Enciclopedia giuridica del praticante

 

Cliente chiede risarcimento

01. Sezione I: la procedura per il realizzo del credito risarcitorio .

 Sezione Prima : La procedura per il realizzo del credito risarcitorio

 

1 – La raccolta delle informazioni –

 

Disc.- Come posso venire a conoscere la compagnia assicuratrice del veicolo investitore , il nome del proprietario di questo e insomma gli elementi necessari per indirizzare alla persona e alla Compagnia giusta la mia richiesta di risarcimento?

 

Doc.- Per conoscere il nome del proprietario del veicolo basta che tu ti rivolga al P:R:A. Se oltre al nome del proprietario vuoi conoscere ,  la denominazione della Compagnia assicuratrice, il numero della polizza e la sua scadenza devi rivolgerti al C.I.I. ( Centro di informazione italiano - v. art. 154 del Codice delle assicurazioni private ,D. lgs. 7 settembre 2005 n. 209 ) .Nel "Formulario dell'infortunistica" ( pag....) potrai vedere un esempio di richiesta al C.I.I.

 

 Disc.- Bene, per quel che riguarda le informazioni utili per sapere a chi indirizzare la richiesta di risarcimento, so che posso rivolgermi al P.R.A. e al C.I.I……..

 

Doc – E , perché no ? anche al proprietario del veicolo investitore : gli puoi scrivere una lettera (  per un'idea di come impostarla , vedi sempre " Formulario dell'infortunistica" ) : in fondo egli non ha nessun interesse a nasconderti qual è la sua assicurazione.

 

Disc. E allora diciamo che per avere le informazioni utili per indirizzare giustamente la mia richiesta di risarcimento posso rivolgermi al P.R.A. , al C.I.I. e al proprietario del veicolo ; ma se , per valutare la fondatezza della mia domanda di risarcimento, voglio conoscere le modalità in cui l’incidente si è svolto, dove posso attingere le relative informazioni ?

 

Doc.- Se la P.G. ( Polizia Giudiziaria ) è intervenuta sul luogo dell’incidente , il modo più semplice per sapere la sua dinamica è senza dubbio quello di leggersi il verbale che la Polizia ha redatto. Per il che naturalmente devi recarti nella sede ad hoc ( cioè riservata alla ricezione del pubblico interessato alla visura dei verbali , non tutte le sedi lo sono) di quella branca della P.G. ( Vigili Urbani, Polizia Stradale, Carabinieri…) che , nel caso specifico , è intervenuta. Lì , pagando una piccola somma e compilando un modulo ad hoc , potrai , non solo leggerti , ma avere copia del verbale che ti interessa.

 

Disc.- Ma mi basterà pagare una somma e compilare un modulo per visionare il verbale e averne copia ?

 

Doc. Certamente , no. Dovrai dimostrare la tua qualifica , dovrai dimostrare di essere il legale del danneggiato ; se non altro con due righe, scritte nero sul bianco , con cui ti si autorizza a visionare ecc. ecc. seguite , naturalmente , dalla sottoscrizione del cliente ( ma non si è fiscali : questa basta che sia autenticata da te stesso ). Questo nel caso in cui dall’incidente siano conseguiti solo danni alle cose o pur essendo conseguiti anche danni alla persona è già scaduto il termine per la presentazione della querela ( per il reato di cui all’art. 590 C.P. ) . Nel caso , invece, che dall’incidente siano conseguite lesioni alla persona ( o , peggio, la morte ) e il reato sia procedibile d’ufficio o la querela sia stata presentata o , comunque, non sia decorso il termine per presentarla, a tutto questo bisogna aggiungere l’autorizzazione dell’Autorità Giudiziaria. Autorizzazione che tu ti potrai procurare ( ai sensi dell’art.116 C.P.P.) andando a Palazzo di Giustizia e presentando domanda ad hoc al “ pubblico ministero o al giudice che procede” secondo i casi.

 

Disc.- Allora nella seconda ipotesi ( lesioni procedibili d’ufficio ecc) io posso avanzare di rivolgermi alla Polizia ; tanto vale che chieda copia del verbale direttamente alla Autorità Giudiziaria.

 

Doc. Così é.

