Enciclopedia giuridica del praticante

 

Acquisizione della prova

04. Fotografia

Inv -. Parliamo ora delle fotografie, intese in senso tanto lato da ricomprendere nel termine anche le riprese di film e televisive.

Sono esse lecite ? è lecito fotografare, riprendere con una macchina da film una persona ?

 

Avv-Eccoti la risposta dei più autorevoli studiosi della materia : si, è lecito fotografare , riprendere una persona, se essa si trova in un luogo in cui è esposta alla vista di tutti. Il ragionamento che giustifica tale soluzione ? Si ricava facilmente dal cartellone numero…che prego la regia di ostendere.

 

(appare il cartello )

 

AB E tu che ne pensi?

 

S Francamente a me sembra un po’ semplicistico dire che se uno consente a farsi vedere, consente anche a farsi fotografare. In realtà vi è un salto qualitativo tra il vulnus, la lesione alla privacy che comporta lo sguardo distratto di chi come noi passeggia per la strada e il vulnus rappresentato da una fotografia. Chi fa una fotografia ben difficilmente la fa per tenersela nel portafoglio e guardarsela da solo .

 

AB E se anche così fosse; non sarebbe , questa , una cosa che tutti gradirebbero.

 

S Certo che no: vi è una istintiva riluttanza di qualsiasi ,uomo o donna, a permettere il possesso della sua fotografia da parte di un estraneo. Riluttanza che un antropologo valente come il Bronzini spiegava , in un suo scritto del 91, col fatto che nella sua fotografia e più in genere nel suo ritratto una persona è portata vedere un suo alter ego , una sorta di suo doppione ; cosa per cui finirebbe per influenzarla chi agisse, concentrasse i suoi pensieri sulla fotografia, sul ritratto. E val la pena qui di ricordare , quel che il Levi in una bella pagina del suo celebre Cristo si è fermato a Eboli, racconta su una donna, un po’ maga, Giulia,che non voleva da lui lasciarsi ritrarre temendo l’influenza ch’egli avrebbe potuto acquisire su di lei tramite il ritratto.

 

AB Ma lasciamo stare l’antropologia e torniamo al diritto : dicevi che chi fa una fotografia ben difficilmente la fa per tenersela nel portafoglio

 

S Certo no : il più delle volte, chi fa una foto la fa per mostrarla ad altri o addirittura per pubblicarla.

 

AB Ma l’esporre e il pubblicare l’immagine altrui non costituisce un illecito?

 

S Certo si, costituisce un illecito come tale previsto e represso dall’articolo 10 del Codice Civile e dall’articolo 96 delle legge sul diritto d’autore.

 

AB Vogliamo far vedere a chi ci segue tali articoli ?

 

S Certo , prego la regia di ostendere il cartellone numero..

 

(appare il cartellone )

 

AB Scusa la interruzione: dicevi che di solito il fotografare una persona è il primo passo verso quell’abuso che è la esposizione o pubblicazione della foto.

 

S Si, e quindi sembrerebbe opportuno bloccare chi compie questo primo passo prima che possa compiere il secondo. Perché una volta compiuto questo secondo passo, una volta cioè esposta o pubblicata la foto, il danno in gran parte è fatto e può essere difficile rimediarvi.

 

Inv. Ho capito, se tu fossi il legislatore tu riterresti illecito anche il comportamento di chi fa una fotografia. Però tu non sei il legislatore e a noi interessa sapere quel che pensa il legislatore e non tu. Con tutto il rispetto, ben s’intende : non ti offendere.

 

Avv. No, non mi offendo e rispondo alla tua domanda : no, il legislatore non sembra volere tutelare quell’interesse a non essere fotografi senza il proprio consenso di cui ti parlavo.

 

Inv. Quindi un investigatore può scattare fotografie dove e come gli piace.

 

Avv. Alt, non è per nulla così. Egli può fotografare quando : primo, non viola una norma penale – e questo, vale sia per un investigatore sia una persona qualsiasi; secondo, non viola le norme sulla privacy. Perché le norme della privacy che a chi fa fotografie per uso personale non si applicano – dato che, l’abbiamo già visto, le norme sulla privacy non si applicano a chi tratta dati e notizie per uso personale..

 

Inv. Si mi ricordo è questa un’eccezione alla regola generale che vuole soggetto a tali norme chi tratta dati e notizie

 

Avv. Continuo il discorso : ebbene tali norme sulla privacy, a lui , all’investigatore privato, invece, si applicano E le norme sulla privacy quell’interesse a non essere fotografato di cui ti parlavo prima, lo prendono bene in considerazione.

