Enciclopedia giuridica del praticante

 

Cliente chiede risarcimento

04. Sezione seconda ( continuazione) - Titolo III : Il danno biologico, morale, i danni riflessi

9.- Considerazioni di carattere generale.

 

Doc.- Mentre il signor Alfa, applaudito ( e ben pagato!) giocatore di tennis attraversa la strada, l'auto guidata dal signor Distratto, lo investe: risultato, il signor Alfa esce dall'ospedale con una gamba in meno. Di conseguenza egli perde il lavoro e la lista dei piaceri, che la vita ( con lui generosa ) gli permetteva di cogliere, si riduce drasticamente: prima del sinistro egli poteva cogliere, metti, i seguenti piaceri:A) pasteggiare a ostriche e spumante; B) farsi le vacanze ad Acapulco....E) passare scatenate serate ballando.....F) avere una massaggiatrice che gli alleviasse i dolori dell'incipiente artrite. Ora, perso il lavoro, con una gamba in meno, addio, pranzi con ostriche, addio viaggi ad Acapulco ecc.ecc. E, come se ciò non bastasse, oltre a questo deficit di piaceri, il nostro povero signor Alfa deve subire ( in conseguenza dell'incidente): M) sofferenze fisiche ( i dolori dell'operazione chirurgica, della degenza ospedaliera...), N) sofferenze morali ( la paura dell'operazione, l'umiliazione di sentirsi, non più ammirato, ma commiserato dalla gente...) e, infine, non pochi esborsi pecuniari ( in primis, per cure mediche ): é' giusto, o no, che il signor Distratto sia condannato a rimediare il malfatto, di modo che, se la somma algebrica dei piaceri e dei dolori che la vita riservava al signor Alfa era eguale a 70 prima dell'incidente, eguale a 70, dopo l'incidente, ritorni ad essere ?

Disc.- Certo che é giusto! Ed é anche facile a realizzare: basterà obbligare il signor Distratto a pagare al signor Alfa, ogni mese, quei ventimila euro che questi ogni mese era capace di guadagnarsi ( con quel fisico di cui madre Natura l'aveva fornito ) , di modo che questi possa continuare la sua vita di prima.

Doc.- Eh no, sbagli di grosso se pensi che il signor Alfa, mettendosi in tasca come prima ventimila euro, riesca a cogliere gli stessi piaceri che prima lo allietavano. Certo con i soldi ricevuti ( dal signor Distratto ) egli potrà pagarsi il ristorante per pasteggiarvi ad ostriche, certo potrà pagarsi l'aereo per andare ad Acapulco, ma quanto al piacere del ballo, quanto ai balli scatenati che prima faceva, nulla da fare: egli dovrà rassegnarsi a vedere ballare gli altri seduto in una sedia a rotelle!
Insomma ci sono dei piaceri ( di cui prima godeva, ma ) ch'egli non si può più procurare per quanti soldi il suo investitore gli dia – piaceri che solo un corpo, e puoi aggiungere, una psiche , sani e integri possono procurare. E quel che si può dire per i piaceri, si può ripetere, mutatis mutandis, per i dolori: ci sono dolori che nessuna somma riesce ad eliminare: forse che con i soldi Fortunato può riaccendere ( in chi lo guarda ora in modo così deprimentemente pietoso ) lo sguardo di ammirazione che animava ( prima ) chi lo incontrava, forse che con i soldi può eliminare le sofferenze subite durante la degenza ospedaliera?!

Disc.- Eliminare, no, non si possono, ma compensare, sì: si condanni il distratto conducente a pagare allo sfortunato pedone una somma che gli permetta di procurarsi degli altri piaceri ( S , T ), diversi da quelli a cui prima era aduso, ma in grado di compensare di questi la mancanza e in grado altresì di compensare i dolori che dall'incidente gli sono derivati!

Doc.- Ma sarebbe troppo complicare processi (già di per sé complicati!) se si imponesse al giudice di accertare i piaceri a cui prima, la persona danneggiata, era adusa ( e da considerarsi ora per lei irrecuperabili – come, nell'esempio, il piacere sub E ); e peggio ancora se gli si imponesse di determinare i piaceri ( S, T ) che li potrebbero sostituire, dato che ciò dipende dalla sensibilità, dai gusti del danneggiato e, non in ultimo, dal suo tenore di vita: se a un barbone, abituato a dormire sotto i ponti, gli dai due mila euro al mese con cui tutti i giorni si può comprare un buon pasto, egli si ritiene compensato da quel danno al corpo di cui, invece, non si sentirebbe compensato il ricco padrone delle ferriere neanche se gli dessi una somma cento volte superiore. Insomma bisogna riconoscere che, mentre non presenta un grado rilevante di discrezionalità il calcolo della somma che occorre dare al nostro sfortunato pedone perché egli possa continuare a procurarsi i piaceri A e B dell'esempio ( idest , i piaceri che si possono acquisire con un esborso pecuniario : basta che tu paghi il ristorante per avere un bel piatto di ostriche, basti che tu paghi il biglietto di viaggio per andare ad Acapulco), la valutazione della somma in grado di compensare il piacere E ( il piacere del ballo) o le sofferenze M , N ( i dolori della degenza...) comporta un rilevantissimo grado di discrezionalità. Col risultato ( inammissibile!) che,metti, il Giudice di Palermo, risarcirà il danno M con 100, mentre il Giudice di Napoli risarcirà lo stesso danno M con 150 e il Giudice di Torino con 90. Ciò che chiaramente non é ammissibile perché contrasta con quel concetto di equità che vorrebbe che a casi simili si dessero risposte simili.