 

Disc.-Ma non potrei giovarmi della normativa sulle “investigazioni difensive” (art.391 bis e seguenti C.P.P.) ?

 

Doc - Certamente , sì : come difensore della parte offesa nel procedimento penale ( o come difensore “ per l’eventualità che si instauri un procedimento penale – art. 391 nonies ) potresti avere colloqui , documentati o no, con i testimoni dell’incidente e anche con la assicurazione e l’autore dell’incidente. Questo però , se loro , al colloquio, consentono . Perché nel caso ( piuttosto probabile ) che non vi consentano ti toccherebbe postulare ai sensi del c.10 art. 391bis ( e a condizione che il procedimento penale sia pendente ) l’intervento del pubblico ministero.

Ma varrebbe la pena di gravarsi di tante complicazioni ?! Di solito non ne vale la pena. Di solito l’indagine del legale del danneggiato si limita alla visura del verbale della P.G. ( ed è già tanto che a tale visura si proceda : il tempo degli avvocati, come tu ben sai , è prezioso!) , del modulo ISVAP e degli atti acquisiti dall’assicuratore a conclusione dell’investigazioni da lui fatte.

 

Disc.- Ma davvero il danneggiato ha diritto di prendere visione di tali atti ?!

 

Doc.- Sì , più precisamente il co. 1 dell’art. 146 del già citato Codice delle assicurazioni, dà ai danneggiati “ il diritto di accesso agli atti a conclusione dei procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione” promossi dall’assicuratore.Nel "Formulario dell'infortunistica" ( pag....) potari leggerti un esempio di richiesta di "accesso"

 

Disc. Tu hai parlato di un “modulo ISVAP” , di che cosa si tratta ?

 

Doc – Tu sai che per l’art. 1913 C.C. l’assicurato deve dare avviso del sinistro al suo assicuratore. Orbene “ nel caso di sinistro avvenuto tra veicoli a motore per i quali vi sia obbligo di assicurazione” ( non quindi ad esempio nel caso del pedone investito da un’auto ) tale avviso o denuncia come ti piace meglio chiamarlo deve essere redatto secondo un modulo predisposto dall’ISVAP. ( v. co. 1 art. 143 Codice assicurazioni) ; quando poi tale “ modulo sia firmato congiuntamente da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro si presume, salvo prova contraria da parte dell’impresa di assicurazione, che il sinistro si sia verificato nelle circostanze, con le modalità e con le conseguenze risultanti dal modulo stesso” ( c.2 art. 143 – per un’esemplificazione del modulo a firma congiunta, clicca A ).

 

Disc. Capisco allora perché noi legali dobbiamo preoccuparci di visionarlo : già il modulo sottoscritto da una sola parte costituisce una prova importante contro chi l’ha sottoscritto ( anche se liberamente apprezzabile dal giudice in quanto prova stragiudiziale resa a un terzo , idest, all’assicuratore del dichiarante – v. art.2735 C.C.) , il modulo , poi , sottoscritto da entrambe le parti ha ancora un’efficacia probatoria maggiore, in quanto la prova che offre non è liberamente apprezzabile dal giudice ( neanche , si badi! nei confronti dell’assicuratore) ma può essere disattesa solo in presenza di una ( ovviamente più forte ) prova contraria ( in questo , il co 2 art. 143 citato, deroga evidenteemnte al c.3 art. 2733 ).

 

 

 

