Enciclopedia giuridica del praticante

 

Lezioni di procedura civile

Lezione 9 - La competenza per territorio

Doc.- Abbiamo visto in base a che criteri il legislatore individua quale tipo di organo giudiziario, tribunale o giudice di pace, sia competente a decidere una data causa . Se non chè ogni tipo di organo si suddivide in decine e decine di esemplari sparsi in tutto il territorio nazionale: ad esempio, esiste il tribunale di Arezzo, il tribunale di Siena, il tribunale di Firenze ecc.ecc. Occorre, quindi, che il legislatore individui, tra tutti gli organi dello stesso tipo che vengono a costituire una filiera orizzontale (tra tutti i tribunali, tra tutti i giudici di pace), quello a cui attribuire la competenza (territoriale) . Ed egli infatti lo fa, negli articoli 18 e seguenti.

Però, secondo te, in base a quali criteri lo fa?

Disc.- Secondo logica, non può farlo che seguendo il principio di economia processuale, cioé attribuendo la competenza in modo da far risparmiare il più possibile tempo e soldi al giudice, alle parti e, insomma, a tutti coloro che, bon grè mal grè, nel processo vengono coinvolti .

Doc.- Però, gli interessi dell’attore, Parodi, possono essere in conflitto con quelli del convenuto, Segalerba (Parodi risiede a Milano e avrebbe tutto l’ interesse che la causa si facesse a Milano dove ha lo studio quell’avvocato che conosce tanto bene, ma il suo avversario Segalerba risiede a Roma e anche lui....) oppure con quelli del testimone (o consulente tecnico...) Oneto (che abita a Genova e a cui comprensibilmente rincresce di spendere tempo e soldi per recarsi a Milano) o con quelli dell’Autorità giudiziaria (che, vertendo la causa su un immobile e quindi presumibilmente richiedendo delle ispezioni sullo stesso, avrebbe interesse ch’essa si facesse là dove é situato l’immobile: l’immobile è a Torino? competente sia il giudice di Torino).

Disc.- Bisogna che il legislatore scelga: privilegi la tutela di un interesse a scapito di un altro .

Doc.- E il legislatore non si sottrae a tale scelta e la opera negli articoli 18 e seguenti che passiamo subito a esaminare.

Articoli 18 e 19 . Su questi articoli possiamo cominciare a dire che il “foro” da essi contemplato viene detto “generale” ; ed é facoltativo nel senso che, in alternativa ad esso, la parte può optare per un altro “foro”, al contrario di quel che accade per i “fori” contemplati nell’articolo 21 e seguenti che sono pertanto detti “esclusivi”.

Disc.- Nel senso che sono inderogabili?

Doc.- No, nel senso che la parte non ha un’alternativa alla loro scelta (salva la possibilità di derogarli d’accordo con la controparte, quando ciò le é permesso dall’articolo 28, cosa che, come vedremo a tempo debito, non sempre accade) .

A questo punto diamo lettura dei due articoli.

Art. 18: “ (Foro generale delle persone fisiche) - Salvo che la legge disponga altrimenti é competente il giudice del luogo in cui il convenuto ha la residenza o il domicilio e, se questi sono sconosciuti, quello del luogo in cui il convenuto ha la dimora . - Se il convenuto non ha residenza, né domicilio, né dimora nello Stato o se la dimora é sconosciuta, é competente il giudice del luogo in cui risiede l’attore” .

Art. 19: “(Foro generale delle persone giuridiche e delle associazioni non riconosciute)- Salvo che la legge disponga altrimenti, qualora sia convenuta una persona giuridica é competente il giudice del luogo dove la persona giuridica ha uno stabilimento e un rappresentante autorizzato a stare in giudizio per l’oggetto della domanda . - Ai fini della competenza, le società non aventi personalità giuridica, le associazioni non riconosciute e i comitati di cui agli articoli 36 e seguenti del codice civile hanno sede dove svolgono attività in modo continuativo” .

