Enciclopedia giuridica del praticante

 

Acquisizione della prova

05. Pedinamento

 AB E’ inutile perdere tempo per definire la nozione di pedinamento. Tutti noi abbiamo ben presente la figura di chi segue, a piedi o in macchina, una persona allo scopo di controllare, quali persone incontra, che cosa fa, e all’occorrenza per documentare con una bella fotografia certi suoi comportamenti.

Invece quel che ci interessa veramente sapere è questo: il pedinare una persona,viola o no il nostro codice penale ?

 

S. Certamente, no purché non sconfini nel reato di molestie, nel reato cioè previsto e punito dall’articolo 660 del Codice penale. Così come risulta dalla sentenza della nostra Corte Suprema di Cassazione che di seguito puoi leggerti

 

 

S La risposta ci viene dall’articolo 660 , che riporto nel cartellone numero…che prego la regia di mostrare.

 

AB L’articolo 660 punisce tutti i comportamenti molesti ?

 

S Guai a noi se così fosse : con il superaffollamento delle nostre città ad ogni momento tutti siamo costretti a dare e ricevere molestie: la grassa signora che mi sta a ridosso nell’autobus pieno zeppo mi molesta, il signore anzianotto che, mentre in treno nel vagone a cuccette cerco di prendere sonno, si mette a russare , mi molesta, eppure, è chiaro che sarebbe eccessivo punire sia la grassa signora che l’anziano signore ;. dato che,ripeto, nel nostro mondo sovraffollato siamo tutti destinati a molestarci più o meno a vicenda.

 

AB Ma allora quando si applica l’articolo 660?

 

S Solo quando si realizza uno dei due tipi di comportamento in cui il reato previsto dall’articolo 660 appunto può prendere forma.

 

AB Quali sono questi due tipi di comportamento illeciti ?

 

S Il primo è dato dal comportamento molesto per biasimevole motivo.

 

AB Daccene un esempio.

 

S Il giovanotto che sguazzando nella piscina ripetutamente mi spruzza d’acqua mentre sto tranquillamente prendendo il sole.

 

AB E il secondo comportamento in cui l’articolo 660 può prendere forma ?

 

S. E’il comportamento molesto in quanto petulante. In questa seconda forma non occorre il biasimevole motivo : quella particolare modalità del comportamento che è la petulanza basta a configurare il reato.

 

AB Ma, a dire il vero, il Legislatore configura la petulanza, non come una modalità dell’azione, come dici tu, ma come un motivo dell’azione : l’articolo 660 infatti recita : “Chiunque…per petulanza o per altro biasimevole motivo”.

 

S Questo è vero, ma è anche vero che indiscutibilmente la petulanza non è un motivo ma una modalità dell’azione.Insomma il Legislatore, come non raramente capita, ha preso uno scivolone e ha formulato in maniera errata il suo pensiero. Cosa che peraltro è stata rilevata dalla più avvertita Dottrina; esempio dal Dean che a pagina 157del suo bel libro dal titolo “ Il rapporto tra mezzo e fine nel diritto penale”, scrive : “ La petulanza non può che indicare una particolare caratterizzazione modale della condotta volta a recar molestia o disturbo”

 

AB Va bene , chiarito che il Legislatore punisce il comportamento tenuto con petulanza, ci devi ora chiarire quando tale comportamento petulante si realizzi.

 

S Si realizza quando una persona chiede ripetutamente una cosa, contando per ottenerla nello stress, nella stanchezza che la stessa ripetitività della domanda provoca. Il caso classico è quello del giovanotto che insiste nel chiedere un appuntamento ad una ragazza contando che questa stanca di sentirselo chiedere alla fine dica di si.

 

AB Va bene , ma dopo averci detto come va interpretato l’articolo 660, ora devi dirci se nell’articolo 660, così come correttamente va interpretato, il pedinamento può rientrare o no.

 

 

S. Certamente che vi può rientrare : pensa al giovanotto che segue passo passo una bella ragazza : se il suo pedinamento,ancorché compiuto senza profferire parola, riuscisse alla ragazza molesto ( il che non è detto) certamente il giovanotto meriterebbe di ricadere sotto i rigori dell’articolo 660, dato che il suo comportamento è dettato da biasimevole motivo.

 

AB E non perché è petulante ?

