Enciclopedia giuridica del praticante

 

Acquisizione della prova

03. Registrazione : problematica giuridica

 Quinta schermata : appare la scritta

Registrazione

 

Sesta schermata: vengono inquadrati Sanguineti e AB

AB : “ Se il signor Rossi mi telefona, io posso registrare la sua telefonata mentre è in corso ?

Sanguineti : “Ti rispondo con un’altra domanda : Tu puoi prendere appunti su quel che ti viene dicendo il signor Rossi per telefono ?

AB : “ Chiaramente, si”.

Sanguineti: “ E allora, se il Legislatore Ti permette di prendere appunti in aiuto alla memoria, non ti può certo proibire di ricorrere a quel perfetto aiuto alla memoria che è la registrazione. Questo è in buona sostanza il ragionamento che convince i nostri Giudici a ritenere la legittimità della registrazione di una telefonata da parte di chi ha fatta o ricevuta la telefonata stessa. Le sentenze sul punto e nel senso indicato sono piuttosto numerose ; ne riportiamo una tra le tante nel cartellone 1 che prego la regia di mostrare.

(Appare il cartellone uno )

AB: “ Ma una differenza tra gli appunti e la registrazione c’è . Gli appunti che prendo non costituiscono prova di niente, mentre la registrazione viene a costituire con tutta evidenza prova della telefonata. E io posso registrare la telefonata che il commendator Rossi mi ha fatto proprio per poi dimostrare che il Commendator Rossi mi ha detto questo e quest’altro. Insomma la registrazione può servire a fabbricare un’arma contro il commendator Rossi ; il che a lui può anche non far piacere.

 

S. : Ciò è vero ; ma dal momento che la lesione all’interesse del commendator Rossi per il segreto della telefonata nasce , non al momento della sua registrazione , ma al momento in cui la registrazione viene a terzi fatta ascoltare , quel che giustamente hai osservato pone solo la questione se e in che limiti la registrazione della telefonata può essere fatta pervenire a terzi.

 

AB .D’accordo . Dimmi allora quando mi è lecito far pervenire ad altri la registrazione che ho fatta di una telefonata e quando no. Più in particolare e per venire a quanto più interessa i nostri ascoltatori : dimmi se io potrei far avere alla polizia o alla magistratura il supporto della registrazione

 

Avv. Senz’altro, si. E tale risposta positiva si ricava chiaramente , anche in mancanza di una norma che espressamente ciò consenta , dai principi del nostro Ordinamento giuridico.

 

Inn. – A quali principi ti riferisci ?

 

Avv A quelli che trovano espressione, prima di tutto nell’articolo 24 della Costituzione e, poi, nell’articolo 616 Codice penale e nell’articolo 94 della Legge sui diritti d’autore.

 

IN – Articoli quest’ultimi che noi già abbiamo incontrato parlando della corrispondenza epistolare.

 

Avv. Ma non è male rincontrarli. Prego pertanto la regia di far apparire il cartellone che contiene oltre l’articolo 24 della Costituzione gli articoli 616 e 94.

 

Cartellone con 24 Cost, 616 C.P. 94 legge autore

 

Avvocato ( mentre il cartellone si continua a vedere): Per quel che riguarda gli articoli 24 della costituzione e 616 del codice penale pongano mente gli studiosi soprattutto al loro secondo comma.

 

Inv.- Ma che cosa risulterebbe da tutti quegli articoli?

 

Avv. Risulterebbe che il destinatario di una corrispondenza telefonica può rivelarne il contenuto; se ciò serve alla propria difesa in un processo penale e all’esercizio di un proprio diritto nel processo civile o penale.

 

Inv.- Quando parli di esercizio di diritto ne parli in senso ampio, naturalmente.

 

Avv. Naturalmente : il nastro registrato della telefonata può essere prodotto, non solo per far valere una nostra pretesa giuridica , ma anche per opporci a una pretesa giuridica altrui : Tizio domanda al giudice di condannare Caio al pagamento di una somma e Caio produce la registrazione della telefonata da cui risulta che tale somma già gli è stata pagata.

 

Inv. Proseguiamo nel nostro discorso: se tu ritieni che il destinatario di una telefonata possa dare alla Polizia il nastro o il dischetto in cui è stata registrata o incisa la telefonata, tu devi anche ritenere che il destinatario di una telefonata ne possa permettere l’ascolto alla polizia quando la telefonata è ancora in atto : il commendator Rossi mi telefona ed io autorizzo la polizia ad allacciarsi al mio apparecchio telefonico e a sentire quel che il commendator Rossi mi dice.

 

S Così è secondo me : io riterrei perfettamente lecito l’ascolto della polizia e perfettamente utilizzabile in giudizio il nastro registrato, anche in mancanza di autorizzazione all’ascolto da parte della Autorità Giudiziaria. Però, bada, io mi metto qui nel caso – che è poi quello che interessa soprattutto i nostri ascoltatori – di chi permette al terzo l’ascolto al fine di raccogliere una prova da poi produrre in giudizio.

 

I-                  Da quel che capisco allora tu non riterresti lecito che Tizio permetta a Caio di ascoltare la conversazione che ha con Sempronio, quando ciò, non soddisfa una sua esigenza difensiva davanti all’Autorità Giudiziaria : ad esempio serve solo a soddisfare la morbosa curiosità del terzo, di Sempronio : è così ?

 

Avvocato – E’ così : in via generale , salvo quindi il caso che voglia precostituirsi una prova in giudizio, una persona non può permettere a un terzo di ascoltare la sua conversazione telefonica a meno che il suo interlocutore telefonico a ciò consenta.

 

I-                  Ma chi lo dice questo ?

 

Avv. -Lo dice il comma tre dell’articolo 131 del codice privacy che di seguito è inquadrettato:

“L’utente informa l’altro utente quando , nel corso della conversazione, sono utilizzati dispositivi che consentono l’ascolto della conversazione stessa da parte di altri soggetti”.

 

I – Però da tale disposizione sembrerebbe che uno, neanche per esigenze difensive, possa fare ascoltare a un terzo le sue telefonate !

 

Avv. Così effettivamente vorrebbe la lettera dell’articolo ; ma la letterale formulazione dell’articolo va interpretata restrittivamente in base ai principi risultanti dall’articolo 24 della Costituzione e dagli articoli 24 e 26 del Codice Privacy.

Però non dobbiamo troppo preoccuparci di quel che permette e non permette l’articolo 131 ; io l’ho citato soprattutto per completezza espositiva, ma in realtà é…la classica tigre di carta, in quanto per la sua violazione nessuna sanzione è prevista.