 

Inv. Perché?

 

Avv. Perché il codice della privacy, permette il trattamento, usato questo termine nel senso tecnico visto parlando delle intercettazioni, solo a determinate condizioni.

 

Inv. D’accordo , lo abbiamo visto, in senso tecnico trattare un dato e una notizia significa anche raccogliere il dato e la notizia. Però il fare una fotografia, significa raccogliere un dato o una notizia ? mi pare esagerato!

 

Avv. Invece non è per nulla esagerato o eccessivo. Pensa alla fotografia di Caio, mentre, metti, è genuflesso in un tempio buddista insieme a una bella signora bionda : quante notizie questa fotografia ti dà!Una addirittura di carattere sensibile e cioè appartenente a quella categoria di notizie che il codice della privacy vuole circondate da particolari cautele.

 

Inv A che cosa ti riferisci?

 

Avv.Mi riferisco al fatto che Caio è ripreso in un tempio buddista ciò che lo indica come almeno simpatizzante del buddismo.

 

Inv – Non ci avevo pensato ; ma proseguo il discorso : dicevi che l’agente investigativo già nel momento in cui fotografa una persona inizia un trattamento, dato che già in quel momento raccoglie un dato o una notizia. Ma ciò cosa comporta in pratica?

 

Avv. Comporta che l’investigatore prima di fare la fotografia, prima cioè di raccogliere il dato, deve chiedere il consenso della persona che sta per fotografare.

 

Inv. Vuoi dire che se io voglio fotografare una bella ragazza sulla spiaggia debbo per legge chiederle prima il consenso ‘

 

Avv. No, tu non sei per legge obbligato a ciò ( per cortesia,e buona creanza, si, ma questo è un altro paio di maniche!). Infatti tu fai la fotografia a uso personale. Però l’investigatore invece obbligato lo è.

 

Inv Tanto vale dire agli investigatori privati : “Chiudete bottega”! Che investigazioni possono fare se mettono sull’avviso l’investigato?! La legge è veramente pazza.

 

Avv. No è saggia; perché si fa carico della tua osservazione e prevede un’eccezione alla richiesta del consenso per l’ipotesi che il dato e la notizia sia raccolto…

 

Inv. Quindi la fotografia sia scattata..

 

Avv …….ai fini della difesa in un processo penale o dell’esercizio di un diritto in un processo civile o penale. Come abbiamo meglio spiegato parlando delle intercettazioni.

 

Inv Quindi nell’ambito delle investigazioni difensive relative a un processo penale, io, investigatore, se , come già ci hai spiegato, sono autorizzato dal prefetto, ho l’incarico del difensore, posso fare quante fotografie voglio senza chiedere il consenso della persona fotografata ?

 

Avv. No: ciò non sarebbe esatto. Infatti il codice della privacy ammette il trattamento di un dato o di una notizia solo se è stato raccolto lecitamente.

 

Inv. Ma quando una fotografia è raccolta, fatta lecitamente?

 

Avv. La risposta ci viene soprattutto dall’articolo 615bis; che prego la regia di farci di nuovo vedere

 

Cartello 615bis

 

Avv Attiriamo l’attenzione dei nostri ascoltatori sia sul fatto che l’interferenza può avvenire tanto con uno strumento di ripresa visiva quanto con uno strumento di ripresa sonora, sia sul fatto che la ripresa deve avvenire , secondo le precise parole della legge ,“indebitamente”, sia infine sul fatto che la ripresa deve riguardare, per usare sempre le precise parole della legge , “notizie o immagini attinenti alla vita privata”.

 

Inv. – Nelle “immagini attinenti alla vita privata” debbono farsi rientrare anche quelle relative ai mobili, ai quadri, insomma alle cose inanimate contenute in una casa ?Ad esempio, se io scatto una fotografia di un quadro o, caso più interessante, di un documento contenuto nel domicilio altrui, commetto il reato di cui all’articolo 615 bis?

 

Avv. Naturalmente ci mettiamo nel caso in cui tu scatti la fotografia contro la volontà espressa o tacita di chi avrebbe diritto di impedirtelo, del padrone di casa cioè.

 

Inv. Esatto, le tue parole, ricalcate su quelle dell’articolo 614, l’articolo gemello, diciamo così, dell’articolo 615bis, fotografano, qui la parola cade a pennello, esattamente il mio pensiero.

 

Avv. Ebbene la risposta alla tua domanda deve essere positiva : certamente Sherlock Holmes che nascostamente fotografa il documento contenuto nella scrivania del suo ospite commette il reato di cui all’art.615bis, il reato di interferenza illecita nella vita privata altrui.

