Enciclopedia giuridica del praticante

 

Cliente chiede risarcimento

05. Sezione seconda (continuazione) Titolo IV: spese di cura - Titolo V: Minidizionario dei termini usati nel calcolo del risarcimento

Titolo IV : Spese di cura

 

11 -Calcolo del risarcimento delle spese di cura 

Doc.-Molto spesso il sinistro costringe l’infortunato a delle spese . Spese che naturalmente vanno risarcite.

 

Disc.- Questo è logico ; ma vanno risarcite solo le cure “necessarie” ( cioè quelle la cui omissione avrebbe reso impossibile o ritardato il recupero della salute ) ?

 

Doc. - No, debbono essere risarcite anche le cure “opportune” ( quelle cioè che non ebbero un risultato benefico ma avrebbero potuto averlo – tra di esse possono comprendersi le “indagini diagnostiche” e le “visite di controllo” ) e ( perfino) le cure “inutili”  “inopportune”  “controindicate” quando la loro prescrizione non concreta un fatto colposo ( ciò che interromperebbe il nesso di causalità).

 

Disc.- Debbono essere  risarcite anche le cure a cui , data la sua condizione economico-sociale , l’infortunato non sarebbe ricorso , se non avesse saputo di poterne ripetere la spesa dal danneggiante ?

 

Doc.- Sì , se si tratta effettivamente di spese per cure terapeutiche . Ad esempio , l’infortunato ha diritto di ripetere il prezzo del chirurgo di fama (se ricorrere a questi,  e non a qualsiasi altro chirurgo , aumentava apprezzabilmente le sue probabilità di pronta e perfetta guarigione) ; non ha diritto , però , a ripetere le spese di una clinica di lusso , se il soggiorno in questa serviva ad assicurargli solo maggiori comforts .

 

 Tit . V - Minidizionario dei termini usati nel calcolo del risarcimento.

 

Danno alla vita di relazione – E’ il danno per aver dovuto sacrificare le varie manifestazioni della vita di relazione : attività sportiva , vita ricreativa nei circoli , la frequenza dei teatri , l'esplicazione dei rapporti sentimentali tra i sessi culminanti nel matrimonio ( su cui incide il c.d. danno estetico) , ecc. Si discute se tale tipo di danno vada inserito nella categoria del danno patrimoniale o in quello del danno non patrimoniale .

 

Danno esistenziale - Viene definito come...............................

 

Inabilità generica - Essa non é , come parrebbe indicare la sua infelice denominazione , la media delle inabilità relative a tutti i possibili generi di lavoro ( non é , cioé , da pensre che , stabilita prima l'inabilità del sinistrato  a compiere questo e quell'altro lavoro , si faccia poi di tali inabilità la media e a tale media inabilità si dia il nome di inabilità generica) . L'inabilità generica , invero , indica più semplicemente ( non già l'inabilità a compiere un lavoro , ma ) la percentuale di reddito in meno che si ritiene di ricollegare ad una data lesione del danneggiato , tenendo conto della sua possibilità di svolgere , sia pure con uno sforzo di adattamento , altre attività rispetto a cui la lesione sofferta lo renda più abile che per la sua attività specifica

 

Inabilità specifica – E' l'inabilità del sinistrato a svolgere il lavoro da lui esercitato al momento dell'incidente.

 

Interessi - Pleonastica sarebbe qui una loro definizione. Passiamo subito a tentare di dare una risposta alle due principali domande che la loro applicazione in subiecta materia fa sorgere.

Prima domanda :  da quando vanno fatti decorrere ?

Risposta : gli interessi relativi alle somme dovute per una temporanea assoluta o relativa , vanno fatti decorrere dal momento in cui la temporanea é cessata; gli interessi relativi alle somme dovute per una permanente , vanno fatti decorrere dal momento in cui.  , cessata la fase evolutiva della malattia ,  emerge il carattere permanente dei postumi .