 

I - Se è così , torniamo al caso che più interessa ai nostri ascoltatori : il caso di Tizio che fa ascoltare la sua conversazione telefonica alla polizia. Tu ci dicevi che in tal caso l’operato di Tizio è perfettamente lecito; ma ammettendo la sua liceità non si verrebbe a dare alla Polizia un facile escamotage per aggirare il divieto di intercettazione in mancanza di autorizzazione della Autorità Giudiziaria ?

 

S. No , perché il divieto di intercettazione vuole tutelare l’interesse al segreto della conversazione quando entrambi i conversanti ignorano l’intercettazione in atto: Bianchi telefona a Rossi e all’insaputa sia di Bianchi sia di Rossi la Polizia prende conoscenza della loro conversazione. Non vi è intercettazione , invece , quando uno dei colloquianti, metti il Rossi consente alla polizia l’ascolto.

 

AB Però, d’accordo che in tal caso l’intercettazione non lede l’interesse del Rossi, in quanto questi ha rinunciato a mantenere segreto quel che telefonicamente dice, però lede sempre l’interesse di Bianchi a mantenere segreto alla polizia quel che dice al Rossi.

 

S Si, però tale interesse non è tutelato : abbiamo visto infatti che il Rossi farebbe cosa perfettamente lecita se registrasse la conversazione e portasse il nastro alla polizia.

 

Inv. – Si, qualora dal nastro risultasse una prova utile per la sua difesa in giudizio. Mentre non è detto che dall’ascolto della telefonata a me diretta possano risultare le prove del mio diritto : il commendator Rossi potrebbe dirmi per telefono delle cose perfettamente irrilevanti ai fini della prova del mio diritto. Peggio ancora il commendator Rossi potrebbe dirmi delle cose che perfettamente irrilevanti per far valere il mio diritto sono perfettamente e purtroppo per lui rilevanti per incastrarlo in un processo penale : la polizia ascolta, mi dice grazie e porta il nastro dal pubblico ministero : dove sono andate a finire le garanzie della difesa ? sotto i piedi!

 

Avv Pazienza : io non posso mica rinunciare ad acquisire le prove del mio buon diritto solo per timore di venire con ciò a sacrificare le garanzie difensive del commendator Rossi.! Però effettivamente la tua osservazione ci porta al nocciolo del problema : che è dato dal pericolo che , autorizzando la polizia ad ascoltare una telefonata insieme al suo destinatario , si vengano ad eludere le norme che condizionano all’autorizzazione dell’autorità giudiziaria le intercettazioni. E io ritengo che per porre un argine a questa possibilità di elusione si dovrebbe fare una distinzione.

 

In. Quale?

 

Avv. Si dovrebbe distinguere tra il caso in cui il Bianchi, destinatario della telefonata, consente l’ascolto alla Polizia , per acquisire una prova migliore e più forte del suo buon diritto e il caso in cui consente l’ascolto della polizia solo per permettere a questa l’acquisizione della prova di un reato commesso da un certo commendator Rossi. In questo secondo caso non si può parlare di “registrazione”della telefonata, come tale lecita anche in mancanza di autorizzazione dell’Autorità giudiziaria;ma di vera e propria intercettazione, come tale illegittima se non autorizzata dalla magistratura.

Quindi in definitiva io mi rendo conto delle tue perplessità; e posso dirti che sono perplessità condivise da molti autorevoli studiosi i quali senza tanti distinguo danno risposta negativa sia al problema , da noi ora esaminato , della possibilità o meno di una intercettazione ancorché consentita da un comunicante , sia anche al problema , affine a quello da noi ora esaminato, della possibilità di utilizzare il cosiddetto agente attrezzato per l’ascolto.

 

AB Cosa si intende per agente attrezzato per l’ascolto ?

 

S. Per agente attrezzato per l’ascolto o per agente attrezzato per la ripresa fotografica si intende quella persona, poco importa se appartenente alla polizia o privato, che si presenta a un colloquio nascondendo strumenti atti all’ascolto o alla ripresa fotografica: la polizia vuole incastrare il mafioso tal dei tali e manda a un colloquio con lui Pinco Pallino che nasconde nella borsa un microfono : e così quel che dice il mafioso viene registrato e documentato. Ebbene si sostiene che il nastro così registrato non sarebbe utilizzabile in giudizio. Prego la regia di mostrare il cartello n……

 

(appare il cartellone……….)

 

 

AB Cambiamo argomento : tu, hai detto che secondo opinioni molto autorevoli il comportamento del funzionario Pinco Pallino che ascolta una conversazione tra Bianchi e Rossi col consenso del Rossi è illecito; hai ancora detto che è illecito il comportamento di Rossi che su sollecitazione o per fare un favore alla polizia si presenta in casa di Rossi con un registratore nascosto nella borsa per raccogliere le confessioni che Bianchi immancabilmente gli farà. Bene, ma che significa tutto questo ? significa che il Rossi che ha consentito all’intercettazione o si è prestato alla abusiva registrazione commette un reato ?

 

S. Così vorrebbe la logica e una rigorosa applicazione del diritto. Infatti se la registrazione di cui stiamo parlando fosse realmente da qualificarsi come intercettazione in essa dovrebbe vedersi realizzato il reato di cui all’art. 617 Codice penale: il reato cioè di cognizione fraudolenta di una comunicazione telefonica. E nel consenso del Rossi all’intercettazione dovrebbe vedersi realizzato un concorso in tale reato. Così come nella registrazione insidiosa del Rossi in casa del Bianchi dovrebbe vedersi realizzato il reato di cui all’art. 615bis : il reato cioè di interferenza illecita nella vita privata altrui. Mentre nell’invito o sollecitazione del funzionario di polizia a commettere tale reato si dovrebbe ravvedere un concorso in tale reato di interferenza.

 

AB Mentre così , mi pare di capire , non é. Ma prima di dirci perché così non è, facciamo un breve break per permettere ai nostri studiosi di prendere conoscenza degli articoli da te citati.

 

S Giustissimo: prego la regia di mostrare il cartellone numero….

 

(Appare il cartellone numero….art. 617 , 615 C.P.)

 

S Riprendiamo il discorso : tu mi domandi perché né il funzionario di Polizia né il suo, diciamo così,collaborazionista Rossi vengano puniti . Ti rispondo : formalmente non vengono puniti perché si vuole ravvedere nel loro comportamento l’adempimento di un dovere, se non reale, putativo. Sostanzialmente perché i nostri giudici sentono che sarebbe ingiusta la loro condanna e quindi sono disposti ad arrampicarsi sugli specchi per non effettuarla.

 

AB Ma se parlando di registrazione, intercettazione illecita non si vuole dire che chi l’ha operata deve essere punito, deve risponderne penalmente, che cosa allora si vuol dire ?

