del processo esecutivo immobiliare. Troppo complesso diventa da qui lo svolgimento della procedura immobiliare per esser in pochi tratti descritto : tu dovrai trovare la tua guida nel codice e negli ( esperti) consigli del cancelliere.

 


Formula A : atto di pignoramento immobiliare

Tribunale di Genova
Atto di pignoramento immobiliare
Bianchi Luigi c.f. LSTRDU36P06M, nato il 09.06.1986  a Genova, ivi res. In via San Gerolamo 4  e dom.to sempre in Genova via Roma 3 presso e nello studio dell’avv. Cicero Primo che lo rappresenta e difende per procura in calce al presente atto ( pec…......; fax…..........)
Premesso
- che il Tribunale di Genova in data 03.10.2006 ha condannato Rossi Mauro a pagare all’esponente Bianchi Luigi la somma di € centomila oltre accessori;
- che detta Sentenza in forma esecutiva è stata notificata a Rossi Mauro il 30.09.2006;
- che intimazione di pagare le somme indicate in detta Sentenza oltre  le ulteriori occorse, il tutto per un ammontare di € centodiecimila è stata fatta al Rossi Mauro
con atto di precetto notificato sempre il 30.09.2006 ;
- che fino ad oggi il Rossi Mauro non ha ottemperato all’intimazione fattagli e nessun pagamento ha effettuato
dichiara
di voler sottoporre ad esecuzione forzata il seguente bene immobile di proprietà del Rossi Mauro che così si passa a descrivere:
immobile urbano di proprietà di Rossi Mauro sito in Genova, via Trieste civ. 119 int.3 facente parte di casa edificata su area iscritta al N.C.E.U. f.2, mappali 225-226, confini : scala, muri perimetrali e appartamento int.4, salvi più precisi confini e dati catastali .
Ai fini dell’art. 14 D.P.R. 30 maggio 2002 n.115 il valore della presente procedura deve ritenersi pari a € tot.
Genova lì  30.11. 2006
Sottoscrizione dell’avv. Cicero Primo
Procura : Il sottoscritto Bianchi Lugi nomina a rappresentarlo e difenderlo nella procedura di espropriazione immobiliare contro Rossi Mauro l’avv Cicero Primo.
Ingiunzione di cui all’art.492 e notifica
- Su istanza dell’avv. Cicero Primo nella qualità , io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all’UNEP Corte di Appello di Genova
- presa visione dell’atto sovraesteso e del titolo esecutivo e del precetto in esso richiamati
ho ingiunto ai fini e ai sensi dell’art.492 c.p.c.
a Rossi Mauro di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito , per cui gli è stato notificato  precetto , l’immobile sopra descritto e i suoi frutti;
e nel contempo
ho avvertito
lo stesso Rossi Mauro che, ai sensi dell’art. 495 c.p.c., può chiedere di sostituire ai beni come sopra pignorati una somma di denaro pari all’importo dovuto al creditore pignorante e agli eventuali creditori intervenuti , comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese , oltre che  delle spese di esecuzione , sempre che , a pena di inammissibilità, sia da lui depositata in cancelleria, prima che sia disposta la vendita o l’assegnazione a norma dell’articolo 569 , la relativa istanza unitamente ad una somma non inferiore ad un quinto dell’importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori eventualmente intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento , dedotti i versamenti effettuati di cui deve essere data prova documentale;
e sempre nel contempo
ho invitato


sempre lo stesso Rossi Mauro ad effettuare presso la cancelleria del giudice dell’esecuzione la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio in uno dei comuni del circondario in cui ha sede il giudice competente per l’esecuzione con l’avvertimento che , in mancanza  ovvero in caso di irreperibilità presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto , le successive notifiche o comunicazioni a lui dirette saranno effettuate presso la cancelleria dello stesso giudice.
E tutto ciò ho fatto
Notificando
il presente atto a Rossi Mauro res.in Genova Via Garibaldi 3 ivi recandomi e consegnandone copia…………………………


Formula B : avviso ai creditori ai sensi dell’art. 498 c.p.c.