 

S. No; infatti il comportamento del giovanotto non può definirsi petulante dato che egli segue, si, la ragazza ma non le chiede nulla, non le fa nessuna richiesta: petulante, ti ricordo, viene dal latino petere che significa richiedere.Se non vi è nessuna richiesta , non vi è nessuna petulanza. Questo rilievo, bada, è per noi importantissimo perché esclude che si possa configurare il reato di molestie nel tipico pedinamento attuato dai nostri amici investigatori privati. Poco importa che col suo pedinamento l’agente riesca molesto : siccome egli tiene, sì, un comportamento molesto ma tale comportamento non assume le modalità della petulanza in quanto nulla egli chiede al pedinato e tanto meno lo chiede con insistenza, il reato non c’é.

 

AB Però il pedinamento potrebbe farsi rientrare nel comportamento molesto per biasimevole motivo – comportamento che , come tu prima ci hai detto , insieme al comportamento petulante rientra nell’articolo 660.

 

S Se il pedinamento dell’agente è fatto per incarico di persona che vuole acquisire le prove di un suo diritto o anche vuole accertare che non venga fatta offesa a un suo diritto ( quest’ultimo è evidentemente il caso del marito che sospetta l’adulterio della moglie) certamente il biasimevole motivo, e quindi il reato, è da escludere. Vi potrebbe, invece, essere biasimevole motivo nel pedinamento, se questo fosse eseguito su incarico di un dongiovanni che vuole studiare le abitudini della donna concupita, per trovare la migliore occasione per sedurla.

 

AB Quindi, da quel che tu dici si dovrebbe concludere che il fatto che il pedinato dia segni di insofferenza, dia segni di sentire molesto il pedinamento, non dovrebbe preoccupare l’agente che il pedinamento esegue e non dovrebbero costringerlo a interromperlo.

 

S Si, questa è la mia opinione. Debbo aggiungere però che per certi giuristi, anche autorevoli, il pedinamento diventa illecito se proseguito una volta che il pedinato dimostra di subirlo come una molestia. Io, ripeto, non concordo con tale interpretazione della Legge; però è bene che i nostri amici agenti investigativi ne conoscano l’esistenza.

 

(appare il cartellone )

 

Inv. – Quindi che consiglieresti ai nostri amici agenti investigativi ‘

 

Avv. Per cautela consiglierei loro di cessare il pedinamento nel momento in cui il pedinato se ne accorge. Del resto in quel momento il pedinamento non ha più senso.

 

Inv – E se il pedinato si è accorto del pedinamento ma l’investigatore non si è accorto che lui se ne è accorto, scusa il bisticcio di parole ?

 

Avv. In tal caso anche volendo seguire la interpretazione più rigorosa e severa dell’articolo 660, secondo cui basta che il pedinato si accorga del pedinamento perché il reato sia configurabile, ebbene anche in tal caso il reato di molestie non sussisterebbe. Infatti perché esista un reato occorrono due elementi: uno oggettivo e l’altro soggettivo. Ora nel caso del reato di molestie l’elemento oggettivo è dato da un comportamento obiettivamente molesto tenuto da una persona e l’elemento soggettivo nella consapevolezza di questa persona di stare tenendo un comportamento che ad altri riesce molesto. Se manca uno solo di questi due elementi il reato non sussiste.

 

Inv. Quindi se il pedinatore non si è accorto che il pedinato ha avvertito e scoperto di essere seguito, neanche si può essere accorto di stare recando molestie al pedinato. Dato che questi avverte come molesto il pedinamento solo quando ne viene a conoscenza.

 

Avv…..e quindi il reato per mancanza dell’elemento soggettivo non sussiste.

 

Inv Parliamo ora dei sistemi, delle tecniche di “ pedinamento elettronico”. Dato che tu, ben sai, le moderne tecniche permettono a un agente investigativo di seguire gli spostamenti di una persona senza muoversi dal suo ufficio.Le principali di tali tecniche sono date dal rilevamento della posizione di una persona grazie alla localizzazione del suo cellulare, e dal rilevamento della posizione di una persona mediante apposizione di un satellitare nel suo veicolo.

Ci possiamo limitare qui a parlare solo di questa seconda tecnica, dato che i nostri studiosi potranno facilmente applicare da soli le nostre osservazioni alle altre tecniche di pedinamento elettronico: che te ne pare ?

