Enciclopedia giuridica del praticante

 

Formulario della Procedura Penale

24. Oblazione

I riferimenti legislativi sono: artt. 162, 162bis C.P. ;  artt. 464,555,557,604 C.P.P. e soprattutto art. 141 disp. att. C.P.P.

Da tale normativa risulta che il nostro Ordinamento penale prevede due tipi di oblazione: l'oblazione “comune”, ammessa solo per le contravvenzioni punibili solo con l'ammenda ( art. 162 C.P. ) e l'oblazione “speciale”, ammessa anche per le contravvenzioni punibili ( oltre che con l'ammenda ) alternativamente con l'arresto ( art. 162bis C.P.). Il meccanismo  dei due tipi di oblazione é sostanzialmente identico: l'imputato versa una somma ( fissata, dal Legislatore e non dal giudice, con riferimento a una quota del massimo dell'ammenda) e il reato si estingue. L'oblazione speciale si distingue da quella comune ( oltre per la più gravosa quota da sborsare , anche ) perché l'ammissione all'oblazione é soggetta ad una valutazione discrezionale del Giudice e , in compenso, per un più ampio margine di tempo concesso per la proposizione (melius, la riproposizione) della relativa domanda – cfr. co. 1 art. 162 e co.5 art. 162bis ( v. melius,  le “avvertenze” ).

Circa l'iter della procedura  ( v. art. 141 disp.att.) bisogna distinguere “ se la domanda é proposta nel corso delle indagini preliminari” oppure no.

Prima ipotesi: proposizione della domanda nel corso delle indagini preliminari.

La domanda é redatta per iscritto ( vedi formula A) e, anche se é indirizzata al Giudice delle indagini preliminari, va depositata nella segreteria del P.M. Penserà poi questi a far pervenire l'istanza al giudice ( corredandola del suo parere). Il giudice “se ammette l'oblazione” “ fissa con ordinanza la somma da versare” e ne “ dà avviso all'interessato”. Questi, procuratosi il modulo ad hoc ( il modello F23) recandosi dove di dovere ( in un ufficio postale, in una banca...), lo compila ( ed é questa la cosa più difficile dell'operazione, dato che non é facile individuare i numeri di codice relativi ad ogni “voce”!), effettua il relativo versamento ( all'ufficio postale, in banca...) e restituisce alla cancelleria del G.I.P. una copia del modulo ( con tanto di timbri comprovanti l'avvenuto pagamento ). A questo punto l'oblazione é fatta: non resta al giudice che “trasmettere gli atti al pubblico ministero per le sue determinazioni” ( che nella normalità dei casi si concretizzano in una richiesta di sentenza dichiarativa dell'estinzione del reato ). Il G.I.P. - se la somma é stata tempestivamente ed esattamente pagata - chiuderà la procedura con una sentenza di n.d.p. ( per estinzione del reato).

Seconda ipotesi: proposizione della domanda ( di oblazione ) a indagini preliminari concluse.

In tale ipotesi la domanda verrà depositata nella cancelleria del giudice o, se si é in udienza, verrà a lui presentata. Nel primo caso dovrà essere redatta per iscritto, nel secondo, potrà essere proposta ( anzi normalmente verrà proposta ) oralmente. Il giudice, acquisito il parere del P.M. ,deciderà se ammettere, o no, all'oblazione. Se deciderà per il sì, determinerà la somma da versare. E a questo punto l'iter dell'oblazione proseguirà come detto nell'ipotesi precedente: l'interessato si procurerà il modulo ad hoc, lo riempirà ecc. ecc.

 

 

Formula A: istanza di oblazione

 

Ill.mo Giudice delle indagini preliminari

presso il Tribunale di Genova

 

il sottoscritto Giobatta Parodi nato il 06.07.1987 a Genova, ivi residente, e ivi domiciliato in via Roma 3 presso e nello Studio dell'avv. Cicero I che lo difende per mandato in calce

chiede

di essere ammesso ad oblazionare il reato di cui all'art. 664 C.P. per cui corrono indagini preliminari a suo carico nel procedimento n.40/2000 pendente presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Genova

Con osservanza

Genova........                                        ( Firma di Giobatta).

 

Avvertenze

Legittimato a presentare l'istanza , non è il difensore ( a meno che sia munito di procura speciale ) ma solo il contravventore.

Oltre che in un atto autonomo, l'istanza  può essere contenuta nell'atto di opposizione a un decreto penale .

Tenere presenti i termini ( jugulatori!) degli artt. 162 e 162bis! E per quel che riguarda in particolare il procedimento di opposizione a decreto penale, che “ nel giudizio conseguente all'opposizione” non si può “ presentare domanda di oblazione”: quindi non dimenticarsi di presentare la domanda contestualmente all'atto di opposizione!

Attenzione, la domanda ex art. 162 bis può essere proposta “sino all'inizio della discussione” solo se precedentemente e “prima dell'apertura del dibattimento” proposta ( e naturalmente rigettata).

In caso di rinvio a nuovo ruolo non si riaprono i termini di presentazione dell'istanza: in altre parole, basta che si sia aperto una volta il dibattimento perché il potere di fare oblazione  sia perento. ( cfr. T. Procaccianti Rapisardi, “Oblazione” in “Noviss. Dig. App. ).

E' opinione di gran lunga prevalente che il co. 2 art. 162bis sia stato derogato dal posteriore ( nel tempo ) art. 141 disp. att.; con la conseguenza che  il pagamento non debba essere più fatto al momento della proposizione della domanda.

Art. 141 co.4bis disp.att. : “ In caso di modifica dell'originaria imputazione in altra per la quale sia ammissibile l'oblazione, l'imputato é rimesso in termini per chiedere la medesima. Il giudice, se accoglie la domanda, fissa un termine non superiore a dieci giorni, per il pagamento della somma dovuta. Se il pagamento avviene nel termine il giudice dichiara con sentenza l'estinzione del reato”.