Enciclopedia giuridica del praticante

 

Formulario della Procedura Penale

Affidamento ordinario ( art. 47 l. 354/75 )

 

Premessa-L'affidamento ordinario é previsto dall'art. 47 L. 26 luglio 1975 n.354 ( Legge sull'Ordinamento penitenziario ).

La richiesta di affidamento può ( naturalmente ) essere presentata solo dopo che la sentenza di condanna é diventata irrevocabile.

Detto ciò passiamo a descrivere il relativo procedimento che, lo diciamo subito, presenta particolarità diverse, a seconda che, la persona di cui si vuol chiedere l'affidamento, sia già detenuta o no.

 

I- Attività preparatoria alla richiesta , in ipotesi di affidando detenuto.

Prima di tutto, se la detenzione é dovuta a una misura cautelare ( arresti domiciliari, custodia in carcere....) l'avvocato, se convinto che il giudice del processo (testardo!) non revocherà la misura e che prima o poi vi sarà una sentenza irrevocabile di condanna, cerca in ogni modo di affrettare la chiusura del procedimento di cognizione ( chiedendo il giudizio abbreviato, facendo rinunciare all'eventuale impugnazione...).

Poniamoci ora nel caso che la sentenza, come che sia, sia diventata irrevocabile. Aspetterà il difensore che il P.M. gli notifichi l'ordine di esecuzione ( di cui all'art. 656 ) ? No, di certo: il condannato é detenuto ( essendosi la misura cautelare convertita in pena definitiva ) mentre se invece godesse della misura alternativa sarebbe a piede libero : bisogna muoversi, presentare l'istanza di affidamento ( di cui alla formula B ) subito, senza neanche aspettare che l'Ufficio esecuzione del P.M. comunichi al direttore del carcere , più precisamente allo “ufficio matricola” , il passaggio in giudicato della sentenza.

 

II- Attività preparatoria della richiesta, in ipotesi di affidando a piede libero.  Certo, in tale ipotesi il difensore non é pressato dall'urgenza come nel caso difenda un detenuto. Infatti il pericolo che il condannato venga messo in carcere nelle more della procedura ( intesa ad ottenere l'affidamento ), ora ( dopo l'intervento della L. 27 maggio 1998 n.165 sull'art. 656 ) non esiste più: per l'art. 656 come novellato, il P.M. emette, sì, l'ordine di carcerazione anche nei casi in cui astrattamente é ammissibile una misura alternativa ( v. melius, il 5° co art. 656 ), però con contestuale decreto lo sospende .

Con tutto ciò il nostro suggerimento al difensore é quello dell'antica saggezza popolare: chi ha tempo non aspetti tempo: il P.M. , se l'istanza non é presentata entro 30 giorni dalla notifica dell'ordine di carcerazione, deve revocare “immediatamente” il suo decreto di sospensione ( v. co. 8 sempre dell'art. 656 ): quindi il difensore ha disponibili per presentare l'istanza solo 30 giorni e non sono poi tanti se si deve: contattare l'affidando, farsi dare la nomina, procurarsi dei documenti....

 

III- Presentazione dell'istanza- L'istanza va redatta ( in carta semplice) seguendo la traccia data dalle formule A e B a seconda che l'interessato sia, o no, detenuto.

 

- Legittimato a proporre l'istanza, oltre naturalmente all'interessato,  é anche il difensore: quello “nominato per la fase dell'esecuzione o, in difetto, quello che lo ha assistito nella fase del giudizio”. Naturalmente la nomina deve risultare nelle forme di cui agli artt. 96 ss.  Nel caso il difensore sia quello stesso del giudizio di cognizione la nomina in teoria non andrebbe rinnovata; in pratica, però, é opportuno che anche in tal caso il difensore si faccia rilasciare una nuova nomina ( anche se la precedente avesse riguardata esplicitamente la fase esecutiva); infatti la precedente dichiarazione di nomina, inserita com'é nel fascicolo della cognizione ( che naturalmente si trova nel fascicolo del giudice della cognizione ), non risulta al magistrato della Procura e del Tribunale ( che si potrebbe essere costretti a contattare ).

- Entro 30 giorni dalla notifica dell'ordine di esecuzione (con contestuale decreto di sospensione di questa), l'istanza   (unitamente alla documentazione che si intende allegare ) va presentata : se l'imputato é a piede libero ( non nella cancelleria del tribunale di sorveglianza , ma ) nella segreteria ( ufficio esecuzione) della Procura della Repubblica ( che ha emesso l'ordine di esecuzione – v. co. 6 art. 656 ); se l'imputato  é detenuto , nella cancelleria del magistrato di sorveglianza ( o, se presentata direttamente dall'affidando, all'ufficio matricola del carcere - sarà poi il direttore di questo a provvedere a farla pervenire al magistrato di sorveglianza insieme alla cartella personale del detenuto stesso).

