Enciclopedia giuridica del praticante

 

Lezioni di procedura civile

10. Simultaneus processus

Doc.- Poniamo che il ragionier Bianchi abbia più domande di giustizia da rivolgere all'Autorità giudiziaria ; ad esempio abbia da proporre : la domanda A ( “ Chiedo che Rossi sia condannato a pagarmi il prezzo del quadro che gli ho venduto” ) ; la domanda B (“Chiedo che Rossi sia condannato al risarcimento per avermi dato del ladro” ); la domanda C ( “ Chiedo che Rossi sia condannato a restituirmi il mutuo che gli ho dato” ) . E' chiaro che in tal caso egli avrebbe interesse a che tutte e tre le domande fossero esaminate e decise dallo stesso giudice e nello stesso processo .

Disc.- Dov'é il problema? Bianchi per ottenere ciò basterà che convenga Rossi davanti allo stesso giudice Primus .

Doc.- Tu la fai troppo semplice . Prescindiamo dal fatto che il giudice competente ( territorialmente) a decidere sulle tre domande potrebbe essere diverso ( sulla domanda A , é competente il giudice di pace di Arezzo , sulla domanda B , é competente il giudice di pace di Bari , sulla domanda C é competente il giudice di pace di Genova ) - non é il caso dell'esempio fatto , ma può accadere . Poniamo pure che il nostro ragionier Bianchi possa incardinare tutte le domande davanti allo stesso giudice , metti , il giudice di pace di Arezzo . Certo questo é un vantaggio per Bianchi, se non altro perché potrà risparmiare nelle spese legali servendosi di un solo avvocato ( residente ad Arezzo ) senza necessità di rivolgersi a tre avvocati ( uno di Arezzo , uno di Bari , uno di Genova ).

Disc.- Ma, scusa , uno che fa una causa ad Arezzo , una causa a Bari ,una causa a Genova , deve per forza rivolgersi a tre avvocati ?

Doc. In teoria , no ; in pratica , si , dato che , per rifarci all'esempio , l'avvocato di Arezzo , certo , può recarsi a difendere a Bari e a Genova , ma non lo fa per un'ovvia esigenza di risparmio di tempo e di soldi : o non accetta le cause ( di Bari e di Genova) o le cura tramite un collega del luogo e allora , più o meno , le spese legali per il nostro ragionier Bianchi restano le stesse che se si rivolgesse direttamente a tre avvocati . Ma lasciami continuare il discorso : dicevo che Bianchi , incardinando le sue tre cause presso uno stesso giudice , certo ottiene dei vantaggi , ma non tutti i vantaggi che potrebbe sperare . Infatti il giudice Severo I ( e qui per semplicità fingo che nell'organico dell'Ufficio giudiziario di Arezzo figuri un solo giudice e quindi non vi sia il pericolo che le cause siano assegnate a giudici diversi ) potrebbe fissare l'udienza per le tre diverse cause in tre giorni diversi : e quindi l'avvocato del Bianchi dovrebbe recarsi a Palazzo di giustizia tre volte ( e sarebbe costretto a chiedere tre onorari ) ; ma non solo, anche se le cause procedessero per così dire di pari passo ( con udienze coincidenti per giorno e per ora ), l'avvocato di Bianchi dovrebbe fare: tre diversi atti di citazione , chiedere agli ufficiali giudiziari tre notifiche , cioé triplicare la sua attività ; ma non solo , una prova , ancorché identica per le tre cause , dovrebbe essere dedotta e assunta tre volte ( il teste Verdi dovrebbe scomodarsi ad andare a Palazzo di giustizia tre volte ) .

Disc. E allora ?

Doc.- Allora questo ti dimostra che Bianchi , il nostro ragioniere, non ha solo interesse a poter proporre le sue tre domande davanti allo stesso giudice , ma anche a proporle in uno “stesso processo” . Dove l'espressione “uno stesso processo é una ellissi usata ( non solo da me , ma anche ) dal legislatore per significare che più domande , non solo sono trattate dallo stesso giudice , ma anche : ogni prova dedotta a conforto di una domanda può essere utilizzata per l'accertamento anche delle altre domande , che le parti possono esporre le argomentazioni ( le dichiarazioni....) relative alle varie domande in unico atto e così via.

Disc.- A questo punto , dimmi l'articolo in cui il giudice , usando l'espressione ellittica di cui hai fatto parola , dà soddisfazione all'interesse , dell'attore Bianchi , a risparmiare fatica e tempo .

Doc. Dà soddisfazione all'interesse dell'attore Bianchi , ma , bada , anche a quello del convenuto Rossi e del giudice Severo I . Comunque l'articolo , che vuoi conoscere , é il 104 – articolo che , sotto la rubrica “Pluralità di domande contro la stessa parte” - recita : “ Contro la stessa parte possono proporsi nel medesimo processo più domande anche non altrimenti connesse , purché sia osservata la norma dell'articolo 10 . - E' applicabile la disposizione del secondo comma dell'articolo precedente” .
La “ disposizione del secondo comma dell'articolo precedente” , dà al giudice il potere di separare tutte o alcune delle domande proposte in un unico processo .

Disc.- Perché il legislatore dà al giudice questo potere di separare le cause ?