Disc.- Due parole di commento .

Doc.- Chiaramente il legislatore, con gli articoli ora letti, risolve il conflitto tra attore e convenuto (di cui prima si parlava) a favore del secondo .

Disc.- Perché, a favore del secondo?

Doc.- Perché già l’attore gode di un vantaggio nella scelta del tempo in cui iniziare la causa ; e ciò significa ch’egli può organizzare la sua difesa con tutto suo agio: con calma può scegliere il suo difensore, con calma può reperire le prove a suo favore ecc.ecc. Quindi sembra giusto controbilanciare questo vantaggio iniziale dell’attore, agevolando il convenuto nella sua difesa con attribuire la competenza in un luogo di sua abituale frequentazione . Peraltro lo svantaggio per l’attore di...giocare fuori casa, viene attenuato dalla facoltà accordatigli di scegliere, se il convenuto é una persona fisica, tra il suo domicilio e la sua residenza (come ultima ratio: la sua dimora), se il convenuto, invece, é una persona giuridica, tra il luogo in cui questa ha la sua sede e il luogo in cui questa ha uno stabilimento e un rappresentante autorizzato a stare in giudizio per l’oggetto della domanda .

Disc.- Quindi, io potrei citare la FIAT sia nella sua sede di Torino sia a Canicattì, se a Canicattì la FIAT ha uno stabilimento .

Doc.- Attenzione: la parola “stabilimento”, usata dal legislatore, non ti deve far pensare a dei locali in cui si fabbricano delle cose, ma a dei locali in cui sono degli uffici direttivi e, soprattutto, dove c’é chi é autorizzato a stare in giudizio per il convenuto .

Disc.-. L’art.19, nel suo secondo comma, si limita a dire che le associazione non riconosciute, i comitati ecc. “hanno sede dove svolgono attività in modo continuativo”: non dice anche che in tale sede possono debbono essere convenute in giudizio: si tratta di una semplice dimenticanza del legislatore?

Doc.- Sì: di una dimenticanza che l’interprete può facilmente colmare .

Disc. Ho notato che l’articolo 18, mentre nel primo comma concede all’attore di scegliere tra residenza e domicilio del convenuto, nel caso che tale comma non sia applicabile (perché residenza, domicilio, dimora sono sconosciute o le prime due sono all’estero) dà, sì, all’attore la possibilità di incardinare la causa nel luogo di propria residenza, ma non nel luogo di proprio domicilio .

Doc.- E il legislatore ha fatto bene a non dare all’attore tale possibilità: infatti permettere all’attore la scelta tra due giudici significa dargli la possibilità di scegliere quello a se più favorevole . Il potere di scelta concessogli dal primo comma, lo si può anche accettare come compenso al radicamento della causa in un foro presumibilmente favorevole al convenuto . Oltre non si può andare .

Disc.- Credo che si possa ora passare all’esame dell’articolo 20 ; il quale – sotto la rubrica “Foro facoltativo per le cause relative a diritti di obbligazione” - recita: “ Per le cause relative a diritti di obbligazione é anche competente il giudice del luogo in cui é sorta o deve eseguirsi l’obbligazione dedotta in giudizio” . Quale la ratio sottostante alla costituzione di questo foro alternativo?

Doc.- Il legislatore ha voluto dare all’attore la possibilità di incardinare la causa (oltre che nei luoghi di residenza, domicilio ecc. indicati negli articoli 18, 19, anche) nel luogo in cui é sorta l’obbligazione (forum obligationis), perché in tale luogo presumibilmente risiedono le persone che hanno assistito ai fatti (di causa): rendendo più facile a loro il recarsi a Palazzo di giustizia per rendere testimonianza, si rende anche più facile alle parti l’ottenere tale testimonianza .