 

Inv. Questo perché Sherlock Holmes usa per carpire i segreti altrui la macchina fotografica. Mentre se io arrampicandomi su un albero guardo a occhio nudo oltre il muro di cinta di un giardino e vedo il proprietario che si sbaciucchia con quella tale attrice, non commetto il reato di interferenza illecita nel domicilio altrui. Ho capito bene ?

 

Avv Hai capito benissimo.E guai a noi se fosse il contrario : mezza Italia si troverebbe in carcere : chi non ha ceduto nella sua vita alla tentazione di dare un’occhiata oltre la siepe del vicino?!

 

Inv. Altra domanda: se io, invitato a una festa, mi metto a fotografare un altro convitato, metti un’attrice famosa, cado nel reato di cui all’articolo 615bis ?

 

Avv. Direi proprio di si, se fai la fotografia contro il consenso espresso o tacito del padrone di casa.

 

Inv – Non dell’attrice?

 

Avv. No ai fini della configurabilità del reato di interferenza illecita nella vita privata altrui rileva il consenso di chi avrebbe il diritto di escluderti dalla casa, non di un ospite della casa. E mutatis mutandis ciò va ripetuto per il diritto a querelarsi : questo spetta al padrone di casa, non all’ospite.

 

Inv. Ma scusa non è l’attrice a essere lesa nel suo diritto alla riservatezza ?

 

Avv. No, né più né meno di quanto lo sarebbe se fosse stata fotografata in un luogo pubblico o aperto al pubblico. Insomma l’attrice il suo diritto alla riservatezza se lo è lasciato alle spalle quando è uscita dalla porta della sua casa, del suo domicilio.

 

In. Ma quando è stata fotografata l’attrice si trovava pur sempre in un domicilio..

 

Avv. Si, ma non nel suo domicilio ma in un domicilio altrui. Quando tu accetti l’ospitalità di una persona , rimetti a questa la tutela della tua riservatezza. E se questa tutela il tuo ospite non te la procura non hai che da lamentarti della sua scortesia e della sua scorrettezza : certo non potrai querelarti contro chi , il tuo interesse alla riservatezza, viene a ledere.

 

Inv. – Stessa soluzione, penso, se il paparazzo fa la foto in un ristorante o in un bar.

 

Avv. Si, stessa soluzione. Il reato ci sarà solo se la fotografia sarà stata scattata contro la volontà espressa o tacita del gestore del ristorante e del bar ( il che non sarà facile da provare per la pubblica accusa!).

 

Inv Ma almeno il fotografato potrà sporgere denuncia per molestie?

 

Avv. Se ne sussistessero gli estremi, naturalmente, si.

 

Inv. Un’altra domanda sempre per capire in che limiti la ripresa visiva o sonora di una persona ricada sotto i rigori dell’articolo 615bis. Il signor Rossi e la signora Rossi si stanno sbaciucchiando sulla terrazza della loro casa : posso dall’esterno fotografarli?

 

Avv. La risposta è , si; se essi potrebbero essere visti dall’esterno a occhio nudo. Se ogni persona che passa per la strada o sta in piazza può vedere Marieto e Mariolina che si baciano, evidentemente assurdo diventa parlare di una tutela della loro privacy : a questa chiaramente essi hanno rinunciato esponendosi alla vista di tutti.

 

Inv. Sul punto ci sono stati interventi giurisprudenziali?

 

Avv Si, come risulta indirettamente dal cartello….che prego la regia di mostrare

 

Cartello. Giurisprudenza

 

Inv.- Parliamo ora delle videoregistrazioni. Abbiamo visto che uno può in luogo pubblico fare liberamente delle fotografie e in luogo privato può farle solo con i limiti che gli potrebbero derivare da una contraria volontà del dominus loci. Il che vuol anche dire che il gestore di un hotel o di un bar che volesse mettersi a fare fotografie ai suoi clienti nel suo locale lo potrebbe fare senza commettere nessun illecito almeno penale. Lo stesso può ripetersi per le videoriprese ? Insomma il direttore di una banca, di un hotel può mettere nei locali della banca dell’hotel degli apparecchi di videoripresa con la stessa libertà con cui potrebbe in quei locali fare delle fotografie ‘

 

Avv. No nel caso il direttore incontrerebbe vari limiti - limiti posti da norme di legge e soprattutto da provvedimenti del garante della privacy.

 

In. Perché questo ?

