Enciclopedia giuridica del praticante

 

Formulario della Procedura Penale

04. Costituzione di parte civile

IV

Costituzione di parte civile

 

1.Per sapere se già è maturato il tempo utile per la tua costituzione ( termine iniziale) oppure se devi ancora aspettare, vedi “ Avvertenze” in calce a “formula” A , sub . 9. Per sapere se sei ancora in tempo per costituirti ( termine finale ) vedi sempre “ Avvertenze” sub.11.

2.Una volta che sai di poter costituirti e vuoi costituirti devi seguire formalità diverse a seconda che tu voglia costituirti in udienza ( vedi postea sub 3 ) o fuori d’udienza ( vedi postea sub 5) .

3.Se ti costituisci in udienza dovrai per prima cosa redigere ( possibilmente nella tranquillità del tuo studio ) l’atto di costituzione seguendo la falsariga della formula A. L’atto lo redigerai in carta semplice. Basterà una copia ( + un’altra per tuo promemoria ) nel caso normale in cui tu ti costituisca per un solo danneggiato e contro un solo imputato ; tu mi domandi : se i danneggiati o gli imputati sono più di uno? La risposta la trovi in “Avvertenze” sub 7. Sarà opportuno che già prima di recarti in udienza tu ti prepari le “conclusioni” ( vedi formula B ) ; questo ad evitare quegli errori in cui potresti cadere compilando tali atti nella confusione dell’udienza. Dovrai ricordarti di recarti in udienza munito della marca ( che mentre scrivo é del valore di circa 8 euro ) da consegnare al cancelliere per le cosìdette “spese forfettarie”.

4.Appena che è chiamato il processo tu ti avvicini allo scranno del presidente e dicendo che vuoi costituirti ( “Sono l’avvocato Cicero, mi costituisco per il danneggiato Pinco Pallino”) gli consegni l’atto di costituzione. E con ciò la costituzione in udienza è perfezionata. Passiamo alla costituzione fuori d’udienza.

5.Se tu vuoi costituirti prima dell’udienza devi comportarti come detto di seguito sub 5A.

5A -Per prima cosa devi redigere l’atto di costituzione ( come già detto sub 3, cioè seguendo la falsariga della formula A). In teoria ti basterebbe fare , di tale atto, una copia ( dato che una sola copia ne richiede la cancelleria) : siccome però l’atto di costituzione andrà poi notificato ( come vedremo subito sub 5B) è opportuno, per guadagnare tempo predisporre ( nella tranquillità del tuo studio ) le copie occorrenti per la notifica. Sempre per guadagnare tempo è opportuno predisporre in tali copie la “ relata di notifica” ( con l’avvertenza di lasciare, prima di redigere tale relata, uno spazio vuoto di 3,4 righe : in tale spazio il cancelliere potrà scrivere la formula di certificazione della copia all’originale ).

5B – Redatto come detto sopra l’atto di costituzione ti recherai ( portandoti dietro, originale e copie dell’atto ) nella cancelleria del giudice presso cui pende il procedimento ( quindi, in caso di costituzione prima dell’udienza preliminare,ti recherai nella cancelleria del GUP, in caso, invece, di costituzione nella fase degli atti preliminari al dibattimento, ti recherai nella cancelleria del tribunale o della corte d’assise). Giunto nella cancelleria ad hoc consegnerai l’originale dell’atto al cancelliere. Facendo ciò ti sarai costituito. Ma perché tale tua costituzione abbia effetto per le altre parti devi notificarla ( vedi co. 2 art. 78 C.P.P.).A tal fine devi procedere come di seguito detto sub 5C.