 2 Il primo passo verso la realizzazione del credito risarcitorio : la richiesta all’assicurazione.

Doc. - Se tu vuoi soddisfare la pretesa del tuo cliente al risarcimento , la prima cosa da fare , una volta che ti sei convinto della sua fondatezza e sei venuto a sapere la denominazione dell’assicurazione debitrice del risarcimento, è quella di costituire in mora questa scrivendole una lettera ( raccomandata con avviso di ricevimento ) : é la cosidetta "costituzione nel sinistro" ( di cui nel "Formulario dell'infortunistica" , pag....., troverai vari  esempi , secondo le varie situazioni che si possono presentare ) . Se non scrivi questa lettera , neanche puoi agire davanti all’Autorità Giudiziaria per far valere la pretesa del tuo cliente ; infatti l’articolo 145 del Codice assicurazioni stabilisce che il danneggiato può agire giudizialmente per ottenere il risarcimento “ solo dopo che siano decorsi sessanta giorni , ovvero novanta in caso di danno alla persona, decorrenti da quello in cui il danneggiato abbia chiesto all’impresa di assicurazione il risarcimento del danno a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, anche se inviata per conoscenza, avendo osservato le modalità ed i contenuti previsti dall’art. 148”. Evidentemente il legislatore impone al danneggiato ciò al fine di bloccare le iniziative disoneste di legali che altrimenti potrebbero citare l’assicurato o l’assicurazione senza quella preventiva richiesta di risarcimento che questa potrebbe accettare bruciando così le loro speranze di fare una causa e di lucrare il relativo rimborso delle spese giudiziarie.

Questa essendo la ratio della norma non va neanche detto che alla preventiva richiesta di risarcimento va subordinata la procedibilità , non solo dell’azione verso l’assicuratore, ma anche di quella verso l’assicurato.

 

Disc. Tu hai detto che la lettera va spedita all’assicurazione debitrice del risarcimento: questa è evidentemente quella che copre la responsabilità dell’auto 

 il cui conducente è responsabile del danno .

 

Doc. –No , sarebbe semplicistico dire così . Considera la posizione del trasportato che in un incidente ha subito danno : egli non sa e , comunque non è tenuto a sapere , se la responsabilità dell’incidente è del conducente dell’auto in cui viaggiava o dell’auto, a questa , antagonista. E proprio per evitare di far subire al trasportato l’eventuale palleggiamento di responsabilità tra il conducente di questa e di quella auto , il legislatore taglia corto e grava , dell’obbligo di risarcire il trasportato, l’assicurazione dell’auto in cui questi viaggiava. Di conseguenza nel secondo comma dell’or ora citato 141 il legislatore stabilisce che il trasportato deve rivolgere la sua richiesta di risarcimento “ nei confronti dell’impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro”.

Vero è che di massima , salvo il caso ora fatto e il caso ( che a noi legali poco interessa) della c.d. “procedura di risarcimento diretta” , la lettera di richiesta del risarcimento dovrà essere indirizzata all’assicurazione dell’auto “antagonista”.

 

Disc.- Tu hai parlato di “ procedura di risarcimento diretta”, che tipo di procedura è ?

 

Doc.- In sintesi é una procedura (disciplinata dall’art. 149 del codice) in cui il danneggiato fa valere il suo diritto al risarcimento nei confronti , non dell’assicurazione dell’auto “antagonista”, ma della propria auto.   Questa procedura presenta per chi l’adotta il vantaggio di ricevere un trattamento per così dire “ di riguardo” , in quanto, almeno nei piccoli risarcimenti, l’assicurazione non vorrà scontentare il danneggiato - suo cliente , ma presenta un inconveniente : quello di non riconoscere al danneggiato il diritto al rimborso delle spese legali : in particolare il danneggiato non potrebbe farsi rimborsare quanto avesse pagato all’avvocato a cui si fosse rivolto per assistenza. Stando così le cose , è chiaro che tale procedura è adottata da chi , a torto o a ragione, crede di poter fare a meno dell’assistenza di un legale : ecco perché ho detto che tale procedura a noi legali non interessa.

C’è da dire solo che nonostante l’equivoca formulazione del primo comma dell’art. 149 ( che suona “ i danneggiati devono rivolgere ecc. ecc. ) è pacifico, dopo un autorevole intervento della Corte Costituzionale , che la sua adozione da apret del danneggiato è del tutto facoltativa.

 

Disc.- Riprendiamo il discorso : dunque io debbo scrivere in nome del mio cliente una lettera all’assicurazione ; ma che cosa debbo scrivere in tale lettera , quali contenuti debbo darle ?

 

Doc.- Quelli che il legislatore indica nell’art. 148 ; e che sono diversi a seconda che si tratti di richiesta di risarcimento di danni arrecati alle cose o alle persone.

Nel primo caso ( richiesta di risarcimento per danni alle cose ) tu nella lettera devi fare “ indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento e del luogo, dei giorni e delle ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per l’ispezione diretta ad accertare l’entità del danno”, devi inoltre allegare la “denuncia secondo il modulo di cui all’art. 143”.