 

S Approvo senz’altro. Questa tecnica di localizzazione di una persona mediante apposizione di un satellitare, viene di solito indicata come tecnica g.sp.se(???). Il suo preciso funzionamento ci verrà illustrato poi dal bravo rappresentante della ditta Astarex. Io che sul punto sono assolutamente incompetente penso di potermi limitare a dire che tale funzionamento implica l’applicazione di un apparecchio detto satellitare nell’auto dell’indagato. Questo apparecchio, questo satellitare manda dei segnali che ricevuti da un altro apparecchio gestito dall’investigatore permettono di localizzare nello spazio l’indagato : di sapere se al momento si trova in via Garibaldi o in via Roma..

 

AB Chiarito ciò, vengo a domandarti : praticare questa forma di pedinamento è cosa lecita? é cosa illecita?

 

S Se tu mi domandi se nel puro e semplice individuare tramite le segnalazioni inviate dal satellitare le diverse e successive localizzazioni di una persona i nostri giudici ravviserebbero un reato – reato che evidentemente non potrebbe essere che quello previsto dall’articolo 615bis, il reato di interferenza illecita nel domicilio altrui – ebbene mi è facile risponderti, che no, che sicuramente i nostri giudici in tale comportamento non ravviserebbero il reato previsto dall’articolo 615bis. I nostri giudici infatti escludono questo reato, anche nel caso senza dubbio più grave, di una persona che metta una microspia nell’auto di un’altra per ascoltarne le conversazioni. Escluso il reato in questo caso, logica vuole che a maggior ragione lo si escluda per il caso in cui nell’auto sia apposto un satellitare, apparecchio che permette solo di accertare gli spostamenti dell’auto ( e non anche di seguire le conversazioni di chi la occupa ). Tanto più che poi, alla fin fine, tale accertamento degli spostamenti di un’auto potrebbe effettuarsi, sia pure più difficoltosamente e faticosamente, seguendo tale auto con altro veicolo. – cosa che si fa spessissimo e della cui liceità nessuno dubita.

 

AB Chiaro; ma toglimi la curiosità : in base a quale ragionamento i nostri giudici escludono che il collocare una microspia nell’auto altrui non costituisca reato ?

 

S Lo escludono in base alla considerazione che l’auto non può considerarsi luogo di privata dimora – e infatti, lo abbiamo già visto, non tutte le interferenze in un luogo altrui costituiscono reato ma costituiscono reato solo quelle interferenze nei luoghi altrui di privata dimora. Prego a questo punto la regia sia di far rivedere il cartellone numero….che riporta la formulazione dei reati previsti dagli articoli 614 e 615bis, sia anche di far vedere il cartellone numero….che riporta una massima giurisprudenziale sul tema da noi toccato.

 

(appaiono i due cartelli ).

 

AB Riprendiamo il nostro discorso sul pedinamento elettronico. D’accordo, l’azione di seguire gli spostamenti di un’auto tramite il satellitare, non configura un reato; però non configura un reato l’attività prodromica, l’attività consistente nell’apposizione del satellitare nell’auto altrui ?

 

S E’ difficile ravvedere un reato nella semplice apposizione del satellitare; specie se questa, come mi pare sia di solito, avviene senza neanche introdursi nell’abitacolo dell’auto. Certamente però l’esigenza di una difesa contro tali forme di intrusione è molto sentita; e per corrispondere a tale esigenza, si potrebbe pensare di far rientrare l’apposizione del satellitare – e mi riferisco anche all’apposizione all’esterno della carrozzeria – nel reato di danneggiamento, il reato previsto dall’articolo 635 del codice penale. Articolo che si può leggere nel cartellone numero….che prego la regia di ostendere.

 

(appare il cartellone )

 

AB Ma tale reato sarebbe applicabile anche nel caso in cui l’apposizione, essendo fatta come c’è da aspettarsi da professionisti, non incida, e non lasci tracce sulla carrozzeria ?

 

S . Si,anche in tale caso. Infatti l’articolo 635 punisce anche il comportamento di chi rende “ in parte inservibile” la cosa altrui.

 

AB Ma l’apposizione del satellitare non ti impedisce mica di servirti dell’auto!

 

S   A guardare bene , si: me lo impedisce tutte le volte in cui vorrei andare in un posto senza correre il rischio di essere localizzato. Certo questo inconveniente potrebbe eliminarsi con un semplicissimo intervento tecnico . Però questo ben poco rileva : anche nel caso in cui il ladro effrange e rovina la serratura dell’auto o un deflettore dell’auto, il danno è facilmente riparabile; e tuttavia non può dubitarsi che pur essendo facilmente eliminabile il danno , il reato di danneggiamento sussista.