 

S. Si vuol dire che quella registrazione, quella intercettazione non potrà essere utilizzata in un processo penale come prova. Questo in base al dettato dell’art.271 che i nostri studiosi potranno vedere riportato nel cartellone….che prego la regia di mostrare.

 

( appare il cartellone…..271cpp)

 

AB A questo punto viene naturale domandarti : dal fatto che l’articolo 271 stabilisca la inutilizzabilità di una intercettazione illecita, si deve dedurre che per il nostro Ordinamento tutte le prove illecite sono inutilizzabili ? facciamo dei casi concreti : la signora Rossi, folle di gelosia e ben decisa a far pagare all’amante i numerosi tradimenti, gli sottrae dal portafoglio un documento che indiscutibilmente lo crocifigge come bancarottiere . Oppure, ipotesi non più di furto ma di appropriazione indebita, la signora Rossi fa la fotocopia di un documento che incautamente l’amante le ha lasciato in custodia e che ne prova la responsabilità metti per un omicidio.Ebbene in tutti questi casi la prova raccolta sarebbe inutilizzabile in quanto acquisita commettendo un reato ?

 

S. Secondo me, e, quel che soprattutto conta, secondo la maggior parte della Dottrina

e della giurisprudenza non è così.

 

Inv. Cioè la prova raccolta con un reato sarebbe utilizzabile. ?

 

Avv. Si sarebbe utilizzabile. E ciò perché l’articolo 271 è, sì, espressione del principio espresso dall’articolo 191…

 

Inv. – Vogliamo permettere ai nostri studiosi di leggere tale articolo 191 ?

 

Avv Certamente; ed è opportuno : la regia è pregata di mostrare il cartellone

 

(cartellone art 191)

 

Avv. Riprendendo il discorso, quando l’articolo 191 dispone la inutilizzabilità delle prove acquisite in violazione di norme che, mi si scusi il bisticcio, vietavano la loro acquisizione , stabilisce un principio di cui senz’altro l’articolo 291 è l’applicazione. Però tale principio va limitato nella sua portata…

 

Inv. In che senso?

 

Avv. Nel senso di applicarlo solo alle prove acquisite in violazione di norme procedurali e non sostanziali: in parole più chiare in violazione di norme poste dal codice di procedura penale e non dal codice penale.

 

Inv. Ma perché si dovrebbe interpretare così restrittivamente tale principio.?

 

Avv. Perché tale principio si pone in netta antitesi con quella che è la vocazione del processo penale: il processo penale punta allo scopo dell’accertamento della verità. Quindi è con ripugnanza, solo in via del tutto eccezionale che il legislatore del processo penale può rifiutare una prova per un motivo che non sia relativo alla sua inaffidabilità. C’è lì bella e chiaramente registrata la voce di Caio che dice di essere lui l’autore della rapina di cui nel processo si discute: come puoi tu, legislatore, imporre al giudice di tapparsi metaforicamente le orecchie e di non utilizzare tale fondamentale prova?

 

Inv.- Eppure il legislatore lo fa : nell’articolo 271 dichiara chiaramente inutilizzabili le intercettazioni eseguite nei casi non consentiti dalle legge.

 

Avv. Si lo fa ma come estrema ratio per porre un freno alla naturale tendenza degli organi investigativi a eseguire delle intercettazioni anche quando non ce ne sarebbe strettamente bisogno. Per cui anche l’articolo 271 va interpretato nel senso che si riferisca solo alle intercettazioni compiute in violazione alle norme del codice di procedura penale. Non in violazione delle norme del codice penale.

 

Inv Quindi una intercettazione fatta da un privato qualsiasi, dalla signora Rossi, ancorché fatta in violazione di una norma penale, in violazione dell’articolo 617 sarebbe utilizzabile ?

 

Avv. Secondo me, si, Però devo dire che la mia è una tesi , secondo me, conforme al buon senso e alla logica ma non da tutti accettata.

 

Inv. Quindi, vieni al dunque…

 

Avv. Quindi se io fossi un avvocato a cui il cliente porta come prova un nastro frutto di un’intercettazione illecita, ebbene io il nastro lo prenderei e lo produrrei in giudizio fidando nel buon senso del giudice.

 

Inv. E credo anch’io che il giudice, se di buon senso non potrebbe rifiutare la prova. In effetti vi è una diversità fondamentale tra il ritenere la inutilizzabilità delle intercettazioni illegittime fatte dalla polizia e dal Pm. e nel ritenere la inutilizzabilità delle intercettazioni fatte da un privato. La inutilizzabilità delle prime almeno nella stragrande maggioranza dei casi non potrebbe che portare che all’assoluzione di un colpevole mentre la inutilizzabilità delle seconde la più delle volte potrebbe portare alla condanna di un innocente. E non è differenza di poco conto!

 

Avv E quel che si è detto per l’utilizzabilità di quella prova costituita da un’intercettazione vale a maggior ragione per l’utilizzabilità di una qualsiasi altra prova raccolta dal privato con violazione di una norma di diritto sostanziale .

 

In. Tu ti sei riferito fino ad adesso ad un procedimento penale; ma quanto hai detto vale anche per un processo civile ? metti il creditore Rossi che è riuscito a sottrarre, diciamo pure più chiaramente, a rubare il documento che prova il suo credito, può portarlo come prova, prova valida naturalmente, davanti al giudice civile ?

 

Avv. Ti dirò che un caso del tutto simile a quello da te fatto fu sottoposto al giudizio della Corte di cassazione prima della guerra e la cassazione decise che no : la prova illecitamente acquisita non poteva essere presa in esame dal giudice civile. E tale decisione negativa ebbe il plauso del grande Carnelutti. Però ti dirò anche che invece autorevoli studiosi della procedura civile come il Denti e il Cappelletti ritengono la utilizzabilità nel processo civile delle prove illegittimamente acquisite.

 

In. Ma mi pare di capire che quella della utilizzabilità delle prove illecite nel processo civile è una tesi contrastata e discussa.

 

Avv. Tutto è discutibile e discusso in diritto. La prova si produce, ancorché illecitamente acquisita, e poi…sarà il giudice a decidere se utilizzarla o no. Ma anche se dicesse , no, la prova se la sarebbe vista e stanne sicuro ciò non mancherebbe di lasciare in lui una traccia, un segno che lo condizionerebbe al momento di fare la sentenza.

 

Inv.- Cambiamo argomento. Finora abbiamo parlato prescindendo totalmente dal Codice della privacy; in quanto ci siamo messi nell’ipotesi che le registrazioni siano effettuate da una persona qualsiasi per uso personale. E quando un dato o una notizia viene raccolto per uso personale il codice della privacy non si applica. Lo dice chiaramente il suo articolo 5.