 

Disc. Evidentemente il legislatore vuole che sia allegata alla lettera una copia ( in pratica, una fotocopia ) della denuncia di sinistro spedita dal danneggiato alla propria assicurazione in osservanza dell’art. 1913 C.C. Ma se il cliente non avesse spedita nessuna denuncia ?

 

Doc.- Poco male : nel co. 9 dell’art. 148 si stabilisce che “ l’impresa di assicurazione non può opporre al danneggiato l’eventuale inadempimento da parte dell’assicurato dell’obbligo di avviso del sinistro di cui all’art. 1913 del codice civile”.

 

Disc.- Ma l’avviso de quo, in materia di infortunistica stradale dovendo essere fatto utilizzando il modulo ISVAP ( v. art. 143 ) deve anche avere un dato contenuto , in particolare deve contenere “la descrizione delle circostanze in cui si è verificato il sinistro” ; ora mentre è giusto che l’assicurazione non possa rifiutarsi alla richiesta di risarcimento solo perché a suo tempo l’assicurato non si preoccupò di spedire l’avviso di sinistro ; io , invece, non trovo giusto che l’assicurazione sia costretta a prendere le sue decisioni sulla richiesta di risarcimento senza conoscere la ricostruzione del sinistro che fa il richiedente .

 

Doc.- E non lo trovo giusto neanche io ; per cui ritengo che , se il richiedente non è in grado di allegare la copia dell’avviso di sinistro , deve almeno , nella sua lettera, indicare le circostanze in cui il sinistro è avvenuto e l’entità del danno ( così come nella formula A del mini-formulario dell’infortunistica).

 

Disc.- E veniamo ai contenuti che deve avere la lettera di richiesta di risarcimento di danni alle persone ( ovviamente compresi i danni tanto gravi da causare la morte ).

 

Doc.- Essi sono indicati nel c.2 dell’art. 148 e possono così essere elencati : 1) indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento; 2) la descrizione delle circostanze nelle quali si è verificato il sinistro; 3) l’indicazione dell’età, dell’attività, del reddito del danneggiato e dell’entità delle lesioni da lui subite ; 4) la dichiarazione che la guarigione è avvenuta con o senza postumi permanenti 5) la dichiarazione se si ha diritto , o no , a prestazioni da parte di istituti che gestiscono assicurazioni obbligatorie ( v anche l’art.142); 6 ) la dichiarazione sullo stato di famiglia del deceduto.

Alla lettera dovranno essere allegati : 1) attestazione medica comprovante quanto sub 4 ( idest, che la guarigione è avvenuta con o senza postumi) ; 2) in caso di decesso, lo stato di famiglia del deceduto. Non mi parrebbe necessaria invece la allegazione della denuncia di sinistro ( nonostante il rinvio del c.2 al c.1 che della denuncia impone la allegazione : a che serve allegare la denuncia , dato che già c’é l’obbligo di descrivere le circostanze in cui è avvenuto il sinistro?).

Nel mini-formulario tu troverai nella formula B un esempio di lettera con richiesta di risarcimento per danni alla persona.

 

Disc.- Mettiamo ora che le cose non siano state fatte…a regola d’arte, che le lettere non abbiano i contenuti voluti dall’art. 148 , che succede ?

 

Doc.- Succede che si allungano i tempi per ottenere il risarcimento. Infatti il co.5 dell’art. 148 così dispone : “ In caso di richiesta incompleta , l’impresa di assicurazione richiede al danneggiato entro 30 giorni dalla ricezione della stessa le necessarie integrazioni ; in tal caso i termini di cui ai commi 1 e 2 decorrono nuovamente dalla data di ricezione dei dati o dei documenti integrativi” .

 

 

3- Le trattative con l’assicurazione

 

Disc.- Che debbo fare una volta che ho spedita la lettera ( di richiesta del risarcimento) all’assicurazione ?

 

Doc – Niente ; con la tua lettera la palla, se mi concedi il termine, è passata alla assicurazione, la quale in risposta deve “ formulare al danneggiato congrua e motivata offerta per il risarcimento ovvero comunicare specificatamente i motivi per i quali non ritiene di fare offerta”( art. 148 ).