Seconda domanda : gli interessi vanno calcolati sulle somme già rivalutate ? Per cercare di dare una risposta il più possibile chiara a tale domanda ( non facile) é bene partire da un esempio . Il 01.01.2008 Belgioioso é investito da un veicolo e riceve danni il cui risarcimento , se effettuato il 01.01.2008 , ammonterebbe a euro 100 - somma con cui Belgioioso (nel 2008) potrebbe acquistare cento sacchi di grano ( quindi , un sacco = euro 1 ) e che, se depositata in banca verrebbe , dopo un anno , restituita maggiorata : non più 100 ma 101 ( cosa per cui Belgioioso potrebbe acquistare un sacco di grano in più di prima ). Però il risarcimento non viene ( naturalmente! ) effettuato il 01.01.2008 , ma il 01.01.2011.Orbene, se nel frattempo nessuna svalutazione della moneta fosse intervenuta , il ragionamento per calcolare gli interessi dovuti sarebbe semplicissimo : Belgioioso se avesse ricevuto i cento euro ( rappresentanti il suo risarcimento ) il 01.01.08 ,  li avrebbe tenuti depositati in banca nel 2008 , 2009, 2010  e il 01.01.2011 si sarebbe ritrovato in tasca 103 euro ( pari a 103 sacchi di grano) ; quindi , nel gennaio 2011, al giudice può chiedere di condannare il suo investitore a : 100 euro ( equivalenti a 100 sacchi di grano ) + 3 euro ( equivalenti a tre sacchi di grano ). Però la svalutazione c'é stata ; sì , ma questo non può rendere più deteriore la posizione del creditore Belgioioso : egli avrà sempre diritto ad avere una somma che gli permetta di acquistare 100 sacchi di g. ( somma-capitale ) + tre sacchi ( interessi ). Come raggiungere tale risultato ? Semplice, rivalutando proporzionalmente la somma capitale e gli interessi ; per cui se la svalutazione il 01.01.11 risultasse di centomila per 100 ( cento del 2008 = centomila del 2011) e, quindi , il costo di un sacco di grano fosse diventato pari a euro mille , gli interessi che il nostro Belgioioso potrebbe pretendere sarebbero uguali ( non a euro tre, ma )  a euro tre mila ( somma necessaria per comprare nel 2011 tre sacchi di grano ) . La risposta alla domanda ( inizialmente postaci )  a questo punto sembrerebbe ovvia : gli interessi debbono essere applicati al tasso legale sulla somma capitale come risulta rivalutata al momento della decisione giudiziaria ( o al momento del pagamento amichevole stragiudiziale). Senonché tale risposta , in apparenza tanto ovvia , in realtà sarebbe sbagliata : perchè ? Perchè non terrebbe conto che il legislatore , quando fissa il tasso legale degli interessi , parte dal presupposto che questi vengano ad incidere su un debito di valuta ( e non di valore com'é quello risarcitorio) e , quel che qui più conta , lo fissa  in modo ( questo tasso ) da compensare la intervenuta svalutazione . Cosa per cui se si applicassero gli interessi sulla somma rivalutata in base al loro tasso legale si rischierebbe di operare due volte ( o quasi ) la rivalutazione ; ciò che non sarebbe per nulla giusto per il debitore! E allora che si deve  fare ? Si deve applicare l'interesse , sì , sulla somma come risulta rivalutata al momento della sentenza , ma senza adottare il tasso legale oppure, se lo si vuole adottare,  si deve applicare l'interesse , non sulla somma come rivalutata con riferimento al momento della decisione , ma al momento mediano del periodo intercorso tra la data del sinistro e quella della decisione ( nell'esempio , con riferimento al luglio 2009 ) : ciò porterà a un risultato accettabile in via equitativa anche se non giusto al 100 per 100.

Sostanzialmente in tal senso é l'insegnamento della Corte di Cassazione come risulta dalla Sentenza a sezioni Unite del 17.02,1995 n.1712, che così suona :"  mentre é escluso che gli interessi possano essere calcolati dalla data dell'illecito sulla somma liquidata per il capitale , rivalutata definitivamente , é consentito invece calcolare gli interessi con riferimento ai singoli momenti ( da determinarsi in concreto , secondo le circostanze del caso ) con riguardo ai quali la somma, equivalente al bene perduto, si incrementa nominalmente , in base agli indici prescelti di rivalutazione monetaria , ovvero ad un indice medio".

 

 

Permanente assoluta ( melius, totale) - E' la " conseguenza di un infortunio la quale tolga completamente e per tutta la vita l'attitudine al lavoro" ( Definizione tratta dalla legge sugli infortuni sul lavoro ).

 

Permanente parziale - " E' la conseguenza di un infortunio la quale diminiisca in parte ma essenzialmente e per tutta la vita l'attitudine al alvoro" ( Definizione tratta dalla legge sugli infortuni sul lavoro) .

 

 Reddito figurativo - E' il reddito di chi ( come la casalinga , l'operaio che coltiva nelle ore libere l'orto di casa...) dalla propria attività lavorativa non acquisisce un corrispettivo pecuniario determinato ( in quanto tutti i beni e servizi da lui prodotti, da lui stesso sono consumati) . In tal caso l'ammontare del risarcimento per l'incapacitazione alla attività lavorativa si determina " figurando" che il reddito da  questa prodotto corrisponda al medio compenso ( compenso pecuniario + compenso in natura ) richiesto da un lavoratore per compiere tale attività  . Ecco perché tale reddito si chiama "figurativo".

 

Reddito virtuale - E' il reddito che il danneggiato , il quale al momento dell'incidente non era in grado ( per giovane età o disoccupazione necessitata ) o non voleva lavorare , potrebbe conseguire qualora divenisse in grado o volesse lavorare .

 

Rivalutazione - Come é noto le obbligazioni risarcitorie sono considerate "debito di valore" e pertanto vanno rivalutate : se ad esempio l'auto nell'incidente distrutta valeva 100 al momento in cui questo si é verificato e , invece , al momento della sentenza vale mille , il danneggiante dovrà pagare mille e non cento.