 

Avv. Che sarà opportuno far vedere ai nostri studiosi. Prego la regia di mostrarlo

 

Cartellone (art.5 codice privacy)

 

Inv. Però una registrazione può essere fatta anche da un investigatore privato, quindi per uso non personale, e allora ?

 

Avv.E allora bisogna por mente allo scopo per cui la notizia, il dato viene raccolto ovverosia , per usare la terminologia del codice “trattato”; e in più bisogna vedere se si tratta di un dato “ comune” o di un dato “ sensibile”

 

Inv. Ma che è questa distinzione tra dati “comuni” e dati “sensibili” ?

 

Avv. Questa distinzione nasce dal disposto della lettera lettera d, primo comma dell’art. 4 Codice privacy che recita : ”( sono) dati sensibili, i dati personali idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni carattere religioso, filosofico , politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale”

 

Inv E naturalmente i dati “comuni” sono quelli che non sono “sensibili”.Ma perché è rilevante tale distinzione ?

 

Avv. Perché se si tratta di dato “comune” e se vogliamo utilizzarlo o per usare un termine più tecnico “trattarlo”, per poi, permettimi l’espressione, riversarlo in un processo , ebbene in tal caso non occorre fare avere all’interessato la così detta “informativa” e non occorre ottenere il suo consenso

 

 

Inv Da che cosa risulta questo?

 

Avv.-Risulta dagli articoli 23,24,13 del Codice della privacy; che di seguito puoi vedere inquadrettati.

Art. 13 Informativa

1 . L’nteressato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali sono preventivamente informati oralmente o per iscritto circa:

a)    le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati;

b)    b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;

c)     ……..( omissis)………………….

              ………………………………

             4 – Se i dati sensibili non sono raccolti presso l’interessato, l’informativa di cui al comma I comprensiva delle categorie di dati trattati, è data al medesimo interessato all’atto della registrazione dei dati o, quando è prevista la loro comunicazione, non oltre la prima comunicazione”

 

Art. 23 Consenso

1-    Il trattamento dei dati personali da parte di privati o di enti pubblici economici è ammesso solo con il consenso espresso dell’interessato.

2-    Il consenso può riguardare l’intero trattamento ovvero una o più operazioni dello stesso.

3-     Il consenso è validamente prestato solo se è espresso liberamente e specificamente in riferimento ad un trattamento chiaramente individuato, se è documentato per iscritto, e se sono state rese all’interessato le informazioni di cui all’articolo 13;

4-    Il consenso è manifestato in forma scritta quando il trattamento riguarda dati sensibili.

 

Art. 24 Casi nei quali può essere effettuato il trattamento senza consenso.

1.     Il consenso non è richiesto, oltre che nei casi previsti dalla Parte II, quando il trattamento:

a) è necessario per adempiere ad un obbligo    (omissis)

f) con esclusione della diffusione, è necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000 n. 397, o comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento, nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale;

…..( omissis)…….

 

 

Avv (mentre il cartellone è in vista): I nostri studiosi sono pregati di prestare particolare attenzione al primo e terzo comma dell’articolo 23 : da essi risulta che il trattamento personale è ammesso solo con il consenso dell’investigato e che tale consenso ( occhio al comma terzo!) va preceduto dalla cosiddetta “informativa” – Informativa il cui contenuto viene detto dall’articolo 13.

Passiamo ai commi 4 e 5 dell’articolo 13 e alla lettera f dell’articolo 24 da cui risulta che né l’informativa né il consenso sono richiesti quando il trattamento è necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive ….o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria”

 

Inv. Questo per quel che riguarda i dati “ comuni” e per quel che riguarda i dati “sensibili” ?

 

Avv. Per i dati sensibili le cose si fanno un po’ più complicate, infatti il Legislatore subordina il trattamento di tali dati, non solo al consenso – bada consenso scritto e non solo orale come invece basta per i dati comuni – ma altresì all’autorizzazione del Garante.

 

Inv. Ma neanche quando il trattamento dei dati è finalizzato a una difesa in giudizio, si può fare a meno del consenso dell’interessato e dell’autorizzazione del Garante ?

 

Avv. Del consenso dell’interessato, si, in tal caso si può fare a meno; ma no dell’autorizzazione del garante.

 

In. Un bel guaio se penso alla perdita di tempo e alla fatica che occorrerà per ottenere tale autorizzazione!

 

Avv. No, al contrario, si tratta di un guaio molto relativo infatti il Garante dà un’autorizzazione di carattere generale all’uso dei dati sensibili ai fini della difesa di un diritto : è un’autorizzazione limitata nel tempo che però viene sempre rinnovata. Quindi praticamente l’autorizzazione all’uso dei dati sensibili non occorre né chiederla né ottenerla. Se mai il guaio o meglio la difficoltà può nascere per due categorie di dati sensibili : i dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.

 

Inv In che senso ?

 

Avv. Nel senso che per il loro trattamento – oltre naturalmente all’autorizzazione del Garante – occorre il consenso dell’interessato a meno che diritto che si fa valere o si intende far valere in giudizio è , cito testualmente la legge “ di pari rango a quello dell’interessato, ovvero consistente in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale o inviolabile”.

 

Inv. Quindi io potrò far valere la omosessualità di Tizio in una causa di divorzio ma non in una causa per risarcimento danni alle cose.

 

Avv. Hai capito benissimo

 

IN. Vogliamo a questo punto vederci e far vedere ai nostri ascoltatori le disposizioni di legge da te citate.

 

Avv. Sicuramente , sono quelle che inquadrettate sono riportate di seguito

 

Art.26 – Garanzie per i dati sensibili

1. I dati sensibili possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto dell’interessato e previa autorizzazione del Garante ………..

2…………………………….

3………………………………….

4 I dati sensibili possono essere oggetto di trattamento anche senza consenso previa autorizzazione del Garante:

a)…………..

b)………

d)      quando il trattamento è necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 200 ,n.397, o, comunque, per far valere o difendere in sede giudiziaria un diritto, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento. Se i dati sono idonei a rivelare lo stato di salute e l vita sessuale, il diritto deve essere di rango pari a quello dell’interessato, ovvero consistente in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile”.

 

 

Inv. La rilevanza della distinzione tra dati comuni e dati sensibili mi pare che sia abbastanza chiarita. Però ecco un altro punto che per i nostri ascoltatori forse non riuscirà molto chiaro. Tu dici che il consenso dell’interessato occorre anche per la semplice raccolta di dati e notizie; ma l’articolo 23 in realtà dice che il consenso occorre per il trattamento di dati e notizie – e il termine trattamento non fa pensare alla raccolta di informazioni ma ad altre operazioni come la loro catalogazione, comunicazione eccetera.