Disc- E allora ?

Doc.- E allora si aprono per noi giuristi due diverse strade. Prima strada : ci si limita a risarcire l'infortunato facendogli avere ( calcolata con le tecniche di cui poi ti dirò parlando del risarcimento del danno da incapacità lavorativa) la somma ch'egli sarebbe stato capace di guadagnarsi con il suo lavoro se non avesse subito l'incidente. Esempio ( che facciamo un po' semplificando, poi vedremo meglio) : il signor Alfa guadagnava come tennista 20mila euro mensili? Si fa sì che ogni mese entrino nel suo portafoglio ventimila euro ( naturalmente pagati dal danneggiante)

Disc.- Questo , da quel che capisco, senza preoccuparsi di individuare i piaceri A e B ( che si potrebbero acquisire facendo degli esborsi pecuniari) e tanto meno cercando di individuare i piaceri e i dolori ( ad esempio, il piacere E , i dolori M, N) che potrebbero essere compensabili con una somma di denaro.

Doc.- E' così . Perdendo di vista che risarcire il signor Alfa significa restituirlo nella situazione esistenziale antecedente all'infortunio ( la somma algebrica dei piaceri e dei dolori era per lui ,70? ebbene bisogna dargli una somma tale che con essa egli possa procurarsi tanti piaceri ed evitare tanti dolori da di nuovo giungere al livello esistenziale 70 ), ci si limita a dargli la somma tot pari al suo reddito ante incidente ( che lui non ha più la capacità di procurarsi).

Disc.- Di certo così si é sicuri di non sbagliare in eccesso !

Doc.- Ma quasi sicuramente si sbaglia in difetto : come già visto prima, si rischia di non risarcire gran parte del danno che invece l'infortunato ha subito ( i balli, i tuffi in piscina che il nostro signor Alfa più non può permettersi con una gamba in meno!).

Disc.- Quindi si opera il risarcimento del solo danno patrimoniale.

Doc.- Si, sempre che tu voglia riferirti , seguendo la terminologia corrente,al tipo di risarcimento di cui ora si é finito di parlare ( al risarcimento cioé mediante pagamento di una somma pari al reddito perduto) con l'espressione “risarcimento del danno patrimoniale”.

Disc. Sbaglio a usare tale terminologia?

Doc.- Perché mai ?! Il linguaggio é una cosa convenzionale : una parola va bene come un'altra purché non sorgano equivoci sul concetto che esprime! Però non dimenticarti mai che i ventimila euro che dai al signor Alfa a titolo di “risarcimento del danno patrimoniale” in realtà devono servire al signor Alfa per procurarsi dei piaceri e per evitare dei dolori né più né meno di come accade con le somme che, come vedremo, gli si debbono dare ( in aggiunta al “risarcimento del danno patrimoniale”) a titolo di risarcimento di danno biologico o di danno morale: non vi é una differenza qualitativa , voglio dire, tra il c.d. risarcimento del danno patrimoniale, il c.d. risarcimento del danno biologico, il c.d. risarcimento del danno morale. Sono tutte e tre delle tecniche, degli escamotages per giungere il più vicino possibile al risultato di dare al signor Alfa tanti soldi da permettergli di procurarsi tanti piaceri ed evitare tanti dolori come ante-incidente.

Disc.- Se é così, evitiamo di fare tempeste in un bicchiere d'acqua e continuiamo il discorso, senza divagazioni : dicevi che - per superare lo scoglio della forte discrezionalità insita nella valutazione della somma in grado di risarcire effettivamente e realmente il danno subito dall'infortunato - una strada che si apre a noi giuristi é questa: calcolare il risarcimento parì all'ammontare del reddito perduto .

Doc.- E' una tecnica rozza ma che effettivamente, traducendosi ,come vedremo, nell'adozione di “tabelle” ( cioé di criteri di calcolo ) accettati ormai pacificamente, evita che il risarcimento per lesioni simili sia valutato da giudici diversi in maniera diversa, evita cioé quella che é la bestia nera in subiecta materia, la discrezionalità del giudice nella valutazione del danno.

Disc. Ma quali scuole, quali giuristi ritengono di percorrere tale strada ?

Doc. Oggi come oggi , nessuno riterrebbe giusto percorrere tale strada, risarcire solo il c.d. danno patrimoniale ( e in più , qualora questo sia causato da un reato, il danno morale). Ma proprio questa fu la strada che decise di percorrere il Codice Rocco ; cosa per cui ancor oggi noi abbiamo un articolo 2059 che recita “(Danni non patrimoniali ) Il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge”.

Disc.- Ma esistono dei casi in cui “la legge” prevede il risarcimento anche del danno non patrimoniale?

Doc. Fino a non molto tempo fa a una siffatta domanda si sarebbe risposto : si esistono ma sono eccezionali, il caso più importante é dato dall'art. 185 Cod. Pen. che recita nel suo secondo comma: “Ogni reato , che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che , a norma delle leggi civili, debbono rispondere per il fatto di lui”.

Disc. E in base a tale risposta, il signor Alfa avrebbe avuto diritto ad avere a titolo di risarcimento solo una somma commisurata al reddito perduto – dato che nel pagamento di tale somma , anche se erroneamente per te, si vedeva e si vede un risarcimento ( non del danno non patrimoniale ma ) del danno patrimoniale.

Doc.- Mi complimento per la tua vena ironica; ma se oltre che ironico vuoi essere esatto devi aggiungere che al signor Alfa sarebbe stata riconosciuta, oltre alla somma da te ora detta, una somma calcolata , più o meno discrezionalmente, a titolo di risarcimento di danno non patrimoniale.

