Enciclopedia giuridica del praticante

 

Formulario della Procedura Penale

14. richiesta applicazione pena- art.444 c.p.p.

Richiesta di applicazione pena

ai sensi dell’art. 444 C.P.P. (c.d. “patteggiamento )

1-Salvo casi eccezionalissimi la “richiesta” è presentata direttamente dal difensore. Il quale però deve essere munito di procura speciale ( art. 446 co.3).   Questa può essere redatta ( in carta semplice ) sulla falsariga della formula A.

2-Se presentata fuori udienza ( e questo sarà senz’altro il caso della richiesta proposta nel corso delle indagini preliminari – v. art. 447 ) la “richiesta” andrà redatta per iscritto ( in carta semplice ) sulla falsariga della formula B. Nel caso di richiesta formulata nel corso delle indagini p. è prassi che il richiedente si faccia carico di contattare il p.m. ( il dott. Pinco Pallino ) per sollecitarne il consenso ( anzi , di solito si ritiene opportuno contattare il p. m. prima di redigere l’istanza per concordare con lui la pena da chiedere ex art. 444 al giudice ). Il p.m. se dà il suo consenso lo esprime in calce alla stessa richiesta  ( clicca per un esempio , A1). La  richiesta ( confortata o no che sia dal consenso del p.m. ) va depositata ( nell’ipotesi di sua presentazione nel corso delle indagini ) nella cancelleria del GIP.

3-Nel caso la “richiesta” sia proposta all’udienza essa dovrà essere formulata oralmente ( ma naturalmente nulla vieta, anzi è opportuno , che la richiesta sia redatta per iscritto e poi letta ). Se come capita spessissimo i tempi “stretti” non avranno permesso di contattare il p.m. prima dell’udienza ( per tentare di concordare con lui la pena da richiedere ) nulla vieta , anzi la prassi è in tal senso, che si parli al p.m. all’udienza stessa ( prima dell’arrivo del giudice o tra una causa e l’altra ).

Formula A : Procura a “patteggiare”

Il sottoscritto Giobatta Parodi indagato per il reato p. e p. dall’art. 648 C.P. nel procedimento n, 654876/10 R.G.N.R. dà procura al suo difensore Avv. Tullio Cicero del Foro di Arezzo , di chiedere o consentire ad un’applicazione di pena ai sensi dell’art. 444 C.P.P..

In Arezzo il 06.07.10

(Sottoscrizione dell’indagato Giobatta Parodi)

Per autentica

( Sottoscrizione dell’avvocato Cicero )

 

Formula B – Istanza di applicazione pena ( nel corso di indagini p. )

Tribunale di Arezzo

Istanza di applicazione pena ( artt. 444 ss. C.P.P. )

Ill.mo Giudice delle Indagini Preliminari

 -Il sottoscritto Avv. Tullio Cicero del Foro di Arezzo

- nella sua qualità di difensore di Giobatta Parodi indagato per il reato p . e   p. dagli artt. 81 , 612bis C.P nel procedimento 15349/10 RGNR in atti pendente presso la Procura Repubblica presso il Tribunale di Arezzo ;

-in forza di procura speciale che si allega

-visti gli artt. 444 ss.447 C.P.P.art.53 L. 24 .11.1981 n. 689

chiede

- che il prefato procedimento sia definito con l’applicazione della pena di quattro mesi e quindici giorni di reclusione. Si chiede che ai sensi dell’art. 53 L. 24.11.1981 . 689 la reclusione come sopra comminata sia sostituita dalla semidetenzione. Si subordina la richiesta alla concessione della sospensione condizionale della pena.

Calcolo della pena

Pena base : sei mesi di reclusione

Ridotta per le attenuanti generiche a quattro mesi di reclusione

Aumentata per la continuazione a sei mesi di reclusione

Ridotta per il rito a quattro mesi di reclusione.

Sostituita da quattro mesi di semidetenzione.

Con osservanza                     ( Avv. Tullio Cicero )

 

Avvertenze

La sottoscrizione della procura, così come la sottoscrizione della richiesta nei casi ( rari ) in cui è apposta dall’imputato/indagato , va autenticata.

- “ La richiesta di applicazione della pena è atto riservato personalmente all’imputato ; essa non compete al difensore , il quale può proporla soltanto se vi è specificamente abilitato a mezzo di procura speciale . Al procuratore speciale non è però consentito delegare altra persona, a meno che tale facoltà non gli venga concessa espressamente dall’imputato con le stesse forme previste per la procura speciale dall’art. 446 comma terzo cod.proc.pen. L’atto di delega da parte del difensore ad altro collega non è in alcun modo riferibile all’imputato (…) “ – Cass. VI Sent. 6193 del 27.05.95.

- Una volta che sia stata compiuta la scelta del rito del patteggiamento ne segue la sua applicazione a tutti i reati , legati dal concorso formale o dalla continuazione , oggetto dello stesso processo , dovendosi escludere che esso possa riguardare alcuni soltanto dei fatti reato, individuati secondo criteri di opportunità legati alla valutazione di probabilità di una decisione favorevole , con la conseguenza che per gli altri il giudizio andrebbe proseguito con il rito ordinario , atteso che l’istituto di cui all’art. 444 cod. proc. pen. é un rito alternativo orientato alla rapida definizione dell’intero giudizio “ – Cass. III Sent. 20899 del 23 . 05. 2001. Vedi però anche Cass. I , Sent. 10335 del 15.11.93 e Cass. II Sent. 45907 del 27.12.2001 ( quest’ultima distinguendo i casi in cui per alcuni reati possa applicarsi l’art. 129 ).

- Nel calcolo della pena tenere presente che :

la locuzione “ diminuita fino ad un terzo” contenuta nell’art. 444 c.p.p. va intesa nel senso che la misura della riduzione non può eccedere un terzo : ad esempio, la pena di sei mesi può essere ridotta a 4 mesi ( e non a due mesi );

la riduzione premiale , nel “ patteggiamento” non è , come invece nel giudizio abbreviato, stabilita in misura fissa, per cui potrebbe benissimo essere inferiore al terzo ;

dovendosi applicare l’aumento per la continuazione, questo va calcolato dopo

( naturalmente) la quantificazione della pena per il reato più grave , ma prima della riduzione per il rito ( quindi : pena base ; aumento o diminuzione per le circostanze aggravanti o attenuanti ; aumento per la continuazione ; riduzione per il rito);

il giudizio sulla concedibilità di una pena sostitutiva ex art. 53 legge 24 novembre 1981 n.689 va fatto con riferimento alla quantificazione della pena risultante all’esito della diminuzione di un terzo della pena da irrogare in concreto e perciò dopo l’aumento determinato dalla continuazione ( ciò in deroga all’ultimo comma del succitato art. 53 che prevede come riferimento la pena per il reato più grave prima dell’aumento per la continuazione) - cfr. Cass. III, Sent. 2070 del 09.10.99 ;

può essere “patteggiato” (naturalmente!) anche l’aumento da applicarsi , in caso di reato continuato, sulla condanna pronunciata con sentenza definitiva sul reato più grave : in tal caso l’istanza potrebbe essere così formulata : “Pinco Pallino (…) chiede che venga applicata la pena di seguito determinata : pena base : quella stessa comminata con sentenza numero 432/99 datata 15,05.09 resa dal Tribunale di Palermo per il reato di rapina commesso il 28.06.98 a Palermo e addebitato al richiedente ; aumento per la continuazione : sei mesi”.