5C – Per prima cosa chiederai al cancelliere ( presso cui hai effettuata la costituzione ) le copie autentiche necessarie per la notifica ( tale incombente ti risulterà naturalmente semplificato se avrai avuta, come suggerito sub 5A, l’avvertenza di predisporre le copie dell’atto prima di depositarlo ). Ma quante saranno le copie necessarie per la notifica ? Dipenderà dal fatto che tu abbia optato per la notifica tramite ufficiale giudiziario ( art. 148 1° comma ) o per la notifica a mezzo posta ( art. 152) . Nel primo caso, saranno necessarie all’ufficiale giudiziario ( e quindi dovrai richiedere al cancelliere ) tante copie quante sono le parti a cui deve essere consegnata copia dell’atto ( per sapere quali sono tali parti vedi “Avvertenze” sub 7) più una ( su cui l’ufficiale giudiziario stenderà la relata della notifica effettuata a tutte le parti , il così detto “originale di notifica” ). Nel secondo caso, saranno necessarie tante copie autentiche quante sono le persone a cui è necessario spedire copia dell’atto ; a queste copie autentiche ne dovrai aggiungere una non autentica per i fini di cui all’art. 56 disp. att. Vediamo ora gli altri incombenti che dovrai assolvere a seconda che tu abbia optato per una notifica a mezzo ufficiale giudiziario ( come detto sub 5D) o a mezzo posta ( come detto sub 5E).

5D – Nel caso di notifica tramite ufficiale giudiziario, dovrai : A) portare le copie all’ufficiale giudiziario ( dopo aver predisposta la relata di notifica) ; B ) lasciato passare qualche giorno, tornare da lui per ritirare il c. d. “originale di notifica”;C) depositare l’originale di notifica nella cancelleria del giudice davanti al quale pende la causa ( ciò al fine di comprovare che è stata eseguita quella notificazione a cui il 2° comma art. 78 subordina l’efficacia della costituzione).

5E- Nel caso di notifica a mezzo posta dovrai : A) spedire le copie autentiche mediante lettera racc. con avviso di ricevimento; B) ritornato l’avviso di ricevimento, attestare , in calce alla copia ( non autentica) dell’atto di costituzione che “ copie conformi al sovraesteso atto sono state spedite in busta chiusa ( o “in piego” , a seconda che tu abbia scelto questo o quel sistema di spedizione – v. art. 56, 2° co.) ai sensi dell’art. 152 alle parti risultanti dagli avvisi di ricevimento allegati” ; C) depositare l’atto di cui sub B + gli avvisi di ricevimento in cancelleria ( ciò al fine di comprovare che è stata eseguita quella notificazione a cui il 2° comma art. 78 subordina l’efficacia della costituzione ).

 

Formula A: Atto di costituzione di parte civile

Tribunale di Genova

Atto di costituzione di parte civile

di Giobatta Parodi – parte danneggiata ( avv. Cicero Claudio)

nel procedimento contro

Bianchi Alfredo – imp. del reato p. e p. art.589 C.P. – Giudice Dott. Ricci – r.g.n.r. 4/90.

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Ill.mo Giudice dell’Udienza Preliminare

- Il sottoscritto Avv. Cicero Claudio del Foro di Genova

-per nomina in calce al presente atto ( art.100 C.P.P.) difensore di Giobatta Parodi

- in forza di procura speciale ( art. 78 C.P.P.) rilasciatigli sempre in calce al presente atto

si costituisce

in nome e conto del prefato Giobatta Parodi

nel procedimento penale contro

Alfredo Bianchi chiamato a rispondere del reato di omicidio colposo di Federico Parodi all’udienza da Voi tenuta il giorno 25.05.2005;

al fine di domandare il risarcimento di ogni e qualsivoglia danno subito dal Giobatta Parodi come conseguenza del reato contestato al Bianchi Alfredo nella richiesta di rinvio a giudizio e di quegli altri reati eventualmente contestatigli in udienza.

La domanda

si giustifica

per i fatti e le colpe evidenziate nella Richiesta di rinvio a giudizio e per il fatto che il GiobattaParodi è figlio legittimo dell’ucciso Federico Parodi.