Quindi spazio per un’applicabilità dell’articolo 635 ci sarebbe.

 

AB Però non esistono sentenze che accolgano la tesi da te proposta – anche se mi pare piuttosto logica e ben costruita.

 

S. Si, non esistono sentenze che accolgano tale tesi; così come del resto non esistono sentenze che la disattendano. E allora, tu mi domandi – come realizzare una difesa contro quel sistema grave di intrusione rappresentato dall’apposizione di un satellitare ? Ti rispondo : facendo rientrare il caso dell’installazione di un satellitare negli illeciti civili – né più né meno che si desse il caso dell’apposizione di un cartello pubblicitario nel muro esterno dell’abitazione altrui

 

AB Ma questa è una ben debole difesa contro un comportamento fortemente lesivo della privacy altrui. Infatti è chiaro che il pedinamento elettronico è molto più invasivo della privacy , del pedinamento tradizionale.

 

S Diciamo soprattutto che è di più facile ed efficace attuazione. Peraltro va detto che anche il pedinamento tradizionale è al limite della tollerabilità.

 

AB Ma in fondo il pedinatore non fa altro che osservare quel che una persona, col fatto stesso di scendere nella pubblica via non si preoccupa di nascondere.

 

S Eh, no : c’è una differenza tra lo sguardo distratto del passante e l’osservazione metodica di una persona che seguendoti passo passo , metti , ti vede entrare in una sinagoga e può annotare che sei un ebreo, poi ti vede che ti sbaciucchi con una persona del tuo stesso sesso e può annotare che sei un omosessuale e così via. Insomma il passante , vedendoti e poi passando oltre , acquisisce solo una tessera del mosaico, il pedinatore invece acquisisce più tessere e mettendole insieme è in grado ricostruire tutto il mosaico della tua personalità.

 

In. Cosa vuoi dire con questo ?

 

Avv.Voglio dire che ha una certa giustificazione (( una certa giustificazione l’aveva…))l’autorità amministrativa quando subordina ((subordinava)) la concessione dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di investigatore privato all’astensione dai pedinamenti

 

Inv. Sul punto io non sono per nulla d’accordo con te. E fortunatamente debbo dire che la maggior parte dei Questori non inibisce l’attività di pedinamento. Però a me sembra che quei Questori che guardano con diffidenza all’attività di pedinamento almeno dovrebbero operare dei distinguo; e precisamente distinguere tra i pedinamenti fatti ai fini di acquisire prove per la tutela giudiziale di un diritto e gli altri pedinamenti che tali fini non perseguono. Insomma se il pedinamento mira a raccogliere la prova che la moglie del commendator Rossi lo tradisce più o meno sfacciatamente , perché impedire all’investigatore privato di effettuarlo? Dato che in definitiva ciò significherebbe impedire   al commendator Rossi di ottenere la prova di un suo diritto, dato che certamente non si può pensare che il povero Commendatore si metta lui, di persona a seguire per le strade la moglie – e ciò non mi parebbe molto rispettoso dell’articolo 24 della Costituzione da noi spesso qui citato là dove afferma tanto solennemente l’inviolabilità del diritto di difesa.

 

Avv. Avresti dovuto far l’avvocato tanto sei persuasivo nelle tue argomentazioni. Ma bando agli scherzi: effettivamente impedire agli investigatori privati il pedinamento diretto alla raccolta delle prove da produrre in giudizio, significherebbe vulnerare gravemente il diritto di difesa. E con ciò veniamo a parlare dei pedinamenti effettuati da chi esercita al professione di investigatore privato.

 

Inv A dir il vero io credevo che nei discorsi da te fino ad adesso tenuti tu ti riferissi proprio ai pedinamenti effettuati dagli investigatori privati. Ora sembra invece che tu faccia una distinzione tra il pedinamento fatto da un Pinco pallimo qualsiasi e quello fatto da un investigatore privato.

 

Avv.Non è che sembro fare una distinzione, la faccio. E ho detto fin dall’inizio che andava fatta.

 

Inv. Benissimo, cerchiamo allora di ricapitolare.Tu hai detto che il pedinamento fatto da un Pinco Pallino qualsiasi che raccoglie informazioni, dati per i suoi fini personali è perfettamente lecito purché, trattandosi di pedinamento di tipo tradizionale non travalichi nel reato di molestie e trattandosi di pedinamento elettronico non cada nel reato di danneggiamento. Dicci ora chiaramente : eguali soluzioni vanno adottate per quel che riguarda l’agente privato di investigazioni ?