 

IV- Istruttoria dell'istanza- Il tribunale di sorveglianza ( in pratica, il cancelliere ) una volta pervenuta ai suoi uffici l'istanza, provvede alla sua istruttoria ( senza preoccuparsi troppo di rispettare il termine di 45 giorni entro il quale, secondo il comma 6 art. 656 , il tribunale dovrebbe, sull'istanza, decidere: é questo un termine ordinatorio che viene normalmente disatteso e superato ).

Più precisamente il tribunale acquisisce: 1) il certificato penale; 2) estratto della sentenza di condanna; 3) i “carichi pendenti”  ( nei luoghi di : nascita, residenza, domicilio, del subito arresto, dei perpetrati reati o...in alcuni soli di tali posti secondo...la diligenza dell'Ufficio ); 4) relazione del C.S.S.A. ( Centro Servizi Sociali Adulti ) sui rapporti interfamiliari, sul dove andrebbe a vivere il detenuto, sull'effettiva esistenza dell'attività risocializzante (…) ; 5) relazione ( eventuale ) sull'osservazione e sul trattamento in istituto ( svolta dall'équipe di cui all'art. 80 L. 354/57 ); 6) relazioni della Polizia  e dei Carabinieri sulla personalità del condannato e in particolare su suoi eventuali collegamenti con la malavita organizzata.

E il difensore starà con le mani in mano ? No, certamente, egli dovrà cercare di confortare l'istanza con documenti che comprovino che il provvedimento di affidamento richiesto può “ contribuire alla rieducazione del reo e ad assicurare la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati” ( art. 47 co. 2 ).

La documentazione che di solito si produce in una procedura di affidamento ordinario é la seguente:

viene rilasciata da un'impresa disponibile all'assunzione dell'affidando ).

2) Documento comprovante che l'affidando ha o avrebbe un domicilio stabile ( documento che può essere dato: da un contratto di locazione, da una dichiarazione della persona che ospita o é disposta ad ospitare l'affidando....).

3) Documento comprovante l'avvenuto risarcimento del danno ( é il miglior biglietto da visita! ).

4)Documentazione da cui risulta che l'affidando si é già dato o é disposto a darsi ad un'attività di volontariato sociale.

Naturalmente non é da pensare che l'avvocato provveda direttamente all'acquisizione della documentazione di cui sopra: egli si limita a far presente al cliente l'opportunità di acquisire tale documentazione: sarà poi il cliente a fare gli opportuni “giri” per acquisirla.

Una cosa importante che l'avvocato deve far presente al cliente é quella di tenere  buoni rapporti col Servizio Sociale ( puntualità ai colloqui....): é una cosa importantissima: una relazione negativa dei “servizi” può pregiudicare irrimediabilmente l'accoglimento dell'istanza.

Quando deve essere prodotta la documentazione di cui sopra?  Quando l'istanza parte da condannato già detenuto ( e quindi mira ad ottenere dal Magistrato di sorveglianza la scarcerazione) é senz'altro opportuno produrla al momento stesso del deposito dell'istanza  ( e questo perché il Magistrato di sorveglianza potrebbe rifiutare la scarcerazione se ritenesse non fondata l'istanza). Negli altri casi, si può aspettare a produrla fino a cinque giorni prima dell'udienza  ( termine indicato dalla Legge che però nella pratica spesso viene bypassato).

 

V- Udienza del tribunale.- Naturalmente sia al difensore che al condannato viene notificato “avviso” dell'udienza di trattazione dell'istanza.

Questa udienza “ si svolge con la partecipazione del difensore e del rappresentante dell'ufficio del pubblico ministero. L'interessato può partecipare personalmente alla discussione e presentare memorie” ( v. art. 71-bis co.1).

Per prassi il tribunale ( composto anche da giudici laici) non delibera seduta stante, ma, finita l'udienza, e certe volte anche alcuni giorni dopo ( per cui anche se il difensore avesse detto nella discussione cose interessanti, ben poche di esse  rimarrebbero nella testa dei giudici al momento di decidere!).

Naturalmente “l'ordinanza che conclude il procedimento di sorveglianza é comunicata (…) all'interessato e al difensore” ( v. art. 71-bis co.4); e questo deve avvenire “nel termine di dieci giorni dalla data della deliberazione”.

Stesso termine di dieci giorni c'é per proporre ricorso per cassazione ( v. melius, art. 71-ter ).

 

 

Formula A : Richiesta di affidamento proposta da condannato libero.