 

Avv. Effettivamente il termine adottato dal legislatore fa pensare a ciò , ma non vi è nessun dubbio che con tale termine il legislatore si riferisca anche alla raccolta di dati e notizie. Sul punto la lettera a dell’articolo 4 è chiarissima. Può la regia mostrarcela?

 

Cartellone ( articolo4 lettera a senza lettere b ecc. sostituite da omissis)

 

Inv. Ho capito. Però resta fermo che io investigatore privato posso procedere a investigazioni relative a un procedimento penale senza dover sottostare all’assurdità di chiedere il consenso dell’investigato.

 

Avv. Calma. Tu investigatore puoi procedere a tali investigazioni solo se sei un investigatore “autorizzato”…

 

Inv -. Da chi?

 

Avv. Dal prefetto (????)

 

Inv. Non dal questore?

 

Avv. No il questore è competente a dare la licenza per svolgere l’attività di investigatore privato, ma per essere legittimato a svolgere investigazioni relative a un processo penale occorre anche la autorizzazione prefettizia (?????)

 

Inv. Scusa l’interruzione, prosegui il tuo discorso

 

Avv. Dicevo che tu per svolgere le cosiddette indagini difensive devi : primo, essere a ciò legittimato da un’autorizzazione che il prefetto naturalmente dà non caso per caso ma in via generale, secondo devi avere l’incarico da un avvocato.

 

Inv. Da un avvocato qualunque?

 

Avv. No da un avvocato che abbia a sua volta avuto l’incarico a svolgere attività difensive, preventive o no che siano.

 

Inv Ma che cosa s’intende per investigazioni preventive’?

 

Avv. S’intendono quelle investigazioni che l’avvocato , come recita l’articolo 391 nonies del codice di procedura penale – può svolgere “ per l’eventualità che si instauri un procedimento penale”. Caio teme di essere sottoposto a procedimento penale e si prepara dando incarico ad un avvocato di tutelarlo per l’evenienza e l’avvocato a sua volta dà o meglio può dare incarico a un investigatore di raccogliere delle prove e di fare indagini.

 

Inv Ottenuto tale incarico, io, investigatore privato, potrò svolgere tutte le indagini che voglio?

 

Avv. Assolutamente no: potrai svolgere solo quelle indagini che il codice di procedura agli articoli 391bis e seguenti ti permette : come il conferire con le persone in grado di dare informazioni ( senza però poter richiedere loro dichiarazioni scritte : a ciò è legittimato solo il difensore !), il fare ispezioni e prendere fotografie e fare rilievi - ma bada, solo in luoghi pubblici o aperti al pubblico : in luoghi privati non potresti.

 

Inv. Sono limitazioni non da poco; ed esistono tali limitazioni anche per le indagini volte a raccogliere prove per un diritto da far valere in un processo civile ?

 

Avv. No: e nel caso non ti occorrerà neanche l’incarico di un avvocato.

 

Inv. Meno male! E su questa buona notizia penso possiamo chiudere la nostra chiacchierata sulle registrazioni. I nostri studiosi penso saranno desiderosi di vedere le apparecchiature che possono facilitarli nel caso debbano a una registrazione provvedere.

 

 

 Ibis Schermata : appare la scritta “ Intercettazione”

 

 2bis schermata : vengono inquadrati Sanguineti e ABi

Sanguineti : Diciamo per prima cosa quando si ha una intercettazione. Si ha una intercettazione quando una persona capta, prende conoscenza delle comunicazioni tra due altre persone a loro insaputa. Esempio : il sig. Parodi capta la conversazione tra il sig. Bianchi e il sig. Rossi.

Ora è chiaro che ogni persona ha interesse, ci tiene ad aver la possibilità di tenere segrete, cioè fuori dalle intercettazioni di terzi, le comunicazioni che fa ad altri..

E tale interesse viene infatti tutelato dalla nostra Costituzione nell’art. 15 che gli studiosi possono leggersi nel cartellone 3 che prego la regia di far apparire.

  

(appare il cartellone numero….)

 

S Si badi che il nostro legislatore costituzionale stabilendo la inviolabilità di ogni comunicazione non pretende che sia punito e comunque ritenuto illecito ogni comportamento che capta, intercetta una comunicazione; ma pretende solo che alle persone sia garantita la possibilità di fare comunicazioni in segretezza. E in effetti vedremo che le cosiddette intercettazioni tra presenti sono del tutto lecite.

AB. Ma qui dovresti spiegarci cosa si deve intendere per “intercettazioni tra presenti”se no non ti riusciamo a seguire.

Sanguineti Giusto .In relazione all’argomento delle intercettazioni si devono distinguere tre categorie di comunicazioni: prima categoria: le comunicazioni fatte a mezzo telefono, telegrafo, apparecchi informatici o telematici , o anche con altro mezzo che per sua natura ,salvo quindi eventuali sue manipolazioni, dà a chi lo usa affidamento di poter comunicare in segretezza;seconda categoria : le comunicazioni ambientali, cioè le comunicazioni fatte in ambienti che ne dovrebbero garantire la segretezza in quanto in essi i terzi non possono entrare se non con il consenso dei comunicanti ( si pensi alla conversazione in un ufficio o in una casa di abitazione); terza categoria le cosiddette comunicazioni tra presenti, categoria che è data dalle comunicazioni che le persone si fanno al bar, su un autobus, per strada, insomma in un ambiente non protetto.

 

AB : Perché non ci spieghi subito perché e in che limiti sono lecite le intercettazioni di questa terza categoria di comunicazioni ?

Sanguineti. Queste intercettazioni sono lecite per il motivo che ho accennato poco fa : cioè perché il nostro legislatore si propone solo di garantire alle persone la possibilità di comunicare in segretezza. Ora se il sig. Bianchi vuole comunicare in segretezza al sig. Rossi di vendere le tali azioni o che la Beppa fa le corna al marito , tale possibilità ce l’ha: basta che dia al Rossi un appuntamento nel suo ufficio o nella sua casa. Nelle quattro mura della casa o dell’ufficio il Legislatore effettivamente gli garantisce la segretezza; idem se fa la comunicazione per telefono, telegrafo,sistema informatico o telematico. Ma se il sig Rossi, non vuole utilizzare quelle forme e quei canali di comunicazione protetti contro le intercettazioni e preferisce fare le sue comunicazioni bello e comodo bevendosi un caffè al bar ,   non può pretendere che il legislatore gli garantisca la segretezza della comunicazione colpendo con sanzione quei cittadini che aguzzano le orecchie per sentire quel che di così interessante dice al Bianchi .

 

AB Perché mai non si dovrebbe dissuadere con la minaccia di una sanzione le persone di curiosare sentendo i discorsi altrui ?

