Enciclopedia giuridica del praticante

 

Formulario della Procedura Penale

17. Lista testimoniale e atto di citazione di teste

1 – Si redige la “lista” come da formula A in carta semplice ( siccome non va notificata, non occorre fare copie dell’originale ).

 

2 – Si deposita l’originale sottoscritto dal difensore nella cancelleria del giudice presso cui pende la causa “ almeno sette giorni prima della data fissata per il dibattimento” ( art.468 c.p.p., art. 559 co.1 , art.29 D.L.vo. 28.08.2000 , n.274 )

 

3 – Una volta che il giudice avrà data l’autorizzazione, si procede alle citazioni autorizzate. E’ possibile ( ma rischioso) evitare la citazione dei testi e dei consulenti

( non delle persone indicate nell’art. 210 ) presentandoli direttamente al dibattimento ( co.3 art. 468 ).

 

4 -  Per effettuare le citazioni autorizzate si procede così : si redige l’atto di citazione seguendo ( mutatis mutandis ) la formula C e facendone tante copie quante sono le persone da citare + 1 ( l’originale) . Il difensore sottoscrive tali copie.

 

5 – Redatto l’atto come sub 4 ci sono due possibilità : 1) portare l’atto a notificare dagli ufficiali giudiziari ; 2) inviarne copia al citando ai sensi dell’art. 152 .

 

6 – Se si ritiene di seguire la procedura di cui all’art. 152  si procede così : 1) in una busta ( in cui naturalmente come destinatario è indicata la persona citanda e come mittente , il difensore ) si mette copia dell’atto ( debitamente sottoscritta ) ; 2) si spedisce la busta per lettera raccomandata con avviso di ricevimento ; 3) una volta ritornato l’avviso di ricevimento si scrive in  calce a una copia dell’atto di citazione :

“ E’ copia conforme ad altra spedita in busta chiusa al teste citato sig. Pinco Pallino. Si allega  il relativo “atto di ricevimento” - la dichiarazione va sottoscritta dal difensore e vi si deve allegare l’avviso di ricevimento; 4) si deposita la copia della citazione ( con in calce la dichiarazione di cui sub 3 e con allegato l’avviso di ricevimento) nella cancelleria del giudice procedente.

 

 

Formula A : Lista testimoniale

 

Tribunale penale di Arezzo

Lista testimoniale

                                        Ud. 06-09.11; imp. Giobatta Parodi ; n. 5387/11 R.G.N.R.

 

Il sottoscritto avv. Tullio Cicero difensore di Giobatta Parodi chiamato a rispondere del reato p.e p.  dall’art. 648 C.P. nel procedimento a margine indicato

intende provare

le seguenti circostanze:

A- che l’imputato il 09.01 09 si trovava a Genova ;

B - che la lettera in data 09.10.08 è frutto di un falso.

Possono testimoniare sulla circostanza sub A:

Giuseppa Oneto res. in Genova, via Filarmonica 3;

Caterina Novella res. a Camogli Via del Tritone 6.

Può dire sulla circostanza B il prof. Omodio Lugi già nominato consulente dall’imputato.

Tanto premesso, il sottoscritto difensore, visto l’art. 468 C.P.P.

Chiede

all’ill.mo Presidente del Tribunale di Arezzo

di autorizzare la citazione dei testi e del consulente come sopra indicati.

Con osservanza

Arezzo 28.09.11                                             ( Avv. Cicero Tullio )

 

 

Formula B : Atto di citazione di teste

 

Atto di citazione di teste

          Ud. 06.10.11; imp. Giobatta Parodi; RGNR 667/10

 

Il sottoscrito Tullio Cicero del Foro di Arezzo , difensore di Rossi Bianca imputata del reato p.e p. dall’art. 648 C.P. nel procedimento a margine indicato

Visto

il decreto in data 28.09.11 con cui il Presidente autorizza la citazione;

 visti gli artt. 468, 152 C.P.P , 142 disp.att. C.P.P.

cita

la sig.ra Amelia Rossi res. in Arezzo P.zza Lo Monaco 3 a comparire all’udienza del 06.10.11 ore 9 davanti al Tribunale penale di Arezzo nella Sua sede solita di via Falcone di Arezzo per deporre nel processo contro Rossi Bianca come sopra indicato;

con tutti gli obblighi e diritti di cui agli artt.198, 210, 226 del codice di procedura penale e in particolare con l'obbligo di rispondere secondo verità alla domande che le saranno rivolte.

Con espresso avvertimento che, in caso di mancata comparizione non dovuta a legittimo impedimento, potrà, a norma dell’art. 133 C.P.P. , essere accompagnata a mezzo della polizia giudiziaria e condannata al pagamento di una somma da € 51 a

€516  a favore della cassa delle ammende e alla rifusione delle spese alle quali la mancata comparizione ha dato causa.

Arezzo 29.09.11                                             (Avv. Cicero Tullio )

 

 

Avvertenze

- I sette giorni del termine finale utile per la presentazione della lista debbono intendersi “liberi”.

- Nel caso l’udienza sia rinviata prima dell’esaurimento della fase degli atti introduttivi ( ad esempio, per accertata omissione della notifica a uno dei coimputati, alla parte offesa... ) le parti hanno diritto di depositare la lista ( o una lista aggiuntiva)  sette giorni prima della nuova udienza : insomma il rinvio riapre i termini ( anche naturalmente per la parte civile che, se costituitasi solo all’udienza, in caso di rinvio non subisce la preclusione di cui al co. 3 art. 79 ).

- In caso di ritardo nel deposito della lista , tenere presente l’art. 493 co.2 e che, secondo l’interpretazione dominante dell’art. 507 , il giudice del dibattimento può assumere d’ufficio anche i mezzi di prova intempestivamente o irritualmente dedotti.

- L’inammissibilità delle prove è stabilita dal 1° comma dell’art. 468 come conseguenza dell’omesso deposito della lista e non come conseguenza dell’omessa citazione dei testi ( indicati nella lista e  la cui citazione è stata autorizzata dal presidente).

- L’indicazione delle circostanze su cui è dedotta la prova ha la funzione di permettere alla controparte di organizzare la propria difesa ; pertanto un’indicazione di tali circostanze fatta con riferimento generico al capo d’imputazione o anche ad atti diversi dal decreto di rinvio a giudizio ma visionabili nel fascicolo del p.m. o del dibattimento ( ad esempio, verbali della polizia) , se è sufficiente a permettere alla controparte di individuare il thema probandum , è anche sufficiente a rendere valida la lista.

- Mentre esiste un termine finale per la presentazione della lista , non ne esiste uno iniziale : nulla impedisce che la lista sia presentata anche prima della notifica del decreto di citazione.

- L’ art. 468 non riguarda le prove documentali ( v. però il suo comma 4bis), che pertanto potranno essere dedotte anche all’udienza

Il termine finale di decadenza non vale ( logicamente!) per la prova contraria. Quindi la parte che vuole controdedurre delle prove può farlo, sia indicandole in una lista scritta che può depositare anche all’udienza, sia semplicemente indicandole oralmente all’udienza. Ma qualora non si avvalga della facoltà di presentare i suoi testi ( consulenti…) direttamente all’udienza , ma li voglia citare, allora, a nostro parere, deve chiederne l’autorizzazione al giudice in udienza o , se vuole citarli prima dell’udienza, al presidente del tribunale ( e in quest’ultimo caso dovrà naturalmente depositare una lista testi ).