Genova 20.04.2005 ( Avv. Claudio Cicero)

 

Procura speciale e nomina a difensore:

- Il sottoscritto Giobatta Parodi nato a Genova il 23. 09.1936 e ivi res. in via S. Gerolamo 11

- per gli effetti di cui all’art. 78 C.P.P. dà procura all’Avv. Claudio Cicero a che si costituisca nel procedimento penale contro Alfredo Bianchi di cui al sovraesteso atto al fine di compiervi in ogni stato e grado gli atti necessari per far valere il suo diritto al risarcimento, per rinunciarvi o transigerlo.

- per gli effetti dell’art. 100 C.P.P. nomina lo stesso Avv. Claudio Cicero difensore di se medesimo come sopra costituito parte civile.

( Sottoscrizione di G. Parodi)

Per autentica ( Sottoscrizione dell’Avv. Cicero)

Avvertenze

1-Le norme da tenere presenti sono : artt.74 ss. C.P.P. e in particolare l’art.78.

2-L’atto di costituzione della parte civile nel processo penale (…..) proviene dal difensore e deve essere da lui sottoscritto ( cfr. Ghiara , in Commento al nuovo codice di procedura penale, coordinato da Chiavario, vol.I ,p. 370 ).

3-La costituzione di parte civile non può avvenire in virtù di mandato generale. ( arg. ex art. 76 )

4-La procura speciale rilasciata ai sensi dell’art. 76 c.p.p. per la costituzione di parte civile va distinta dalla procura speciale ex art. 100 c.p.p. con cui si conferisce la rappresentanza processuale; i due atti sono diversi e autonomi, pur potendosi delegare con la stessa procura sia la dichiarazione di costituzione di parte civile che la rappresentanza ( cfr. Cass. sez. V, 7 marzo 1995, Prati, Cass. pen., 1996, 1532). In altre parole – mentre nel processo civile il cliente dandoti la procura ti dà ipso facto il potere di iniziare la causa civile ( notificare l’atto di citazione, costituirti in giudizio…) – nel processo penale il cliente-danneggiato , se, com’è norma, non si costituisce di persona o tramite un terzo, ma si costituisce tramite te, avvocato, deve darti due procure : una per conferirti il potere di costituirti, l’altra per conferirti il potere di difenderlo. Nella prima procura la sottoscrizione del cliente va autenticata.

5- La parte lesa minorenne per costituirsi parte civile deve essere rappresentata o assistita nelle forme di legge ( vedi Cass. Sez.III, 12 febbraio 1970, Clemente, Giust. Pen. 1971 , III) ; mentre, invece, “ nel procedimento penale contro il minore (….) basta che la costituzione avvenga nei confronti del minore, senza che sia richiesta l’assistenza del suo legale rappresentante” ( Cass. Sez. III, 10 aprile 1958, Giust. Pen., 1958,III,844 )

6- La costituzione di parte civile non è atto di straordinaria amministrazione ( Cass. Sez. IIIciv., 8 settembre 1960, Di Bello ); perciò per effettuarla, quando la parte costituenda è minorenne, non occorre autorizzazione del giudice tutelare ( Cass. Sez. I, 12 giugno 1967, Dr. Somma ,Giust. Pen. 1968, III, 252 , n.298 ).

7- Posto che la costituzione di parte civile realizza la inserzione nel processo penale di un rapporto civilistico per il risarcimento del danno e per le restituzioni di cui sono parti il danneggiato, da un lato , e l’imputato ed il responsabile civile, dall’altro, ne consegue che le altre parti, cui essa deve essere notificata, sono appunto l’imputato ed eventualmente il responsabile civile con esclusione del pubblico ministero, che è del tutto estraneo al suddetto rapporto” ( Cass. pen. Sez. IV, 5 giugno 1997, n.5270 ) .

8-“In tema di costituzione di parte civile, l’impegno argomentativo necessario a giustificare l’esercizio dell’azione civile nel processo penale dipende dalla natura delle imputazioni e dal rapporto tra i fatti lamentati e la pretesa azionata; ne consegue che quando tale rapporto sia immediato ( come nella specie , in cui si denuncia il reato di minaccia), ad integrare il requisito previsto dall’art. 78, comma primo, lett.d) cod. proc. pen. é sufficiente il mero richiamo al capo di imputazione descrittivo del fatto” ( Cass.V sent. 544 del 12 . 1 . 2007).