Disc. E in che era ravvisato tale danno non patrimoniale?

Doc.- Era ravvisato , per citare uno dei tanti commenti all'art. 185 nella “sofferenza fisica e psichica ( angoscia, ansia dolore etc) derivante dalla commissione di un illecito”.

Disc.- Ciò che significa che al nostro signor Alfa , non sarebbe stato risarcito il danno esemplificato sub E ( il non potersi più tuffare nella piscina …) ma solo i danni sub M ed N ( (sofferenza per l'operazione subita....). Ma questa ingiusta limitazione del risarcimento, da quel che ho capito, non avviene più.

Doc. Esatto, non avviene più dato che la fantasia dei nostri giuristi non ha limiti e con una interpretazione costituzionalmente orientata dell'articolo 2059 essi hanno fatto rientrare tra i “casi determinati dalla legge” ( come casi in cui il risarcimento del danno non patrimoniale é previsto) tutti i casi di “ lesioni di interessi costituzionalmente garantiti”.

Disc.- E questa é la seconda strada, da quel che comprendo, a cui tu prima alludevi che si può percorrere per giungere al risultato di risarcire il danno. Però é una strada che porta alla più grande discrezionalità nel risarcimento e pertanto lede la equità.

Doc.- Ciò é vero ; e a limitare tale inconveniente si adottò il sistema di prestabilire dei criteri uniformi a secondo i vari tipi di lesioni. In sintesi estrema il calcolo avveniva, e ancora avviene dato su ciò nulla é cambiato , così :in prima battuta, si attribuiva ai vari tipi di lesione la conseguenza di determinare un certo grado di invalidità ( ad esempio la perdita di un braccio determina una invalidità del, metti,il 15%, la perdita di un occhio, determina la invalidità di un 18 per cento e così via); in seconda battuta, si attribuiva a ogni grado di invalidità subita un quantum di risarcimento - quantum però, bada bene, variabile a seconda della percentuale di invalidità subita e dell'età di chi l'ha subita ( per cui questo quantum di risarcimento cambierà a seconda che la invalidità sia, metti del 30% anziché del 15 per cento, l'età sia di 40 anni anziché di 60 anni), fatto questo, il resto....é matematica : si moltiplica il “punto” ( idest, il grado preso in considerazione per stabilire il quantum del risarcimento) per i gradi di invalidità subita e si ha il risarcimento del danno non patrimoniale.

Disc.- Non ho capito tutto quello che hai detto, a dir il vero

Doc. Capirai meglio quando porteremo degli esempi di calcolo del risarcimento. Ora ti basti sapere che i criteri di cui ti ho parlato erano e sono consacrati in “tabelle”; ciò che dava e dà ( dato che le tabelle esistono a tutt'oggi) una certa garanzia di obiettività e uniformità nella materia del risarcimento del danno. Purtroppo ogni tribunale poteva adottare una diversa tabella ; per cui a Milano si adottavano certi criteri ( nel risarcimento), a Palermo certi altri criteri e così via. E proprio per ovviare a tale caos , recentemente la Corte di Cassazione ha stabilito che nel calcolare il risarcimento bisogna riferirsi alle tabelle più usate in Italia, cioé alle tabelle elaborate dal tribunale di Milano.

Disc.- Tu prima hai detto che in base a un'interpretazione costituzionalmente orientata, il risarcimento del danno non patrimoniale é stato riconosciuto anche ai danni derivanti dalla lesione di un interesse costituzionalmente protetto ; e penso che tale interesse costituzionalmente protetto sia stato ravvisato nell'interesse alla salute ( protetto dall'art.32 Cost.). Ma che si intende per diritto alla salute? si intende il diritto a non avere quelle sofferenze che procura un corpo malato?

Doc.- No, ciò sarebbe chiaramente limitativo : il nostro signor Alfa anche senza una gamba può stare bene, nel senso di non sentire dei dolori; ma senza una gamba non può più andare a ballare, non può più amoreggiare come prima e …...tutti questi handicap é giusto che gli vengano risarciti.

Disc.- Quindi, partendo dall'idea che il corpo sano é uno strumento per fare qualche cosa, si intende come diritto alla salute il diritto di compiere tutte quelle attività che si potrebbero compiere con un corpo sano.

Doc.- E' così. Senonché tali attività sono diversissime: il nostro signor Alfa , se avesse avuto un corpo sano, avrebbe potuto andare a fare il suo lavoro di tennista, avrebbe potuto amoreggiare con una coetanea, avrebbe potuto frequentare quel certo club di elite e così via. Quindi , come vedi, introdurre il concetto che va risarcito il danno conseguente alla lesione del diritto alla salute, é come aprire....il vaso di Pandora. Di ciò ci si é resi conto, quando – dopo aver etichettato come “danno biologico” il danno alla salute - si é fatto avanti chi ha teorizzato ( come lesione di un interesse costituzionalemnte garantito) il danno alla vita di relazione , il danno alla vita sessuale e così via.

Disc.- Poco male, mi pare : si tratta di utili individuazioni dei vari tipi di danno che possono derivare da un fatto illecito.

Doc. Senza dubbio, ma é anche vero che ciò implica la possibilità di inammissibili duplicazioni nel risarcimento.

Disc.- Come può accadere ciò?