Il legislatore, poi, ha voluto consentire all’attore di incardinare la causa nel luogo dove “deve eseguirsi l’obbligazione dedotta in giudizio” (forum destinatae solutionis), pensando ai casi in cui, alla sentenza che dichiara un obbligo di fare o dare, segue una procedura forzata di tale obbligo (art.605 e segg) . Siccome tale procedura (di esecuzione), per il disposto del comma terzo dell’articolo 26, dovrebbe necessariamente radicarsi nel luogo “ dove l’obbligo deve essere adempiuto” -, dando la possibilità all’attore di incardinare il processo (di cognizione) proprio in tale luogo, il legislatore gli procura un indubbio risparmio di tempo e di soldi (se non altro perché l’avvocato, che lo ha difeso nel processo di cognizione, non avrà difficoltà a difenderlo nel processo di esecuzione che segua nella stessa sede in cui il primo si é celebrato, mentre difficoltà potrebbe averne e parecchie se seguisse in altra sede: il processo di cognizione si é fatto davanti al tribunale di Arezzo e il processo di esecuzione si fa presso il tribunale di Genova).

Disc.- E veniamo all’art.21 che – sotto la rubrica “Foro per le cause relative a diritti reali e ad azioni possessorie” - recita: “ Per le cause relative a diritti reali su beni immobili, per le cause in materia di locazione e comodato di immobili e di affitto di aziende, nonché, per le cause ad apposizione di termini ed osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi o delle siepi, é competente il giudice del luogo dove é posto l’immobile o l’azienda …..(omissis)... Per le azioni possessorie e per la denuncia di nuova opera e di danno temuto é competente il giudice del luogo nel quale é avvenuto il fatto denunciato” .

Quale la ragione delle scelte operate dal legislatore nell’articolo ora letto?

Doc.- La scelta del luogo dove é posto l’immobile o l’azienda, come sede delle cause in materia di locazione e comodato di immobili o di affitti d’azienda (forum rei sitae), é dettata dall’opportunità che il processo di cognizione si svolga in quello stesso foro in cui in futuro dovrebbe svolgersi l’eventuale processo di esecuzione .

Disc..- Ma l’articolo 26, che pure é dedicato all’individuazione del foro competente per le esecuzioni forzate, non dice che le sentenze in materia di locazione e comodato di immobili e di affitto d’azienda debbono essere eseguite nel luogo in cui si trova l’immobile (forum rei sitae).

Doc. Effettivamente non lo dice, almeno chiaramente ; ma, al silenzio del legislatore, può supplire senza dubbio l’interprete .

Disc.- E per quel che riguarda le azioni, possessorie, di danno temuto e di nuova opera, le azioni relative a diritti reali su beni immobili, di apposizione di termini e, insomma, tutte le altre azioni previste dall’articolo 21, come si giustifica il forum rei sitae?

Doc.- Si giustifica con due ragioni: con il fatto (prima ragione) che il locus rei sitae sarà probabilmente il foro di esecuzione delle suddette cause (vedi il pur non chiarissimo art.26) e abbiamo già detto dell’opportunità che foro del processo di cognizione e di esecuzione coincidano e con il fatto (seconda ragione) che presumibilmente la maggioranza dei testimoni ai fatti interessanti la soluzione delle suddette cause (i fatti di spoglio, i fatti di usucapione...) risiedono nel locus rei sitae, e abbiamo anche qui già detto dell’opportunità di agevolare i testi nell’espletamento del loro ufficio .

Disc.- Non mi pare del tutto vero quel che tu dici: metti che Bianchi chieda la risoluzione o l’annullamento del contratto con cui ha venduto l’immobile A a Rossi ; si tratterebbe senza dubbio di una causa relativa alla proprietà dell’immobile eppure i testimoni, sui fatti che la interessano, é più probabile che risiedano nel luogo dove é stato stipulato il contratto, anziché nel luogo in cui si trova l’immobile .