Va però tenuto persente che una volta che il giudice ha pronunciata la sentenza che riconosce l'obbligo a risarcire questo si trasforma da debito di valore in debito di valuta.

 

Tabelle ( dell'infortunistica ) - Sono quei documenti ideati per semplificare il calcolo del risarcimento .

Di seguito passiamo a indicre le principali , dando le nozioni essenziali per la loro utilizzazione.

I - " Tabelle delle valutazioni del grado percentuale di inv. perm.". Indicano per ogni tipo di lesione la riduzione di reddito lavorativo che essa comporta (ad esempio, 20% di inabilità , niente altro significa che il reddito si ridurrà , in conseguenza della lesione , del 20% ).Cliccando L lo studioso potrà vedere la tabella utilizzata dalle Assicurazioni sociali per valutare i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro. A tale tabella si fa di solito riferimento anche per le elsioni derivate da sinistro stradale.

Nell'applicare le tabelle de quibus si debbono tenere presenti le seguenti tre regole:

Prima regola : se il fatto illecito ha provocato due lesioni , il grado di inabilità non corrisponde alla somma dei gradi di invalidità attribuiti dalle tabelle a ciascuna lesione. Cioé, se a una prima lesione viene attribuita un'incapacità del 7% e a un seconda lesione viene attribuita una incapacità del 35% , l'invalidità non va ritenuta pari al 42% , ma maggiore o minore secondo i casi .

Seconda regola : Se la lesione provocata dal fatto illecito si aggiunge ad una precedente menomazione, il grado di invalidità ad essa attribuibile , non corrisponde a quello indicato nelle tabelle  , ma di esso può essere maggiore o minore secondo i casi. Di solito sarà minore e si determinerà , calcolando , prima, la "incapacità globale" ( tenuta presente la "prima regola" poco prima da noi enunciata ) e poi sottraendo da tale "incapacità globale " dei "punti" in considerazione della incapacità preesistente.

Terza regola : la valuatzione delle menomazioni non prese in considerazione dalle tabelle , va eseguita in via analogica .

Tabella ( tariffa ) per la costituzione delle rendite vitalizie immediate - Indica la somma- capitale che occorre dare ad un sinistrato acciocchè egli abbia un introito annuale pari a un euro ( per i presumibili anni di sua vita e di modo che all'ultimo di questi tale somma-capitale si azzeri ) . Conoscendo la somma-capitale che occorre per assicurare l'introito annuale di un euro , il giudice , che vorrà assicurare al sinistrato un reddito pari a tanti euro quanti sono quelli compresi nel reddito annuale di cui é stato privato ( in seguito all'incidente) , non avrà che da moltiplicare tale somma ( produttiva di un euro annuale) per il numero di euro costituenti il reddito (perduto). Naturalmente la somma-capitale ( in grado di assicurare il reddito di un euro , vita natural durante ) varierà a seconda degli anni che , in base a rilievi statistici , si calcola che ancora restino da vivere al sinistrato ; per cui la tabella dà il risultato in base a tutte le possibili età di questi. Facciamo un esempio : età del sinistrato , anni 20 ; reddito annuo 100.000; percentuale di invalidità , 25% ; pertanto ( prescindendo dallo scarto tra vita lavorativa e fisica)  risarcimento =  25.000 x 19,177 ( coefficiente di capitalizzazione relativo all'età di 20 anni , calcolato in base ad un interesse del 4 e  1/2 ). Lo studioso cliccando M potrà vedere come si presenta la tabella de qua.

Tabella dei coefficienti per la capitalizzazione anticipata -Indica - per il caso che si debba calcolare il " reddito virtuale" e al fine di permettere la decurtazione resa necessaria dall'anticipata ( rispetto all'inizianda attività lavorativa ) corresponsione del capitale - il coefficiente di minorazione necessario per ottenere detta decurtazione . Esempio : data del sinistro , 1 gennaio 1974 ; età del sinistrato , 20 anni ; data della liquidazione , 1 gennaio 1975; data dell'inizio presumibile della ""attività virtuale" , 1 gennaio 1984 ; capitale risarcimento ( cioé quota perduta di reddito annuale x coefficiente di capitalizzazione in relazione a 20 anni - decurtazione per scarto tra vita lavorativa e fisica ) = 1.000.000 ; pertanto , il capitale risarcimento decurtato di ciò che il sinistrato viene a locupletare per la sua anticipata corresponsione = 1.000.000 x 0,672 ( coefficiente calcolato su un anticipo di anni 9 , al tasso del 4 e 1/2 ) .

 

Temporanea assoluta - E' l'inabilità che per un tempo limitato " impedisce totalmente e di fatto allinfortunato di attendere al alvoro" ( Definizione tratta dalla Legge sugli infortuni sul lavoro ).

 

Temporanea parziale - E' l'inabilità che , per un tempo limitato , impedisce solo in parte di attendere al lavoro