Enciclopedia giuridica del praticante

 

Formulario della Procedura Penale

03. Ricorso immediato al Giudice di Pace

 III. Ricorso immediato al Giudice di Pace


Il ricorso é disciplinato dagli artt. 21 ss d.lgs 28 agosto 200 n. 274.
Si redige il ricorso ( v. formula ad hoc ) in carta libera, in duplice copia e con doppia sottoscrizione ( come evidenziato nella formula). Indi il ricorrente ( o il suo difensore) presenta le due copie dell'atto alla segreteria della Procura della Repubblica : il funzionario addetto ( della Procura) appone in calce alle copie annotazione di avvenuto deposito, restituendo una copia. A questo punto il ricorrente deposita la copia restituitagli ( come or ora detto dal funzionario della Procura ) nella “cancelleria del giudice di pace competente per territorio”. Fare attenzione al
“ termine di tre mesi dalla notizia del fatto che costituisce reato”, entro cui l'incombente, a pena di decadenza, deve essere ( art. 22) espletato!
Dopo il deposito del ricorso, il ricorrente , lasciati passare alcuni giorni, torna nella cancelleria del giudice di pace per fare copie autentiche del ricorso e del “decreto di convocazione” ( art. 27 ) del giudice, ai fini di operare ( “almeno venti giorni prima dell'udienza”! ) le notifiche dello stesso decreto e dello stesso ricorso: “al pubblico ministero, alla persona citata in giudizio e al suo difensore” ( v. melius co,.4 art. 27).
“Almeno sette giorni prima della data fissata per l'udienza di comparizione” il ricorrente deve depositare “nella cancelleria del giudice di pace l'atto di citazione con le relative notifiche” ( v. art. 29 co1 ).
N.B. “Se per il medesimo fatto la persona offesa ha già presentata querela deve farne menzione nel ricorso, allegandone copia e depositando altra copia presso la segreteria del pubblico ministero” ( co. 2 art. 22 ).
N.B. La costituzione di parte civile “deve avvenire, a pena di decadenza, con la presentazione del ricorso”. Ma “ la richiesta motivata di restituzione o di risarcimento del danno contenuta nel ricorso é equiparata a tutti gli effetti alla costituzione di parte civile” ( art. 23 ).

Formula A: ricorso immediato al giudice di pace
Ill.mo Giudice dfi Pace
- la Viribus Unitis, Associazione non riconosciuta con sede in Genova via Garibaldi 1
- in persona del suo legale rappresentante pro tempore, il suo Presidente, dott. Giobatta Parodi nato a Genova il 6 settembre 1067
- assistito dall'avv. Cicero del Foro di Genova che nomina suo difensore
premesso
- che il 3 dicembre 2001, in presenza di più persone, il Bianchi Alfredo denigrava l'Associazione affermando che “ era un covo di omosessuali”;
- che il 5 gennaio.......................................................
- tanto premesso, visti gli artt. 21 ss d. lgs. 28 agosto 2000 n. 274
ricorre
- a V.S. ill.ma a che fissi un'udienza a cui citare in giudizio penale
Bianchi Alfredo nato a Genova il 6 ottobre 1957, res. sempre in Genova via

Mazzini 2
- a che si senta condannare per il reato p. e p. dagli artt. 81, 595 C.P. o dagli altri meglio visti, per avere offeso la reputazione dell'esponente Associazione Viribus Unitis affermando a più riprese e comunicando con più persone che era “un covo di omosessuali”. In Genova il 3 dicembre 2001 e il 5 gennaio 2002.
- e a che altresì si senta condannare al risarcimento dei danni morali e materiali, patiti e patiendi, conseguenti al fatto delittuoso come sopra addebitato
- a tal fine , la ricorrente Associazione,costituendosi col presente atto anche parte civile.
Deduce a testi:
1) Volpe Angelo res. in Genova via Mazzini 6;
2) Gatto Alfredo, res. in Genova via dei Compari 8;
a che siano esaminati sulla verità dei fatti addebitati al Bianchi Alfredo, ad essi trovandosi presenti.
Ai sensi dell'art. 17 d. lgs. 28 agosto 2000 n. 274 il ricorrente chiede di essere informato nel caso denegato di una richiesta di archiviazione.
Con osservanza
Genova 3 febbraio 2002. (Firma del Giobatta)
sottoscrive anche per autentica (Firma di avv. Cicero )