 

Sanguineti - Ma perché sarebbe eccessivo : la gente va nei luoghi pubblici per vedere il mondo, per curiosare : è questa una naturale esigenza dell’uomo. Non la si può reprimere, se no la città diventa un carcere!

 

AB Però almeno si dovrebbe punire chi adotta apparecchiature sofisticate per ascoltare i discorsi altrui : pensa all’agente investigativo che stando a quattro o cinque tavoli di distanza da quello in cui parlottano il Bianchi e il Rossi con una qualche sofisticata apparecchiatura riesce a captare la loro conversazione.

 

S. No, ritengo invece che bisognerebbe fare una distinzione. E precisamente distinguere il caso che i colloquianti, Bianchi e Rossi, hanno adottato delle cautele per non farsi sentire, ad esempio si sono messi a parlare a bassa voce in un angolo appartato del ristorante e il caso in cui , invece, tali cautele non hanno adottato : si sono seduti a un tavolo con altri tavoli vicini occupati da altri avventori che, senza necessità di usare apparecchi sofisticati potrebbero sentirli. In questo secondo caso io negherei senz’altro la illiceità della intercettazione, nel primo invece la riterrei – ma la riterrei, debbo dire, con una certa titubanza, più che per intimo convincimento sull’autorità di scrittori più competenti di me che insegnano che la intercettazione, anche tra presenti, è illecita tutte le volte che si realizza con un mezzo insidioso, cioè tale da superare le difese adottate dai colloquianti per difendere la loro privacy.

 

AB Ma il nostro agente investigativo che si mette ad ascoltare con apparecchi sofisticati Bianchi e Rossi che si sono appartati per parlare in segretezza , commette un reato ? quello di cui all’articolo 617, quello di cui all’art. 615bis?

 

S No nel caso non vi è materia né per applicare l’articolo 617e seguenti dato che la conversazione del Bianchi e del Rossi non si svolge per telefono, computer eccetera, e neanche vi è materia per applicare l’articolo 615bis, in quanto la conversazione non si svolge nell’abitazione o in un altro dei luoghi a cui l’articolo 615bis fa riferimento.In realtà il nostro agente ascoltando il Bianchi e il Rossi non commette nessun reato.Però se si parte dal presupposto che la nostra costituzione tuteli l’interesse alla riservatezza e che per l’articolo 191 siano inutilizzabili le prove raccolte sacrificando e conculcando un interesse costituzionalmente garantito, si deve concludere che il nastro ottenuto con un mezzo insidioso non è utilizzabile come prova.

 

AB Ma questa non sembra essere la tua opinione.

 

Avv. No e ne ho spiegato il perché parlando delle registrazioni illecite.

 

 

AB Ora è il momento di passare a parlare delle intercettazioni di comunicazioni fatte a mezzo di telefono, telegrafo, sistemi informatici o telematici.

 

Sanguineti Contro la possibilità di tale tipo di intercettazioni il legislatore appresta com’è noto una difesa di carattere penalistico rappresentata soprattutto dai reati previsti dagli articoli 617,617 bis, 617 quater, 617 quinquies. Tutti questi articoli gli studiosi se li potranno leggere nel tabellone n.4 che prego la regia di far apparire.

 

(( Appare tabellone ))

 

AB Cerchiamo di dare qualche cenno esplicativo sugli articoli ora riportati. Ho capito che commette reato , non solo chi intercetta una comunicazione telefonica o telegrafica, ma anche chi intercetta un flusso informatico o telematico; ho capito che il Legislatore ce l’ha soprattutto con chi fa l’agente investigativo dato che prevede un’aggravante per le intercettazioni fatte appunto dagli agenti investigativi. Ma alcuni punti mi rimangono non chiari e penso che rimangano non chiari anche ai nostri ascoltatori.

Prima domanda che ti voglio fare: se io compio un’intercettazione vengo punito anche se intercetto una conversazione del tutto innocente ? pensiamo all’esempio prima fatto di Bianchi e Rossi che non si rivelano l’un l’altro nessun segreto ma parlano di cose innocue e banali come l’andamento dell’ultima partita di calcio .

 

Sanguineti Certamente, si. E questo, prima di tutto, perché il codice penale con gli articoli più sopra riportati non mira solo a tutelare l’interesse   che potrebbero avere il signor Bianchi e il signor Rossi del tuo esempio a tenere segrete certe notizie ma più semplicemente il loro interesse alla riservatezza.

 

 

Inv- Ma che differenza c’è tra segreto e riservatezza?

 

Avv. Per quanto riguarda al segreto, pensa all’ammontare del tuo conto in banca : tu non vuoi che altri lo conosca perché ciò ti potrebbe danneggiare economicamente. Insomma segreta è la notizia che una persona non vuole rivelare, almeno non vuole rivelare a tutti , perché teme che da tale rivelazione gliene potrebbe venire danno.

 

Inv. E la riservatezza?

 

Avv. Per la riservatezza pensa alle parole che si dicono due innamorati per telefono. Certamente la loro rivelazione non li danneggerebbe economicamente però potrebbe danneggiare l’immagine con cui vogliono presentarsi al pubblico.Insomma nella vita noi nascondiamo la nostra profonda identità dietro maschere diverse a seconda delle persone con cui ci relazioniamo. Ci mettiamo la maschera A quando siamo nell’intimità della famiglia, la maschera B quando parliamo col capo-ufficio, la maschera C quando stiamo con gli amici al bar. Ora se il capoufficio ci vede mentre indossiamo la maschera A e non la maschera B ciò danneggia la nostra immagine: la immagine che vogliamo dare al capo-ufficio. E ciò noi non vogliamo che avvenga, e la legge tutela questo nostro interesse a che ciò non avvenga : in altri termini tutela il nostro interesse alla riservatezza.

 

Inv. Capisco. Ma mettiamo che Bianchi e Rossi non si dicano nulla che debba essere tenuto segreto o riservato: parlano come due persone normali di una partita di calcio.

 

Avv Ebbene anche in tal caso ci sarebbe ed è giusto che ci sia un reato : infatti è vero che Bianchi e Rossi non si dicono nulla di segreto o riservato, ma avrebbero potuto dirselo. Insomma c’era il pericolo che tu intercettassi una conversazione segreta o riservata; e basta tale pericolo per giustificare la repressione penale. Del resto che il nostro legislatore intenda attuare una tutela della segretezza e della riservatezza nelle comunicazioni anche costruendo dei reati di pericolo risulta pure dalla lettura degli articoli 617bis e 617 quinquies . Tali articoli, infatti, prevedono un’attività preparatoria all’intercettazione e per ciò stesso ancora non lesiva dell’interesse alla segretezza e alla riservatezza , e ciò non pertanto tale attività viene punita. Perché? Perché la sua punizione costituisce una difesa avanzata contro la violazione della segretezza e della riservatezza . Prego la regia di far apparire di nuovo il cartellone numero … per permettere la lettura degli articoli citati.

