Enciclopedia giuridica del praticante

 

Lezioni di procedura civile

Lezione 5 - Competenza: concetti introduttivi

Doc.- Di giudici, o per esprimerci meglio, di uffici giudiziari nello stato italiano non ce n’é uno solo: ce ne sono moltissimi ; non solo, e lo abbiamo già visto, ci sono uffici giudiziari di vario tipo (uffici di Giudici di Pace, di tribunale e così via), ma per ogni tipo ci sono decine di uffici sparsi in tutto il territorio nazionale (c’é un ufficio di Giudici di Pace ad Arezzo, un’altro a Montevarchi, un’altro a Figline ….) .

Disc.- Quindi, chi deve rivolgersi alla Giustizia ha un’ampia possibilità di scelta .

Doc.- Per nulla . E’ intuitivo che un legislatore non possa permettere a chi propone una “domanda di giustizia” (il c.d. attore) di scegliersi il giudice: se così fosse sarebbe ben giustificato il sospetto che chi fa la domanda, tale scelta, la facesse cadere sul giudice che ritiene più favorevole all’accoglimento della domanda stessa: e di certo non si può permettere all’attore di scegliere l’albero …..a cui impiccare l’avversario (il c.d convenuto).

Disc.- Ma se attore e convenuto fossero concordi nella scelta?

Doc.- Di certo anche in tal caso non si potrebbe ammettere un’assoluta discrezionalità nella scelta . Soprattutto per quel che riguarda tra uffici giudiziari di qualità diversa (tribunale anziché giudice di Pace o viceversa) .

Disc. Perché?

Doc.- Perché il legislatore tende, com’é naturale, a risparmiare l’attività (giurisdizionale) dei giudici più affidabili per riservarla alla cause più importanti ; e, se si permettesse alle parti di scegliere liberamente il giudice della loro controversia, ci sarebbe da temere che queste riversassero sempre le loro scelte sul “giudice migliore” (sul tribunale, anziché sul giudice di pace) col risultato di sovraccaricarlo di lavoro e di togliergli il tempo per decidere con serenità le cause più importanti .

Ecco perché il nostro Codice, nel suo articolo 6 – che porta la significativa rubrica “Inderogabilità convenzionale della competenza” - dispone che “ La competenza non può essere derogata per accordo delle parti, salvo che nei casi stabiliti dalla legge” .

Disc.- Capisco che non si possa permettere alle parti di scegliere tra Giudice di Pace e Tribunale, ma perché non si dovrebbe permettere loro di scegliere, ovviamente se d’accordo, tra i vari Giudici di Pace, tra i vari tribunali sparsi nel territorio nazionale?

Doc.-.E in effetti il Codice questo lo permette ; più precisamente lo permette nel suo articolo 28, che recita: “La competenza per territorio può essere derogata per accordo delle parti” . Vero é che a tale potere di deroga della competenza territoriale - così si chiama la competenza (dei vari organi giurisdizionali) stabilita in ragione del territorio – il legislatore apporta non poche eccezioni ; infatti nell’ultima parte dello stesso articolo 28 egli lo esclude “ per le cause previste nei numeri 1, 2, 3, e 5 dell’articolo 70, per i casi di esecuzione forzata, di opposizione alla stessa, di procedimenti cautelari e possessori, di procedimenti in camera di consiglio e per ogni altro caso in cui l’inderogabilità sia disposta espressamente dalla legge”.

Disc.- Come si giustificano tali eccezioni alla eccezione?

Doc.- Con i motivi più vari . Per quel che riguarda le cause previste dall’articolo 70, il motivo dell’inderogabilità va visto nel fatto che, quelle menzionate nell’articolo 70, sono tutte cause in cui lo Stato ha un interesse accentuato ad una “giusta sentenza”, cioé ad una sentenza che applichi correttamente la volontà espressa in una data normativa (la normativa sul “divorzio”, la normativa sul disconoscimento di paternità ecc.ecc.). Questo, mentre le parti potrebbero avere un interesse a scegliere un giudice, che loro sanno disponibile ad un’interpretazione non corretta di tale volontà . Per quel che riguarda le esecuzioni forzate il motivo dell’inderogabilità va visto nella volontà di privilegiare, su quello delle parti, l’interesse dell’ufficiale giudiziario, del custode, del consulente tecnico, a facili contatti con il giudice e la cancelleria . E così via.

Disc.- Ma le regole che il legislatore stabilisce per l’individuazione del giudice competente, se non dalle parti, possono essere derogate da un’autorità pubblica, metti il presidente della Corte di appello, metti la Corte di cassazione (“Io, Corte di cassazione voglio che questo processo non si faccia a Palermo ma a Milano”) -?

Doc.- No, per il chiaro disposto del comma 1 art. 25 della Costituzione, che recita:

“ Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge”.

Disc.- Da tale norma, dal fatto che in essa si parli di “giudice naturale precostituito per legge”, sembrerebbe che l’individuazione del giudice competente debba avvenire, per il nostro legislatore costituzionale, senza lasciare alcun margine alla discrezione delle parti e dell’autorità . Però abbiamo visto che il codice ammette che la volontà concorde delle parti possa determinare la competenza di un giudice.

Doc.- E non solo, il codice lascia una certa discrezionalità all’attore nella scelta del giudice della causa (egli ad esempio può scegliere tra il radicare la causa dove risiede il convenuto o dove é sorta l’obbligazione – lo vedremo subito). Diciamo quindi che le norme sulla competenza applicano il dettato costituzionale con elasticità e buon senso .

Disc.- A questo punto é opportuno passare all’esame di queste norme .

Doc.- E cominciamo a dire che in base ad esse si distingue una competenza per valore, per materia, per territorio e, infine, per connessione. Nel prossimo paragrafo parleremo della competenza per valore e per materia . E tratteremo prima di questa competenza per seguire l’ordine logico con cui si opera la individuazione del giudice competente. Infatti, se tu devi proporre una “ domanda di giustizia”, per prima cosa devi individuare il giudice competente per valore o materia (“Debbo bussare alla porta del giudice di pace o del tribunale?”) . Risolto questo problema, stabilito, metti, che il giudice competente é un giudice di pace, devi individuare quale tra i tanti giudici di pace presenti nel territorio nazionale (il giudice di pace di Genova, il giudice di pace di Palermo ecc) é competente a decidere sulla tua domanda.