 

Disc.- Quanto tempo ha la assicurazione per darmi questa risposta ?

 

Doc.- Novanta giorni se hai chiesto il risarcimento per lesioni o morte ; sessanta giorni se hai chiesto risarcimento solo per danni alle cose ( giorni ridotti a trenta se alla tua lettera hai allegato la denuncia di sinistro firmata da entrambi i conducenti prevista dal c.2 dell’art. 143 ).

 

Disc .- Che si intende per “motivata” proposta di risarcimento ?

 

Doc.- Si intende quella proposta che indica dettagliatamente come sono stati valutati tutti gli elementi di cui si deve tenere conto , come vedremo in seguito , nel calcolo del risarcimento. Cliccando C e D potrai vedere una proposta da considerarsi sufficientemente motivata , rispettivamente per il risarcimento di danni alle solo cose e per il risarcimento di danni alle persone .

 

Disc.-   E veniamo all’onere di indicare “specificatamente i motivi per i quali ( la assicurazione) non ritiene di fare offerta” : basterebbe a soddisfare tale onere la semplice dichiarazione che l’offerta non viene fatta perché si ritiene esente da ogni colpa il proprio assicurato ?

 

Doc. Certamente, no : occorrerebbe qualche cosa di più , che di solito sarà dato dall’indicazione di un comportamento colpevole del conducente dell’auto antagonista ( o di un pedone ) . Cliccando E potrai vedere un diniego sufficientemente motivato dell’offerta.

 

Disc.- E se io non ritengo adeguata l’offerta ?

 

Doc.- Puoi spiegare perché non la ritieni adeguata all’assicurazione . Puoi spiegarlo per telefono ( se conosci già chi tratta la pratica ) , per lettera o andando nella sede dell’assicurazione ( previa richiesta di un appuntamento : telefoni all’assicurazione, ti risponde una, di solito, gentile voce femminile che ti richiede gli estremi della pratica : nome dell’assicurato, numero della polizza , data dell’incidente… tu glieli dai, e lei ,dopo aver interrogato il computer, ti dice il nome del funzionario che tratta la pratica e ti fissa un appuntamento con lui ).

Ti dirò anzi che ( almeno nelle pratiche di una certa importanza ) si ritiene opportuno non aspettare la risposta dell’assicurazione per contattarla : lo si fa prima : di solito al momento in cui l’assicurazione ci contatta per preannunciare la ispezione alle cose danneggiate ( naturalmente nel momento e luogo per cui il danneggiato si è detto disponibile all’ispezione stessa )o per invitare il danneggiato a una visita medica da parte del suo consulente di fiducia .

 

Disc.- Nell’occasione , penso, si dovrà nominare a propria volta un consulente.

 

Doc.- Certe volte lo si fa e certe volte no. Infatti di solito gli ispettori e i consulenti delle assicurazioni si dimostrano obiettivi e attendibili. Alla nomina di un consulente di parte , il legale del danneggiato di solito provvede solo in caso di danni alla persona di una certa gravità. In tal caso il consulente nominato dal danneggiato prende contatto con quello dell’assicurazione ; questo chiaramente al fine di influenzarne le decisioni .

 

Disc.- Metti che l’assicurazione mi telefoni per quella visita medica di cui tu poco fa hai parlato ; io riferisco al cliente : questi mi dice che no, per quel giorno e quell’ora non può o non ha voglia di recarsi dall’assicurazione : che faccio ?

 

Doc.- Ti dirò che il caso da te prospettato è un po’ strano, e ben raro a verificarsi. In primo luogo perché l’assicurazione fa l’invito in questione , non per telefono , ma per lettera ( indirizzata al cliente, non al suo legale ) ; in secondo luogo, perché le assicurazioni non usano fissare unilateralmente l’appuntamento per la visita medica ; in terzo luogo, perché, dulcis in fundo, il danneggiato non può rifiutarsi alla visita medica, a meno che non voglia rinunciare ai soldi del risarcimento. Infatti il legislatore ha ideato un marchingegno per cui la collaborazione di chi ha subito il danno ( nell’accertamento della sua gravità ) diventa coatta: se tu , danneggiato , non indichi all’assicurazione gli elementi che le sono utili per il calcolo del risarcimento

( e di cui abbiamo già parlato nel paragrafo precedente ), se tu danneggiato ti rifiuti all’ispezione delle cose danneggiate o alla visita medica , ebbene i termini posti all’assicurazione ( dall’art. 148 ) per farti una proposta ….sono sospesi, sospesi indefinitamente se indefinitamente continua il tuo rifiuto ( ingiustificato ) .