Doc.- Perché al riunione di più domande in uno stesso processo può anche causare degli inconvenienti ; come quando la trattazione di una domanda ritarda quella delle altre domande : ad esempio , la fondatezza della domanda C ( restituzione del mutuo ) risulta provata documentalmente ; invece , per accertare la fondatezza delle domande a e B occorre : nominare consulenti tecnici, sentire testi ecc. : perché costringere l'attore ad aspettare mesi ( o anni ! ) per ottenere una sentenza che gli riconosca ( per intanto ) il diritto al mutuo ? Chiaro che le domande A e B vanno trattate separatamente dalla domanda C .
Tutto ciò non toglie che il giudice debba usare cautela nel decidere la separazione , dato che separare le cause – anche se di per sé non esclude che le cause continuino ad essere trattate dallo stesso ufficio giudiziario , anzi , dallo stesso giudice – implicherà pur sempre vari inconvenienti : bisognerà far copia dei verbali , degli atti , dei documenti prodotti ( dato che dove bastava una copia ora ne occorreranno due o tre da distribuire tra i due o tre processi nati dalla separazione ) , forse a trattare alcuni dei nuovi processi subentrerà un nuovo giudice ( che dovrà ristudiarsi le cause già studiate dal collega che l'ha preceduto ) e così via .

Disc.- Una domanda ancora : che cosa significa il riferimento , fatto nel primo comma dell'articolo 104 , all' articolo 10 : possono proporsi più domande nello stesso processo “ purché sia osservata la norma dell'articolo 10 secondo comma” ?

Doc.- Significa che l'attore , per individuare il giudice competente ( per valore ) a decidere la causa - nata dal cumulo delle diverse domande - dovrà procedere alla sommatoria del valore di queste : la domanda A , isolatamente considerata , ha per valore tremila e la domanda B , sempre isolatamente considerata , ha per valore tremila ? La sommatoria delle due domande essendo pari a seimila , la causa diventa di competenza del tribunale ( v. melius , l'art. 7 ).

Disc.-Tu hai fatto l'esempio di Bianchi che deve proporre più domande verso la stessa persona ; ma ben può essere che egli debba proporre più domande verso diverse persone : per esempio , vittima di un incidente stradale , egli ha da proporre una domanda di risarcimento ( domanda A ) contro Rossi , che conduceva l'auto , che lo trasportava , a velocità eccessiva , e un'altra domanda ( domanda B ) contro Verdi che non ha dato , a tale auto , la precedenza dovuta. In tale ipotesi può Bianchi convenire nello “stesso processo” , Rossi e Verdi ?

Doc.- Ti rispondo mettendomi nel caso che lo stesso Ufficio giudiziario competente a decidere la domanda A , sia anche competente a decidere sulla domanda B : é il caso più semplice : infatti nell'ipotesi che le domande ricadano nella competenza di uffici diversi le cose si complicano un po' , come vedremo studiando l'articolo 33 .
Ora la risposta alla tua domanda ( ancorchè proposta per il caso più semplice ) é “ni” . Infatti il legislatore ammette di massima il cumulo delle domande rivolte contro persone diverse, ma – al contrario di quel che abbiamo visto avvenire in caso di domande contro la stessa persona - subordinandolo a certe condizioni . Così come ti risulterà dalla lettura dell'articolo 103 che - sotto la rubrica “Litisconsorzio facoltativo” - recita : “ Più parti possono agire o essere convenute nello stesso processo quando tra le cause che si propongono esiste connessione per l'oggetto o per il titolo dal quale dipendono , oppure quando la decisione dipende totalmente o parzialmente dalla risoluzione di identiche questioni.- Il giudice può disporre , nel corso della istruzione o nella decisione , la separazione delle cause , se vi é istanza di tutte le parti ovvero quando la continuazione della loro riunione ritarderebbe o renderebbe più gravoso il processo , e può rimettere al giudice inferiore le cause di sua competenza” .

Disc.- Vuoi fare degli esempi di domande connesse per l'oggetto , per il titolo o dipendenti dalla soluzione di identiche questioni ?

Doc.- Un esempio di domande connesse per l'oggetto potrebbe essere questo : Bianchi agisce ( giudizialmente ) per rivendicare da Rossi la proprietà dell'immobile A e per negare a Verdi l'usufrutto sempre sull'immobile A . Un esempio di domande connesse per il titolo potrebbe essere quest'altro : Bianchi , che ha acquistata la sua casa dai comproprietari Rossi e Verdi , chiede contro entrambi l'annullamento del contratto . Infine , ecco l'esempio di domande la cui soluzione dipende “dalla risoluzione di identiche questioni” : Bianchi domanda , a Rossi , il rimborso di un mutuo fattogli per centomila e , a Verdi , il rimborso di un mutuo fattogli per cinquantamila ; e a prova delle due domande produce un unico documento scritto , in cui sia Rossi che Verdi ebbero a riconoscere i loro due debiti .

Disc.- Ma perché il legislatore é tanto cauto nel consentire il cumulo delle domande proposte contro più persone ? Perché non consente a Bianchi di proporre in uno stesso processo la domanda con cui chiede l'annullamento del contratto di vendita stipulato con Rossi e la domanda con cui chiede a Verdi il rimborso della somma datagli a mutuo ?

Doc.- Ma perché convenire nello stesso processo Rossi e Verdi ( che l'unica cosa che hanno in comune é...... di avere come avversario Bianchi ) potrebbe ( ingiustamente ) complicare e rendere più pesante e costosa la difesa di uno dei due , metti di Rossi ( che potrebbe , ad esempio , vedere prolungarsi anche di molto le udienze per la logorrea del difensore del Verdi o per le testimonianze dei testi , dal Verdi , dedotti e così via ).

Disc. Ma non é sufficiente rimedio contro tale inconveniente il potere - dato al giudice , dal secondo comma dell'articolo in esame - di separare le cause ?

Doc.- No , perché la separazione delle domande é come un intervento chirurgico : é salutare ma non incruenta : insomma anch'essa comporta inconvenienti .