 

Al tribunale di sorveglianza di Canicattì

per il tramite del Pubblico Ministero

 

Il sottoscritto avv. Cicero del Foro di Canicattì con Studio in Canicattì via Roma 3(1), difensore in virtù di mandato in calce al presente atto (2) di Lestofanti Mario nato il 06.10.76 a Robiria in forza di mandato (con contestuale elezione di domicilio)in calce al presente atto

premesso:

 

- che contro Lestofanti Mario deve eseguirsi la condanna a due anni di reclusione pronunciata dal Tribunale di Canicattì con sentenza  15.10.2011 divenuta irrevocabile in data  15.02.2012;

- che la procura della Repubblica  presso il Tribunale di Canicattì ai sensi dell'art. 656 c.p.p.  ha già emesso in data 10.04.2012  il relativo ordine di esecuzione  notificato in data 10.05.2012;

- che ricorrono tutti i presupposti e le condizioni previste dall'art 37 dell'Ordinamento per la concessione dell'affidamento, in quanto:

- il condannato é disposto a impegnarsi ad osservare tutte le prescrizioni che gli verranno impartite nel corso dell'affidamento dal Tribunale di sorveglianza e/o dal Magistrato di sorveglianza ;

- che Lestofanti attualmente libero andrebbe ad abitare (3) nell'appartamento sito in Canicattì via Roma n.1 ospite della sig.ra  Fiordaliso Concetta a ciò dettasi disponibile come risulta da dichiarazione ad hoc che si allega ( doc.2) e che pertanto potrà essere facilmente contattato e controllato dal Servizio Sociale ;

- che Lestofanti é intenzionato a svolgere (4) al più presto attività lavorativa come cameriere presso la Ditta “Bar Piacevolezze” che é intenzionato ad assumerlo come lavoratore subordinato , come da dichiarazione ad hoc che si allega ( doc. 4);

- tanto premesso , l'esponente, a norma dell'art. 47 L. 26.07. 1975 n. 354 e successive modificazioni

chiede

- che Lestofanti Mario sia ammesso al beneficio dell'affidamento in prova al servizio sociale.

Con osservanza                                 ( Avv. Cicero )

 

Avvertenze

(1)  Ma l'istanza può essere presentata direttamente dall'affidando. N.B. Comunque sia, qualora l'istanza sia proposta da soggetto non detenuto deve contenere ex art. 677, co.2bis c.p.p. , a pena di inammissibilità, la dichiarazione o l'elezione di domicilio per le notificazioni. Secondo un orientamento giurisprudenziale l'obbligo di dichiarare o eleggere domicilio, ai sensi dell'art. 677 c.2 bis grava anche il soggetto che si trovi in stato di detenzione domiciliare, ( questo perché la ratio dell'art. 677 é quello di facilitare al competente ufficio giudiziario la ricerca del domicilio del notificando – ricerca che, facile quando il notificando é ristretto in carcere, diventa difficile sia quando é a piede libero sia anche quando é agli arresti domiciliari.

N.B. La formalità relativa alla dichiarazione o all'elezione di domicilio, secondo un orientamento giurisprudenziale , ha natura strettamente personale e non può essere surrogata dalla mera indicazione o elezione fatta dal difensore.

Ma naturalmente la nomina e la elezione di domicilio possono essere fatte con

 

autonomo atto ad hoc

(3)Oppure : “Il Lestofanti risiede in Canicattì via Roma 3 e pertanto é facilmente contattabile.....”

(4) Oppure “ svolge”.

 

 

Formula B : richiesta di affidamento da parte di detenuto

 

Al Tribunale di sorveglianza di Firenze

per il tramite del Magistrato di sorveglianza di Arezzo

 

il sottoscritto avv. Cicero I del Foro di Arezzo con Studio in Arezzo via Cellini,7 difensore in virtù di specifico mandato di Lestofandi Alfredo ( d'ora in poi, il condannato ) nato ad Arezzo il 06.07.56, attualmente detenuto nella casa circondariale di Arezzo , in espiazione della condanna inflitta con Sentenza del Tribunale di Arezzo in data...... e per Ordine di esecuzione in data....... della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Arezzo

Premesso

- che il condannato é pronto ad osservare  tutte le prescrizioni che gli venissero impartite dall'Autorità Giudiziaria, direttamente o indirettamente, relative al comportamento da tenere durante il periodo di affidamento;

- che in caso di concessione del beneficio il condannato andrebbe ad abitare in casa della sorella Maria Lestofanti , che si é dichiarata disposta ad ospitarlo gratuitamente ( v. doc. 1);

- che il condannato si propone di svolgere il lavoro (1) di cameriere presso la ditta

“ Mangiar sano” con sede in Arezzo via Braccioli 7 , che si é già dichiarata disposta ad assumerlo alle sue dipendenze ( v. doc.2):

- che il protrarsi della detenzione comporterebbe al condannato un grave pregiudizio in quanto gli farebbe perdere una occasione di lavoro preziosa per il suo reinserimento nella società;

- tanto premesso, visto l'art. 47 L. 26.07.1975 n.354

chiede

all'ill.mo Magistrato di sorveglianza di sospendere la pena inflitta a Lestofanti Alfredo con Sentenza..... e all'ill.mo Tribunale di sorveglianza di ammettere lo stesso Lestofanti allo “affidamento in prova”come misura alternativa a tale pena..

Con osservanza                                                       (Cicero I )

 

Avvertenze

(1) Oppure : “ che il condannato, attualmente senza lavoro, é però in grado di provvedere alle sue necessità con il reddito che gli deriva dal suo patrimonio”.

Vedi anche le “avvertenze” in calce alla “formula A “.