Doc. Semplice. Il tribunale, metti, di Roma con l'etichetta “ danno biologico” fa riferimento ( anche) al danno alla vita di relazione. Il signor Alfa si rivolge al tribunale di Roma chiedendo il risarcimento del “danno biologico”; cosa che il tribunale gli concede ( facendo rientrare in tale risarcimento anche quello del danno alla vita di relazione). Il nostro signor Alfa poi bussa alla porte del tribunale di Canicattì chiedendo il risarcimento subito alla vita di relazione: il tribunale di Canicattì che sa, sì , che il signor Alfa ha già ottenuto il risarcimento del “danno biologico, ma che non fa rientrare in tale tipo di danno quello alla vita di relazione, trova ineccepibile la domanda del signor Alfa e gli risarcisce il danno alla vita di relazione. Non é questo un esempio di possibile, ma inammissibile duplicazione nel risarcimento ?! La Corte di Cassazione, rilevando ciò, ha detto : no, a tutte queste distinzioni , a questi diversi tipi di danno : ci sono solo : il danno patrimoniale , il danno morale e il “danno biologico” ( e in questo vanno fatti rientrare tutti gli altri tipi di danno).

Disc. E tutto ciò va benissimo; purché poi quando si calcola il risarcimento per il “danno biologico” si tenga conto anche del danno alla vita di relazione, alla vita sessuale ecc. che l'infortunato può avere subito.

Doc. Dati i criteri fortemente tipizzati con cui si attua il calcolo del danno biologico, il pericolo che invece ciò non avvenga, certamente c'é. Ad evitarlo dovrebbe servire la c. d. “personalizzazione” del danno . Infatti le “tabelle”, nello stabilire la somma dovuta come risarcimento del danno spettante per una certa percentuale di invalidità a una certa età, danno anche la possibilità di aumentare tale somma tra un minimo e un massimo in considerazione proprio delle particolarità del caso.

Disc. Voltiamo pagina. Non limitiamoci a considerare i danni che, dall'incidente, sono derivati al signor Alfa: forse che questi non può avere dei parenti, una moglie, una convivente? forse che tutte queste persone non potrebbero anch'esse subire dei danni come riflesso del danno subito dal signor Alfa? Mi pare proprio di sì: basti pensare alla privazione di una piena vita sessuale che potrebbe subire la moglie, basti pensare al dolore, al trauma che può colpire i genitori nel vedere il figlio mutilato. Orbene, non é giusto riconoscere un risarcimento anche di tali “danni riflessi”?

Doc.- Certo che sì.

Disc.- Sono contento che tu la pensi così; ma il riconoscere un risarcimento a tali danni riflessi non contrasta con il combinato disposto degli artt. 2056 e 1223 C.C. che ammette il risarcimento dei danni derivanti da un fatto illecito solo “in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta” ( così come recita l'art. 1223) ?

Doc.- Se tu prendi alla lettera l'art. 1223, é così, il contrasto c'è. Se non chè tale articolo non va interpretato alla lettera, ma restrittivamente e come se fosse un'applicazione del principio espresso nel capoverso dell'art. 1227, che recita : “Il risarcimento non é dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando la ordinaria diligenza”. Ciò che significa che ( tale articolo 1223, là dove parla di “ danni indiretti”) va interpretato (restrittivamente) così: non sono risarcibili quei danni indiretti che il danneggiato si é, per così dire, autoprocurato tenendo una condotta che nessun bonus pater familias avrebbe tenuta. Esempio: Marietta , moglie del signor Alfa, per assistere il marito invalidato si licenzia da un lucrosissimo impiego: certo il gesto é nobile, ma.....eccessivo e incongruo: ciascun bonus pater familias si sarebbe tenuto l'impiego e con parte dello stipendio avrebbe pagata una infermiera a che badasse al marito. Pertanto in tal caso il giudice farà bene a rifiutare a Marietta il risarcimento di ( tutto ) lo stipendio di cui si è autoprivata, motivando il rifiuto col fatto che il danno lamentato da Marietta é “indiretto” ( “indiretto” , sì, ma nel senso improprio che dà a questo termine l'articolo 1223 ).

Disc.- Quindi, invece, nel caso prima fatto di Mariolina orbata dell'amplesso del marito, il risarcimento verrebbe riconosciuto.

Doc. Sì, il giudice lo riconoscerà, ma avrà l'avvertenza di etichettarlo , non come “danno indiretto”, ma come “danno riflesso”. Ma che contano i termini? Quel che conta é che il risarcimento venga riconosciuto.

Disc.- Ancora una domanda . Se si parte dal presupposto che una lesione producente il 90% di invalidità ( cioé privante del 90 per cento della vita l'infortunato ) dà luogo a un risarcimento ( del danno biologico) pari a 100, si dovrebbe giungere alla conclusione che una lesione che provoca la morte ( cioé che priva l'infortunato di tutta la vita ) dovrebbe dare luogo a un risarcimento maggiore di 100.

