Enciclopedia giuridica del praticante

 

Formulario della Procedura Penale

08. Non accettazione - Rinuncia alla difesa

VIII

Non accettazione – Rinuncia – Revoca dell'incarico difensivo – Richiesta di esonero da una nomina d'ufficio.

 

Parliamo prima della non-accettazione ( di una nomina fiduciaria ).

L'avvocato che vuole rinunciare a una nomina di fiducia deve darne comunicazione all'autorità procedente e a chi gli ha conferito l'incarico ( non gradito ). Fino a che la comunicazione di “non-accettazione” non é pervenuta all'autorità procedente, egli é tenuto a svolgere la sua attività difensiva ( v. art. 107). Ma come si fa la comunicazione all'autorità procedente? Se si vuole può farsi anche recandosi di persona nella cancelleria ( o segreteria) dell'autorità procedente ( arg.ex art. 96 co.2 ); però la forma più opportuna di comunicazione é data dalla lettera raccomandata ( v. formula A ).

Parliamo ora della rinuncia ( sempre a una nomina fiduciaria ).

Essa implica una accettazione, tacita o espressa, dell'incarico difensivo. Anche in caso di rinuncia, così come in caso di non-accettazione, l'avvocato deve comunicare la sua volontà ( di non svolgere l'attività difensiva ) sia all'autorità procedente che a chi ebbe a fargli la nomina fiduciaria. Però, al contrario di quanto avviene nel caso di non-accettazione, l'avvocato non sarà liberato dai suoi obblighi al momento in cui la sua comunicazione perverrà all'autorità procedente, ma solo quando la parte risulterà “assistita da un nuovo difensore di fiducia o da un difensore d'ufficio e sarà decorso il termine eventualmente concesso a norma dell'art. 108” ( v. sempre art. 107 ).

Anche in caso di revoca l'avvocato é vincolato alla sua attività né più né meno che avesse rinunciato al mandato. Da qui sorgerà per lui l'onere di comunicare la revoca all'autorità procedente ( se già non vi avesse proceduto chi ebbe a nominarlo ).

Parliamo infine della richiesta di esonero da una nomina d'ufficio. Essa va naturalmente indirizzata all'autorità procedente e in essa si deve indicare il motivo che la giustifica ( v. art. 30 disp. att. ). Fino a che l'autorità non avrà provveduto all'esonero ( e vi provvederà solo se lo riterrà giustificato ) l'avvocato sarà tenuto a svolgere la sua attività difensiva.

 

Formula A : Dichiarazione di non-accettazione

Racc. A.R.

Al sig. Lestofanti Attilio

All'ill.mo Tribunale di Canicattì – Sez. I

 

il sottoscritto avv. Cicero del Foro di Roma dichiara di non accettare la nomina a difensore fatta a suo favore dal sig. Lestofanti Attilio imputato di furto nel procedimento n. 345/12 R.G.N.R. Procura Repubblica presso il Tribunale di Canicattì.

Data ( Avv. Cicero )

 

Avvertenze-

Non occorre motivare la non-accettazione.