 

((Appare il cartellone)).

 

 

AB: Un’altra cosa può non riuscire chiara ai nostri studiosi : il valore e il significato dell’avverbio “fraudolentemente” che si ritrova sia nell’art 617 sia nell’art. 617 quater : il legislatore punisce - non “ chiunque prende cognizione di una comunicazione” - ma “chiunque fraudolentemente prende cognizione di una conversazione”.

 

Sanguineti : Ebbene, inserendo tale avverbio negli articoli da te citati è come se il legislatore dicesse all’interprete : “ Bada, per la punibilità del intercettatore non basta che questi abbia volontariamente ascoltato la conversazione altrui; occorre che abbia, volontariamente e proprio al fine di intercettare , compiuto un’attività; ad esempio , una delle attività indicate negli articoli 617bis e 617 quinquies : installazione di apparati, di parti di apparati, di strumenti idonei a permettere l’intercettazione.

 

AB Quindi non commette reato la signora Maria che , alzando la cornetta del telefono , si accorge che , per una qualche interferenza, può ascoltare la conversazione tra altri due utenti, metti tra i signori Bianchi e Rossi dei nostri precedenti esempi, e non abbassa la cornetta, come la correttezza vorrebbe ma si mette, curiosa, ad ascoltare ?

 

Sanguineti   Esatto.E’ così.

 

AB Quindi la signora Maria non commette reato neanche nel caso in cui, essendo stata mal riposta la cornetta si mette ad ascoltare quello che uno dei due colloquianti ,pensando di non essere ascoltato, dice ad un terzo. Spiego meglio il caso che ti sto proponendo :Pincopallino telefona a Rossi; Rossi si allontana momentaneamente dal telefono riponendo male la cornetta; Pincopallino continua a parlare ( non più evidentemente con Rossi che si è allontanato, ma ) con un amico che gli sta vicino…e naturalmente quel che egli dice all’amico si sente all’altro capo del telefono. A questo punto ti riformulo la domanda : la signora Maria che , trovandosi per caso vicino alla cornetta malriposta, cede alla tentazione di ascoltare , commette reato ?

 

S Chiaramente, no. Diverso , ma affine , è il problema che si è posto alla nostra Corte Suprema di Cassazione: il pubblico ministero e per esso la Polizia era stato autorizzato a una intercettazione telefonica tra Tizio e Caio, ma a un certo punto, essendosi Tizio messo a parlare con un amico a lui vicino, diamogli il nome di Mario, la Polizia aveva registrato anche quel che Tizio aveva detto a Mario. Poteva o non poteva essere utilizzata la registrazione del colloquio tra Tizio e Mario ? La Corte di Cassazione a tale quesito diede la risposta che risulterà ai nostri studiosi dal cartello numero…che prego la regia di mostrare.

 

(appare il cartello )

 

AB L’esempio da te fatto mi suggerisce quest’altra domanda : Caio racatta un cellulare da altri smarrito : se il cellulare trilla e Caio si mette all’ascolto commette reato, ovviamente il reato di cui all’art.617 ?

 

S. Io sarei propenso a rispondere di si ; infatti l’articolo 617 configura come reato, non solo la fraudolenta presa di cognizione di una conversazione telefonica tra due altre persone, ma anche la fraudolenta presa di cognizione di una conversazione, cito le precise parole dell’articolo, “ comunque a lui non diretta”. Prego la regia di mostrare il cartellone numero…..

 

(appare il cartellone )

 

AB La Corte di Cassazione ha avuto modo di pronunciarsi sul punto ?

 

S. Sul caso preciso di un privato che si mette ad ascoltare , non mi risulta. Mi risultano invece pronunce della cassazione per casi di cellulari caduti in mano della Polizia: la polizia sequestra un cellulare ; il cellulare squilla e la polizia risponde e registra : si tratta di intercettazione come tale illecita se effettuata in mancanza di autorizzazione dell’Autorità Giudiziaria ? La risposta che la Cassazione ha dato a tale quesito i nostri studiosi la potranno leggere nel cartellone numero…che prego la regia di ostendere

 

(appare il cartellone )

 

 

AB Altra domanda: Rossi trasmette a Bianchi un messaggio via radio; Pinco Pallino che ne prende conoscenza commette un reato ?

 

Avv- Se si applicasse l’articolo 623bis del Codice Penale alla lettera, la risposta dovrebbe essere positiva.

 

In- Facciamo vedere a chi ci segue quel che dice l’articolo 623bis

 

Cartellone 623bisc.p.

 

Inv. In effetti sembrerebbe, leggendo l’articolo 623bis che commetta reato chi capta una comunicazione via radio anche se questa comunicazione è a onde non guidate. Infatti l’articolo 623bis estende “ a qualunque altra trasmissione a distanza di suoni, immagini od altri dati” le disposizioni relative alle comunicazioni per telefono, computer, eccetera e, come abbiamo visto, tali disposizioni colpiscono la intercettazione di una comunicazione con pena.

 

Avv. Ma se, per l’articolo 623bis commettesse reato chi intercetta una comunicazione via radio – e mi riferisco, ben s’intenda a una comunicazione a onde non guidate – allora dovrebbe anche ritenersi che commetta reato chi intercetta…i segnali di fumo che due persone, come nei films western, si cambiano da una collina all’altra. Ciò che sarebbe assurdo. In realtà il legislatore non vuole tutelare tutte le comunicazioni, ma solo quelle che i comunicanti hanno la cautela di proteggere dalla curiosità altrui con qualche sia pur elementare sistema. Tenendo conto di ciò io escluderei che chi intercetta una comunicazione radio a onde non guidate commetta reato. Del resto a tale conclusione mi pare che porti in definitiva anche la lettera dell’articolo 623bis. Infatti questo articolo rinvia agli articoli 617 bis e 617quater ed entrambi tali articoli puniscono l’intercettazione solo quando avviene fraudolentemente. Ora è ben difficile che avvenga fraudolentemente una intercettazione che per realizzarsi non incontra nessun ostacolo.

 

Inv Però una persona potrebbe, non solo intercettare, ma anche impedire e interrompere una comunicazione via radio.

 

Avv. Allora si che l’articolo 623bis si applicherebbe. Con tali limiti e in tale senso quest’articolo acquisterebbe un significato e una funzione.

 

AB   Ora dobbiamo parlare delle intercettazioni ambientali; cioè delle intercettazioni che, come tu prima ci hai detto , riguardano comunicazioni intervenute in luoghi protetti.