Doc. Tu hai in parte ragione e in parte torto. Hai torto quando deduci l'entità del risarcimento dovuto per la perdita totale della salute, cioé per la morte, dal ragionamento che si fa e dalle somme che si liquidano in caso di risarcimento per la perdita parziale della salute. Infatti non tieni conto che le somme che vengono liquidate all'infortunato, in caso di amputazione di una sua gamba – per chiarezza riferiamoci al primo esempio da noi prima fatto -, tendono, sì, a permettergli di procurarsi dei piaceri ( una crociera a Cuba...) che lo compensino di quelli ( il ballo...) non più da lui fruibili, però sono calcolate tenendo conto anche delle spese che l'infortunato dovrà sostenere per procurarsi tali piaceri compensativi ( spese del biglietto di viaggio, spese di una infermiera che lo assista durante il viaggio a Cuba...). Ora , in caso di morte, ben può dirsi che l'infortunato é stato orbato del piacere di vedere le splendide albe e i non meno splendidi tramonti di Cuba, però si deve anche riconoscere ch'egli é stato sollevato... delle spese per il viaggio a Cuba. Ecco perché é erroneo dedurre dalle somme, che debbono essere liquidate in caso di risarcimento di una lesione, le spese che debbono essere liquidate in caso di morte : nei due casi infatti si debbono tenere presenti per il calcolo fattori diversi. Tu però hai ragione – almeno a mio modesto avviso ( che però é poco condiviso ) – quando ritieni che beneficiari del risarcimento ( per la perdita della vita subita dall'infortunato) debbano essere solo gli eredi e non quelle altre persone che , non iure ereditario, ma iure proprio, hanno diritto a un risarcimento per aver subito un danno riflesso in seguito alla morte dell'infortunato..

Disc.- Quindi , da quel che mi pare di comprendere, accanto a persone che acquisiscono in conseguenza della morte dell'infortunato diritti iure hereditario ci sono persone che acquisiscono diritti iure proprio.


Doc. E' così; e naturalmente può anche succedere che una stessa persona acquisisca in conseguenza della morte dell'infortunato certi diritti iure hereditatio ( ad esempio, il diritto al risarcimento dell'auto danneggiatasi nell'incidente, il diritto , per i pochi che come me l'ammettono, al risarcimento spettante all'infortunato per le sofferenze da lui patite...) e certi diritti iure proprio ( ad esempio perdita degli alimenti che l'infortunato passava...).

 

10.Calcolo del risarcimento del danno biologico, del danno morale, dei “danni riflessi” ( conseguenti alla morte dell'infortunato).

Cominciamo a dire come si opera per calcolare il danno biologico, quindi passeremo a dire come si calcola quello morale e come si calcolano i c.d. “danni riflessi” conseguenti alla morte dell'infortunato ( e subiti dai suoi parenti prossimi, dal coniuge o dal convivente).

Calcolo del risarcimento dovuto per il “danno biologico”-

Disc.- Tu hai prima accennato ( v. par. 1 sez.II) che il risarcimento del danno biologico ( risarcimento che, é bene sottolinearlo, non sostituisce, ma si aggiunge a quello per incapacitazione ad una attività lavorativa di cui abbiamo parlato nel precedente paragrafo) viene calcolato dai giudici in base a delle tabelle. Mi pare ora il caso di dire qualche parola in più sull'argomento e soprattutto di insegnarmi come , tali tabelle, si utilizzano.

Doc.- Prima di tutto devi sapere che solo per le micropermanenti , cioé per le permanenti (per il relativo concetto v. “Minidizionario dell'infortunistica” ) inferiori a 10 gradi , esiste una “tabella” che, per essere stata emanata dallo Stato, vincola per legge tutti i giudici d'Italia. Per le permanenti superiori al 9%, esistono solo tabelle elaborate da vari tribunali ( quello di Milano, quello di Genova, quello di Roma...) e che pertanto non vincolano giuridicamente nessuno . Le più adottate sono le tabelle elaborate dal tribunale di Milano. E proprio in considerazione della loro accettazione da quasi tutti i tribunali, la Corte di Cassazione ha sentenziato che la loro inosservanza viene a costituire errore impugnabile davanti a Lei ( idest, davanti alla Corte di Cassazione) in quanto violazione del dovere di equità; dato che il dovere di equità impone anche anzi soprattutto che una controversia venga decisa in maniera conforme alla decisione di analoghe controversie ( per cui se io, tribunale di Canicattì, risarcisco con 100 quel danno che tutti gli altri tribunali risarcirebbero con duecento violo l'equità e commetto un errore impugnabile davanti alla Corte di Cassazione).

Disc.- Quindi io mi devo basare ,per il calcolo del risarcimento relativo a invalidità non superiori a 9 gradi , sulle tabelle emanate dallo Stato e, per il calcolo del risarcimento relativo a invalidità superiori ai 9 gradi, sulle tabelle milanesi ( che mi vincolano , anche se non per legge, per il dictum della Corte di Cassazione) .

Doc.- E' così. Tanto premesso, vediamo ora come si utilizzano tali tabelle facendo dei casi pratici. Partiamo da un caso che mi sembra il più semplice: bussa alla porta del mio studio una persona uscita abbastanza indenne da un incidente: ha subito , sì, delle lesioni temporanee, ma nessuna permanente : é stata qualche giorno in ospedale , quando ne é uscita é stata in convalescenza qualche altro giorno e poi ha ripresa normalmente la sua attività.


Caso di risarcimento di ITA e ITP ( in difetto di lesioni permanenti)

Doc. In tal caso tu devi determinare e soprattutto documentare quanto é durata la temporanea assoluta ( I.T.A.) e quanto la temporanea parziale (I.T.P.) ( per i relativi concetti ti rinvio sempre al “Minidizionario dell'infortunistica). A tal fine ti sarà utile la lettura del verbale/referto o della cartella clinica di pronto soccorso enaturalmente, dei certificati medici successivi che il cliente si é procurato ( o si procurerà su tuo suggerimento ).

Disc.- Cosa intendi per verbale/referto e per cartella clinica di p.s. ?

Doc.- Il verbale é dato da quei due o tre fogli attestanti, come vedremo meglio subito, l'esito degli esami svolti e la prognosi del medico, che vengono rilasciati, (subito, all'uscita della visita e delle prime cure) all'infortunato che si é recato al Pronto Soccorso , ma non é stato ricoverato in Ospedale.