 

Disc. Poniamo ora che la trattativa fallisca.

 

Doc.- Si fa la causa . Ma nel frattempo…si prendono ( a titolo di acconto ! ) i soldi che l’assicurazione ( per l’articolo 148 c.7 e c. 8 ) è obbligata a spedire.

 

Disc.- Spedire, a chi ?

 

Doc.- Al cliente, a meno che questi abbia indicato ( ai sensi dell’art.1188 C.C. ) il suo legale ( o altra persona ) come destinatario del pagamento stesso.

 

 

 

 

4- L’ultima ratio : l’esercizio dell’azione giudiziaria.

 

Disc.- Il danneggiato non ha ritenuto di accettare le proposte dell’assicurazione o questa non ha ritenuto di fargli nessuna proposta : non gli resta che rivolgersi all’autorità giudiziaria ; sì , ma contro chi deve proporre la sua azione, contro il responsabile del danno che , poi , chiamerà in causa la sua assicurazione?

 

Doc. - Certo , può fare così ; ma può convenire in giudizio direttamente l’assicurazione.

 

Disc.- Anche se l’assicurazione nessun contratto con lui ha stipulato, nessun obbligo con lui ha direttamente assunto ?!

 

Doc.- Si , questa è una deroga ai principi che il legislatore ha ritenuto di attuare con l’art. 144 del codice in caso di “ sinistri causati dalla circolazione di un veicolo o di un natante , per i quali vi è l’obbligo di assicurazione”. In tal caso, recita l’art. 144, il danneggiato “ ha azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile civile, entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata l’assicurazione”.

Però , attenzione, anche il responsabile del danno ( che potrebbe anche essere persona diversa dall’assicurato !) deve essere convenuto in giudizio ( forse che lui non sa meglio di quello che possa sapere l’assicuratore come si sono svolti i fatti ? forse che lui non è più dell’assicuratore in grado di indicare le prove che possono dimostrare la infondatezza della domanda risarcitoria ?) ; e infatti il co. 3 dell’art. 144 recita : “ Nel giudizio promosso contro l’impresa di assicurazione è chiamato anche il responsabile del danno”.

 

Disc.- Dunque , se ho capito bene , due sono i trabocchetti da cui debbo guardarmi quando intraprendo l’azione diretta contro l’assicurazione : Primo trabocchetto ( da evitare) , il mancato rispetto dei termini di cui all’art. 145 : tra la notifica

( all’assicurazione) del mio atto di citazione e la ricezione ( non la spedizione, così mi pare di poter argomentare dall’art. 148 ) della lettera di richiesta del risarcimento debbono intercorrere ( liberi!) novanta giorni in caso di danni alla persona, sessanta giorni negli altri casi, ; secondo trabocchetto ( da evitare ) l’omessa citazione del responsabile civile . Ho capito bene ?

 

Doc.- Hai capito benissimo! Però devi aggiungere all’elenco da te fatto un altro possibile trabocchetto ( che tu senza colpa hai omesso per la semplice ragione che io avevo omesso di segnalartelo ) : la mancata citazione di tutti i danneggiati, nel caso che “ vi siano più persone danneggiate nello stesso sinistro” ; infatti il c. 4 dell’art. 140 così recita : “ Nei giudizi promossi fra l’impresa di assicurazione e le persone danneggiate sussiste litisconsorzio necessario, applicandosi l’articolo 102 del codice di procedura civile”

 

Disc.- Questa norma ha evidentemente la sua ratio nel pericolo che il risarcimento dovuto dal responsabile superi le somme assicurate : egli è assicurato per 100 e il risarcimento da lui dovuto è di 110. Ho visto giusto ?

 

Doc.- Giustissimo : sei un genio!