Tribunale civile di Genova
Avviso ai creditori ( art.498 c.p.c.)
nel procedimento n.765/RGE promosso
da Bianchi Luigi contro Rossi Mauro
Bianchi Luigi res. In Genova ed ivi elett.te dom.to in via Fiasella 4 presso e nello studio dell’avv. Cicero Primo che lo rappresenta e difende per mandato a margine dell’atto di precetto
in osservanza dell’art. 498 c.p.c.
Avvisa
I-. la Banca Commerciale Italiana nella sua sede in Genova via Garibaldi 30;
II –il Credito Fondiario S.p.A. nella sua sede in Roma via Colombo 3;
che con atto notificato il 30.04.2008 e trascritto il 10 maggio 2008 nei registri della Conservatoria dei Registri Immobiliari di Genova ha pignorato il seguente immobile di proprietà di Rossi Maurizio:
immobile urbano sito in Genova via Trieste civ.119 int.6 facente parte di casa edificata su area iscritta al N.C.E.U. , foglio 2, mappali 225-226 ; confini : scale, muri perimetrali, appartamento int.4.
Il pignoramento si è reso necessario per il realizzo del seguente credito:
credito dell’avvisante Bianchi Luigi
per somma di € centomila a lui dovuta
a titolo di prezzo dal Rossi M per l’acquisto di un suo appartamento.
Tanto si doveva
Genova 10.05.08     Avv. Cicero Primo

Avvertenze
L’avviso può essere sottoscritto oltre che dall’avvocato anche dal creditore.


Formula C : istanza di vendita

Tribunale di Genova
Istanza di vendita
nella procedura esecutiva n.453/2008 RGE
promossa da Bianchi Luigi contro Rossi Mauro

Sig. Giudice dell’esecuzione
Bianchi Luigi c.f. SNGLNR 36P06D89M nato il 09.05.35 a Genova, ivi res. Via Gerolamo 4 e sempre in Genova dom.to presso e nello studio dell’avv. Cicero Primo che lo difende per mandato a margine dell’atto di precetto ( pec…......; fax…........)
Premesso
- che già sono stati depositati in cancelleria : 1) titolo esecutivo , 2) atto di precetto , 3) nota di trascrizione; 4) avviso ai creditori ai sensi dell’art. 498 ;
che già è trascorso il termine di cui all’art. 501
chiede
a V.S. di voler fissare, previa nomina di un stimatore , la vendita del compendio immobiliare pignorato, che si passa a descrivere:
I –immobile urbano sito in Genova via Trieste civ 119 int.6  - NCEU f.3 mapp……..
 II- immobile urbano sito in Genova via Luccoli civ……………………………..

Si fa riserva di depositare la documentazione di cui all’art. 567 comma 2 c.p.c. nel termine di legge.
Con osservanza
Genova 05-06.08.      ( Avv. Cicero Primo )

Avvertenza
L’istanza va depositata entro 90 giorni dal pignoramento ; altrimenti questo perde efficacia ( art.497)


Formula D : atto di intervento
Tribunale di Genova
Atto di intervento
Nella procedura esecutiva n.654/08 RGE
promossa da Bianchi Luigi contro Rossi Mauro
Sig. Giudice dell’esecuzione
Bianchi Luigi c.f.SNGLGU36P06D868M, nato il 9.6.36 a Genova , ivi res. In via Gerolamo 9, sempre in Genova via Fiasella 5 elett.te dom. presso e nello studio dell’avv. Cicero Primo che lo rappresenta e difende per procura a margine del presente atto ( pec….....fax….......)
Premesso

- che l’esponente è creditore di tot oltre interessi, spese e competenze in forza di Sentenza di condanna emessa dal Trib civile di Genova in data 30.03.2005;
che contro lo stesso debitore è iscritta al n.654/08 del RGE di Codesto Tribunale ill.mo una procedura promossa da Bianchi Luigi;
tanto premesso
interviene
nella procedura sopraindicata al fine di partecipare alla distribuzione della somma che sarà ricavata dalla vendita dei beni pignorati.
Dichiara di voler ricevere gli avvisi e le comunicazioni al numero di fax 010564389.
Con osservanza
Genova 22.10.08     (Avv. Cicero Primo )