Enciclopedia giuridica del praticante

 

Formulario della Procedura Penale

19. Impugnazione della parte civile

 

1. Si redige la dichiarazione di impugnazione ( nella formula A si troverà un esempio di appello ).

Dell'atto vanno fatte le seguenti copie: 1 ( che debitamente sottoscritta costituisce l'originale da consegnare al cancelliere) + tante copie quante sono le persone a cui l'atto va notificato + 1 ( per la comunicazione al P.M. presso il giudice a quo )+ 1 ( come originale di notifica ).

A queste copie vanno aggiunte : se si tratta di appello, altre tre copie semplici ( 2 per il collegio + 1 per il Procuratore Generale ); se si tratta di ricorso, altre sei copie semplici ( 5 per il collegio + 1 per il procuratore generale ).

N.B. ( salvo l'originale ) le copie non vanno sottoscritte : ci penserà il cancelliere – a cui spetta di autenticare le copie – ad indicare il sottoscrivente.

2) Si depositano le copie di cui sub 1 “ nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato ( v. melius, gli artt. 582 e 583 ). A questo punto gli incombenti a carico del difensore, sono terminati: tocca alla cancelleria provvedere alle notifiche dell'atto ( v. art. 584 ) e, naturalmente, ad inserirne la prova ( idest, l'originale di notifica ) nel fascicolo.

 

 

Formula A : Appello della parte civile

 

Ecc.ma Corte di Appello di Genova

- il sottoscritto avv. Cicero del Foro di Genova

- nella sua qualità di difensore per procura a margine dell'atto di costituzione

- di Giobatta Parodi parte civile costituita contro Luigi Bianchi imputato di omicidio colposo nel procedimento R.G.N.R.  1030//90

propone appello

- contro la Sentenza n. 456/90 emessa dal Tribunale di Genova in data 26 settembre 1990

- nel punto in cui liquida il risarcimento dovuto dal Luigi Bianchi nella somma di soli centomila euro

Motivi

- la somma come sopra liquidata é assolutamente inadeguata a risarcire il danno subito dall'appellante; e infatti questo, che é marito dell'ucciso, viveva....................

Si chiede pertanto all'Ecc.ma Corte di aumentare la somma dovuta a titolo di risarcimento dall'imputato Bianchi a duecentomila euro.

Si riserva ulteriori motivi a sostegno del gravame.

Genova 12 ottobre 1990                      (Avv. Cicero )

 

Avvertenze

1) Art. 100 co.3 C.P.P. :“La procura speciale (al difensore della parte civile) si presume conferita soltanto per un determinato grado del processo quando nell'atto non é espressa volontà diversa”

2. “Mancando l'espressa previsione legislativa ( come per il difensore dell'imputato ), in assenza di specifica procura, il difensore della parte civile non é, come tale, legittimato a proporre impugnazione. Per esercitare tale facoltà , egli deve essere munito di specifica procura a norma dell'art.122 c.p.p., la quale non deve necessariamente essere successiva alla pronuncia di impugnare, ma può anche precederla ( art. 37 disp.att.c.p.p. ). Ne consegue che il mandato ad impugnare può ben essere compreso nella procura speciale rilasciata in calce all'atto di costituzione di parte civile, purché tuttavia il conferimento dello specifico potere di impugnazione sia espresso. ( In motivazione la Corte ha precisato che il semplice riferimento, nel testo della procura speciale di cui all'art.100 comma1 c.p.p., al conferimento di rappresentanza per “ogni stato e grado del procedimento” é idoneo a vincere la presunzione relativa di limitazione degli effetti dell'atto ad un determinato grado stabilita dal successivo comma 3, non invece a trasferire il potere di impugnazione, per il quale, pur non essendo necessaria una formula sacramentale, é tuttavia indispensabile una inequivoca espressione di volontà” (Cass. Pen. Sez. VI, 11 aprile 1996, n. 3459, Di Benedetto ).

  1. “Poiché la parte civile é legittimata , a norma dell'art. 576, comma primo c.p.p. , a proporre impugnazione contro i capi della sentenza di proscioglimento ai soli effetti civili, la sua richiesta, in sede di impugnazione, deve fare riferimento specifico e diretto, a pena di inammissibilità del gravame, agli effetti di carattere civile che si intendono conseguire. Ne deriva che una richiesta della parte civile impugnante al giudice del gravame, riguardante esclusivamente l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato, prosciolto nel precedente grado di giudizio, rende inammissibile l'impugnazione, in quanto richiede al giudice adito di deliberare soltanto in merito a un effetto penale, che esula dai limiti delle facoltà riconosciute dalla legge alla detta parte processuale” (Cass. Pen, sez.I, 8 giugno 1999, Pirani e altri).

4)“Nell'ipotesi in cui la parte civile ottenga una pronuncia di merito per lei pregiudizievole, al fine di ottenere nel successivo grado di giudizio una modifica favorevole della suddetta decisione, non può avvalersi del gravame proposto dal pubblico ministero, il quale mira a conseguire finalità pubbliche volte soltanto all'attuazione della pretesa punitiva, ma deve presentare autonoma e motivata impugnazione. Ciascuna parte ha, infatti, l'onere di essere vigile nella difesa dei propri interessi, senza delega ad altri del compito della relativa tutela. Ne deriva che, nell'ipotesi in cui la parte civile non proponga gravame avverso la decisione per lei negativa, si verifica acquiescenza e, quindi, quest'ultima acquista autorità di cosa giudicata. Le norme civili, che disciplinano ( art. 329 ) la materia, trovano, infatti, applicazione nel procedimento penale, poiché  non v'é una specifica previsione contraria e la disposizione é perfettamente compatibile con il diverso rito” Cass. Pen. Sez. III, 3 dicembre 1996,n. 10305, Pellinacci) Vedi però anche la massima seguente.

5)“In tema di impugnazione per il principio di immanenza della costituzione di parte civile, la stessa, una volta ammessa, ha diritto a partecipare alle fasi successive alla prima e di vedrsi riconosciuto ( senza che ciò rappresenti violazione del principio del divieto della “reformatio in peius”) il diritto al risarcimento  del danno, anche se essa non ha impugnato la sentenza di procsioglimento in primo grado, appellata dal solo P.M.  Invero, la autonoma facoltà di impugnazione, concessa alla parte civile dall'attuale ordinamento, é prevista in aggiunta a quella del P.M., ed a tutela degli interessi civili, anche quando il rapporto processuale penale is sia esaurito per la mancata impugnazione della sentenza da parte dell'organo dell'accusa o dell'imputato” ( Cass. Pen. Sez. V, 21 ottobre 1999, n.12018)

6)“La parte civile può partecipare alla fase di impugnazione senza neecssità di una nuova costituzione per il principio di “immanenza” ( art. 76 )” - Ghiara, in Commentario al nuovo codice di procedura penale, UTET. Vol.I, passim ). Ciò significa che, nel caso l'imputato abbia impugnata la sentenza di condanna, la parte civile potrà senza bisogno di un nuovo atto di costituzione : stare nel giudizio di impugnazione, concludere in questo per la conferma della precedente sentenza e per una condanna dell'impugnante alle spese processuali. E' discutibile invece ( come si vede dalla sopra riportata giurisprudenza ) che ciò anche significhi che, in caso di proglioglimento dell'imputato e di impugnazione del solo P.M., la parte civile possa in sede di giudizio di impugnazione chiedere la condanna dell'imputato al risarcimento.