 

Avv.Per quel che riguarda il pedinamento tradizionale rispondo con un chiaro , si.: l’investigatore privato purché non travalichi nel reato di molestie non commette nulla di illecito. Fermo restando che quando fa una fotografia o uno schizzo e quando trasferisce i dati, le informazioni che ha immagazzinate nella sua testa in una banca dati ……

 

 

Inv ….o anche , mi sembra di aver capito, in un libretto di appunti…..

 

Avv …certo anche in un libretto d’appunti; ebbene fermo restando che a quel punto deve rispettare il Codice privacy.

 

Inv Il che significa? Lo abbiamo già detto parecchie volte ma è meglio ripeterlo….

 

Avv …significa che dovrà fare l’informativa ed avere in tasca il consenso dell’interessato a meno che i dati siano raccolti ai fini di far valere un diritto , nei modi e nei limiti che ormai già parecchie volte abbiamo detto.

 

Inv. Quindi tu ci dici, perfettamente lecito il pedinamento tradizionale: e che ci dici del pedinamento elettronico : abbiamo visto che il privato qualsiasi può lecitamente farlo, lo stesso va ripetuto per l’investigatore privato ?

 

Avv.Per il pedinamento elettronico la risposta non è facile come per il pedinamento tradizionale.

 

Inv Che cosa è che la complica?

 

Avv. Le disposizioni dell ‘articolo 122 comma primo e soprattutto dell’articolo126 comma primo – disposizioni che lo studioso vedrà di seguito riportate insieme a un interessante commento di due illustri studiosi del Codice della Privacy.

 

Art 122 Informazioni raccolte nei riguardi dell’abbonato e dell’utente.

1 . Salvo quanto previsto dal comma 2, è vietato l’uso di una rete di comunicazione elettronica (….) per monitorare le operazioni dell’utente

 

Art. 126. Dati relativi all’ubicazione.

1 . I dati relativi all’ubicazione diversi dai dati relativi al traffico, riferiti agli utenti o agli abbonati di reti pubbliche di comunicazioni o di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, possono essere trattati solo se anonimi o se l’utente o l’abbonato ha manifestato previamente il suo consenso, revocabile in ogni momento, e nella misura e per la durata necessari per la fornitura del servizio a valore aggiunto richiesto.

2…….

3…………….

4 Il trattamento dei dati relativi all’ubicazione diversi dai dati relativi al traffico, ai sensi dei commi 1,2,3, è consentito unicamente ad incaricati del trattamento che operano ai sensi dell’articolo 30 (….).

 

Commento all’art. 26, in Codice privacy , di Imperiale…   eIimperiale….

“ L’articolo in commento riconosce il diritto di ciascuno a non essere localizzato, a muoversi senza essere pedinato : espressione diretta della libertà di circolazione ( art. 16.1 Cost.). Si è inteso permettere a ciascuno “ di sottrarsi ad un opprimente forma di controllo sociale, senza stigmatizzazioni o discriminazioni nei confronti di chi concretamente eserciti questo nuovo diritto ( v. presentazione alla Rel. 2002 p. 14 in www.garanteprivacy.it)”

 

Inv Dunque secondo te dal Codice Privacy risulterebbe l’illiceità del pedinamento elettronico fatto dall’investigatore privato ?

 

Avv. Io farei dei distinguo : in particolare distinguerei tra pedinamento fatto con lo sfruttamento di un cellulare e il pedinamento fatto con l’uso di un satellitare.

Nel primo caso riterrei senz’altro la illiceità del pedinamento.

 

In   Il che significa ?

 

Avv. Significa che chi lo fa si espone alle sanzioni previste dall’articolo 126 Codice privacy e che i dati raccolti col pedinamento – essendo stati raccolti illecitamente e scorrettamente ( e quindi in spregio del primo comma articolo 11 Codice Privacy)non potranno essere utilizzati ( per il disposto del secondo comma sempre dello stesso articolo 11)

 

Inv Questo anche se i dati sono stati raccolti per la tutela di un diritto ?

Avv. Certamente

Inv. E per quel che riguarda il pedinamento condotto con l’uso di un satellitare ?

Avv. Guarda sulla risposta da darsi sul punto sono francamente incerto : sul punto ci metterei un bel punto interrogativo.