9- “La costituzione di parte civile é possibile solo «  dal momento del promovimento dell’azione penale nei confronti dell’imputato , cioè dal momento del deposito da parte del pubblico ministero, della richiesta di rinvio a giudizio ( art. 416 ) o di giudizio abbreviato ( art. 439 ). Se si procede a giudizio immediato o a giudizio direttissimo ( con omissione dell’udienza preliminare) il termine decorrerà rispettivamente, dalla presentazione della richiesta di cui all’art. 453 e dalla presentazione dell’imputato in udienza a norma dell’art. 449” ( Chiara, Op. cit. ,p.379) .

10-Il termine previsto dall’art. 79 c.p.p. opera solo con riguardo alle imputazioni originarie e non in caso di contestazione suppletiva ( C. cost. n.98 del 1996). “ Quando nel corso del dibattimento il P.M. proceda a contestazione suppletiva ai sensi degli artt. 516 , 517 e 518, n.2 , la parte offesa ha diritto alla sospensione del dibattimento per essere nuovamente citata in giudizio, o, se presente , per potersi costituire parte civile negli atti introduttivi della nuova udienza . Infatti a seguito della contestazione di un nuovo fatto-reato è stata introdotta nel procedimento penale una nuova causa pretendi contro l’imputato, in relazione alla quale la persona offesa deve essere messa in grado di valutare se esercitare l’azione civile nella sede penale prima che sullo stesso fatto-reato si apra l’istruzione dibattimentale. A maggior ragione deve essere data la possibilità alla parte offesa già costituita parte civile di modificare il rapporto già costituitosi estendendolo anche alla nuova contestazione” ( Cass. pen. Sez. III, 27 ottobre 1995 , n. 10660 , Roncati ).

11-“Il termine finale ( per la costituzione di parte civile ) “ è fissato, in corrispondenza al compimento, da parte del giudice del dibattimento, dei controlli circa la regolare costituzione delle parti nel dibattimento ( art. 484 ), e quindi deve considerarsi scaduto con l’inizio di trattazione delle questioni preliminari – tra cui, appunto , quelle sulla costituzione di parte civile ( art. 491) – alla quale seguiranno la dichiarazione di apertura del dibattimento e la lettura delle imputazioni ( art. 492 ) .( Ghiara, Op. cit., p. 380 )

12-Per il principio di immanenza della costituzione di parte civile,la parte danneggiata , una volta costituitasi tempestivamente in primo grado, può partecipare agli ulteriori gradi senza necessità di una nuova costituzione ( cfr. Cass. Sez. Un. 20 febbraio 1971, Bassi, Giust. Pen. 1972, III , 647 ).

 

Formula B: Conclusioni della parte civile

Tribunale di Genova

Conclusioni presentate da

Giobatta Parodi – parte civile costituita

Contro Bianchi Alfredo – imputato di lesioni colpose.

“ Piaccia al Tribunale ill.mo, ritenuta la penale responsabilità dell’imputato, condannarlo all’integrale risarcimento dei danni, materiali e morali, patiti e patiendi ; danni da liquidarsi nella somma di centomila euro o in quella maggiore meglio vista. Condanna provvisoriamente esecutiva. In ipotesi che non ritenga acquisita la prova per un’integrale liquidazione, piaccia al Tribunale ill.mo condannare l’imputato ad una provvisionale immediatamente esecutiva calcolata in somma non minore di ventimila euro. Piaccia infine al Tribunale ill.mo condannare l’imputato al pagmento delle spese processuali sostenute dalla parte civile, come determinate nella separata notula che si allega”.

Genova 20 settembre 2005 (Sottoscrizione del difensore )

 

Avvertenze

“ Le conclusioni della parte civile debbono consistere sempre in una domanda di condanna alle restituzioni o al risarcimento del danno e non possono limitarsi al solo rimborso delle spese giudiziali” ( Cass. 19 aprile 1969 , Leoni )