Disc. E se invece é stato ricoverato?

Doc. In questo caso, l'Ospedale non si limita a redigere un “verbale” ma un documento più completo che relaziona anche sugli accertamenti fatti e le cure praticate all'infortunato durante tutto l'arco della sua degenza : questo documento é appunto quella cartella clinica a cui prima ho accennato.

Disc.- Come si fa a procurarsi tale documento senza dubbio importantissimo.

Doc.- Bisogna naturalmente recarsi in Ospedale; e muniti di delega , se non si é gli intestatari della cartella ( ma di solito basta una delega scritta nel retro della fotocopia di un documento di riconoscimento dell'intestatario). Giunti all'ufficio competente ( che all'occorrenza si individuerà in base alle informazioni richieste all'U.R.P – Ufficio relazioni con il Pubblico ), si dovrà compilare un modulo : la cartella verrà rilasciata , non subito, ma dopo qualche giorno.

Disc.- Per rettamente interpretare la cartella clinica penso che occorrerà la competenza di un medico legale, ma a “leggere”(rettamente !) il verbale penso che dovrò provvedere io, l'uomo di legge : dimmi pertanto come si fa.

Doc.- Te lo mostro subito. Poni attenzione alle frecce di cui é costellato il doc.I ( che trovi nella sezione quinta, dell'Opera)

Freccia1: Indica il nosocomio in cui l'infortunato é stato ricoverato
Freccia 2: indica il numero progressivo che individua il documento
Freccia 3: indica l'anagrafica ( nome, cognome, residenza...)
Freccia 4 : indica il grado di urgenza con cui é stato effettuato il ricovero.
Freccia 5: indica la diagnosi medica.
Freccia 5bis : indica la data dell'ingresso al Pronto Soccorso.
Freccia 6: indica la c.d. anamnesi. Dove con questo termine si intende la raccolta delle notizie riguardanti precedenti fisiologici e patologici personali ed ereditari del paziente, compiuta a scopo diagnostico mediante l'interrogatorio del paziente stesso e dei familiari.
Freccia 7 : indica lo “esame obiettivo” , cioé come si presentava l'infortunato alla prima visita del medico.
Freccia 8 : indica le cure prestate.
Freccia 9 : indica le “prescrizioni” del medico.
Freccia 10 : indica i giorni di riposo assoluto che l'infortunato deve osservare.

Disc.- Ma non c'é scritto da nessuna parte parte che si tratta di riposo “assoluto” ( e non parziale ).

Doc. E' vero, non c'é scritto da nessuna parte; ciò nonostante per prassi i giorni indicati nel verbale vanno sempre intesi, salvo chiara indicazione in senso contrario, come giorno di riposo assoluto. Così come vanno sempre intesi, salvo sempre chiara indicazione in senso contrario, come giorno di riposo relativo i giorni di riposo indicati nelle certificazioni successive. Ad esempio, vai al doc. II, che rappresenta la documentazione di una diagnosi di controllo ( quindi successiva a quella effettuata al Pronto Soccorso), vedrai che vi é fatta la prognosi di 20 giorni ( senza indicare se sono di riposo assoluto o parziale); ebbene, tu devi interpretare tale diagnosi come se si riferisse a 20 giorni di riposo relativo.

Disc.- Sì, ma non é indicato nemmeno se si tratta di riposo al 50% o al 25% ; insomma non é indicata la percentuale della I.T.P. : come si fa a determinarla allora?

Doc. La si determina in base alle particolarità del caso ; cioé in base all'organo leso ( é stata lesa una mano o una gamba?...) e in base alla professione ( é stata lesa una gamba a chi fa il portalettere o a chi fa un lavoro dietro la scrivania?). E a seconda delle particolarità del caso di attribuisce una percentuale del 25% o del 50%.

Disc.- E non anche , metti, del 15%, del 60%, dell'80% e così via?.

Doc.- No di solito o si attribuisce la percentuale del 25% o quella del 50% ; questo almeno nelle trattative extragiudiziarie tra avvocato e assicuratore . E infatti mancherebbe sia all'avvocato che al liquidatore dell'assicurazione la competenza necessaria per sottilizzare e indicare percentuali diverse anche se più precise.

Disc.- Letto il verbale (o la cartella clinica) e letti i certificati medici successivi io so qual''é la durata dell'invalidità temporanea , assoluta e relativa: quindi posso cominciare, a fare quel calcolo che mi servirà di base per le mie richieste di risarcimento all'assicuratore.

Doc. Per procedere al calcolo del risarcimento però non ti basta sapere l'I.T.A. e la I.T.P., occorre anche che ti procuri le famose tabelle.

Disc.- Come faccio ?

Doc.- Il modo più semplice é quello di inserire in un motore di ricerca sul web ( ad es. google ) la dicitura “tabelle di risarcimento danno biologico”. Ti compariranno più siti internet che le mettono a disposizione : tu sceglierai tra quelle messe a disposizione le tabelle milanesi. All'occorrenza tieni presente che le tabelle puoi anche chiederle nella cancelleria del tribunale ( che però ti esibirà solo quelle in uso presso il tribunale adito, che potrebbero anche non essere quelle “milanesi”)..

Disc.- Benissimo. Mettiamo che io sappia che la I.T.A é di 20 giorni,che la I.T.P é .al 50%,e ha durata pari a 10 giorni e che abbia a mia disposizione le tabelle. Spiegami ora come debbo procedere.

