Doc.- L'istituto della litispendenza é disciplinato dal primo comma dell'articolo 39 , che recita . “Se una stessa causa é proposta davanti a giudici diversi , quello successivamente adito , in qualunque stato e grado del processo , anche d'ufficio , dichiara con ordinanza la litispendenza e dispone la cancellazione della causa dal ruolo” .
Disc.- Ma quand'é che si può dire che la causa pendente davanti al giudice Primus sia la “stessa” della causa pendente davanti al giudice Secundus ?
Doc.- Questa é la maggiore difficoltà che presenta l'interpretazione della disposizione in esame . Per superarla tradizionalmente si offre il seguente criterio : due cause sono identiche quando intervengono tra gli stessi soggetti , hanno la stessa causa petendi , hanno lo stesso petitum. E bisogna riconoscere che di massima l'applicazione di tale criterio porta a giusti risultati . Però non é sempre così . Per cui certe volte prima di dichiarare che la causa ( pendente davanti a due giudici ) é la “stessa” é meglio fare...la prova del nove : vedere se , eliminando una delle due cause pendenti , si avrebbe , o no , un caso di denegata giustizia. Per meglio farti rendere conto di ciò ti propongo questo caso : il socio Bianchi domanda al giudice Primus di annullare l'assemblea dei soci tenuta il 06.09.2011 ( causa A ) ; il socio Rossi domanda al giudice Secundus di annullare la stessa assemblea dei soci e per gli stessi motivi fatti valere dal Bianchi ( causa B ) : si può dire che davanti al giudice Primus e al giudice Secundus pende la stessa causa ?
Disc.- No , perché le due cause hanno lo stesso petitum, hanno la stessa causa petendi ma intervengono tra soggetti diversi .
Doc.- Eppure sta sicuro che l'Autorità giudiziaria riterrebbe la litispendenza e ordinerebbe la cancellazione dal ruolo di una delle due cause . E farebbe bene , perché se , mettiamo , venisse cancellata dal ruolo la causa B , nulla impedirebbe al Rossi ( che l'ha proposta) di far valere le ragioni dell'annullamento davanti al giudice Primus e, bada bene , continuando ad utilizzare le prove già dedotte e raccolte davanti al giudice Secundus : insomma non si potrebbe per nulla dire che gli é stata denegata giustizia .
Ti faccio ora un altro caso : causa A : Tizio conviene Caio davanti al giudice Primus domandando che sia dichiarato che il fondo M é di proprietà sua e non di Caio perchè da lui usucapito ; causa B : Tizio conviene Caio davanti al giudice Secundus domandando che sia dichiarato che il fondo M é di proprietà sua e non di Caio ( ma non perché da lui usucapito , bvensì ) perché da lui acquistato da Caio stesso . Secondo te la causa A e la causa B possono ritenersi una “stessa causa” ?
Disc.- Certamente , no ; dato che , sì , i soggetti e il petitum sono identici , ma diversa é la causa petendi.
Doc.- E invece certamente ( e giustamente ! ) un giudice riterrebbe la litispendenza partendo dal presupposto dell'identità tra le due cause e sempre partendo da tale presupposto disporrebbe la cancellazione di una delle due . E in realtà questa cancellazione di una causa non potrebbe per nulla ritenersi una forma di denegata giustizia , dato che nulla impedisce a Tizio , se , metti , fosse cancellata la causa B , di far valere la causa petendi , già fatta valere in tale causa B , nella causa A.
Disc.- Ma se si ammettesse questo , se cioè si ammettesse Tizio a far valere tale causa petendi , allora si dovrebbe anche ammettere che , se Tizio , davanti al giudice Primus, domanda mille a Caio come rimborso di un mutuo fattogli e , davanti al giudice Secundus , domanda ancora mille ancora allo stesso Caio a titolo però di risarcimento , egli , intervenuta per una qualsiasi causa la cancellazione della causa davanti al giudice Secundus , possa chiedere al giudice Primus mille sia come rimborso del mutuo sia come risarcimento del danno
Doc.- No , qui la situazione sarebbe diversa , tanto è vero che , se Tizio chiedesse al giudice Primus mille sia come rimborso del mutuo sia come risarcimento e il giudice ritenesse valide entrambe le causae petendi, il giudice gli dovrebbe riconoscere il diritto a duemila ( mille + mille ) ; mentre nel caso in cui Tizio facesse valere l'usucapione e il contratto di acquisto come causae epetndi della rivendica dell'immobile M e il giudice ritenesse valide entrambe le causae petendi , il giudice non gli riconoscerebbe il diritto ….a due immobili M .
Disc.- Ma quale dei due giudici ( davanti a cui pende la causa ) ne decreterà... la morte ( cioé la “cancellazione dal ruolo”) ?
Doc.- Quello successivamente adito , se le cause pendono davanti a due uffici giudiziari diversi .
Disc.- E se pendono davanti a giudici dello stesso ufficio o addirittura davanti allo stesso giudice ?
Doc.- In tal caso non si avrà ...nessuna esecuzione capitale : nessuna delle due cause verrà cancellata dal ruolo , ma esse semplicemente verranno riunite.
Disc.- Nel caso pendano davanti a due giudici ( metti davanti a due sezioni ) dello stesso ufficio chi indicherà il giudice in capo al quale dovrà avvenire la riunione ?
Doc.- Il presidente dell'Ufficio come meglio ti risulterà dalla lettura dell'articolo 273 .