Doc.- E proprio per questo la giurisprudenza attribuisce la causa del tuo esempio al forum obligationis (di cui al precedente articolo 20) e non al forum rei sitae (di cui ora stiamo trattando) ; anche se ciò la costringe a fare violenza alla lettera dell’articolo 21.

Disc.- Passiamo alla lettura degli articoli 22 e 23 .

L’articolo 22 – che porta la rubrica “Foro per le cause ereditarie” - recita: “ E’ competente il giudice dell’aperta successione per le cause: 1) relative a petizione o divisione di eredità e per qualunque altra tra coeredi fino alla divisione; 2) relative alla rescissione della divisione e alla garanzia delle quote, purché proposte entro un biennio dalla divisione ; 3) relative a crediti verso il defunto o a legati dovuti dall’erede, purchè proposte prima della divisione e in ogni caso entro un biennio dall’apertura della successione, 4) contro l’esecutore testamentario purché proposte entro i termini indicati nel numero precedente. - Se la successione si é aperta fuori della Repubblica, le cause suindicate sono di competenza del giudice del luogo in cui é posta la maggior parte dei beni situati nella Repubblica, o, in mancanza di questi, del luogo di residenza del convenuto o di alcuno dei convenuti” .

L’articolo 23 – che porta la rubrica “ Foro per le cause tra soci e tra condomini” - recita: “ Per le cause tra soci é competente il giudice del luogo dove ha sede la società, per le cause tra condomini, il giudice del luogo dove si trovano i beni comuni o la maggior parte di essi . - Tale norma si applica anche dopo lo scioglimento della società o del condominio purché la domanda sia proposta entro un biennio della divisione”.

Come si giustificano le scelte fatte nei due articoli ora letti?

Doc.- Si giustificano, da una parte, con la considerazione, dettata dall’esperienza, che un’eredità, una comunione, una società sono di solito fonte di più cause riguardanti le stesse persone (ad esempio l’erede Tizio é probabile che sia coinvolto, in una causa di petizione di eredità, come attore, in una causa di obbligazioni, come convenuto dal creditore del de cuius, in una causa di divisione, con gli altri coeredi e così via), dall’altra, con l’opportunità che le più cause, in cui può essere coinvolta una persona, siano concentrate nello stesso foro – foro che il legislatore, ragionevolmente, nell’articolo 22, identifica con il “luogo dell’aperta successione” e, nell’articolo 23, nel “luogo dove si trovano i beni comuni o la maggior parte di essi” .

Gioca ancora per la deroga (fatta dalle norme in esame) agli articoli 18 e 19, la considerazione che, nelle cause con pluralità di parti (e di solito, le cause, a cui gli articoli 22 e 23 si riferiscono, lo sono) diventa ingiusto incardinare il processo nel luogo di residenza di uno dei convenuti scelto ad arbitrio dall’attore, sacrificando così le esigenze di tutti gli altri convenuti che potrebbero essere moltissimi (Bianchi cita Rossi a Milano perché, a Milano, Rossi risiede? benissimo per Rossi ; ma male per il coerede Verdi, il coerede Rosatti, il coerede Arancino ecc. che invece risiedono in tutt’altra parte).

Disc.- Passiamo ora a leggere l’articolo 25 che – sotto la rubrica “Foro della pubblica amministrazione” - recita: “ Per le cause nelle quali é parte un’amministrazione dello Stato é competente, a norma delle leggi speciali sulla rappresentanza e difesa dello Stato in giudizio e nei casi ivi previsti, il giudice del luogo dove ha sede l’ufficio dell’avvocatura dello Stato, nel cui distretto si trova il giudice che sarebbe competente secondo le norme ordinarie. Quando l’amministrazione é convenuta, tale distretto si determina con riguardo al giudice del luogo in cui é sorta o deve eseguirsi l’obbligazione o in cui si trova la cosa mobile o immobile oggetto della domanda” .