Disc.- Guarda il doc.3 ( e ti ricordo che tutti i doc. sono raggruppati in fine dell'Opera nella sezione V) : rappresenta la prima pagina delle famose tabelle milanesi: un volumetto di circa 16 pagine. Dove si appunta la freccia 1 é indicato il risarcimento del “danno non patrimoniale” ( alias , “danno biologico” ) subito dall'infortunato per un giorno di I.T.A.. Questo risarcimento é indicato tra un minimo e un massimo in modo da permetterne la c.d. “personalizzazione” , cioé di tenere presenti le particolarità del caso ( ad esempio é ovvio che il risarcimento per una persona molto anziana dovrà essere tenuto sui minimi e quello di una persona nel pieno della vita, dovrà essere tenuto tra i massimi). Nella fattispecie che mi rappresenti mettiamo che la “personalizzazione” porti a ritenere il risarcimento per giorno di I.T.A pari a 100 euro. Il resto é matematica: per sapere la somma spettante per invalidità assoluta al tuo cliente non dovrai far altro che moltipliacre 100 x 20 ( il numero di giorni di I.T.A.) ; quindi il risarcimento per la I.T.A, nel caso, sarà 2mila. A tale somma dovrai aggiungere gli interessi che tu farai decorrere dal giorno posto a metà del periodo di invalidità assoluta : nella fattispecie dal decimo giorno.

Disc. Mi meraviglia un po' che non si tenga conto della professione svolta dall'infortunato : la perdita di un giorno ( conseguente all'invalidità assoluta di un giorno ) causa un danno ben diverso per il professionista e per l'operaio!

Doc- Ma il fatto che non si tenga conto della professione dell'infortunato nel calcolo del danno biologico non significa che di essa non si tenga conto : se ne tiene eccome, ma nel calcolo del c.d. risarcimento patrimoniale ( vedi pargr. precedente)

Disc.- Ho capito, andiamo avanti. A questo punto dovrò ancora calcolare il risarcimento per la I.T.P. ; che , ti ricordo, é di durata eguale a 10 e di percentuale eguale al 50%.

Doc. Qui il calcolo é veramente intuitivo. Tu parti dal risarcimento attribuito a un giorno di I.T.A e lo dividi a metà ( lo dovresti dividere a un quarto, se la I.T.P. fosse del 25% e così via), fatto questo non hai che da moltiplicare il risultato così ottenuto per i giorni di temporanea: essendo questi nel caso eguali a 10 il risultato sarà 500 ( 100 :2 X 10 = 500). Tale risultato dovrà essere maggiorato degli interessi che anche qui farai decorrere dal giorno mediamo del periodo di temporanea parziale.

Disc.- Abbiamo visto come si calcola il risarcimento quando residua dall'infortunio solo una ITA e una ITP. Mettiamoci ora nel caso che dall'infortunio sia derivata anche una micropermante, cioé una permanente inferiore al 10%

 

Risarcimento in caso di micropermanente-

Doc. Nel caso che dall'incidente sia derivata una permanente le cose si complicano un po' rispetto al caso sopra esaminato. Tanto per cominciare in tal caso sarebbe bene farsi assistere da un C.M.P. ( consulente medico di parte).

Disc. Ma i C.M.P costano non pochi soldi.

Doc.- Beh, potrebbero essere soldi ben spesi. Anche se, sì - e di questo bisogna avvertirne il cliente – é pur vero che tali soldi ( che di solito si aggireranno sui 300 euro : tanto costa di solito una consulenza medico legale, diciamo, di ordinaria amministrazione) non verranno mai rimborsati né in sede stragiudiziale che in sede giudiziale. Va ancora detto che il medico dell'assicurazione di solito merita totale fiducia.

Disc.- Ma l'infortunato viene visitato da un medico dell'assicurazione?

Doc.- Sì, le cose vanno in questo modo. Tu, avvocato, scrivi , ricevuto l'incarico dal cliente, una bella lettera raccomandata all'assicurazione chiedendo il risarcimento : é la c.d. “lettera d'intervento”. Ricevuta la lettera il medico dell'assicurazione fissa un appuntamento per la visita dell'infortunato. Questi si reca alla visita, e il medico ( meglio il liquidatore dell'assicurazione) dopo un certo numero di giorni ti comunica la percentuale di inabilità riscontrata dal medico. Di solito ripeto il dictum del medico dell'assicurazione é attendibile. Certo se l'infortunato si presenta dal medico dell'assicurazione assistito da un medico di fiducia, é meglio : forse qualche punto in più lo si riesce a spuntare.

Disc. - Tanto chiarito, passiamo al calcolo del risarcimento , mettendoci nel caso che l'invalidità debba essere considerata pari al 5%.

Doc. Non basta che tu mi dica la percentuale d'invalidità: per effettuare il calcolo del risarcimento occorre infatti conoscere anche l'età dell'infortunato.

Disc. Metti che l'infortunato abbia avuto al momento dell'incidente 26 anni.

Doc.- Dunque età dell'infortunato 26, permanente del 5%. Trattandosi di una micropermanente non utilizzeremo più le tabelle milanesi ma le c.d. “tabelle legali”. Poni attenzione al doc. 4 : rappresenta la prima pagina delle “tabelle legali”. La riga orizzontale su cui si appunta la freccia 1 indica le varie percentuali di inabilità. La riga verticale su cui si appunta la freccia 2 indica le possibili età dell'infortunato. .Intuitivamente il risarcimento per una permanente del 5% che ha colpito una persona di 26 anni é rappresentato da 5237,38 ( la cifra cioé che vedi circolettata). Tale somma dovrebbe essere rivalutata e sulla rivalutazione dovrebbero essere calcolati gli interessi ( come spiegato nel Minidizonario sotto la voce “interessi” )

Disc.- Ma non si calcolano anche l'ITA e ITP?