 

Avv. Perché la ripresa televisiva , e mi riferisco soprattutto alla ripresa televisiva occulta , lede l’interesse alla privacy in modo molto più incisivo della foto. Infatti la persona che sa di esser presa di mira da un fotografo, se non altro è in grado di darsi un contegno, di evitare gesti e posture antiestetiche e imbarazzanti : se aveva le dita nel naso, se le toglie. Invece chi è ripreso a sua insaputa, in un momento di relax in cui , specie quando si trova in un locale in cui si svolge la sua vita intima, si crede fuori dell’attenzione altrui,può abbandonarsi a gesti e posture imbarazzanti e antiestetiche.

Tutto questo spiega perché vi siano stati anche interventi normativi per porre limiti e condizioni alle videoregistrazioni.

 

AB Certo, sì, ricordo bene le disposizioni ad hoc inserite nello Statuto dei lavoratori. Però in esse forse lo scopo di tutela della privacy è secondario.

 

S Forse è secondario, però esiste. E comunque tali disposizioni meritano di essere conosciute, soprattutto da quei nostri studiosi che esercitano la professione di agente investigativo; e pertanto prego la regia di mostrare il cartellone numero…che le riporta.

 

( appare il cartello)

 

S Oltre alle disposizioni dello Statuto dei lavoratori che abbiamo ora visto, va segnalato, a dimostrazione di come dallo Stato sia ben avvertita la particolare invasività delle riprese televisive occulte , l’intervento in materia di videosorveglianza del Garante della privacy.

Questi – mi pare su sollecitazione di vari Istituti di credito – ha fatto nel 2004 un regolamento che enuncia i limiti e le condizioni a cui la videosorveglianza è subordinata. In particolare da tale regolamento risulta che la videosorveglianza può essere adottata solo per scopi leciti, solo se tali scopi leciti non possono essere raggiunti con altro mezzo,solo se vi è una proporzione tra il sacrificio della privacy che la videosorveglianza comporta e il bene che permette di conseguire, solo se il pubblico è avvertito della sorveglianza video.

 

AB Ma quest’ultima condizione è assurdo imporla a chi svolge un’attività di investigazione privata.

 

S E infatti non gli viene imposta o, almeno, non gli viene imposta sempre : è chiaro che alla regola della così detta “avvertibilità” della installazione deve farsi eccezione per quel che riguarda le installazioni di una videosorveglianza che hanno per scopo l’acquisizione di una prova e che per raggiungere tale scopo hanno bisogno della sorpresa.

 

 

AB Lasciamo perdere i requisiti della liceità e della necessità della videosorveglianza, dato che il loro significato è intuitivo. Dicci invece qualcosa sul requisito della proporzionalità della videosorveglianza: in pratica che implica ?

 

S Implica ad esempio che se il gestore di un bar ti dà incarico di accertare se alcuni suoi avventori hanno relazioni omosessuali nel bagno, tu non puoi mettere nel bagno sospetto una telecamera. E infatti troppo massiva sarebbe in tal caso la lesione alla privacy rispetto al risultato probatorio che si vuole raggiungere. Invece, potrai installare delle telecamere che riprendano un luogo pubblico o aperto al pubblico : una strada, una piazza.

 

Inv - Colleghiamo ora l’argomento che stiamo trattando con quello delle investigazioni difensive: il difensore e per lui l’agente investigativo, non possono mettere nel domicilio altrui un apparecchio di ripresa visiva neanche con l’autorizzazione dell’autorità giudiziaria? E ho fatto l’esempio dell’apparecchio di ripresa visiva perché stiamo parlando di riprese televisive e di fotografie, ma avrei potuto anche fare l’esempio dell’apparecchio di ripresa sonora.

 

S Assolutamente no. Con la autorizzazione dell’Autorità Giudiziaria difensore e con lui l’agente investigativo possono solo entrare in un luogo, sì, privato o non aperto al pubblico, ma che non sia domicilio di qualcuno. Pensa ad esempio ad un’autorimessa, a un fondo recintato.

Tutto ciò risulta dall’ articolo 391 septies del codice di procedura penale riportato nel cartellone numero…che prego la regia di ostendere.

 

(appare il cartellone )

 

AB La ultimissima domanda : mettiamo che, bene o male che abbia fatto, l’agente investigativo tal dei tali abbia scattato una foto quando scattarla era illecito: può ciò nonostante la foto, il filmino essere prodotto come valida prova in un processo ?

 

S Chi dice di si, chi dice di no. Io riterrei preferibile la risposta positiva e questo per i motivi già da me esplicitati parlando della prova illecita.

Finita la nostra trattazione giuridica su quell’atto di acquisizione della prova che è la fotografia, vogliamo chiedere al signor CD di mostrarci alcuni dei suoi apparecchi di ripresa visiva.