Capisco che questa norma é posta per agevolare l’Avvocatura dello Stato, ma non mi é chiaro il meccanismo attraverso cui avviene l’individuazione del giudice competente .

Doc.- Invece é abbastanza semplice . Metti che tu voglia chiamare davanti al giudice la Pubblica Amministrazione per una sua obbligazione nata a Siena . Cosa devi fare? Prima cosa: individuare il giudice che sarebbe competente in base alla regoletta che ti dà l’ultima parte dell’articolo 25: nel caso tale giudice é il tribunale di Siena, dato che a Siena é sorta l’obbligazione . Seconda cosa: stabilire nell’ambito di quale distretto si trova tale giudice: nel caso si troverebbe nel distretto della Corte di Appello di Firenze . Terza cosa: stabilire in quale tra i comuni posti nell’ambito della Corte di appello come prima individuata si trova la sede dell’Ufficio dell’Avvocatura: di solito sarò nello stesso comune in cui ha sede la Corte di Appello e così é nell’esempio da noi fatto: il Comune di Firenze é infatti sede di un ufficio dell’Avvocatura. Quarta cosa: stabilire il tribunale nel cui circolo si trova il comune dove ha sede l’Ufficio dell’Avvocatura: facile, é il tribunale di Firenze . Conclusione di questa lunga ma in fondo chiara e semplice trafila: il giudice competente a decidere nella causa da te promossa contro la P.A é il tribunale di Firenze (e vedi caso, tribunale, Ufficio dell’Avvocatura, corte di Appello hanno tutti sede nel comune capoluogo di regione).

Disc.- Passiamo ora all’art. 26, che – sotto la rubrica “Foro dell’esecuzione forzata” - nei suoi primo e secondo comma recita: “Per l’esecuzione forzata su cose mobili o immobili é competente il giudice del luogo in cui le cose si trovano (….) - Per l’esecuzione forzata su autoveicoli, motoveicoli e rimorchi é competente il giudice del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede”.

Debbo dire che io non capisco perché il legislatore, nello scegliere il foro dell’esecuzione forzata, non ha voluto favorire il creditore (che già per realizzare il suo credito deve sobbarcarsi a tante spese con...scarsa speranze di recuperarle integralmente): io avrei scelto, come foro dell’esecuzione quello del luogo di residenza o domicilio del creditore.

Doc.- E, invece, la scelta del legislatore é giusta e opportuna per due motivi.

Primo motivo: perché il creditore pignorante probabilmente non sarà l’unico creditore a partecipare alla procedura: é probabile che vi intervengano anche altri creditori, che a egual diritto del creditore pignorante potrebbero far valere le loro esigenze di risparmio di tempo e di spese. E’ opportuno pertanto scegliere un foro “neutro”: appunto il foro in cui “le cose si trovano”.

Secondo motivo (e forse il più rilevante): il foro in cui si trovano le cose é presumibilmente quello in cui risiedono le persone, che potrebbero avere interesse ad acquistarle: scegliendolo come competente nella procedura, si facilitano, pertanto, i contatti dei potenziali acquirenti con l’ufficio giudiziario e quindi si aumentano le probabilità di una fruttuosa vendita.

La scelta, poi, per l’esecuzione forzata su autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, del luogo di residenza, domicilio, dimora o sede del debitore, evidentemente si spiega con la presunzione che tali beni siano posteggiati dove vive e opera il debitore.

Disc.- Dell’articolo 26 non abbiamo riportato il terzo e ultimo comma, che recita: “Per l’esecuzione forzata degli obblighi di fare e di non fare é competente il giudice del luogo dove l’obbligo deve essere adempiuto”.

Quale la ratio della scelta legislativa?

Doc.- Il legislatore parte dalla considerazione che nel tipo di esecuzione in oggetto possono nascere problemi e difficoltà che richiedono contatti (v. art. 613) tra il giudice e l’ufficiale giudiziario (che, intuitivamente, non può essere altri che quello nel cui mandamento, l’esecuzione, avviene) ; e quindi con la disposizione in esame ha voluto favorire tali contatti.