Doc. Certo che si calcolano ; ma non più avendo come riferimento le “tabelle legali”, che sul punto sono mute; ma avendo come riferimento le tabelle milanesi. Cioé si ripete il calcolo che abbiamo fatto più sopra. Pertanto se la permanente fosse del 5%, l'ITA avesse la durata di 20 giorni , la ITP fosse al 50% e avesse la durata di 10 giorni si avrebbe questo risultato : risarcimento = 5237,38 ( per la permanente)+ ( metti ) 300 ( per interessi e rivalutazione) + 2000 ( per l'ITA) + (metti) 100 ( per interessi) + 500 ( per l' ITP) + (metti) 50 ( per interessi) = 8187,38. Naturalmente a tale somma dovrà essere aggiunto quanto dovuto per spese mediche , per danno da incapacità professionale, per danni alle cose ecc.

Disc. Andiamo ancor più nel difficile: mettiamoci ora nel caso che l'infortunato abbia riportato non una micropermanente ma una permanente del 21 per cento. Più precisamente il caso che ti propongo é ora il seguente: età dell'infortunato anni 37, I.P. 21%, ITA 20 giorni; ITP al 50% per 10 giorni.

 

Risarcimento di lesione permanente superiore al 9%-

Doc.- Dunque il caso che ora mi proponi é il seguente : I.P. 21%, anni 37, ITA 20 gg., ITP al 50%, per 10 gg.. Per calcolare il risarcimento nel caso dobbiamo tornare a prendere in mano le tabelle milanesi. Guarda al doc. 5 : rappresenta la pagina delle tabelle milanesi che interessa il nostro caso. Infatti nella riga verticale su cui si appunta la freccia 1, viene indicata, tra le altre, la percentuale di invalidittà che a noi interessa, 21. Nella riga orizzontale su cui si appunta la freccia 2 viene poi indicata la fascia d'età che a noi interessa : la fascia “di età 31-40”.

Disc.- E le colonne verticali su cui si appuntano le frecce 3 , 4 e 5.

Doc.- Nella riga verticale su cui si appunta la freccia 3 é indicato il risarcimento per un punto di danno biologico ( e tu puoi vedere che ,come già si é accennato, tale risarcimento cambia col cambiare del grado di invalidità). Nella riga verticale su cui si appunta la freccia 4 , é indicato l'aumento che si può praticare sul punto di danno biologico in considerazione del danno morale. Infine nella riga verticale su cui si appunta la freccia 5 é indicata la somma ( dovuto per punto) del risarcimento per danno biologico e del risarcimento per danno morale. Però tutto questo tu ora lo puoi anche dimenticare, l'unica cosa che a te ora interessa é la cifra che vedi circolettata - cifra che ti dà il risarcimento per il danno biologico ( non comprensivo del danno morale) dovuto a una persona di anni 37 che ha subita una invalidità del 21%.

Disc.- E la riga verticale su cui si appunta la freccia 6, che cosa mi dà?

Doc.- Ti dà la c.d. “personalizzazione” ( di cui abbiamo già parlato): in specie ti dice che tu puoi aumentare la cifra di 73174,00 fino al 38% in considerazione delle particolarità del caso. A prescindere da ciò é chiaro ce tu dovrai operare un aumento di tale cifra in considerazione della rivalutazione e degli interessi.

Disc. E inoltre dovrò calcolare quanto spetta di risarcimento per ITA, ITP. Spese mediche ecc. ecc, come detto più sopra.

 

Calcolo del danno morale-

Disc. Ma come si calcola il danno morale?

Doc.- Si calcola sempre in base alle tabelle. Tenendo presenti l'età e il grado di invalidità . Ritorniamo al caso fatto prima, età dell'infortunato, anni 37, percentuale di invalidità 21 : vogliamo sapere quanto ci spetta per risarcimento morale? La risposta ce la dà quel “37%” che si trova nella riga verticale indicata dalla freccia 4 in corrispondenza al grado di invalidità : esso ci dice che al massimo possiamo calcolare come risarcimento morale euro 1.147,63 ( 3101,72: 100 x 37 = 1147,63)

Disc. Questo va bene per il caso delle macropermanenti, ma quando si tratta di micro permanenti , in cui il nostro punto di riferimento sono le tabelle legali e non le tabelle milanesi?

Doc. Nulla cambia: anche in caso di micropermanenti tu puoi usare, al fine del calcolo del risarcimento del danno morale, le tabelle milanesi.

 

Calcolo dei danni riflessi.

Disc. Poniamo che l'infortunato sia deceduto in seguito all'infortunio e abbia lasciato dei parenti prossimi , una moglie o una convivente. Come si calcola il risarcimento per danni riflessi ad essi spettante ?

Doc. Si calcola sempre in base alle tabelle milanesi. Le quali ti danno gli elementi utili per il calcolo nella loro prima pagina. Ritorniamo pertanto al doc. 3 che rappresenta appunto la prima pagina delle tabelle. Metti ora che l'infortunato abbia lasciato un figlio e tu vuoi sapere quanto spetta a questo figlio per risarcimento ( non iure hereditatis, ma ) iure proprio ( alias per “danni riflessi”) . Allora devi andare alla colonna indicata dalla freccia 2 e porre attenzione alla sua seconda riga. Da essa ricavi che tu devi calcolare la somma spettante al figlio come danno riflesso tra un minimo di € 154.350,00 e un massimno di € 308.700,00.