 

Sanguineti Naturalmente e starei per dire per definizione tali intercettazioni sono illecite. Questo è chiaro , per cui l’unica cosa veramente da dire è in quale reato cade chi le compie.

 

Inv.- Ebbene in quale reato ricade ?

 

Avv. Nell’articolo 615bis.

 

Inv. Che dice quest’articolo 615bis? Vogliamo permettere a chi ci segue di leggerlo? Regia per cortesia faccia apparire il cartello ne riportante l’articolo 615bis…

 

Avv. E anche l’articolo 614., dato che un raffronto tra i due articoli è opportuno.

 

Cartellone 614 615bis

 

Avv. Come si può vedere c’è una differenza di pena tra i due articoli : la violazione di domicilio è punita dall’articolo 614 con la reclusione fino a tre anni ( senza che sia posto un minimo sotto il quale il giudice non possa andare), il reato, invece, di interferenza illecita nella vita privata altrui è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Ma c’è un’altra differenza che rende necessario appurare bene quando si ricade nell’articolo 614 e quando si ricade nell’articolo 615bis – una differenza che interessa soprattutto i nostri amici investigatori privati - : l’articolo 615bis, prevede – mentre invece non la prevede l’articolo 614 – un’aggravante nel caso il reato sia commesso da un investigatore privato. E quest’ultima differenza si spiega col fatto che , sì, il comportamento previsto da entrambi i reati vulnera lo stesso bene : l’intimità del domicilio, ma il comportamento previsto dall’articolo 615bis si attua con l’ausilio di apparecchiature e di strumenti che nella forma più sofisticata e pericolosa fanno parte dell’armamentario degli agenti investigativi.

 

Inv. Risulta chiaro dalla lettura dell’articolo 615bis che se l’agente investigativo Rossi stando fuori del domicilio di Bianchi capta l’imagine o le parole di Bianchi mentre questi se ne sta tranquillo nel suo domicilio, ebbene il nostro agente investigativo cade nelle ire dell’articolo 615bis.. Ma l’articolo 615bis si applica ancora – o invece si applica il più mite articolo 614 – qualora il nostro Rossi entrato col beneplacito di Bianchi nel suo domicilio, capti, con un registratore, nascosto metti nella cartella , la conversazione che si svolge tra lui e il Bianchi o tra il Bianchi e una qualsiasi altra persona ?

 

Avv. Si, nel caso si applicherebbe senz’altro l’articolo 615bis; e infatti sarebbe

assurdo riservare un trattamento più mite all’investigatore privato che ha agito dentro il domicilio rispetto a quello che ha agito all’esterno del domicilio. Quel che fa la differenza tra i due reati – i reati di cui all’articolo 614 e 615bis - non è se la violazione di domicilio è fatta da chi sta dentro o all’esterno del domicilio, ma è il modus operandi che segue , gli strumenti che adotta , chi compie la violazione : se egli si serve di “ strumenti di ripresa visiva o sonora” cade nei rigori dell’articolo 615bis.

 

Inv Quindi l’investigatore che registra una conversazione rischia fino a quattro anni.

 

Avv. Si, se la registrazione avviene senza il consenso del registrato e nel suo domicilio. Se, invece, la registrazione fosse fatta in un altro luogo,metti in un bar, chiaramente il reato di interferenza illecita non ci sarebbe.

 

AB Sia come sia. Ma a questo punto mettiamoci a guardare all’argomento da un altro punto di vista. Giusto senz’altro tutelare l’interesse di chi fa una comunicazione; ma vi è anche l’interesse del marito o della moglie a controllare che il coniuge non lo tradisca con altri; c’è anche l’interesse del datore di lavoro a controllare che la collaboratrice domestica non frequenti e non gli porti in casa dei tossicodipendenti, orbene tali interessi , che alla fin fine sono interessi a prevenire un danno, un’offesa che altri ci potrebbe fare, non meritano tutela ?

 

S. Non spetta a me dire se l’interesse del coniuge o del datore di lavoro a prevenire con un controllo telefonico comportamenti a lui dannosi, meriti o no tutela. Quello che posso dirti é che il nostro Ordinamento giuridico tale tutela per nulla concede.

 

AB Bada che io non ti sto chiedendo se il datore di lavoro, se il coniuge può intercettare una conversazione che la collaboratrice domestica tenga in casa sua ( e non in casa del padrone sospettoso ) o il coniuge tenga nel suo ufficio e comunque fuori del domicilio coniugale : chiaro che se la moglie sospetta di tradimento fa una telefonata mentre è in casa della sua amica o quando è nel suo personale ufficio, io, marito geloso non posso intercettare tale telefonata. Io ti pongo un’altra domanda e cioè ti chiedo se il datore di lavoro, se il marito possono controllare le telefonate che la collaboratrice domestica, la moglie dà usando l’apparecchio telefonico di casa

(sia ben chiaro, della casa del datore di lavoro ) o usando l’apparecchio telefonico del domicilio coniugale.

 

S La risposta è sempre , no : se io ho ragione di dubitare che si usi il mio telefono per danneggiarmi o comunque per scopi che io non approverei, io posso interdirne l’uso, ma non posso controllare le telefonate. Nel caso del coniuge, poi, non posso neanche interdirgli l’uso del telefono.

Ma vediamo quel che sul punto dice più autorevolmente di me un illustre studioso: il Pace Alessandro .Prego la regia di mostrare il cartellone numero…

 

(appare il cartellone )

 

AB Quindi il coniuge, il datore di lavoro non può prevenire con opportune intercettazioni della corrispondenza il danno che sospetta gli stia provocando l’altro coniuge, o il collaboratore domestico. Però , almeno , il tutore, l’esercente la patria potestà potrà compiere delle intercettazioni per impedire il danno che il figlio, il pupillo può causare a se medesimo; oppure no ?!

 

S. Certo i genitori, il tutore avendo il diritto e , più che il diritto , il dovere di educare il figlio e il pupillo , hanno anche il diritto/ dovere di vigilare che non si incammini per una cattiva strada ( ad esempio frequentando dei tossicodipendenti ). Però, almeno secondo l’opinione che mi sembra prevalente tra i giuristi, non hanno diritto di operare tale controllo con delle intercettazioni. Infatti si ritiene che tale forma di controllo, consistendo in buona sostanza nello spiare quel che fa il figlio o il pupillo, risulti controproducente e diseducativa.

In buona sostanza si ritiene morale e giusto che lo Stato spii le persone soggette alla sua potestà con delle intercettazioni, ma si ritiene immorale e ingiusto che il padre o il tutore spiino con delle intercettazioni il figlio o il pupillo sottoposto alla loro p