Disc.- Passiamo all’art. 26bis. Questo articolo – sotto la rubrica “Foro relativo all’espropriazione forzata dei crediti” – recita: “ Quando il debitore é una delle pubbliche amministrazioni indicate dall’art. 413, quinto comma, per l’espropriazione forzata dei crediti é competente, salvo quanto disposto dalle leggi speciali, il giudice del luogo dove il terzo debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede.

Fuori dei casi di cui al primo comma, per l’espropriazione forzata dei crediti é competente il giudice del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede”.

Il favore riservato al “terzo debitore”, nel primo comma, mi pare più che giusto . E, non solo per il favor dovuto alla pubblica amministrazione, ma perché mi pare giusto che vengano il più possibile risparmiati tempo e spese a chi viene coinvolto in una procedura, che non lo riguarda direttamente. Proprio per ciò non mi spiego la ratio del secondo comma: perché mai agevolare il debitore esecutato a scapito del terzo debitore?

Doc.- Francamente non me lo spiego neanch’io. Val la pena di ricordare che fino ad anni recenti (fino al 2014, anno in cui il legislatore con una “novella” ha inserito l’art. 26 bis) la soluzione adottata dal codice era proprio quella da te indicata: il foro dell’espropriazione forzata dei crediti era proprio quello di residenza del terzo debitore.

Disc.- Passiamo alla lettura dell’articolo 27 che – sotto la rubrica “Foro relativo alle opposizioni all’esecuzione” - recita: “Per le cause di opposizione all’esecuzione forzata di cui agli articoli 615 e 619 é competente il giudice del luogo dell’esecuzione, salva la disposizione dell’articolo 480 terzo comma . - Per le cause di opposizione a singoli atti esecutivi é competente il giudice davanti al quale si svolge l’esecuzione” .

Due parole di spiegazione .

Doc.- L’articolo in esame si riferisce a tre diversi tipi di opposizione . E forse é opportuno cominciare l’esame di tale articolo dandoti almeno un’idea di essi. Cercherò di farlo con degli esempi .

Esempio di opposizione agli atti esecutivi: “ Io, debitore, mi oppongo al pignoramento, perché il creditore non mi ha prima invitato a pagare notificandomi l’atto di precetto: se lo avesse fatto io avrei pagato infatti spontaneamente”.

Esempio di opposizione all’esecuzione: “Io, debitore mi oppongo all’esecuzione, perché, é vero che sono stato condannato a pagare centomila, ma é anche vero che, dopo la sentenza che mi ha condannato, ho dato le centomila al creditore”.

Esempio di opposizione di terzo: “Io, Tizio, terzo estraneo alla procedura esecutiva, mi oppongo al pignoramento di quell’auto in odio al debitore, perchè essa é di mia proprietà e non del debitore” .

Tanto chiarito, é facile comprendere come l’ideale sarebbe che giudice dell’opposizione fosse quello stesso che procede all’esecuzione, dato che questi ha nelle mani il fascicolo processuale e quindi può facilmente controllare la fondatezza dell’opposizione stessa (se, per rifarci all’esempio prima fatto, il precetto é stato, o no, notificato) . Ora questa concentrazione nella stessa persona delle due competenze (quella sulla opposizione e quella sulla procedura esecutiva) il legislatore cerca di ottenerla, sia attribuendo tout court la competenza (sull’opposizione) al giudice davanti a cui pende la procedura esecutiva sia attribuendo la competenza (sempre sull’opposizione), non direttamente al “giudice che procede all’esecuzione” (che potrebbe addirittura non esistere ancora – come vedremo a tempo debito), ma al “ giudice del luogo dell’esecuzione”: saranno poi i meccanismi predisposti negli articoli 615 e 619 a concentrare nello stesso giudice le due competenze .